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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/11/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 385/2024 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso l'Ordinanza resa, ex art. 702 bis c.p.c., in data 30.10.2024 dal Tribunale di Gela.
PROPOSTO DA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Pace presso il cui C.F._1 studio, in Riesi, Viale Lazio n. 4, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ) in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante p.t., corrente in , Corso Bramante n. 88/90, rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. Marco Vizzini, presso il cui studio, in Caltanissetta, Via Libertà n.
114, è elettivamente domiciliata;
Appellata
Conclusioni dell'appellante “In via preliminare sospendere l'esecutività dell'Ordinanza appellata ricorrendone, come spiegato in narrativa, entrambi i presupposti dell'inibitoria. Nel merito accogliere l'appello proposto per come esposto e provato in parte motiva e, per
l'effetto, in totale riforma dell'impugnata Ordinanza, condannare l' appellata CP_1
a corrispondere in favore della signora il risarcimento dei Parte_1 danni patrimoniali e non patiti e patiendi nella misura di €.74.177,00. In coerenza e conseguenza della riforma dell'impugnata Ordinanza condannare parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si chiede ammettersi c.t.u. al fine di accertare e quantificare l'entità dei danni oggetto di causa.”
Conclusioni dell'appellata
“In via preliminare ritenere e dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'articolo
348 bis e 342 c.p.c. per i motivi sopra meglio indicati. Nel merito rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con ricorso ex articolo 696 bis c.p.c. adiva il Tribunale Parte_1 di Gela al fine di ottenere la nomina di un Collegio peritale che, esperito il rituale tentativo di conciliazione, accertasse la natura e l'entità delle lesioni subite nonché il nesso di causa tra evento e la condotta della resistente Controparte_2 ritenuta imprudente e imperita.
A sostegno del ricorso deduceva di essersi sottoposta, in data 10.08.2007, ad un intervento chirurgico di “laparoisterectomia totale con conservazione degli annessi
+ lisi di estese aderenze retto – sigmoido – uterine con diagnosi di algie pelviche e menometrorragie resistenti a terapia medica in paziente con utero fibromiomastoso” presso il Presidio Ospedaliero O.I.R.M. Sant'Anna di . CP_1
In seguito a tale intervento si verificava la perforazione dell'uretere e per tale ragione, in data 15.08.2007 veniva sottoposta ad un secondo intervento chirurgico, purtroppo non risolutivo, di “laparotomia esplorativa in paziente con ipertermia, anemia acuta, in sospetto ematoma pelvico in quinto giorno post isterectomia, annessiectomia bilaterale con diagnosi operatoria di raccolta liquida puroloide a livello dello scavo pelvico delimitata dalla parete addominale sinistra, retto e sigma”.
Poiché neppure tale intervento appariva risolutivo delle problematiche conseguenti al primo intervento subito la ricorrente veniva trasferita presso il reparto di terapia intensiva per il prosieguo post-operatorio dopodiché ricoverata presso il reparto di
Urologia del P.O. “Gradenigo” di ove veniva sottoposta ad un ennesimo CP_1 intervento chirurgico di ricostruzione eseguito in data 13.09.2007.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Gela, al fine di fare accertare la imperita condotta dei sanitari che per primi l'ebbero in cura al fine di chiedere il ristoro dei danni subiti come quantificati dal c.t. di parte, Dott. che aveva determinato Per_1 il danno biologico residuato nella misura del 16% con una ITT di giorni 30 ed una
ITP al 50% di giorni 60, rappresentando, inoltre, un drastico peggioramento delle condizioni generali di vita della , paziente ancor giovane ed in età fertile. Pt_2
Si costituiva il giudizio l' che eccepiva la correttezza e la Controparte_1 legittimità dell'operato dei che ebbero a seguire gli interventi chirurgici con CP_2 conseguente mancanza di responsabilità in campo agli stessi, instando per il rigetto delle domande.
Istruito il giudizio mediante produzione documentale ed acquisito il fascicolo di ATP la causa, all'udienza del 29.10.2024 veniva decisa.
Con l'Ordinanza oggi impugnata Il Tribunale di Gela ha rigettato la domanda di parte ricorrente condannando alla refusione dei Parte_1 compensi professionali in favore di parte resistente liquidati come in dispositivo.
Il Tribunale ha deciso nel modo richiamato evidenziando, in via preliminare, come l'azione nei confronti della convenuta derivasse dal contratto Controparte_1 di spedalità concluso dal paziente con la struttura sanitaria pubblica e/o privata per effetto dell'accettazione del paziente stesso in vista di una prestazione sanitaria.
Con riferimento alla questione oggetto di giudizio il Giudice di prime cure ha rilevato come, dalle conclusioni raggiunte dal Collegio medico nominato, era emerso, con chiarezza, che i Sanitari dell' resistente non erano Controparte_1 incorsi in alcuna violazione delle buone pratiche e dei protocolli previsti in materia. In proposto il Tribunale ha ricordato come il Collegio medico, nel rispondere ai quesiti formulati con l'Ordinanza del 22.03.2022 - con la quale era stato affidato l'incarico peritale-, aveva accertato “la inesistenza del nesso eziologico tra l'evento
e il danno e che le lesioni riportate dalla ricorrente non fossero addebitabili alla condotta negligente dei Sanitari dell' Ospedale Sant'Anna” che su ella intervennero
“ma ascrivibili ad una complicanza operatoria non prevenibile ma comunque favorita da preesistente complicanze aderenziali cui la signora era affetta”. Pt_2
Da ciò il rigettato la domanda.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i motivi Parte_1 in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 30 ottobre 2025 con il deposito di note ex artt.li 127 e 127 ter c.p.c., la Corte, ex art. 350 bis c.p.c., ha assunto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura la ricorrente deduce la nullità dell'Ordinanza per mancanza di motivazione.
A sostegno del motivo si evidenzia come, immotivatamente, il Tribunale avesse rigettato la richiesta di rinnovazione della c.t.u. formulata all'udienza del 7.05.2024
e reiterata in comparsa conclusionale, avanzata in considerazione del fatto che il
Collegio medico nominato non aveva risposto in maniera esaustiva alle controdeduzioni a firma del consulente di parte il dottor Per_1
Né tantomeno, osserva la ricorrente, il Giudice aveva fornito adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici sollevati dal consulente tecnico di parte rimasti totalmente ignorati nonostante altamente rilevanti ai fini della decisione.
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Con il secondo motivo di gravante appellante deduce l'omessa e contraddittoria valutazione delle prove. Si evidenzia, a sostegno di tale motivo, come in ossequio alle disposizioni in materia di prova, l'appellante aveva ampiamente dimostrato le pretese poste a fondamento della domanda risarcitoria avanzata mentre, parte appellata, non aveva adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante.
Più in particolare si deduce come, nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio espletata dai Dottori e – che ha rivestito un Persona_2 Persona_3 ruolo cruciale nell'emissione dell'Ordinanza appellata - nonostante le contestazioni ritualmente trasmesse dal c.t. di parte, non aveva fornito una risposta esaustiva a tali rilievi reiterati all'udienza dal 7 maggio 2024 in esito alla quale veniva formulata la richiesta di rinnovazione della c.t.u. immotivatamente disattesa dal Giudice di prime cure.
Si rappresenta, inoltre, come i consulenti nominati – frettolosamente e solo dopo
11 mesi dall'incarico ricevuto – provvidero a trasmettere la bozza di c.t.u. alle parti e a depositare la relazione finale limitandosi ad affermare la sussistenza del nesso di casualità tra l'esecuzione dell'intervento chirurgico e la lesione dell'uretere escludendo, però, che la condotta dei medici fosse stata connotata da colpa per negligenza e imperizia o per errori nella diagnostica o nell'esecuzione dell'intervento.
In realtà, dall'intervento del 10 agosto 2007 in cui si era verificata la lesione dell'uretere sinistro i Sanitari dell'Azienda resistente erano pervenuti alla individuazione delle complicanze solo in data 24 Agosto 2007, quindi ben 14 giorni dopo il primo intervento.
Se ciò non bastasse, continua l'appellante, in data 15 agosto 2007 i medesimi eseguivano un inutile intervento di laparoscopia nel corso della quale CP_2 esportavano alla signora (di anni 41 quindi in età ancora fertile) le ovaie Pt_1 risultate poi sane all'esame istologico successivamente effettuato.
Tale, inutile, ulteriore intervento aggravava le condizioni di salute della paziente che doveva essere immediatamente trasferita in rianimazione. Da quanto rappresentato si evince, conclude l'appellante, che i medici del Sant'Anna non erano stati in grado di effettuare una corretta e tempestiva diagnosi delle complicanze verificatesi omettendo di eseguire anche un banale esame chimico - fisico del liquido di drenaggio che, con ragionevole certezza, avrebbe evidenziato la presenza di urina nel liquido e quindi li avrebbe indirizzati verso una corretta e tempestiva diagnosi.
In definitiva, secondo la ricorrente gli errori commessi dai Controparte_3 possono ricondursi: 1) al ritardo sui tempi di riconoscimento della lesione uretale sinistra;
2) nell'avere eseguito un intervento di esportazione dell'ovaia effettuata il
15 agosto 2007, rivelatosi inutile e non risolutivo dell'aggravarsi delle complicanze.
Tali dati, oggettivamente riscontrabili ed evidenziati con la c.t. di parte, avrebbero dovuto giustificare la nomina di un nuovo Collegio peritale da parte del Giudice di prime cure, invece del tutto disattesa.
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Con il terzo motivo di gravame si deduce la erroneità delle statuizioni sulle spese del giudizio che andavano, almeno, compensate tra le parti e in ogni caso ritenute esorbitanti rispetto al valore della causa.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art 348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata/resistete nella comparsa di costituzione e risposta.
La Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Deve poi, sempre in via preliminare ricordarsi che questa Corte, con provvedimento del 24 marzo 2025, ha rigettato la richiesta di inibitoria formulata dall'appellante non ricorrendone i presupposti di legge.
Con ulteriore Ordinanza di pari data è stata rigettata la richiesta di rinnovazione della c.t.u. formulata dalla ricorrente in quanto non necessaria ai fini della decisione con rinvio avanti al Collegio ex art 350 c. 3 e 350 bis c.p.c..
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L'appello è infondato.
I motivi di censura, stante la loro evidente connessione, possono essere congiuntamente trattati.
Con ordinanza del 22.03.2022 il Tribunale di Gela conferiva ai Dott.ri Per_2
e il seguente mandato peritale: “1) Verifichi e accerti il
[...] Parte_3
Collegio se la perizianda abbia riportato le lesioni Parte_1 lamentate a seguito dell'intervento chirurgico eseguito in data 10.08.2007 descrivendone, in caso affermativo, la natura, l'entità e l'evoluzione, verificando anche l'eventuale influenza di stati patologici preesistenti e/o sopravvenuti sul loro decorso ed evoluzione. 2) Verifichi la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni accertate ed il sinistro così come lamentato. 3) Determini l'invalidità temporanea in termini di durata conseguente al sinistro, differenziandola in inabilità temporanea lavorativa dal danno biologico temporaneo totale e/o parziale;
Inoltre dica se ricorrono, in concreto, circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo, descrivendole in caso di risposta positiva. 4) Accerti la sussistenza di postumi permanenti ed il nesso di causalità con le lesioni accertate, descrivendole in menomazioni anatomiche, funzionali e dinamiche relazionali e valutando la negativa incidenza percentuale sulla integrità psicofisica. 5) Accerti l'eventuale negativa incidenza dei postumi permanenti sulla capacità lavorativa della perizianda, valutandola percentualmente in caso di risposta positiva, tenendo presente l'effettiva attività lavorativa eventualmente esercitata, nonché quelle diverse compatibili con la sua età, le sue condizioni psicofisiche pregresse, le sue attitudini professionali;
6) Verifichi la riferibilità e la congruità delle spese mediche e di assistenza sostenute e documentate, determinandole nel complessivo ammontare e determinando anche l'entità di quelle prevedibilmente ancora da sostenere“
Con relazione scritta depositata nella Cancelleria del Tribunale di Gela in data
5.03.2024 il Collegio dei periti - dopo avere ampiamente richiamato il percorso clinico della perizianda e dato atto di avere attenzionato Parte_1 la copiosa documentazione medica allegata, ivi compresi gli esami diagnostici eseguiti nel corso dei ricoveri ospedalieri (ecografie pelviche, TAC addominali ecc.),
- nel rispondere ai quesiti posti dal Tribunale ha concluso: “… Nessuno dei sintomi lamentati dalla ricorrente (leucorrea, gonfiore addominale, dolore alle ossa) sono ricollegabili all'evento di che trattasi.”
Con riferimento alla sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni accertate e l'intervento chirurgico del 10 agosto 2007 i consulenti hanno affermato: “Tale intervento, tenuto conto dell'anamnesi remota clinico chirurgica della paziente, è da ritenersi ad alto grado di difficoltà in quanto la signora era stata precedentemente operata di endometriosi del settore retto - vaginale. La lesione riportata a livello dell'uretere sinistro non è addebitabile ad una condotta negligente dei colleghi dell'
Ospedale Sant'Anna ma è piuttosto ascrivibile ad una complicanza operatoria prevedibile ma di certo non prevedibile comunque favorita dalle preesistenti complicanze aderenziali della signora. Nel caso in specie è riconosciuta la sussistenza del nesso di causalità tra l'esecuzione dell'intervento chirurgico e la lesione dell'uretere ma è escluso che la condotta dei medici sia stata connotata da colpa per negligenza o imperizia, per errori nella diagnosi o nell'esecuzione dell'intervento. Le lesioni ureterali in corso di isterectomia rappresentano un evento noto, che si realizza con una frequenza variabile nelle diverse casistiche che si può stimare in un valore compreso tra lo zero e il 3%. L'informazione e la conseguente acquisizione del consenso ad ogni passaggio è avvenuta nel rispetto degli obblighi di legge. Il percorso clinico - diagnostico successivo al primo intervento è stato coerente con la ricerca delle possibili cause dello stato di malessere manifestato nei giorni successivi al suddetto intervento con l'esecuzione di visite mediche, esami di laboratorio ed esami strumentali quali ecografia pelvica e TAC addome sino al secondo intervento del 15 agosto 2027.”
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Tali conclusioni peritali sono state oggetto di attenti rilievi critici da parte del Dott.
c.t.p. di parte ricorrente che, con proprie osservazioni ha evidenziato Per_1 come la imprudenza e imperizia dei Sanitari dell'Ospedale Sant'Anna non sia da individuare nella eventuale lesione dell'uretere sinistro, complicanza prevenibile e prevedibile per come ammesso dallo stesso Collegio peritale, quanto accertare se la condotta degli stessi Sanitari, nei giorni immediatamente successivi all'intervento del 10 agosto 2007, fosse stata scevra da responsabilità professionale in quanto la complicanza insorta dopo il primo intervento (ovvero la lesione dell'uretere sinistro) venne individuata soltanto 14 giorni, dopo ovvero il 24 agosto 2007, e se fosse stato conforme alla buona regola medica eseguire l'intervento del 15 agosto 2007 quando, immotivatamente, alla vennero asportati le ovaie poi rivelatesi Pt_1 sane in seguito all'esame istologico effettuato.
In definitiva il c.t.p. individua proprio in tali mancanze l'errore commesso dai
, evidenziando come, sul punto, le conclusioni dei periti Controparte_3 fossero silenti.
A fronte delle precedenti osservazioni i due cc.tt.uu., hanno confermato le proprie conclusioni chiarendo che tutti i disturbi avvertiti dalla dopo l'intervento Pt_1 non sono da associarsi alla intervenuta complicanza ma ad altri fattori quali “ansia, stress”, o traumi che interessino la struttura o il funzionamento delle ossa presenti nell'organismo confermando che “la lesione riportata a livello dell'uretere sinistro non è addebitabile ad una condotta negligente dei colleghi dell'ospedale Sant'Anna ma è piuttosto da ascrivere ad una complicanza operatoria prevedibile ma non di certo prevenibile comunque favorita dalle preesistenti complicanze aderenziali cui la signora era affetta. Per una maggiore chiarezza si informa che l'intervento è stato eseguito in maniera corretta, le lesioni ureterali sono state regolarmente diagnosticate
e riparate, per cui non si rilevano postumi permanenti di tipo funzionale.”
Così richiamate le conclusioni peritali, osserva la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto dai motivi di gravame il Tribunale, nella impugnata sentenza
(pagg. 6 e segg.), ha ampiamente motivato su quelle che sono le ragioni che hanno condotto al rigetto della domanda risarcitoria formulata dall'attrice.
In proposito và rilevato che il Giudice di prime cure, - dopo aver ricordato adeguata giurisprudenza in materia in ordine all'applicazione del principio del più probabile che non al fine di ritenere raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e il danno -, ha richiamato gli esiti della c.t.u. medica redatta dal
Collegio peritale rappresentando come, dalla lettura della stessa, fosse emerso con ragionevole certezza la assenza di violazione delle buone pratiche mediche e dei protocolli previsti in materia da parte dei Sanitari dell'Ospedale Sant'Anna di CP_1 che ebbero in cura la . Pt_1
Il Tribunale, inoltre, dà parimenti atto delle osservazioni del c.t. di parte Dott.
e delle delucidazioni che il Collegio medico ha predisposto all'esito, Per_1 evidenziando come l'assenza di colpa dei di risulti ampiamente CP_4 CP_1 confortata dall'esame della produzione documentale relativa alle viste mediche espletate dalla paziente, dagli esami diagnostici (Tac addominale, ecografia pelvica, esami di laboratorio strumentali) tutti oggetto di attenta valutazione da parte del
Collegio peritale.
Non possono, pertanto, apprezzarsi i motivi di censura sollevati con i primi due motivi di gravame dall'appellante che, nell' illustrarli, ha invece sostenuto come la sentenza fosse priva di motivazione (quindi nulla) quanto meno con riferimento alla mancata rinnovazione della c.t.u. per come reiteratamente richiesta.
Si osserva, in proposito, che la omessa motivazione, (nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente) cui consegue la dedotta nullità della sentenza si realizza allorquando il Giudice ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (da ultimo, Cass. Civ. Ord. n.
24199 dell'8 agosto 2023). Si tratta, in definitiva, di un vizio della pronuncia che sussiste solo se nel ragionamento del Giudice, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o carente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte.
Nel caso in specie, per quanto sopra ricordato, il Tribunale, nel denegare il chiesto rinnovo della c.t.u. medica, ha sostanzialmente, valutato come gli esiti della perizia
Collegiale fossero sufficienti a dare contezza dei quesiti posti ai periti, senza la necessità, pertanto, di ulteriori indagini.
La Ordinanza impugnata deve, pertanto, integralmente confermarsi.
*****
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma l'Ordinanza resa in data 29.10.2024 dal Tribunale di Gela ed appellata da;
Parte_1
Condanna parte ricorrente a rifondere alla resistente Controparte_5
, le spese del presente grado del giudizio e quelle della fase
[...] inibitoria che determina, complessivamente, in €. 4.800,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge, se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002
Caltanissetta, 10 novembre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico