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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/09/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1338 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
26/10/1985,
e
C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
23/04/1985, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Luca MURARO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto
[...]
[...] [...]
– ora OL (VI) il iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Parte_3
ON VI (VI) ora OL (VI) al n 7, P. 2, Serie 2 tra i signori Parte_1
e ordinando al Comune di OL (VI) di annotare
[...] Parte_2
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) I figli minori nato il [...] e nato il Persona_1 Persona_2
26/06/2015 vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre.
3) La casa familiare sita a OL (VI) in Via Monte Ortigara n. 54 di proprietà della sig.ra viene assegnata alla stessa perché continui a viverci Parte_2 con i figli;
5) Il padre verserà alla madre a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento dei figli la somma di €.400,00(€. 200,00 per ed Per_2 Per_2
€. 200,00 per ) somma che sarà versata mediante bonifico bancario, Per_1 anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. I genitori concorreranno nella misura del 50% cadauno al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli e , Per_1 Per_2 secondo a quanto disposto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che gli stessi dichiarano di aver letto ed approvato.
6) – la madre potrà trattenere l'assegno unico universale;
7) - Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo il seguente calendario:
- un giorno a settimana (di regola il mercoledì), dalle 19.00 sino al mattino seguente portandoli direttamente a scuola o presso la madre entro le ore 09.00.
- un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera alle 19.00 al lunedì mattina alle ore 09.00;
- 7 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, i giorni di Natale e Capodanno ad anni alterni;
- 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendendo ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
- nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno sette giorni consecutivi con il padre da stabilirsi concordemente almeno entro il 15 giugno di ogni anno.
8) I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla
2 a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
9) – I coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e/o degli altri documenti di espatrio”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 8/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in OL (VI) in data 24/09/2011.
All'esito dell'udienza del 3/07/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 27/05/2019 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine
3 all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente Per_1 Per_2 collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
- le spese straordinarie relative ai figli minori e , come Per_1 Per_2 regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
OL (VI), Via Monte Ortigara n. 54, in favore di quale Parte_2 genitore convivente con i figli minori e;
Per_1 Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in COLCERESA (VI) il 24/09/2011 alle
[...] Parte_2 condizioni in epigrafe riportate;
4 b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OL (VI) al n. 7, parte II, serie A, anno 2011;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1338 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
26/10/1985,
e
C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
23/04/1985, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Luca MURARO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto
[...]
[...] [...]
– ora OL (VI) il iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Parte_3
ON VI (VI) ora OL (VI) al n 7, P. 2, Serie 2 tra i signori Parte_1
e ordinando al Comune di OL (VI) di annotare
[...] Parte_2
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) I figli minori nato il [...] e nato il Persona_1 Persona_2
26/06/2015 vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre.
3) La casa familiare sita a OL (VI) in Via Monte Ortigara n. 54 di proprietà della sig.ra viene assegnata alla stessa perché continui a viverci Parte_2 con i figli;
5) Il padre verserà alla madre a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento dei figli la somma di €.400,00(€. 200,00 per ed Per_2 Per_2
€. 200,00 per ) somma che sarà versata mediante bonifico bancario, Per_1 anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. I genitori concorreranno nella misura del 50% cadauno al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli e , Per_1 Per_2 secondo a quanto disposto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che gli stessi dichiarano di aver letto ed approvato.
6) – la madre potrà trattenere l'assegno unico universale;
7) - Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo il seguente calendario:
- un giorno a settimana (di regola il mercoledì), dalle 19.00 sino al mattino seguente portandoli direttamente a scuola o presso la madre entro le ore 09.00.
- un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera alle 19.00 al lunedì mattina alle ore 09.00;
- 7 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, i giorni di Natale e Capodanno ad anni alterni;
- 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendendo ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
- nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno sette giorni consecutivi con il padre da stabilirsi concordemente almeno entro il 15 giugno di ogni anno.
8) I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla
2 a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
9) – I coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e/o degli altri documenti di espatrio”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 8/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in OL (VI) in data 24/09/2011.
All'esito dell'udienza del 3/07/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 27/05/2019 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine
3 all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente Per_1 Per_2 collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
- le spese straordinarie relative ai figli minori e , come Per_1 Per_2 regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
OL (VI), Via Monte Ortigara n. 54, in favore di quale Parte_2 genitore convivente con i figli minori e;
Per_1 Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in COLCERESA (VI) il 24/09/2011 alle
[...] Parte_2 condizioni in epigrafe riportate;
4 b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OL (VI) al n. 7, parte II, serie A, anno 2011;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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