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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/07/2025, n. 2900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2900 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 11168/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 11168/2022 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t, società rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Lucia Piscitelli, presso il cui studio, sito in Caserta (CE), alla via Fulvio Renella n. 88, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
e , rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce Controparte_1 Controparte_2
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Tommaso Cavallo, presso il cui studio, sito in Villa di Briano (Ce), alla via Tacito n. 3, sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
E
CP_3
APPELLATO CONTUMACE
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 11168/2022
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 10.3.2025 le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Controparte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord, e la compagnia CP_3 Parte_1
assumendo: che in data 28.7.2017, aveva riportato lesioni personali a causa del sinistro stradale verificatosi in località Caserta (Ce), al viale delle Industrie, verso le ore 12:00 circa, allorché si trovava a viaggiare in qualità di terza trasportata sull'autoveicolo Fiat
Punto targato DW666CY di proprietà di e assicurato per la r.c.a. con la CP_3
compagnia giusta polizza n. 0000272344805; che il conducente del suddetto Parte_1
autoveicolo, al fine di evitare l'impatto con un pedone in fase di attraversamento, aveva sterzato bruscamente verso destra e, perdendo il controllo del veicolo, aveva finito la sua corsa contro un muro che si trovava lungo il margine destro della strada;
che a seguito dell'impatto aveva riportato lesioni personali che avevano reso necessario il suo trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale dove i sanitari le avevano diagnosticato un
“trauma contusivo-distorsivo spalla dx - ginocchio dx - caviglia dx - distorsione del rachide cervicale”; che a seguito del sinistro aveva riportato postumi invalidanti da valutare in sede medico legale e aveva diritto ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti quantificati nella misura di € 20.000,00; che, nonostante la sottoposizione a visita medico legale da parte della non era stata formulata Parte_1
da parte della stessa alcuna offerta risarcitoria.
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio proprietario del veicolo CP_3
Fiat, e la compagnia assicurativa concludeva affinché venissero condannati Parte_1
in solido al pagamento della somma di € 20.000,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di intervento volontario si costituiva nel medesimo Controparte_2
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 11168/2022
giudizio esponendo: che nelle circostanze di tempo e luogo relative al sinistro de quo, in qualità di terzo traportato sull'autovettura Fiat Punto targato DW666CY, aveva subito lesioni personali che avevano reso necessario il suo trasporto presso il Pronto Soccorso dove i sanitari gli avevano diagnosticato un “trauma contusivo-distorsivo spalla sx - ginocchio sx - gomito sx - distorsione del rachide cervicale”; che a causa dell'incidente aveva riportato danni non patrimoniali quantificabili nella misura di € 20.000,00; che la richiesta risarcitoria inoltrata alla non aveva ottenuto alcun riscontro. Parte_1
Ciò posto, concludeva affinché e la venissero condannati in CP_3 Parte_1
solido al pagamento della somma di € 20.000,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la compagnia che, contestando la fondatezza in fatto Controparte_4
e in diritto delle avverse pretese, deduceva: nel merito, che non era stata provata la sussistenza del fatto storico e la dinamica del sinistro, con particolare riguardo alla mancata dimostrazione del nesso di causa tra l'evento dannoso de quo e le conseguenze pregiudizievoli di cui veniva richiesto il risarcimento;
che la quantificazione dei danni lamentati era eccessiva e non suffragata da alcuna prova documentale.
Ciò posto, concludeva affinché fosse rigettata la domanda attorea, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 1130/22 pubblicata in data 7.9.2022, il Giudice di Pace di Napoli Nord, alla luce dell'istruttoria espletata e della documentazione versata in atti, aveva ritenuto adeguatamente provata la dinamica del sinistro e la riconducibilità delle lesioni personali subite da e all'incidente stradale causato Controparte_1 Controparte_2
dall'imprudente condotta di guida del conducente dell'autoveicolo Fiat Punto targato
DW666CY. Quindi, condannava in solido e la compagnia a CP_3 Parte_1
corrispondere all'attrice e all'interventore rispettivamente un risarcimento pari ad €
12.719,00 e € 14.259,00, oltre rivalutazione, interessi e spese processuali.
Avverso detta pronuncia proponeva tempestivo appello la compagnia , la quale Pt_1
censurava la decisione di primo grado nella parte in cui si era ritenuto adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sugli istanti.
In particolare, prospettava le seguenti censure alla sentenza impugnata:
- il Giudice di Pace aveva erroneamente valutato gli esiti della prova testimoniale espletata il cui contenuto era stato ritenuto sufficiente per ritenere adeguatamente dimostrate le modalità di svolgimento del sinistro prospettate in citazione;
nello
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 11168/2022
specifico, il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto attendibili le dichiarazioni del teste , le quali presentavano omissioni e incertezze Testimone_1
tali da inficiare il valore probatorio della ricostruzione fornita;
- errata valutazione delle risultanze delle CTU medico-legale che, in assenza di un oggettivo riscontro strumentale, era stata espletata sulla base di documentazione sanitaria di dubbia provenienza in quanto rilasciata da uno studio medico privato che all'epoca aveva diversa denominazione (“Studio Martorelli”, “Diagnostica “Picentia del Dott. Vincenzo Martorelli & C. S.a.s.”);
- la liquidazione delle spese processuali era illegittima in quanto immotivatamente comprensiva di un saggio al 3% a titolo di liquidazione equitativa del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta.
Sulla base di tali motivi di gravame concludeva affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, in riforma della stessa, il Tribunale, rigettasse le domande risarcitorie azionate, o che, in via subordinata, riducesse il risarcimento dovuto nei limiti di quanto provato, con vittoria di spese di lite.
Si costituivano nel giudizio d'appello e che, Controparte_1 Controparte_2
contestando le ragioni poste a base dell'impugnazione proposta, deducevano: che le dichiarazioni testimoniali avevano correttamente consentito al Giudice di primo grado di ritenere adeguatamente provata la dinamica del sinistro dedotto in citazione;
che la documentazione sanitaria allegata era stata ritualmente acquista al giudizio ed era stata legittimamente utilizzata dal C.T.U. dott. ; che l'ausiliario, nel rispondere Persona_1
ai quesiti del Giudice di prime cure e alle note critiche del consulente tecnico di parte, aveva espresso in modo chiaro e completo i criteri medico-legali che avevano consentito sia di accertare il nesso eziologico tra l'evento lesivo e le menomazioni riscontrate, sia di quantificare i postumi permanenti derivati dalle lesioni conseguenti al sinistro;
che non sussisteva alcuna incertezza sulla denominazione del centro diagnostico del dott.
Martorelli, medico incaricato dello svolgimento di visite radiologiche presso una struttura privata.
Ciò posto, concludeva affinché l'appello fosse rigettato in quanto infondato nel merito, con vittoria di spese di lite.
benché ritualmente citato, ometteva di costituirsi. Ne va pertanto dichiarata CP_3
la contumacia.
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Rigettata dal Tribunale l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, dopo vari rinvii finalizzati all'acquisizione del fascicolo di primo grado e dopo aver proceduto alla sua ricostruzione, con ordinanza del 13.3.2025 la causa veniva riservata in decisione dallo scrivente.
L'appello risulta fondato solo in relazione al terzo motivo d'appello.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità dell'appello.
A tal riguardo giova ricordare che il concetto di specificità dei motivi d'appello si concretizza nell'esposizione delle ragioni della critica rivolta dall'appellante alle motivazioni addotte in sentenza dal Giudice di primo grado, ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione (Cass. civ. n. 12608/2015).
Ebbene, opina il Tribunale che le singole censure mosse dall'appellante e tese a porre in evidenza l'erroneità o lacunosità della pronuncia gravata in relazione alle questioni trattate, consente di ritenere l'impugnazione correttamente proposta nel rispetto dei vincoli di legge sanciti dall'art. 342 c.p.c..
Nel merito, anzitutto, va disatteso il motivo di appello relativo alla errata valutazione della prova testimoniale espletata nel giudizio di primo grado il cui contenuto è stato correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure sufficiente ai fini della prova della sussistenza del fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
Invero, il teste escusso, , da ritenersi attendibile per avere reso Testimone_1
dichiarazioni circostanziate e coerenti e per aver assistito visivamente ai fatti di causa, ha confermato le modalità di svolgimento dell'accadimento dannoso narrate nella domanda introduttiva.
Le dichiarazioni del teste descrivono con precisione le circostanze di tempo e Tes_1
luogo nell'ambito delle quali avveniva l'incidente stradale coinvolgente la e il CP_1
in qualità di terzi trasportati sull'autoveicolo Fiat Punto. CP_2
A riguardo, il teste ha dichiarato, per averlo visto personalmente, che, verso la Tes_1
fine del mese di luglio dell'anno 2017, alle ore 12:00 circa, l'autovettura Fiat Punto, per evitare di investire un pedone in fase di attraversamento, aveva sterzato bruscamente a destra e, sbandando, aveva impattato contro un muro posto lungo il margine destro della carreggiata;
in particolare, il teste ha precisato che a bordo dell'autoveicolo Tes_1
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erano presenti, oltre al conducente, due persone - un ragazzo ) e una Controparte_2
signora ) - che lamentavano dolori a seguito del sinistro stradale Controparte_1
(“Era la fine del mese di luglio dell'anno 2017, ed erano verso le ore 12:00 12: 30 circa;
io mi trovavo in Caserta al viale delle industrie e precisamente mi trovavo fermo a piedi sul marciapiedi ivi esistente ad aspettare un mio amico;
mentre stavo fermo sul marciapiedi ho vista una vettura Fiat Punto che percorreva a forte velocità il detto viale delle industrie con direzione centro;
ad un certo punto il conducente della stessa vettura per evitare di investire un signore che in quel momento stava attraversando regolarmente la strada a piedi sterzava bruscamente tutto a destra perdendo il controllo della vettura, sbandando e andando a finire la propria corsa contro un muro situato lungo il margine destro del suddetto viale delle industrie;
io subito mi sono avvicinato alla vettura Fiat
Punto ed ho visto che a bordo vi erano tre persone cioè vi era il conducente che era un uomo giovane, e che … se un po' stordito subito scese perché non riportava lesioni varie e poi sempre a bordo della Fiat Punto vi erano altre due persone un ragazzo e una signora in qualità di trasportati i quali lamentavano dolori”).
La deposizione testimoniale in esame ha restituito in modo chiaro e dettagliato la dinamica dell'incidente stradale in esame, non rilevandosi la sussistenza di omissioni o incertezze tali da inficiare il valore probatorio della ricostruzione resa.
Sul punto, la compagnia convenuta non ha fornito elementi di prova contraria o altre circostanze in grado di minare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede prova testimoniale.
Alla luce della completezza della deposizione in esame, non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità del teste escusso che ha corroborato con dichiarazioni univoche e concordanti il verificarsi dell'infortunio subito dagli appellati a causa della colpevole condotta di guida tenuta dall'autoveicolo Fiat Punto.
La circostanza poi che i terzi trasportati, dopo il sinistro, non si siano sottoposti alla visita a cui sarebbero stati invitati è rimasta di pura allegazione.
Va parimenti disatteso il secondo motivo d'appello relativo alla errata valutazione della consulenza tecnica d'ufficio da parte del Giudice di prime cure che, sulla base delle risultanze dell'accertamento medico-legale, ha ritenuto dimostrata la compatibilità delle lesioni personali riportate dagli appellati con la dinamica del sinistro narrato nell'atto introduttivo.
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Sul punto occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi
(Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Inoltre, non appare superfluo anche osservare come “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del
02/02/2015).
Nella fattispecie in esame, sulla base della documentazione sanitaria allegata (tra cui il referto originale del P.S. Ospedale di Frattamaggiore) e di un esame obiettivo dei soggetti danneggiati, il CTU dott. , alla luce di un'argomentazione logico- Persona_1
scientifica immune da vizi, ha accertato la piena sussistenza del nesso di causalità tra l'incidente stradale, le lesioni iniziali riportate dagli appellati (“cervico bracalgia da colpo di frusta cervicale. Trauma contusivo spalla dx, trauma contusivo ginocchio e caviglia dx”; cfr. referto di;
(“cervicalgia da colpo di frusta cervicale. Controparte_1
Trauma contusivo spalla e gomito sx. Trauma contusivo ginocchio sx”; cfr. referto di
) e le compromissioni anatomiche e funzionali riscontrate. Controparte_2
A nulla rilevano i dubbi sulla provenienza degli accertamenti strumentali del 8.9.2017
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svolti sulla persona di , eseguiti da uno studio medico radiologico privato Controparte_2
che, all'epoca degli esami, avrebbe avuto – secondo la prospettazione dell'appellante – una diversa denominazione.
In primo luogo, tale affermazione di parte si fonda su documentazione prodotta per la prima volta nel giudizio d'appello e, conseguentemente, inutilizzabile.
In secondo luogo, la validità dei risultati dell'esame strumentale ecografico hanno trovato piena conferma nella visita medica obiettiva espletata dal C.T.U. dott. (cfr. pag. Per_1
4 delle risposte del CTU dott. alle note critiche effettuate dal dott. ). Per_1 Persona_2
In base alla valutazione medico legale operata dal consulente, non sconfessata da elementi di segno contrario, risultando pienamente soddisfatti i criteri di compatibilità per nesso: cronologico, topografico, continuità fenomenica con esclusione di ogni altra causa, criterio di idoneità e dell'efficienza quali- quantitativa, è stata accertata la sussistenza di un rapporto causale tra il tipo di infortunio subito dagli appellati e le menomazioni riscontrate (“a causa dell'urto subito mentre era trasportata su una vettura ha riportato un trauma ginocchio dx, alla spalla dx, alla caviglia dx ed al rachide cervicale dovuti all'impatto diretto contro la portiera anteriore (per quanto riguarda il ginocchio e la caviglia) e a causa delle stesse cinture di sicurezza (per quanto riguarda la spalla e il rachide cervicale”; cfr. pag. 19 della CTU espletata sulla persona di , Controparte_1 risposta alle note critiche del consulente tecnico di parte;
“risulta infine da quanto riferito, la sussistenza del rapporto di causalità che di compatibilità tra le lesioni subite e la dinamica dell'incidente”; cfr. pag. 5 CTU;
(“a causa dell'urto Controparte_1
subito mentre era trasportato su una vettura ha riportato un trauma ginocchio sx alla spalla sx al gomito sx ed al rachide cervicale dovuti all'impatto diretto contro la portiera posteriore sx (per quanto riguarda il ginocchio e il gomito) e a causa delle stesse cinture di sicurezza (per quanto riguarda la spalla e il rachide cervicale”; cfr. pag. 18 della CTU espletata sulla persona di , risposta alle note critiche del consulente Controparte_2 tecnico di parte); “risulta infine da quanto riferito, la sussistenza del rapporto di causalità che di compatibilità tra le lesioni subite e la dinamica dell'incidente” ; cfr. pag. CTU
). Controparte_2
Pertanto, il Giudice di Pace, aderendo agli esiti della consulenza tecnica, ha correttamente valutato che i postumi invalidanti permanenti accertati sono causalmente riconducibili alle suddette lesioni traumatiche, potendosi, quindi, ritenere provato che le conseguenze
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pregiudizievoli derivate dall'evento dannoso a carico degli appellati risultano per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica ed evoluzione riparativa compatibili con la modalità di svolgimento dell'incidente stradale descritto in citazione.
Deve ritenersi, invece, fondata la censura d'appello relativa alla ingiustificata attribuzione in favore degli appellati del risarcimento del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta quantificato equitativamente dal Giudice di prime cure nella misura del
3%.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U.,
17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Alla luce delle suddette coordinate giurisprudenziali l'appello va quindi accolto in relazione a tale motivo di doglianza e, in riforma dell'appellata sentenza, la somma dovuta a titolo di danno da ritardato conseguimento dell'importo risarcitorio - trattandosi di valore all'attualità - deve essere devalutata alla data del fatto con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e del parziale accoglimento dell'appello in relazione ad un unico motivo, sussistono ragioni giustificative di una integrale compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
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• accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, stabilisce che sui risarcimenti riconosciuti in favore di e si Controparte_1 Controparte_2
applichino rivalutazione ed interessi legali secondo quanto specificamente previsto in parte motiva;
• spese compensate.
Così deciso in Aversa in data 21.7.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfredo Maffei
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 11168/2022 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t, società rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Lucia Piscitelli, presso il cui studio, sito in Caserta (CE), alla via Fulvio Renella n. 88, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
e , rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce Controparte_1 Controparte_2
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Tommaso Cavallo, presso il cui studio, sito in Villa di Briano (Ce), alla via Tacito n. 3, sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
E
CP_3
APPELLATO CONTUMACE
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 11168/2022
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 10.3.2025 le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Controparte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord, e la compagnia CP_3 Parte_1
assumendo: che in data 28.7.2017, aveva riportato lesioni personali a causa del sinistro stradale verificatosi in località Caserta (Ce), al viale delle Industrie, verso le ore 12:00 circa, allorché si trovava a viaggiare in qualità di terza trasportata sull'autoveicolo Fiat
Punto targato DW666CY di proprietà di e assicurato per la r.c.a. con la CP_3
compagnia giusta polizza n. 0000272344805; che il conducente del suddetto Parte_1
autoveicolo, al fine di evitare l'impatto con un pedone in fase di attraversamento, aveva sterzato bruscamente verso destra e, perdendo il controllo del veicolo, aveva finito la sua corsa contro un muro che si trovava lungo il margine destro della strada;
che a seguito dell'impatto aveva riportato lesioni personali che avevano reso necessario il suo trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale dove i sanitari le avevano diagnosticato un
“trauma contusivo-distorsivo spalla dx - ginocchio dx - caviglia dx - distorsione del rachide cervicale”; che a seguito del sinistro aveva riportato postumi invalidanti da valutare in sede medico legale e aveva diritto ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti quantificati nella misura di € 20.000,00; che, nonostante la sottoposizione a visita medico legale da parte della non era stata formulata Parte_1
da parte della stessa alcuna offerta risarcitoria.
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio proprietario del veicolo CP_3
Fiat, e la compagnia assicurativa concludeva affinché venissero condannati Parte_1
in solido al pagamento della somma di € 20.000,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di intervento volontario si costituiva nel medesimo Controparte_2
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 11168/2022
giudizio esponendo: che nelle circostanze di tempo e luogo relative al sinistro de quo, in qualità di terzo traportato sull'autovettura Fiat Punto targato DW666CY, aveva subito lesioni personali che avevano reso necessario il suo trasporto presso il Pronto Soccorso dove i sanitari gli avevano diagnosticato un “trauma contusivo-distorsivo spalla sx - ginocchio sx - gomito sx - distorsione del rachide cervicale”; che a causa dell'incidente aveva riportato danni non patrimoniali quantificabili nella misura di € 20.000,00; che la richiesta risarcitoria inoltrata alla non aveva ottenuto alcun riscontro. Parte_1
Ciò posto, concludeva affinché e la venissero condannati in CP_3 Parte_1
solido al pagamento della somma di € 20.000,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la compagnia che, contestando la fondatezza in fatto Controparte_4
e in diritto delle avverse pretese, deduceva: nel merito, che non era stata provata la sussistenza del fatto storico e la dinamica del sinistro, con particolare riguardo alla mancata dimostrazione del nesso di causa tra l'evento dannoso de quo e le conseguenze pregiudizievoli di cui veniva richiesto il risarcimento;
che la quantificazione dei danni lamentati era eccessiva e non suffragata da alcuna prova documentale.
Ciò posto, concludeva affinché fosse rigettata la domanda attorea, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 1130/22 pubblicata in data 7.9.2022, il Giudice di Pace di Napoli Nord, alla luce dell'istruttoria espletata e della documentazione versata in atti, aveva ritenuto adeguatamente provata la dinamica del sinistro e la riconducibilità delle lesioni personali subite da e all'incidente stradale causato Controparte_1 Controparte_2
dall'imprudente condotta di guida del conducente dell'autoveicolo Fiat Punto targato
DW666CY. Quindi, condannava in solido e la compagnia a CP_3 Parte_1
corrispondere all'attrice e all'interventore rispettivamente un risarcimento pari ad €
12.719,00 e € 14.259,00, oltre rivalutazione, interessi e spese processuali.
Avverso detta pronuncia proponeva tempestivo appello la compagnia , la quale Pt_1
censurava la decisione di primo grado nella parte in cui si era ritenuto adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sugli istanti.
In particolare, prospettava le seguenti censure alla sentenza impugnata:
- il Giudice di Pace aveva erroneamente valutato gli esiti della prova testimoniale espletata il cui contenuto era stato ritenuto sufficiente per ritenere adeguatamente dimostrate le modalità di svolgimento del sinistro prospettate in citazione;
nello
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 11168/2022
specifico, il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto attendibili le dichiarazioni del teste , le quali presentavano omissioni e incertezze Testimone_1
tali da inficiare il valore probatorio della ricostruzione fornita;
- errata valutazione delle risultanze delle CTU medico-legale che, in assenza di un oggettivo riscontro strumentale, era stata espletata sulla base di documentazione sanitaria di dubbia provenienza in quanto rilasciata da uno studio medico privato che all'epoca aveva diversa denominazione (“Studio Martorelli”, “Diagnostica “Picentia del Dott. Vincenzo Martorelli & C. S.a.s.”);
- la liquidazione delle spese processuali era illegittima in quanto immotivatamente comprensiva di un saggio al 3% a titolo di liquidazione equitativa del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta.
Sulla base di tali motivi di gravame concludeva affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, in riforma della stessa, il Tribunale, rigettasse le domande risarcitorie azionate, o che, in via subordinata, riducesse il risarcimento dovuto nei limiti di quanto provato, con vittoria di spese di lite.
Si costituivano nel giudizio d'appello e che, Controparte_1 Controparte_2
contestando le ragioni poste a base dell'impugnazione proposta, deducevano: che le dichiarazioni testimoniali avevano correttamente consentito al Giudice di primo grado di ritenere adeguatamente provata la dinamica del sinistro dedotto in citazione;
che la documentazione sanitaria allegata era stata ritualmente acquista al giudizio ed era stata legittimamente utilizzata dal C.T.U. dott. ; che l'ausiliario, nel rispondere Persona_1
ai quesiti del Giudice di prime cure e alle note critiche del consulente tecnico di parte, aveva espresso in modo chiaro e completo i criteri medico-legali che avevano consentito sia di accertare il nesso eziologico tra l'evento lesivo e le menomazioni riscontrate, sia di quantificare i postumi permanenti derivati dalle lesioni conseguenti al sinistro;
che non sussisteva alcuna incertezza sulla denominazione del centro diagnostico del dott.
Martorelli, medico incaricato dello svolgimento di visite radiologiche presso una struttura privata.
Ciò posto, concludeva affinché l'appello fosse rigettato in quanto infondato nel merito, con vittoria di spese di lite.
benché ritualmente citato, ometteva di costituirsi. Ne va pertanto dichiarata CP_3
la contumacia.
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Rigettata dal Tribunale l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, dopo vari rinvii finalizzati all'acquisizione del fascicolo di primo grado e dopo aver proceduto alla sua ricostruzione, con ordinanza del 13.3.2025 la causa veniva riservata in decisione dallo scrivente.
L'appello risulta fondato solo in relazione al terzo motivo d'appello.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità dell'appello.
A tal riguardo giova ricordare che il concetto di specificità dei motivi d'appello si concretizza nell'esposizione delle ragioni della critica rivolta dall'appellante alle motivazioni addotte in sentenza dal Giudice di primo grado, ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione (Cass. civ. n. 12608/2015).
Ebbene, opina il Tribunale che le singole censure mosse dall'appellante e tese a porre in evidenza l'erroneità o lacunosità della pronuncia gravata in relazione alle questioni trattate, consente di ritenere l'impugnazione correttamente proposta nel rispetto dei vincoli di legge sanciti dall'art. 342 c.p.c..
Nel merito, anzitutto, va disatteso il motivo di appello relativo alla errata valutazione della prova testimoniale espletata nel giudizio di primo grado il cui contenuto è stato correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure sufficiente ai fini della prova della sussistenza del fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
Invero, il teste escusso, , da ritenersi attendibile per avere reso Testimone_1
dichiarazioni circostanziate e coerenti e per aver assistito visivamente ai fatti di causa, ha confermato le modalità di svolgimento dell'accadimento dannoso narrate nella domanda introduttiva.
Le dichiarazioni del teste descrivono con precisione le circostanze di tempo e Tes_1
luogo nell'ambito delle quali avveniva l'incidente stradale coinvolgente la e il CP_1
in qualità di terzi trasportati sull'autoveicolo Fiat Punto. CP_2
A riguardo, il teste ha dichiarato, per averlo visto personalmente, che, verso la Tes_1
fine del mese di luglio dell'anno 2017, alle ore 12:00 circa, l'autovettura Fiat Punto, per evitare di investire un pedone in fase di attraversamento, aveva sterzato bruscamente a destra e, sbandando, aveva impattato contro un muro posto lungo il margine destro della carreggiata;
in particolare, il teste ha precisato che a bordo dell'autoveicolo Tes_1
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erano presenti, oltre al conducente, due persone - un ragazzo ) e una Controparte_2
signora ) - che lamentavano dolori a seguito del sinistro stradale Controparte_1
(“Era la fine del mese di luglio dell'anno 2017, ed erano verso le ore 12:00 12: 30 circa;
io mi trovavo in Caserta al viale delle industrie e precisamente mi trovavo fermo a piedi sul marciapiedi ivi esistente ad aspettare un mio amico;
mentre stavo fermo sul marciapiedi ho vista una vettura Fiat Punto che percorreva a forte velocità il detto viale delle industrie con direzione centro;
ad un certo punto il conducente della stessa vettura per evitare di investire un signore che in quel momento stava attraversando regolarmente la strada a piedi sterzava bruscamente tutto a destra perdendo il controllo della vettura, sbandando e andando a finire la propria corsa contro un muro situato lungo il margine destro del suddetto viale delle industrie;
io subito mi sono avvicinato alla vettura Fiat
Punto ed ho visto che a bordo vi erano tre persone cioè vi era il conducente che era un uomo giovane, e che … se un po' stordito subito scese perché non riportava lesioni varie e poi sempre a bordo della Fiat Punto vi erano altre due persone un ragazzo e una signora in qualità di trasportati i quali lamentavano dolori”).
La deposizione testimoniale in esame ha restituito in modo chiaro e dettagliato la dinamica dell'incidente stradale in esame, non rilevandosi la sussistenza di omissioni o incertezze tali da inficiare il valore probatorio della ricostruzione resa.
Sul punto, la compagnia convenuta non ha fornito elementi di prova contraria o altre circostanze in grado di minare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede prova testimoniale.
Alla luce della completezza della deposizione in esame, non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità del teste escusso che ha corroborato con dichiarazioni univoche e concordanti il verificarsi dell'infortunio subito dagli appellati a causa della colpevole condotta di guida tenuta dall'autoveicolo Fiat Punto.
La circostanza poi che i terzi trasportati, dopo il sinistro, non si siano sottoposti alla visita a cui sarebbero stati invitati è rimasta di pura allegazione.
Va parimenti disatteso il secondo motivo d'appello relativo alla errata valutazione della consulenza tecnica d'ufficio da parte del Giudice di prime cure che, sulla base delle risultanze dell'accertamento medico-legale, ha ritenuto dimostrata la compatibilità delle lesioni personali riportate dagli appellati con la dinamica del sinistro narrato nell'atto introduttivo.
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Sul punto occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi
(Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Inoltre, non appare superfluo anche osservare come “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del
02/02/2015).
Nella fattispecie in esame, sulla base della documentazione sanitaria allegata (tra cui il referto originale del P.S. Ospedale di Frattamaggiore) e di un esame obiettivo dei soggetti danneggiati, il CTU dott. , alla luce di un'argomentazione logico- Persona_1
scientifica immune da vizi, ha accertato la piena sussistenza del nesso di causalità tra l'incidente stradale, le lesioni iniziali riportate dagli appellati (“cervico bracalgia da colpo di frusta cervicale. Trauma contusivo spalla dx, trauma contusivo ginocchio e caviglia dx”; cfr. referto di;
(“cervicalgia da colpo di frusta cervicale. Controparte_1
Trauma contusivo spalla e gomito sx. Trauma contusivo ginocchio sx”; cfr. referto di
) e le compromissioni anatomiche e funzionali riscontrate. Controparte_2
A nulla rilevano i dubbi sulla provenienza degli accertamenti strumentali del 8.9.2017
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svolti sulla persona di , eseguiti da uno studio medico radiologico privato Controparte_2
che, all'epoca degli esami, avrebbe avuto – secondo la prospettazione dell'appellante – una diversa denominazione.
In primo luogo, tale affermazione di parte si fonda su documentazione prodotta per la prima volta nel giudizio d'appello e, conseguentemente, inutilizzabile.
In secondo luogo, la validità dei risultati dell'esame strumentale ecografico hanno trovato piena conferma nella visita medica obiettiva espletata dal C.T.U. dott. (cfr. pag. Per_1
4 delle risposte del CTU dott. alle note critiche effettuate dal dott. ). Per_1 Persona_2
In base alla valutazione medico legale operata dal consulente, non sconfessata da elementi di segno contrario, risultando pienamente soddisfatti i criteri di compatibilità per nesso: cronologico, topografico, continuità fenomenica con esclusione di ogni altra causa, criterio di idoneità e dell'efficienza quali- quantitativa, è stata accertata la sussistenza di un rapporto causale tra il tipo di infortunio subito dagli appellati e le menomazioni riscontrate (“a causa dell'urto subito mentre era trasportata su una vettura ha riportato un trauma ginocchio dx, alla spalla dx, alla caviglia dx ed al rachide cervicale dovuti all'impatto diretto contro la portiera anteriore (per quanto riguarda il ginocchio e la caviglia) e a causa delle stesse cinture di sicurezza (per quanto riguarda la spalla e il rachide cervicale”; cfr. pag. 19 della CTU espletata sulla persona di , Controparte_1 risposta alle note critiche del consulente tecnico di parte;
“risulta infine da quanto riferito, la sussistenza del rapporto di causalità che di compatibilità tra le lesioni subite e la dinamica dell'incidente”; cfr. pag. 5 CTU;
(“a causa dell'urto Controparte_1
subito mentre era trasportato su una vettura ha riportato un trauma ginocchio sx alla spalla sx al gomito sx ed al rachide cervicale dovuti all'impatto diretto contro la portiera posteriore sx (per quanto riguarda il ginocchio e il gomito) e a causa delle stesse cinture di sicurezza (per quanto riguarda la spalla e il rachide cervicale”; cfr. pag. 18 della CTU espletata sulla persona di , risposta alle note critiche del consulente Controparte_2 tecnico di parte); “risulta infine da quanto riferito, la sussistenza del rapporto di causalità che di compatibilità tra le lesioni subite e la dinamica dell'incidente” ; cfr. pag. CTU
). Controparte_2
Pertanto, il Giudice di Pace, aderendo agli esiti della consulenza tecnica, ha correttamente valutato che i postumi invalidanti permanenti accertati sono causalmente riconducibili alle suddette lesioni traumatiche, potendosi, quindi, ritenere provato che le conseguenze
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pregiudizievoli derivate dall'evento dannoso a carico degli appellati risultano per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica ed evoluzione riparativa compatibili con la modalità di svolgimento dell'incidente stradale descritto in citazione.
Deve ritenersi, invece, fondata la censura d'appello relativa alla ingiustificata attribuzione in favore degli appellati del risarcimento del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta quantificato equitativamente dal Giudice di prime cure nella misura del
3%.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U.,
17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Alla luce delle suddette coordinate giurisprudenziali l'appello va quindi accolto in relazione a tale motivo di doglianza e, in riforma dell'appellata sentenza, la somma dovuta a titolo di danno da ritardato conseguimento dell'importo risarcitorio - trattandosi di valore all'attualità - deve essere devalutata alla data del fatto con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e del parziale accoglimento dell'appello in relazione ad un unico motivo, sussistono ragioni giustificative di una integrale compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
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• accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, stabilisce che sui risarcimenti riconosciuti in favore di e si Controparte_1 Controparte_2
applichino rivalutazione ed interessi legali secondo quanto specificamente previsto in parte motiva;
• spese compensate.
Così deciso in Aversa in data 21.7.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfredo Maffei
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