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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/06/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1209/2022 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, in composizione monocratica nella persona del magistrato dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo in data 26/04/2022 al n.
1209/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza n.
81/2021 del Giudice di Pace di Bella, resa il 09/12/2021, depositata il
14/12/2021 e mai notificata, pronunciata nel giudizio R.G. n. 84/2021;
TRA
(C.F. e P.IVA Parte_1
), rappresenta e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. P.IVA_1
Giuseppe Lamastra, presso il cui studio elettivamente domicilia in Matera alla via Y. Gagarin, n.1;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Angela Abrunzo e Pasquale
D'Angelo, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Muro Lucano
(PZ) alla via Roma n. 14;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 12/03/2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 1209/2022 R.G.
1. Con atto di citazione in appello, notificato in data 26/04/2022,
l' proponeva gravame avverso alla Parte_1
sentenza n. 81/2021 del Giudice di Pace di Bella, resa il 9.12.2021, depositata il 14.12.2021 in Cancelleria e non notificata, pronunciata nel giudizio R.G. n. 84/2021, con la quale il primo giudice, in accoglimento dell'opposizione proposta da , dichiarava estinto per Controparte_1
prescrizione il credito di cui al ruolo esattoriale n. 5685/2011 e cartella esattoriale n. 07120110109726492, notificata il 28.05.2013, con condanna dell'Agente della Riscossione al pagamento delle spese di giudizio.
1.1. A sostegno dell'appello, venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in riforma integrale della sentenza impugnata, così decidere: 1) in accoglimento del presente appello, riformare la Sentenza n. 81/2021 pronunciata il 9 Dicembre 2021 dal Giudice di Pace di Bella Dott.
Calabrese depositata in Cancelleria in data 14 Dicembre 2021 non notificata in relazione al ricorso recante R.G. 84/2021 e per l'effetto dichiararla nulla e priva di efficacia per tutto quanto dedotto ed eccepito;
2) accogliere integralmente tutte le domande proposte dall'appellante e, pertanto, in riforma dell'appellata Sentenza, confermare dovute le somme relative alla cartella di pagamento impugnata che sarà giudicata valida ed efficace. Con vittoria di spese processuali relativi ai due gradi di giudizio.”.
2. L'appellato si costituiva in giudizio con comparsa depositata il
04/11/2022, richiedendo preliminarmente la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 113 e 339 c.p.c.; richiedendo in via principale la conferma integrale della sentenza del GDP di Bella, n.81/21; eccependo l'inesistenza del debito iscritto per omessa notifica e l'intervenuta prescrizione dello stesso, oltre alla condanna dell'ente al pagamento delle spese di lite.
3. La causa, non necessitando di attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12/03/2025, dove veniva rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
2 Proc. n. 1209/2022 R.G.
4. Ciò premesso, in via pregiudiziale occorre evidenziare come, a dispetto di quanto eccepito dall'appellato, l'odierno gravame risulti ammissibile, con riferimento agli artt. 113 comma secondo e 339 comma terzo c.p.c.
Il combinato disposto delle due norme implica che il giudice di pace decida secondo equità le cause di valore non superiore ad € 1.100,00 (come quella di specie) e che tale decisione sia impugnabile soltanto con appello “a critica vincolata”, ovvero per violazione di norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero principi regolatori della materia.
Ebbene, nel caso di specie [dando per assodato che, atteso il valore della causa (pari ad € 749,05) non eccedente il limite della giurisdizione equitativa necessaria del Giudice di pace, la pronuncia qui impugnata sia stata resa secondo equità ai sensi dell'articolo 113 secondo comma c.p.c.] risulta per tabulas che l'appellante abbia inteso eccepire proprio la violazione di norme sul procedimento, nell'ambito delle quali pacificamente debbono dirsi rientranti quelle concernenti la giurisdizione e la competenza (in tal senso, ex plurimis, Corte di cassazione n. 6410 del
2013), e tanto può ritenersi anche con riguardo alla doglianza relativa al difetto di interesse ad agire, poiché quest'ultimo (codificato dall'art. 100
c.p.c.) costituisce un interesse di natura processuale, e tale medesima natura riveste la norma di cui all'art. 100 c.p.c., onde le relative questioni possono dirsi rientranti nell'ambito delle norme sul procedimento (v. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 18160 del 16/09/2015, secondo la quale la sentenza che dichiari insussistente l'interesse ad agire è una decisione di rito;
nello stesso senso anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 7185 del 25/03/2010 e Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 15383 del 04/07/2014).
Pertanto, il gravame non può che ritenersi ammissibile.
5. Superati i profili pregiudiziali, venendo al merito dell'odierno gravame, deve ritenersene la fondatezza (in applicazione del principio della ragione più liquida di cui, da ultimo, Cassazione civile, sez. II, 09/01/2024,
n. 693) sulla scorta del principio codificato dall'art. 12 del D.P.R. 602/73, per come modificato dall'art.
3-bis DL 146/21, col quale si è posta, come regola generale, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, salvo la ricorrenza di fattispecie particolari, estranee al presente giudizio.
3 Proc. n. 1209/2022 R.G.
5.1. Invero, come risulta evidente dagli atti di causa, l'odierno appellato ha, in primo grado, esperito un'azione di accertamento negativo del credito su estratto di ruolo esattoriale, dalla cui estrazione, appunto, aveva acquisito contezza di un debito di € 749,05 portato dalla cartella di pagamento n.
07120110109726492.
5.2. Orbene, così qualificata la domanda dispiegata in primo grado, non può che rilevarsi la sua inammissibilità in ragione, appunto, del novellato disposto di cui all'art.12 D.P.R. 602/73, per come modificato dall'art. 3-bis
DL 146/21.
6. In particolare, l'art.
3-bis del DL n. 146/2021, norma di valenza c.d. processuale entrata in vigore il 21 dicembre 2021, novellando l'art. 12 del
D.P.R. n. 602/73, ha inserito il comma 4-bis, che ha stabilito testualmente, oltre il fatto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile”, quanto segue: “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
6.1. Con tale disposizione, nel prevedere la non impugnabilità di ruolo e cartella di pagamento se non in ipotesi tipizzate, il legislatore ha inteso operare un restringimento alle contestazioni avanzabili avverso le pretese di tipo fiscale/tributario, in una logica di preservazione del sistema della finanza pubblica (interesse sotteso al disposto dell'art. 53 della
Costituzione).
6.2. La norma è stata di recente sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 26283 del
06 settembre 2022, è stata chiamata a pronunciarsi sulla valenza da riconoscere a tale ius superveniens, ovvero se la disposizione introdotta
4 Proc. n. 1209/2022 R.G.
avesse o meno efficacia retroattiva e riguardasse i giudizi già pendenti o, invece, interessasse unicamente quelli instaurati a partire dal 21 dicembre
2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale.
6.3. Ebbene, col suemarginato pronunciamento il Supremo Consesso, nel premettere che la contestazione del ruolo e/o delle cartelle costituisce un'azione di accertamento negativo, hanno dapprima precisato che il primo periodo della disposizione de qua è “ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo” (quale mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, che pertanto non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992 tra quelli impugnabili, come già chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 19704/2015), e successivamente si sono soffermate sul secondo periodo, che “nel regolare specifici casi di azione diretta, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire.”
Hanno dunque rilevato, in primo luogo, che la condizione dell'azione – individuata nel pregiudizio che determina di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, e dunque l'interesse ad agire in giudizio – ha natura dinamica e fino alla pronuncia della decisione può assumere una diversa configurazione (come già chiarito da Cass., Sez. Un., ordinanza n.
619/2021); in secondo luogo, con riferimento ai casi tassativi di impugnazione diretta previsti dalla disposizione, nella pronuncia si evidenzia che la “selezione di pregiudizi operata dal legislatore è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione, di modo che la ponderazione che ne risulta è espressione di attenzione rivolta anche ai risvolti applicativi e di un bilanciamento effettuato in concreto”; infine, confrontandosi con i sollevati dubbi di costituzionalità della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, ne hanno decretato la manifesta infondatezza, ritenendo non irragionevole la disposizione in ragione delle esigenze di tutela ivi
5 Proc. n. 1209/2022 R.G.
sottese, quali quella di riduzione del contenzioso, e ricordando come, anche secondo la Corte EDU, il diritto di accesso alla giustizia non è assoluto, ma si presta a limitazioni – tra cui quelle concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda – che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, che gode di un certo margine di discrezionalità (Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016).
6.4. Sulla scorta di tale percorso argomentativo, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art.
12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.
3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della
CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
7. Tanto chiarito, nel caso che ci occupa deve escludersi, in seguito all'entrata in vigore del comma 4 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, così introdotto, che possa configurarsi in capo a , che nulla ha Controparte_1
allegato a proposito del pregiudizio astrattamente riconducibile alla iscrizione a ruolo del credito oggetto della domanda, l'interesse a ricorrere alla tutela immediata invocata a fondamento dell'azione di accertamento negativo esercitata con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado e, per tale ragione, stante il difetto della condizione dell'azione prevista dall'articolo 100 c.p.c., in accoglimento dell'appello proposto dall'
[...]
, la domanda proposta da con Controparte_2 Controparte_1
atto di citazione in primo grado dev'essere dichiarata inammissibile.
Pertanto, come anticipato supra, l'appello va accolto.
8. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, premesso che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata, il Giudice è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che ai sensi dell'articolo
6 Proc. n. 1209/2022 R.G.
336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle spese, e deve ripartire il relativo onere tenendo conto dell'esito complessivo della lite (si veda Corte di cassazione n. 27606 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 1775 del 2017 e Corte di cassazione n. 23226 del 2013), ritiene questo Giudice che – in considerazione della modifica normativa intervenuta nelle more del procedimento, complessivamente inteso, e del correlato mutamento degli indirizzi giurisprudenziali su profili decisivi della controversia – ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente fra le parti le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel procedimento avente n. 1209/2022 R.G. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da in Controparte_1
primo grado;
2. compensa interamente fra le parti le spese relative al doppio grado di giudizio.
Così deciso in Potenza, lì 09/06/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
7
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, in composizione monocratica nella persona del magistrato dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo in data 26/04/2022 al n.
1209/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza n.
81/2021 del Giudice di Pace di Bella, resa il 09/12/2021, depositata il
14/12/2021 e mai notificata, pronunciata nel giudizio R.G. n. 84/2021;
TRA
(C.F. e P.IVA Parte_1
), rappresenta e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. P.IVA_1
Giuseppe Lamastra, presso il cui studio elettivamente domicilia in Matera alla via Y. Gagarin, n.1;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Angela Abrunzo e Pasquale
D'Angelo, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Muro Lucano
(PZ) alla via Roma n. 14;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 12/03/2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 1209/2022 R.G.
1. Con atto di citazione in appello, notificato in data 26/04/2022,
l' proponeva gravame avverso alla Parte_1
sentenza n. 81/2021 del Giudice di Pace di Bella, resa il 9.12.2021, depositata il 14.12.2021 in Cancelleria e non notificata, pronunciata nel giudizio R.G. n. 84/2021, con la quale il primo giudice, in accoglimento dell'opposizione proposta da , dichiarava estinto per Controparte_1
prescrizione il credito di cui al ruolo esattoriale n. 5685/2011 e cartella esattoriale n. 07120110109726492, notificata il 28.05.2013, con condanna dell'Agente della Riscossione al pagamento delle spese di giudizio.
1.1. A sostegno dell'appello, venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in riforma integrale della sentenza impugnata, così decidere: 1) in accoglimento del presente appello, riformare la Sentenza n. 81/2021 pronunciata il 9 Dicembre 2021 dal Giudice di Pace di Bella Dott.
Calabrese depositata in Cancelleria in data 14 Dicembre 2021 non notificata in relazione al ricorso recante R.G. 84/2021 e per l'effetto dichiararla nulla e priva di efficacia per tutto quanto dedotto ed eccepito;
2) accogliere integralmente tutte le domande proposte dall'appellante e, pertanto, in riforma dell'appellata Sentenza, confermare dovute le somme relative alla cartella di pagamento impugnata che sarà giudicata valida ed efficace. Con vittoria di spese processuali relativi ai due gradi di giudizio.”.
2. L'appellato si costituiva in giudizio con comparsa depositata il
04/11/2022, richiedendo preliminarmente la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 113 e 339 c.p.c.; richiedendo in via principale la conferma integrale della sentenza del GDP di Bella, n.81/21; eccependo l'inesistenza del debito iscritto per omessa notifica e l'intervenuta prescrizione dello stesso, oltre alla condanna dell'ente al pagamento delle spese di lite.
3. La causa, non necessitando di attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12/03/2025, dove veniva rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
2 Proc. n. 1209/2022 R.G.
4. Ciò premesso, in via pregiudiziale occorre evidenziare come, a dispetto di quanto eccepito dall'appellato, l'odierno gravame risulti ammissibile, con riferimento agli artt. 113 comma secondo e 339 comma terzo c.p.c.
Il combinato disposto delle due norme implica che il giudice di pace decida secondo equità le cause di valore non superiore ad € 1.100,00 (come quella di specie) e che tale decisione sia impugnabile soltanto con appello “a critica vincolata”, ovvero per violazione di norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero principi regolatori della materia.
Ebbene, nel caso di specie [dando per assodato che, atteso il valore della causa (pari ad € 749,05) non eccedente il limite della giurisdizione equitativa necessaria del Giudice di pace, la pronuncia qui impugnata sia stata resa secondo equità ai sensi dell'articolo 113 secondo comma c.p.c.] risulta per tabulas che l'appellante abbia inteso eccepire proprio la violazione di norme sul procedimento, nell'ambito delle quali pacificamente debbono dirsi rientranti quelle concernenti la giurisdizione e la competenza (in tal senso, ex plurimis, Corte di cassazione n. 6410 del
2013), e tanto può ritenersi anche con riguardo alla doglianza relativa al difetto di interesse ad agire, poiché quest'ultimo (codificato dall'art. 100
c.p.c.) costituisce un interesse di natura processuale, e tale medesima natura riveste la norma di cui all'art. 100 c.p.c., onde le relative questioni possono dirsi rientranti nell'ambito delle norme sul procedimento (v. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 18160 del 16/09/2015, secondo la quale la sentenza che dichiari insussistente l'interesse ad agire è una decisione di rito;
nello stesso senso anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 7185 del 25/03/2010 e Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 15383 del 04/07/2014).
Pertanto, il gravame non può che ritenersi ammissibile.
5. Superati i profili pregiudiziali, venendo al merito dell'odierno gravame, deve ritenersene la fondatezza (in applicazione del principio della ragione più liquida di cui, da ultimo, Cassazione civile, sez. II, 09/01/2024,
n. 693) sulla scorta del principio codificato dall'art. 12 del D.P.R. 602/73, per come modificato dall'art.
3-bis DL 146/21, col quale si è posta, come regola generale, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, salvo la ricorrenza di fattispecie particolari, estranee al presente giudizio.
3 Proc. n. 1209/2022 R.G.
5.1. Invero, come risulta evidente dagli atti di causa, l'odierno appellato ha, in primo grado, esperito un'azione di accertamento negativo del credito su estratto di ruolo esattoriale, dalla cui estrazione, appunto, aveva acquisito contezza di un debito di € 749,05 portato dalla cartella di pagamento n.
07120110109726492.
5.2. Orbene, così qualificata la domanda dispiegata in primo grado, non può che rilevarsi la sua inammissibilità in ragione, appunto, del novellato disposto di cui all'art.12 D.P.R. 602/73, per come modificato dall'art. 3-bis
DL 146/21.
6. In particolare, l'art.
3-bis del DL n. 146/2021, norma di valenza c.d. processuale entrata in vigore il 21 dicembre 2021, novellando l'art. 12 del
D.P.R. n. 602/73, ha inserito il comma 4-bis, che ha stabilito testualmente, oltre il fatto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile”, quanto segue: “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
6.1. Con tale disposizione, nel prevedere la non impugnabilità di ruolo e cartella di pagamento se non in ipotesi tipizzate, il legislatore ha inteso operare un restringimento alle contestazioni avanzabili avverso le pretese di tipo fiscale/tributario, in una logica di preservazione del sistema della finanza pubblica (interesse sotteso al disposto dell'art. 53 della
Costituzione).
6.2. La norma è stata di recente sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 26283 del
06 settembre 2022, è stata chiamata a pronunciarsi sulla valenza da riconoscere a tale ius superveniens, ovvero se la disposizione introdotta
4 Proc. n. 1209/2022 R.G.
avesse o meno efficacia retroattiva e riguardasse i giudizi già pendenti o, invece, interessasse unicamente quelli instaurati a partire dal 21 dicembre
2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale.
6.3. Ebbene, col suemarginato pronunciamento il Supremo Consesso, nel premettere che la contestazione del ruolo e/o delle cartelle costituisce un'azione di accertamento negativo, hanno dapprima precisato che il primo periodo della disposizione de qua è “ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo” (quale mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, che pertanto non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992 tra quelli impugnabili, come già chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 19704/2015), e successivamente si sono soffermate sul secondo periodo, che “nel regolare specifici casi di azione diretta, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire.”
Hanno dunque rilevato, in primo luogo, che la condizione dell'azione – individuata nel pregiudizio che determina di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, e dunque l'interesse ad agire in giudizio – ha natura dinamica e fino alla pronuncia della decisione può assumere una diversa configurazione (come già chiarito da Cass., Sez. Un., ordinanza n.
619/2021); in secondo luogo, con riferimento ai casi tassativi di impugnazione diretta previsti dalla disposizione, nella pronuncia si evidenzia che la “selezione di pregiudizi operata dal legislatore è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione, di modo che la ponderazione che ne risulta è espressione di attenzione rivolta anche ai risvolti applicativi e di un bilanciamento effettuato in concreto”; infine, confrontandosi con i sollevati dubbi di costituzionalità della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, ne hanno decretato la manifesta infondatezza, ritenendo non irragionevole la disposizione in ragione delle esigenze di tutela ivi
5 Proc. n. 1209/2022 R.G.
sottese, quali quella di riduzione del contenzioso, e ricordando come, anche secondo la Corte EDU, il diritto di accesso alla giustizia non è assoluto, ma si presta a limitazioni – tra cui quelle concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda – che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, che gode di un certo margine di discrezionalità (Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016).
6.4. Sulla scorta di tale percorso argomentativo, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art.
12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.
3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della
CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
7. Tanto chiarito, nel caso che ci occupa deve escludersi, in seguito all'entrata in vigore del comma 4 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, così introdotto, che possa configurarsi in capo a , che nulla ha Controparte_1
allegato a proposito del pregiudizio astrattamente riconducibile alla iscrizione a ruolo del credito oggetto della domanda, l'interesse a ricorrere alla tutela immediata invocata a fondamento dell'azione di accertamento negativo esercitata con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado e, per tale ragione, stante il difetto della condizione dell'azione prevista dall'articolo 100 c.p.c., in accoglimento dell'appello proposto dall'
[...]
, la domanda proposta da con Controparte_2 Controparte_1
atto di citazione in primo grado dev'essere dichiarata inammissibile.
Pertanto, come anticipato supra, l'appello va accolto.
8. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, premesso che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata, il Giudice è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che ai sensi dell'articolo
6 Proc. n. 1209/2022 R.G.
336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle spese, e deve ripartire il relativo onere tenendo conto dell'esito complessivo della lite (si veda Corte di cassazione n. 27606 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 1775 del 2017 e Corte di cassazione n. 23226 del 2013), ritiene questo Giudice che – in considerazione della modifica normativa intervenuta nelle more del procedimento, complessivamente inteso, e del correlato mutamento degli indirizzi giurisprudenziali su profili decisivi della controversia – ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente fra le parti le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel procedimento avente n. 1209/2022 R.G. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da in Controparte_1
primo grado;
2. compensa interamente fra le parti le spese relative al doppio grado di giudizio.
Così deciso in Potenza, lì 09/06/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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