Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/03/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott. ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 10.3.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3506/2023 R.G.
TRA
nata a [...] l'[...], ricorrente rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Francesco Micali
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto
Oggetto: assegno d'invalidità civile
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 giugno 2023 esponeva: Parte_1
CP_
- di aver convenuto in giudizio l' con la richiesta di ATP per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
- che, disposta la CTU medico legale, era stato accertato uno status invalidante insufficiente ai fini del riconoscimento della detta prestazione;
- che il ricorrente aveva espresso il dissenso;
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite con condanna di parte resistente al pagamento della relativa prestazione. CP_ Si costituiva in giudizio l' contestando il fondamento del ricorso.
L'udienza del 10.3.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile (giudizio iscritto al n. R.G.
5492/2021, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli
1
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il proprio diritto all'assegno di invalidità.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, disposta la rinnovazione dalla ctu in seguito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha riconosciuto che la è affetta dalle seguenti patologie: “ cardiopatia Pt_1 ipertensiva (classe NYHA II); diabete mellito tipo II;
dislipidemia (ipercolesterolemia); obesità classe 1 (BMI 33); sindrome depressiva;
TIA nel 2018; incontinenza urinaria stabilizzata (cistocele); spondilosi con discopatia L5-S1; fibromatosi uterina trattata chirurgicamente con isterectomia subtotale ” e ha concluso che le infermità “sono di entità tale da configurare una invalidità nella misura del 77% da luglio 2024.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, che ha ben visitato, osservato ed interrogato la ricorrente nel corso della visita medico legale, va dichiarato che presenta le condizioni sanitarie utili Parte_1 all'assegno di invalidità civile da luglio 2024.
La natura di mero accertamento del presente giudizio preclude la pronuncia di condanna al pagamento dei ratei.
Per quanto riguarda le spese giudiziali, tenuto conto della data di insorgenza del requisito sanitario vanno compensate le spese tra le parti.
Le spese di ctu separatamente liquidate vengono poste a carico dell CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando così provvede:
2 - dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili per il riconoscimento dell'assegno Parte_1 di invalidità civile a decorrere da luglio 2024;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone a carico dell' le spese di CTU separatamente liquidate. CP_2
Messina, 11 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
3