Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/06/2025, n. 11164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11164 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11164/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11794/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Caridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento -OMISSIS- con il quale il Ministero dell’interno rigettava l’istanza volta all’ottenimento della cittadinanza italiana;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 maggio 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe con cui il Ministero dell’interno respingeva l’istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett f) l. 5 febbraio 1992, n. 91 (c.d. acquisto per naturalizzazione ).
2. Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata.
3. All’esito dell’udienza straordinaria del 9 maggio 2025 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
4. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo è possibile passare l’unico articolato motivo di ricorso.
5. In particolare, viene evidenziata l’episodicità della condotta illecita, che non sarebbe stata bilanciata con l’interesse ad ottenere la cittadinanza né con il pieno inserimento sociale dello straniero.
6. La censura è infondata.
7. Preliminarmente, deve rammentarsi che la concessione della cittadinanza italiana costituisce espressione di un’attività amministrativa caratterizzata da ampia discrezionalità (recentemente, Tar Lazio, sez. I- bis , 7 maggio 2019, n. 5707), sindacabile in sede giurisdizionale entro i ristretti limiti del controllo estrinseco e formale (ossia per marchiana illogicità ovvero travisamento di fatto) senza poter sconfinare nell’esame del merito, essendo quest’ultimo riservato unicamente all’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
8. Nel caso di specie, il Ministero ha motivato il diniego evidenziando la mancanza dei requisiti per la concessione, valorizzando la sussistenza di una sentenza di c.d. patteggiamento (ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) pronunciata dal Tribunale di Milano, per il delitto di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti (art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309), nonché di un decreto penale per porto abusivo di armi (art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110). Inoltre, nel medesimo diniego si evidenzia come l’esponente fosse stato deferito all’autorità giudiziaria un’altra volta per il medesimo reato.
9. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l’amministrazione abbia fatto buon uso del potere discrezionale, dovendosi rilevare che il provvedimento risulta adeguatamente motivato in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Difatti, se è vero che la presenza di precedenti penali non è di per sé ostativa alla concessione della cittadinanza, va comunque osservato che si tratta di due condotte offendono l’ordine pubblico, che rappresenta il principale interesse cui è preposto il Ministero resistente, il quale deve attentamente bilanciarlo nel concedere la cittadinanza.
10. Il diniego, poi, fa riferimento alla circostanza che, al tempo della presentazione dell’istanza per la concessione della cittadinanza italiana, non venivano indicati, nella specifica sezione della domanda, i precedenti penali. Tale atteggiamento, anche ove non costituente reato (ad es. perché caratterizzato da semplice negligenza) dimostra la mancata conoscenza dei principî che informano i rapporti con la pubblica amministrazione corroborando in tal guisa un giudizio di inaffidabilità (cfr. T.a.r. per il Lazio, sez. V- bis , 8 luglio 2022, n. 9354).
11. Non colgono nel segno le doglianze secondo cui i reati sarebbero risalenti nel tempo e comunque di natura bagatellare. Infatti, da un lato i reati rientrano appieno nel c.d. periodo di osservazione , ossia il decennio antecedente alla presentazione della domanda di cittadinanza (nel caso di specie avanzata nel 23 febbraio 2017), durante il quale devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta (recentemente, Cons. Stato, sez. I, par., 10 luglio 2023, n. 1007); dall’altro, essi sono indicativi della tendenza dell’esponente a costituire una minaccia per l’ordine pubblico.
12. Viepiú, per costante orientamento giurisprudenziale, anche fatti antecedenti al decennio di osservazione, soprattutto laddove costituiscano indici di mancata integrazione del richiedente nella comunità, possono rientrare nella valutazione complessiva svolta dall’amministrazione (cfr. T.a.r. per il Lazio, sez. V- bis , 12 aprile 2022, n. 4469).
13. Si aggiunga, ma sul punto il ricorrente non prende specifica posizione, che anche l’archiviazione dell’altra segnalazione per porto abusivo d’armi costituisce circostanza che l’amministrazione deve valorizzare: difatti, per costante giurisprudenza, « le valutazioni finalizzate all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano del tutto diverso ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo; da ciò deriva la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possono valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali » (cosí. Tar Lazio, V- bis , 15 marzo 2022, n. 2943).
14. Infine, sono da ritenere inconsistenti le osservazioni sulla mancata valutazione del grado di inserimento socio-economico, trattandosi solo di un prerequisito della richiesta di cittadinanza, ossia di un presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno (Tar Lazio, sez. V- bis , 15 marzo 2022, n. 2945).
15. Alla luce di quanto esposto, il ricorso è definitivamente respinto.
16. Resta comunque salva la possibilità per il ricorrente di presentare una nuova istanza per la concessione della cittadinanza, nel caso di ulteriori fatti sopravvenuti.
17. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.