Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 5224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5224 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa
Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 28/05/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs.
10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 2040 /2025 R.G. vertente
TRA
, nata in [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. RUSSOLILLO EVA , C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rapp. Controparte_1
pt., rappresentato e difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Direzione Provinciale di Napoli, CP_1
Via Alcide De Gasperi 55 in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28/01/2025, ritualmente notificato, la parte ricorrente ha lamentato il mancato pagamento dei ratei della prestazione, dovuti in base al decreto di omologa adottato dal Tribunale di Napoli n. rg. 11386/2023 del
1
L'istante ha dedotto, altresì, di aver notificato all' , a mezzo pec, il decreto CP_1
di omologa e il modello AP70, del settembre 2024, al fine di ottenere l'erogazione dei ratei maturati e non liquidati dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 05.10.2022. Ha precisato, altresì, che l' ha provveduto a CP_1
porre in pagamento la prestazione solo del rateo di dicembre 2024, chiedendo pertanto la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e non liquidati CP_1
della prestazione dal 05.10.2022 al 30.11.2024, oltre interessi sussistendone i presupposti.
L' si è costituito, deducendo di aver disposto il pagamento dei ratei dovuti CP_1
(da ottobre 2022 a novembre 2024) in data 01.04.2025 e di aver operato una trattenuta sull'importo liquidato per recupero indebiti relativi alle somme pagate,
a titolo di maggiorazione sociale, erogate in misura superiore rispetto ai redditi accertati in riferimento agli anni 2021 e 2023, concludendo per la cessazione della materia del contendere, in ragione dell'adempimento intervenuto prima del deposito del ricorso.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma
10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Si rileva che l' ha prodotto il provvedimento con il quale risultano liquidati, CP_1 in data 01.04.2025, i ratei di indennità di accompagnamento in riferimento al periodo dal 05.10.2022 dal 30.11.2024.
Ne consegue che va dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto i rilievi relativi alle somme ritenute indebite dall' e detratte dal calcolo CP_1
esulano dal presente giudizio.
La cessazione della materia del contendere si verifica, difatti, quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass.
n.16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009).
È stato anche precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 21757/2021).
La pronunzia di cessata materia del contendere, in via di principio generale, deve essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuto meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, nonché della pretesa di diritto sostanziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n.
4672; Cass. civ. Sez. I, 03-03-2006, n. 4714).
In merito alla quantificazione degli interessi si rileva che dalla documentazione emerge pure il pagamento di una somma a titolo di interessi e la domanda CP_1 giudiziale non precisava le somme richieste. I calcoli degli interessi, in assenza del decreto di liquidazione TE 08 va ritenuto tardivamente depositato.
Tanto premesso, in virtù per principio di soccombenza virtuale, tenuto conto del pagamento in data successiva alla notifica del ricorso, condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite, tenuto conto della liquidazione dei ratei della prestazione in data successiva al deposito del ricorso (28.01.2025) e della notifica dello stesso (24.02.2025).
P.Q.M.
3 Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott.ssa Martina Brizzi - così provvede
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1300,00, CP_1
comprensive di spese generali, oltre iva e cpa con attribuzione.
Si comunichi. Napoli, il 28.05.2025 – 27/06/2025
Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 27/06/2025 in Cancelleria
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