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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 5931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5931 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V civile
R.G. 1722/2024
All'udienza collegiale del giorno 16/10/2025 ore 09:30
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti ; Avv. Maddalena Moratti in sost. Controparte_1
Appellato/i
Controparte_2
Avv./Avv.ti ; Avv. Mauro Stramacci in sost. Controparte_3
*** Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte decide la causa con sentenza di cui darà lettura in udienza all'esito della camera di consiglio, che costituisce parte integrante del presente verbale.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott. Claudio Danilo Gallinaro Dott.ssa Marianna D'Avino
Allegato al verbale di udienza del 16 ottobre 2025
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei magistrati: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel. dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero r.g. 1722/2024 relativa all' appello avverso la sentenza n. 30/2024 del 15.1.2024 del tribunale di Rieti
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 30/2024, pubblicata il 15.01.2024, il tribunale di Rieti ha respinto la domanda proposta da , con la quale si chiedeva: Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare per tutte le causali di cui in narrativa la esclusiva responsabilità del nella verificazione del sinistro de quo, quale Ente proprietario e/o Controparte_2 custode del punto di rifornimento idrico per i Vigili del fuoco collocato nel marciapiede teatro del sinistro in argomento e, per l'effetto, condannare, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., il convenuto al risarcimento, in CP_2 favore della SI.ra , dei danni alla persona patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali, presenti e futuri subiti in occasione del fatto lesivo occorsole in data 14 luglio 2020, come analiticamente quantificati in narrativa, ad oggi, in complessivi € 51.236,20 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre eventuali altre spese mediche e non che si dovessero rendere necessarie, rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sulla somma rivalutata a decorrere dalla data del sinistro (14 luglio 2020) al soddisfo, il cui tasso, a far data dalla notifica dell'atto di citazione (19.10.2021), andrà determinato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.”. L'attrice deduceva a sostegno della domanda che in data 14 luglio 2020, alle ore 09,53 circa, “mentre percorreva a piedi il marciapiede sinistro della Via Leonardo Leonardi (frazione Vazia), con direzione nord, poco prima dell'opposto ingresso della carrozzeria , nell'attraversare il basamento in ferro del Parte_2 punto di rifornimento idrico per i Vigili del fuoco collocato nel predetto marciapiede, cadeva a terra a causa dell'urto del piede destro con una piccola piattina di ferro, di identica connotazione cromatica rispetto alla restante parte della piattaforma, non visibile, non percepibile, non prevedibile, non segnalata, distaccatasi parzialmente dal predetto basamento in ferro, riportando gravi ferite e traumi, in particolare nel gomito destro, nel ginocchio sinistro e lieve trauma cranico”, che “le condizioni climatiche nel momento della predetta caduta climatiche nel momento della predetta caduta erano ottimali (previsioni meteo del giorno 14 luglio 2020 Doc. 1)..”; che aveva riportato lesioni con esiti invalidanti permanenti. Chiedeva quindi accertarsi e dichiararsi la responsabilità del convenuto ai CP_2 sensi dell'art. 2051 ovvero dell'art. 2043 c.c. Il tribunale ha respinto la domanda, ritenendo che :
“La parte attrice non ha assolto al suo onere probatorio, limitandosi alla produzione di documenti inidonei a provare i fatti, e precisamente: a) fotografie dei luoghi, che per stessa amissione dell'attrice riproducono gli stessi a seguito alla loro modificazione dopo i fatti, dapprima ad opera del fratello dell'attrice e poi per l'intervento degli operai del b) la nota del di trasmissione della CP_2 CP_2 richiesta di risarcimento dell'attrice alla compagnia assicuratrice per il rischio della responsabilità civile (atto dovuto, che non costituisce ammissione di responsabilità); c) le comunicazioni dell'assicurazione, ivi compresi la e-mail del 10/05/2021 con la quale l'assicurazione ha chiesto un contatto all'attrice e l'invito a visita del consulente medico dell'assicurazione (anch'essi atti dovuti, che non hanno alcun valore di prova a favore dell'attrice); d) la comunicazione dell'attrice del 22/02/2021, inviata con e- mail alla suddetta assicurazione, nella quale peraltro la stessa rileva l'assenza di testimoni al fatto;
e) fotografie di scarpe;
f) documentazione medica comprensiva della relazione medico-legale di parte. I documenti depositati non comprovano l'accadimento del fatto con le modalità descritte dell'atto di citazione”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello l'attrice soccombente, deducendone la erroneità per i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020 conv. in l. n. 27 del 2020, dell'art. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 183, quarto e quinto comma (in vigore alla data dell'Udienza del 14 aprile 2022), c.p.c. L'appellante censura il provvedimento del 14 aprile 2022, con il quale il giudice di prime cure disponeva “lo stralcio delle memorie denominate “note autorizzate” depositate dalla parte attrice in allegato alle note di trattazione scritta;” rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni, in quanto
“costituenti vere e proprie memorie non autorizzate di 24 pagine”, deducendone invece la ammissibilità. 2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 163, terzo com-ma, n. 5, 2043, 2051, 2697 e 2712 c.c., degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c. L'appellante reputa che il contesto probatorio fosse idoneo a comprovare l'accadimento come descritto, e in particolare reputa che: “ le inconfutate prove del fatto storico della relativa dinamica e del nesso di causalità con i danni riportati si rinvengono: dal verbale del 118 n. 290794 del 14.07.2020 (Doc. 3 atto di citazione), nel quale si evince “V. Leop(n)ardi … Pz, IN TAO, Rif. caduta Parte_3 accidentale inciampato su lama di ferro sopra tombino, trauma arto sup. dx con sosp. frattura gomito. Trauma ginocchio sx con FCC”; dal Verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale Provinciale di del 14 luglio 2020, CP_2
Cartella clinica di PS n. 2020012925 (Doc. 4 atto di citazione) dal quale risulta
“Trasportata dal personale ares 118 per riferita caduta accidentale inciampando su barra in ferro leggermente rialzata sopra un tombino.”; nella dinamica della caduta dovuta all'impatto del piede destro di parte appellante con la efficiente piattina in ferro, di identica connotazione cromatica rispetto alla restante parte della piattaforma, non visibile, non percepibile, non prevedibile non segnalata, distaccatasi parzialmente dal basamento in ferro che ha provocato l'immediato arresto del piede determinando il venir meno dell'appoggio sullo stesso e la conseguente rovinosa caduta;
dai danni alla persona riportati: forte contusione del gomito destro, forte contusione del ginocchio sinistro e lieve contusione cranio-facciale (Verbale di Pronto Soccorso Doc. 4 atto di citazione); dall'impronta lasciata nella scarpa destra dall'impatto della stessa con la predetta piattina in ferro (n. 2 foto Doc. 16 atto di citazione). … ( “Il Tribunale su tale rilevantissima prova non si pronuncia nemmeno con una sola parola, limitandosi ad annoverare tra i documenti depositati che non com-proverebbero l'accadimento del fatto il punto “e) fotografie di scarpe)”. La prova dei danni sarebbe stata parimenti offerta con la relazione medico legale, e con la documentazione medica prodotta.
Conclude quindi che “È di tutta evidenza che il giudice di primo grado omettendo, nonostante l'espressa richiesta, di porre a fondamento della decisione le riportate, inconfutate e decisive prove incorre nel-la palese violazione e/o falsa applicazione degli artt. 163, terzo comma, n. 5, 2051, 2697 e 2712 c.c., degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c.”.
L'appellato si è costituito, deducendo la inammissibilità e infondatezza nel merito dell'appello, chiedendone il rigetto.
All'esito della discussione orale all'odierne ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato.
In ragione del noto principio della ragione più liquida, si esamina il motivo di appello afferente al merito, di cui sub 2), che assorbe ogni altra questione.
L'appellante deduce di aver provato che il sinistro come descritto nell'atto di citazione.
Invero, come già ritenuto dal primo giudice, la documentazione prodotta è del tutto insufficiente a provare il verificarsi del sinistro con le modalità descritte, atteso che sono state prodotte fotografie afferenti lo stato dei luoghi, da cui nulla emerge sul verificarsi del sinistro, fotografie raffiguranti un paio di scarpe – non si sa a chi appartenute, quando indossate e quando fotografate – e della documentazione sanitaria, in cui la stessa paziente riferisce dell'infortunio (dichiarazioni che come tali non sono sufficienti ad integrare la prova in giudizio), verbale degli operatori del 118 in cui si riporta l'infortunio egualmente come riferito dalla paziente, uno screeshoot delle telefonate intervenute con il fratello e il 118.
Come appare evidente, dal complesso di detta documentazione può ritenersi che l'appellante abbia subito un infortunio, nella data indicata, e verosimilmente nel luogo indicato ( è stata rinvenuta seduta sul marciapiede della strada), ma nulla emerge sulle cause dell'infortunio.
La circostanza che sulla strada si trovasse il tombino descritto in atti non vale evidentemente a far ascrivere la caduta allo stesso. L'applicabilità sia dell'art. 2043 che 2051 cc. presuppone infatti la prova del nesso causale tra lo stato della cosa e l'infortunio: cfr. tra le varie Cass. Ordinanza n. 20986 del 18/07/2023 : In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode. - Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la responsabilità di un per la morte di un uomo, CP_2 conseguente alla caduta in un fiume in corrispondenza di una recinzione stradale non adeguatamente manutenuta, per esserne rimasta ignota la causa, tenuto conto della astratta plausibilità di una diversa ricostruzione dell'accaduto…).
Nel caso in esame, nulla esclude la caduta accidentale della attrice per altre ragioni (cfr. tra le varie anche Cass. Ordinanza n. 20986 del 18/07/2023 : in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova
- gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” , idem Cass. n. 33129/2024).
Né la circostanza che sulla strada vi fosse il tombino costituisce per ciò stesso prova del fatto che l'infortunata sia caduta “a causa” dello stesso (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024 “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento”).
Va infine rilevato che la dedotta situazione di pericolo inerente lo stato del tombino fosse ben evidente, come appare dalla documentazione fotografica, ove lo stesso è ampiamente visibile anche da lontano, dato l'orario dell'asserito accadimento e la ottima visibilità dedotta dalla stessa parte attrice, e quindi anche ampiamente evitabile con l'ordinaria diligenza, il che esclude la sussistenza di una “insidia” ai fini dell'art. 2043 c.c.
L'appello pertanto deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 4000,00 oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 16 ottobre 2025
La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
R.G. 1722/2024
All'udienza collegiale del giorno 16/10/2025 ore 09:30
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti ; Avv. Maddalena Moratti in sost. Controparte_1
Appellato/i
Controparte_2
Avv./Avv.ti ; Avv. Mauro Stramacci in sost. Controparte_3
*** Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte decide la causa con sentenza di cui darà lettura in udienza all'esito della camera di consiglio, che costituisce parte integrante del presente verbale.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott. Claudio Danilo Gallinaro Dott.ssa Marianna D'Avino
Allegato al verbale di udienza del 16 ottobre 2025
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei magistrati: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel. dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero r.g. 1722/2024 relativa all' appello avverso la sentenza n. 30/2024 del 15.1.2024 del tribunale di Rieti
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 30/2024, pubblicata il 15.01.2024, il tribunale di Rieti ha respinto la domanda proposta da , con la quale si chiedeva: Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare per tutte le causali di cui in narrativa la esclusiva responsabilità del nella verificazione del sinistro de quo, quale Ente proprietario e/o Controparte_2 custode del punto di rifornimento idrico per i Vigili del fuoco collocato nel marciapiede teatro del sinistro in argomento e, per l'effetto, condannare, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., il convenuto al risarcimento, in CP_2 favore della SI.ra , dei danni alla persona patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali, presenti e futuri subiti in occasione del fatto lesivo occorsole in data 14 luglio 2020, come analiticamente quantificati in narrativa, ad oggi, in complessivi € 51.236,20 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre eventuali altre spese mediche e non che si dovessero rendere necessarie, rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sulla somma rivalutata a decorrere dalla data del sinistro (14 luglio 2020) al soddisfo, il cui tasso, a far data dalla notifica dell'atto di citazione (19.10.2021), andrà determinato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.”. L'attrice deduceva a sostegno della domanda che in data 14 luglio 2020, alle ore 09,53 circa, “mentre percorreva a piedi il marciapiede sinistro della Via Leonardo Leonardi (frazione Vazia), con direzione nord, poco prima dell'opposto ingresso della carrozzeria , nell'attraversare il basamento in ferro del Parte_2 punto di rifornimento idrico per i Vigili del fuoco collocato nel predetto marciapiede, cadeva a terra a causa dell'urto del piede destro con una piccola piattina di ferro, di identica connotazione cromatica rispetto alla restante parte della piattaforma, non visibile, non percepibile, non prevedibile, non segnalata, distaccatasi parzialmente dal predetto basamento in ferro, riportando gravi ferite e traumi, in particolare nel gomito destro, nel ginocchio sinistro e lieve trauma cranico”, che “le condizioni climatiche nel momento della predetta caduta climatiche nel momento della predetta caduta erano ottimali (previsioni meteo del giorno 14 luglio 2020 Doc. 1)..”; che aveva riportato lesioni con esiti invalidanti permanenti. Chiedeva quindi accertarsi e dichiararsi la responsabilità del convenuto ai CP_2 sensi dell'art. 2051 ovvero dell'art. 2043 c.c. Il tribunale ha respinto la domanda, ritenendo che :
“La parte attrice non ha assolto al suo onere probatorio, limitandosi alla produzione di documenti inidonei a provare i fatti, e precisamente: a) fotografie dei luoghi, che per stessa amissione dell'attrice riproducono gli stessi a seguito alla loro modificazione dopo i fatti, dapprima ad opera del fratello dell'attrice e poi per l'intervento degli operai del b) la nota del di trasmissione della CP_2 CP_2 richiesta di risarcimento dell'attrice alla compagnia assicuratrice per il rischio della responsabilità civile (atto dovuto, che non costituisce ammissione di responsabilità); c) le comunicazioni dell'assicurazione, ivi compresi la e-mail del 10/05/2021 con la quale l'assicurazione ha chiesto un contatto all'attrice e l'invito a visita del consulente medico dell'assicurazione (anch'essi atti dovuti, che non hanno alcun valore di prova a favore dell'attrice); d) la comunicazione dell'attrice del 22/02/2021, inviata con e- mail alla suddetta assicurazione, nella quale peraltro la stessa rileva l'assenza di testimoni al fatto;
e) fotografie di scarpe;
f) documentazione medica comprensiva della relazione medico-legale di parte. I documenti depositati non comprovano l'accadimento del fatto con le modalità descritte dell'atto di citazione”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello l'attrice soccombente, deducendone la erroneità per i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020 conv. in l. n. 27 del 2020, dell'art. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 183, quarto e quinto comma (in vigore alla data dell'Udienza del 14 aprile 2022), c.p.c. L'appellante censura il provvedimento del 14 aprile 2022, con il quale il giudice di prime cure disponeva “lo stralcio delle memorie denominate “note autorizzate” depositate dalla parte attrice in allegato alle note di trattazione scritta;” rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni, in quanto
“costituenti vere e proprie memorie non autorizzate di 24 pagine”, deducendone invece la ammissibilità. 2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 163, terzo com-ma, n. 5, 2043, 2051, 2697 e 2712 c.c., degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c. L'appellante reputa che il contesto probatorio fosse idoneo a comprovare l'accadimento come descritto, e in particolare reputa che: “ le inconfutate prove del fatto storico della relativa dinamica e del nesso di causalità con i danni riportati si rinvengono: dal verbale del 118 n. 290794 del 14.07.2020 (Doc. 3 atto di citazione), nel quale si evince “V. Leop(n)ardi … Pz, IN TAO, Rif. caduta Parte_3 accidentale inciampato su lama di ferro sopra tombino, trauma arto sup. dx con sosp. frattura gomito. Trauma ginocchio sx con FCC”; dal Verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale Provinciale di del 14 luglio 2020, CP_2
Cartella clinica di PS n. 2020012925 (Doc. 4 atto di citazione) dal quale risulta
“Trasportata dal personale ares 118 per riferita caduta accidentale inciampando su barra in ferro leggermente rialzata sopra un tombino.”; nella dinamica della caduta dovuta all'impatto del piede destro di parte appellante con la efficiente piattina in ferro, di identica connotazione cromatica rispetto alla restante parte della piattaforma, non visibile, non percepibile, non prevedibile non segnalata, distaccatasi parzialmente dal basamento in ferro che ha provocato l'immediato arresto del piede determinando il venir meno dell'appoggio sullo stesso e la conseguente rovinosa caduta;
dai danni alla persona riportati: forte contusione del gomito destro, forte contusione del ginocchio sinistro e lieve contusione cranio-facciale (Verbale di Pronto Soccorso Doc. 4 atto di citazione); dall'impronta lasciata nella scarpa destra dall'impatto della stessa con la predetta piattina in ferro (n. 2 foto Doc. 16 atto di citazione). … ( “Il Tribunale su tale rilevantissima prova non si pronuncia nemmeno con una sola parola, limitandosi ad annoverare tra i documenti depositati che non com-proverebbero l'accadimento del fatto il punto “e) fotografie di scarpe)”. La prova dei danni sarebbe stata parimenti offerta con la relazione medico legale, e con la documentazione medica prodotta.
Conclude quindi che “È di tutta evidenza che il giudice di primo grado omettendo, nonostante l'espressa richiesta, di porre a fondamento della decisione le riportate, inconfutate e decisive prove incorre nel-la palese violazione e/o falsa applicazione degli artt. 163, terzo comma, n. 5, 2051, 2697 e 2712 c.c., degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c.”.
L'appellato si è costituito, deducendo la inammissibilità e infondatezza nel merito dell'appello, chiedendone il rigetto.
All'esito della discussione orale all'odierne ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato.
In ragione del noto principio della ragione più liquida, si esamina il motivo di appello afferente al merito, di cui sub 2), che assorbe ogni altra questione.
L'appellante deduce di aver provato che il sinistro come descritto nell'atto di citazione.
Invero, come già ritenuto dal primo giudice, la documentazione prodotta è del tutto insufficiente a provare il verificarsi del sinistro con le modalità descritte, atteso che sono state prodotte fotografie afferenti lo stato dei luoghi, da cui nulla emerge sul verificarsi del sinistro, fotografie raffiguranti un paio di scarpe – non si sa a chi appartenute, quando indossate e quando fotografate – e della documentazione sanitaria, in cui la stessa paziente riferisce dell'infortunio (dichiarazioni che come tali non sono sufficienti ad integrare la prova in giudizio), verbale degli operatori del 118 in cui si riporta l'infortunio egualmente come riferito dalla paziente, uno screeshoot delle telefonate intervenute con il fratello e il 118.
Come appare evidente, dal complesso di detta documentazione può ritenersi che l'appellante abbia subito un infortunio, nella data indicata, e verosimilmente nel luogo indicato ( è stata rinvenuta seduta sul marciapiede della strada), ma nulla emerge sulle cause dell'infortunio.
La circostanza che sulla strada si trovasse il tombino descritto in atti non vale evidentemente a far ascrivere la caduta allo stesso. L'applicabilità sia dell'art. 2043 che 2051 cc. presuppone infatti la prova del nesso causale tra lo stato della cosa e l'infortunio: cfr. tra le varie Cass. Ordinanza n. 20986 del 18/07/2023 : In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode. - Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la responsabilità di un per la morte di un uomo, CP_2 conseguente alla caduta in un fiume in corrispondenza di una recinzione stradale non adeguatamente manutenuta, per esserne rimasta ignota la causa, tenuto conto della astratta plausibilità di una diversa ricostruzione dell'accaduto…).
Nel caso in esame, nulla esclude la caduta accidentale della attrice per altre ragioni (cfr. tra le varie anche Cass. Ordinanza n. 20986 del 18/07/2023 : in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova
- gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” , idem Cass. n. 33129/2024).
Né la circostanza che sulla strada vi fosse il tombino costituisce per ciò stesso prova del fatto che l'infortunata sia caduta “a causa” dello stesso (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024 “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento”).
Va infine rilevato che la dedotta situazione di pericolo inerente lo stato del tombino fosse ben evidente, come appare dalla documentazione fotografica, ove lo stesso è ampiamente visibile anche da lontano, dato l'orario dell'asserito accadimento e la ottima visibilità dedotta dalla stessa parte attrice, e quindi anche ampiamente evitabile con l'ordinaria diligenza, il che esclude la sussistenza di una “insidia” ai fini dell'art. 2043 c.c.
L'appello pertanto deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 4000,00 oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 16 ottobre 2025
La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino