Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 26/11/2024, n. 30433
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Ordinanza 26 novembre 2024

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La compensazione tributaria non opera incondizionatamente e senza limiti per qualsiasi tipologia di imposta e - con particolare riguardo alla disciplina dei tributi locali - non risulta alcuna generale facoltà di compensazione, né orizzontale né verticale; tuttavia, i Comuni hanno il potere, ex art. 1 comma 167, della l. n. 296 del 2006, di disciplinare in regolamento la compensazione, sia orizzontale sia verticale, e in tal caso il contribuente è tenuto ad attenersi alle prescrizioni regolamentari, mentre, se non sono state adottate delibere sulle compensazioni, resta salvo unicamente il diritto al rimborso del credito vantato nei confronti dell'Amministrazione locale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 26/11/2024, n. 30433
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30433
    Data del deposito : 26 novembre 2024

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