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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/05/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Manuela Pellerino, nel procedimento iscritto a N. 4612/2024 R.G.; ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
Avv. Maurizio MEMMO, rappresentato e difeso da sè medesimo,
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza dell'11.4.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.7.2024, ai sensi degli artt. 170, 84 e 116 D.P.R. 115/2002, l'Avv.
Maurizio Memmo si opponeva al decreto del 1.7.2024, depositato il 2.7.2024, con cui il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Roberta Maggio, a fronte dell'istanza di liquidazione del 29.5.2024, per compenso per l'attività svolta quale difensore d'ufficio in favore di
, nell'ambito del processo penale, dinanzi al medesimo Tribunale di Lecce in Controparte_2 composizione monocratica, avente R.G.T n. 1630/2021, ivi comprese le spese sostenute per l'azione di recupero instaurata dinanzi al Giudice di Pace, liquidate da quest'ultimo in € 200,00, per l'atto di precetto (€ 135,00), per l'esecuzione mobiliare (€ 525,00), per il pignoramento mobiliare (€
315,00), oltre rimborso forfettario e accessori di legge, nonché oltre le spese vive, gli aveva liquidato la somma complessiva di € 1.127,00 (comprensiva oltre che dei compensi per l'attività professionale penale, solo dell'attività svolta dinanzi al Giudice di Pace).
Lamentava, inoltre, che il decreto di liquidazione opposto era totalmente carente di motivazione in ordine all'omessa liquidazione degli ulteriori compensi relativi alle altre attività di recupero del credito in fase esecutiva e alle spese vive sostenute.
Pertanto, concludeva chiedendo la liquidazione delle ulteriori somme per l'atto di precetto (€
135,00), per l'esecuzione mobiliare (€ 525,00), per il pignoramento mobiliare (€ 315,00), oltre rimborso forfettario e accessori di legge, nonché per spese vive pari a € 150,28; con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Il , nonostante la regolare notifica del ricorso, rimaneva Controparte_1
contumace.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza dell'11.4.2025, veniva trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 281 terdecies, 281 sexies, comma 3 c.p.c.
____________________
Occorre premettere che l'art. 116 DPR 115/2002 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio) prevede testualmente che “
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore
d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.”;
Conformemente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte “In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo,
l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio” (Cass., sez. II, 29.4.2020, n. 8359);
Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, e, in particolare, di aver proposto ricorso dinanzi al Giudice di
Pace nei confronti di , di avergli notificato atto di precetto e di aver agito Controparte_2 inutilmente per l'esecuzione mobiliare, come si evince dal verbale di pignoramento depositato, nonché di aver agito in via esecutiva presso terzi.
Deve ritenersi, in conformità a quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, che “Il difensore
d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine” (Cass, sez. II,
10.9.2019, n. 22579).
Pertanto, deve essere liquidata anche la somma ulteriore complessiva di € 210,50 secondo le tariffe di cui al D.M. n. 55/2014, valori minimi, per le procedure civili per il recupero del credito, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, e accessori di legge.
La somma complessiva di € 210,50 deve essere calcolata come segue, tenuto conto della riduzione del 50% ex art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, sulla somma totale di € 421,00 (€ 71,00 per l'atto di precetto;
€ 184,00 per il pignoramento;
€ 166,00 per l'esecuzione mobiliare presso terzi).
Anche le spese vive sostenute e documentate per l'importo richiesto di € 150,28 devono essere rimborsate.
Ritenuto, dunque, che la presente opposizione possa essere accolta nei termini indicati, ne consegue che le spese di lite, seguendo il criterio della soccombenza, vanno poste a carico del Controparte_3
, nella misura indicata nel dispositivo.
[...]
P.T.M. definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv. Maurizio Memmo nei confronti del così dispone: Controparte_1
1) in parziale riforma del decreto impugnato, liquida, per l'attività espletata dall'Avv. Maurizio
Memmo in favore di , nell'ambito del processo penale, dinanzi al medesimo Controparte_2
Tribunale di Lecce in composizione monocratica, avente R.G.T n. 1630/2021, in aggiunta a quanto già liquidato, le somme ulteriori di € 210,50 per le procedure civili per il recupero del credito, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, e accessori di legge, nonché di € 150,28 per spese, ponendoli a carico dell'Erario;
2) condanna il al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite del Controparte_1 presente procedimento che si liquidano in € 125,00 per spese e in € 232,00 per compenso, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Lecce, 8.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Pellerino