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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 6855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6855 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 5754/2024 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 18.11.2025 tra:
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Cassia Nuova N. 44, C.F. rappresentata e difesa dagli C.F._1
avvocati Bruno Mecali del foro di BO –C.F. - e C.F._2
ER RG MA del foro di Roma, C.F. con studio in Via Ruggero Fauro
N° 86, Roma, PEC - sia congiuntamente che C.F._3
disgiuntamente, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Bruno Mecali, Via Verentana N° 96, Montefiascone, in virtù di delega apposta in calce
- APPELLANTE -
CONTRO
corrente in Roma Piazza Guglielmo Marconi, 25 (CF. Controparte_1
) in persona del suo procuratore speciale dr. per P.IVA_1 Parte_2
delibera del CdA del 21.7.2021, elettivamente dom.ta in Via Monte Zebio, 28 presso lo studio dell'Avv. Gaetano ES (CF. che la CodiceFiscale_4
rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Rosario
IV ES (CF: ) per delega in calce al detto ricorso CodiceFiscale_5
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di BO n. 414/2024.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
pag. 2/10 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato Parte_1
la sentenza n.414/24cin cui il Tribunale di BO ha respinto la opposizione dalla stessa proposta al decreto ingiuntivo n. 374/22 con cui il Tribunale di
BO le ha ingiunto il pagamento in favore di della Controparte_1
somma di € 105.655,00 oltre interessi e spese di procedura a titolo di garanzia offerta dalla medesima in favore di e nell'interesse della CP_2 [...]
a fronte della anticipazione degli importi erogati in Controparte_3
favore di quest'ultima su domanda n. 2017/44759577727.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi in fatto e diritto:
a) nullità della clausola di cui al punto B) della fideiussione del 28.11.2017
e segnatamente con specifico riferimento alla limitazione di cui all'art. 1957 c.c., in violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo.
b) MAta prova da parte della controparte di aver rispettato comunque i termini imposti dall'art. 1957 c.c.
c) Nullità del contratto “allegato per dichiarazione di coobbligazione fideiussione per mancanza di elementi essenziali e per indeterminatezza nell'importo garantito, in quanto avulso dalla polizza cauzione del
28.11.2017 sottoscritta da . Controparte_3
d) Incompetenza del Tribunale adito.
Alla luce dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, per i titoli e i fatti esposti in narrativa
IN VIA PRELIMINARE
Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata n. 414/2024 del
Tribunale di BO e del decreto ingiuntivo opposto, e poiché nel frattempo pag. 3/10 hanno avuto luogo i primi atti esecutivi – sospendere l'esecuzione forzata già iniziata, con atto di pag. 4/10 pignoramento presso terzo: somma di € 22.430,87 depositata sul conto corrente della Signora ed ogni mese viene Parte_3
pignorato un quinto della pensione, per la procedura mobiliare in corso presso il Tribunale di BO, udienza fissata per l'assegnazione 25/2/2024, Giudice dott. Sisto, – stante la sussistenza di giusti motivi di urgenza – prima dell'udienza di comparizione, ex art. 283 e 351, 2° e 3° comma c.p.c. mediante decreto inaudita altera parte steso in calce alla separata istanza di inibitoria rivolta all'Ill.mo Presidente del Collegio della Corte d'Appello, che si deposita contestualmente alla costituzione nel presente giudizio di appello o, in subordine, mediante ordinanza all'esito dell'udienza di comparizione parti e previa notifica in prefiggendo termine dell'istanza e pedissequo decreto di comparizione
* * *
IN VIA PRINCIPALE DI RITO ACCERTARE E DICHIARARE
l'INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE DI VITERBO
AD EMETTERE IL DECRETO INGIUNTIVO N. 374/2022.
La incompetenza territoriale del Giudice, come sopra esposto, è stata eccepita e reiterata dalla difesa di in quanto la competenza Controparte_3
convenzionale individuata dalle parti ai sensi dell'art. 28 c.p.c. in Roma quale foro esclusivo. Il foro convenzionale è riportato all'art. 11 “della polizza
Cauzione “ed è ben indicato altresì alla lettera D) del “contatto di fideiussione con . Controparte_1
Le argomentazioni del Giudice di prime cure che, in sentenza rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale eccepita da , sono prive Controparte_3
di valore giuridico e non tengono conto che il contratto sottoscritto da CP_3
e il contratto di fideiussione sono un tutt'uno, atti necessariamente
[...]
pag. 5/10 uniti;
senza il contenuto del primo atto il secondo non avrebbe motivo di essere.
In accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata
Dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di BO e revocare il decreto ingiuntivo N° 374/2022.
Nel Merito in accoglimento dei motivi di appello, in riforma della sentenza del
Tribunale di BO N. 414/2024 del 3 aprile 2024, errata in fatto e in diritto, revocare il decreto ingiuntivo N. 374/2022.
Con condanna della l pagamento delle spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita la appellata la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto,
a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Voglia codesta Corte
IN VIA PREGIUDIZIALE
1) rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza;
NEL MERITO:
pag. 6/10 1) rigettare l'appello perché inammissibile ed infondato;
2) in via istruttoria, nonché agli effetti dell'art. 346 cpc., ammettere la prova per interrogatorio formale della sig.ra sul seguente Parte_1
capitolo, reiterato alla udienza di precisazione delle conclusioni: vero che è autografa la firma di impegno di pagamento rateale apposta in calce al doc. 6 del fascicolo del ricorso monitorio; nonché per testi, con riserva di indicare i capitoli ed i nominativi, ed all' esito CTU grafica.
3) con vittoria di spese e compensi”.
Respinta la invocata inibitoria, alla udienza del 18.11.2025 la Corte, sulle conclusioni delle parti, ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Va, in via preliminare, premessa la inconferenza del richiamato provvedimento n. 55 della Banca d'Italia, sia in quanto esso non trova applicazione nei confronti della odierna appellata che non è certamente un istituto bancario, sia perché l'appellante avrebbe dovuto fornire la prova della adesione di all'accordo di cartello, non potendo comunque operare il principio della prova privilegiata, tanto più in considerazione del momento di sottoscrizione della polizza fideiussoria rilasciata nel 2017, ben lontano dal periodo preso in esame dalla Banca d'Italia.
Quanto al profilo di nullità della clausola di cui all'art. 1957 c.c., per la sua ritenuta inapplicabilità è sufficiente ricordare che proprio di recente la S.C. ha ribadito come la clausola con cui il fideiussore rinuncia preventivamente alla decadenza del creditore dalla obbligazione accessoria prevista dall'art. 1957
c.c. non è da considerarsi vessatoria e, quindi, non necessita della specifica pag. 7/10 approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 comma 2 c.c. (Cass. Ord.
4.2.2025 n. 2683).
In sostanza, la detta clausola non incide sull'equilibrio contrattuale, a maggior ragione nel caso di specie nel quale a garantito a prima richiesta CP_2
a fronte dell'inadempimento del soggetto garantito al proprio obbligo restitutorio.
Per di più, la clausola di rinuncia risulta essere stata espressamente accettata dalla come si ricava dalla semplice lettura dell'allegato per Pt_1
dichiarazione di coobbligazione.
Il primo motivo di doglianza va, pertanto, respinto.
Non miglior sorte merita il secondo motivo con cui si lamenta la decadenza dal beneficio dell'art. 1957 c.c.
In effetti, ferma restando che il motivo resta assorbito dal rigetto del primo, in ogni caso la compagnia non sarebbe comunque incorsa in alcuna decadenza stante la circostanza che la appellante, unitamente all'altro coobbligato e alla parte garantita società , e ancor prima che provvedesse al CP_3
pagamento della somma in favore di che ne aveva fatto richiesta, si era CP_2
espressamente impegnata all'immediata restituzione della somma medesima, nel qual modo essendo stato di fatto soddisfatto quanto pretesamente richiesto in applicazione del disposto dell'art. 1957 c.c.
Il terzo motivo è ugualmente da disattendere, non essendovi dubbio alcuno che l'allegato fa espresso richiamo alla polizza emessa a garanzia del debito assunto dalla società agricola per la restituzione delle somme che le CP_2
avrebbe anticipato. Dunque, alcuna incertezza può dirsi essere sussistente pag. 8/10 anche alla luce della stessa dichiarazione di impegno sottoscritta dalla Pt_1
e di cui si è fatto cenno nel precedente punto.
L'ultimo motivo relativo alla eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale di BO non è, infine, da condividersi avendo nel caso di specie trovato correttamente applicazione da disciplina consumeristica ed essendo la appellante residente in territorio di competenza del predetto Ufficio giudiziario e non potendo trovare nei suoi confronti applicazione il foro convenzionale sottoscritto dalla società agricola e
Per tutti i suesposti motivi, il gravame va respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a minimo della fascia di riferimento in considerazione della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 414/24 del Tribunale di BO proposto da CP_4
ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
[...]
rigetta il gravame e conferma la sentenza appellata.
Condanna la appellante alla rifusione in favore della appellata delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida in € 7.160,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
pag. 9/10 Così deciso alla camera di consiglio del 18.11.2025.
pag. 10/10
Il Presidente
Dott. Camillo Romandini
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 5754/2024 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 18.11.2025 tra:
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Cassia Nuova N. 44, C.F. rappresentata e difesa dagli C.F._1
avvocati Bruno Mecali del foro di BO –C.F. - e C.F._2
ER RG MA del foro di Roma, C.F. con studio in Via Ruggero Fauro
N° 86, Roma, PEC - sia congiuntamente che C.F._3
disgiuntamente, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Bruno Mecali, Via Verentana N° 96, Montefiascone, in virtù di delega apposta in calce
- APPELLANTE -
CONTRO
corrente in Roma Piazza Guglielmo Marconi, 25 (CF. Controparte_1
) in persona del suo procuratore speciale dr. per P.IVA_1 Parte_2
delibera del CdA del 21.7.2021, elettivamente dom.ta in Via Monte Zebio, 28 presso lo studio dell'Avv. Gaetano ES (CF. che la CodiceFiscale_4
rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Rosario
IV ES (CF: ) per delega in calce al detto ricorso CodiceFiscale_5
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di BO n. 414/2024.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
pag. 2/10 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato Parte_1
la sentenza n.414/24cin cui il Tribunale di BO ha respinto la opposizione dalla stessa proposta al decreto ingiuntivo n. 374/22 con cui il Tribunale di
BO le ha ingiunto il pagamento in favore di della Controparte_1
somma di € 105.655,00 oltre interessi e spese di procedura a titolo di garanzia offerta dalla medesima in favore di e nell'interesse della CP_2 [...]
a fronte della anticipazione degli importi erogati in Controparte_3
favore di quest'ultima su domanda n. 2017/44759577727.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi in fatto e diritto:
a) nullità della clausola di cui al punto B) della fideiussione del 28.11.2017
e segnatamente con specifico riferimento alla limitazione di cui all'art. 1957 c.c., in violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo.
b) MAta prova da parte della controparte di aver rispettato comunque i termini imposti dall'art. 1957 c.c.
c) Nullità del contratto “allegato per dichiarazione di coobbligazione fideiussione per mancanza di elementi essenziali e per indeterminatezza nell'importo garantito, in quanto avulso dalla polizza cauzione del
28.11.2017 sottoscritta da . Controparte_3
d) Incompetenza del Tribunale adito.
Alla luce dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, per i titoli e i fatti esposti in narrativa
IN VIA PRELIMINARE
Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata n. 414/2024 del
Tribunale di BO e del decreto ingiuntivo opposto, e poiché nel frattempo pag. 3/10 hanno avuto luogo i primi atti esecutivi – sospendere l'esecuzione forzata già iniziata, con atto di pag. 4/10 pignoramento presso terzo: somma di € 22.430,87 depositata sul conto corrente della Signora ed ogni mese viene Parte_3
pignorato un quinto della pensione, per la procedura mobiliare in corso presso il Tribunale di BO, udienza fissata per l'assegnazione 25/2/2024, Giudice dott. Sisto, – stante la sussistenza di giusti motivi di urgenza – prima dell'udienza di comparizione, ex art. 283 e 351, 2° e 3° comma c.p.c. mediante decreto inaudita altera parte steso in calce alla separata istanza di inibitoria rivolta all'Ill.mo Presidente del Collegio della Corte d'Appello, che si deposita contestualmente alla costituzione nel presente giudizio di appello o, in subordine, mediante ordinanza all'esito dell'udienza di comparizione parti e previa notifica in prefiggendo termine dell'istanza e pedissequo decreto di comparizione
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IN VIA PRINCIPALE DI RITO ACCERTARE E DICHIARARE
l'INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE DI VITERBO
AD EMETTERE IL DECRETO INGIUNTIVO N. 374/2022.
La incompetenza territoriale del Giudice, come sopra esposto, è stata eccepita e reiterata dalla difesa di in quanto la competenza Controparte_3
convenzionale individuata dalle parti ai sensi dell'art. 28 c.p.c. in Roma quale foro esclusivo. Il foro convenzionale è riportato all'art. 11 “della polizza
Cauzione “ed è ben indicato altresì alla lettera D) del “contatto di fideiussione con . Controparte_1
Le argomentazioni del Giudice di prime cure che, in sentenza rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale eccepita da , sono prive Controparte_3
di valore giuridico e non tengono conto che il contratto sottoscritto da CP_3
e il contratto di fideiussione sono un tutt'uno, atti necessariamente
[...]
pag. 5/10 uniti;
senza il contenuto del primo atto il secondo non avrebbe motivo di essere.
In accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata
Dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di BO e revocare il decreto ingiuntivo N° 374/2022.
Nel Merito in accoglimento dei motivi di appello, in riforma della sentenza del
Tribunale di BO N. 414/2024 del 3 aprile 2024, errata in fatto e in diritto, revocare il decreto ingiuntivo N. 374/2022.
Con condanna della l pagamento delle spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita la appellata la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto,
a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Voglia codesta Corte
IN VIA PREGIUDIZIALE
1) rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza;
NEL MERITO:
pag. 6/10 1) rigettare l'appello perché inammissibile ed infondato;
2) in via istruttoria, nonché agli effetti dell'art. 346 cpc., ammettere la prova per interrogatorio formale della sig.ra sul seguente Parte_1
capitolo, reiterato alla udienza di precisazione delle conclusioni: vero che è autografa la firma di impegno di pagamento rateale apposta in calce al doc. 6 del fascicolo del ricorso monitorio; nonché per testi, con riserva di indicare i capitoli ed i nominativi, ed all' esito CTU grafica.
3) con vittoria di spese e compensi”.
Respinta la invocata inibitoria, alla udienza del 18.11.2025 la Corte, sulle conclusioni delle parti, ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Va, in via preliminare, premessa la inconferenza del richiamato provvedimento n. 55 della Banca d'Italia, sia in quanto esso non trova applicazione nei confronti della odierna appellata che non è certamente un istituto bancario, sia perché l'appellante avrebbe dovuto fornire la prova della adesione di all'accordo di cartello, non potendo comunque operare il principio della prova privilegiata, tanto più in considerazione del momento di sottoscrizione della polizza fideiussoria rilasciata nel 2017, ben lontano dal periodo preso in esame dalla Banca d'Italia.
Quanto al profilo di nullità della clausola di cui all'art. 1957 c.c., per la sua ritenuta inapplicabilità è sufficiente ricordare che proprio di recente la S.C. ha ribadito come la clausola con cui il fideiussore rinuncia preventivamente alla decadenza del creditore dalla obbligazione accessoria prevista dall'art. 1957
c.c. non è da considerarsi vessatoria e, quindi, non necessita della specifica pag. 7/10 approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 comma 2 c.c. (Cass. Ord.
4.2.2025 n. 2683).
In sostanza, la detta clausola non incide sull'equilibrio contrattuale, a maggior ragione nel caso di specie nel quale a garantito a prima richiesta CP_2
a fronte dell'inadempimento del soggetto garantito al proprio obbligo restitutorio.
Per di più, la clausola di rinuncia risulta essere stata espressamente accettata dalla come si ricava dalla semplice lettura dell'allegato per Pt_1
dichiarazione di coobbligazione.
Il primo motivo di doglianza va, pertanto, respinto.
Non miglior sorte merita il secondo motivo con cui si lamenta la decadenza dal beneficio dell'art. 1957 c.c.
In effetti, ferma restando che il motivo resta assorbito dal rigetto del primo, in ogni caso la compagnia non sarebbe comunque incorsa in alcuna decadenza stante la circostanza che la appellante, unitamente all'altro coobbligato e alla parte garantita società , e ancor prima che provvedesse al CP_3
pagamento della somma in favore di che ne aveva fatto richiesta, si era CP_2
espressamente impegnata all'immediata restituzione della somma medesima, nel qual modo essendo stato di fatto soddisfatto quanto pretesamente richiesto in applicazione del disposto dell'art. 1957 c.c.
Il terzo motivo è ugualmente da disattendere, non essendovi dubbio alcuno che l'allegato fa espresso richiamo alla polizza emessa a garanzia del debito assunto dalla società agricola per la restituzione delle somme che le CP_2
avrebbe anticipato. Dunque, alcuna incertezza può dirsi essere sussistente pag. 8/10 anche alla luce della stessa dichiarazione di impegno sottoscritta dalla Pt_1
e di cui si è fatto cenno nel precedente punto.
L'ultimo motivo relativo alla eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale di BO non è, infine, da condividersi avendo nel caso di specie trovato correttamente applicazione da disciplina consumeristica ed essendo la appellante residente in territorio di competenza del predetto Ufficio giudiziario e non potendo trovare nei suoi confronti applicazione il foro convenzionale sottoscritto dalla società agricola e
Per tutti i suesposti motivi, il gravame va respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a minimo della fascia di riferimento in considerazione della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 414/24 del Tribunale di BO proposto da CP_4
ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
[...]
rigetta il gravame e conferma la sentenza appellata.
Condanna la appellante alla rifusione in favore della appellata delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida in € 7.160,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
pag. 9/10 Così deciso alla camera di consiglio del 18.11.2025.
pag. 10/10
Il Presidente
Dott. Camillo Romandini