Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/05/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 238/2024 Ruolo Generale Lavoro
TRA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Ancona
parte appellante
E
, in proprio e quale ex socio della cessata Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Raffaella Giungi Controparte_2
contumace CP_3
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 luglio 2024 l' , sede territoriale di Parte_1
Pesaro e Urbino, ha proposto appello avverso la sentenza del 22 gennaio 2024 con cui il Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento dei ricorsi proposti da
[...]
e dalla , aveva annullato l'avviso di addebito CP_1 Controparte_2
CP_ n. 38220220000008669000 notificato dall' e l'Ordinanza-ingiunzione n. 4246 del 7 aprile
2022, emessa da esso Ispettorato sulla base verbale unico di accertamento e notificazione n.PU00000/2020-754-01 dell'8 settembre 2020, ritenuta l'inesistenza degli illeciti ivi consacrati e
Ha dedotto l'appellante l'errore del Tribunale nel valutare gli esiti istruttori, minimizzando i pur rilevanti elementi emersi dalle concordi deposizioni testimoniali in ordine alla natura subordinata dell'attività svolta dai suindicati lavoratori, solo formalmente investiti della qualità di soci della
Cooperativa, ma di fatto non partecipi delle assemblee, assoggettati al potere direttivo di
[...]
osservanti un rigido orario di lavoro e retribuiti in misura fissa con cadenza mensile. CP_1
L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi le domande proposte in primo grado con vittoria di spese di lite. ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
CP_ L' non si è costituito.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' non costituito nel presente grado, sebbene ritualmente citato.
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Il Collegio condivide la valutazione del Tribunale di insufficienza degli elementi probatori a sostegno dell'affermazione circa la natura subordinata dell'attività lavorativa svolta da Per_1
e presso la Cooperativa originaria opponente.
[...] CP_4
In proposito, occorre in primo luogo evidenziare che l'indagine ispettiva nasce dalla denuncia formalizzata all' da parte dei due lavoratori di cui si discute;
in seno a tale Parte_1 segnalazione figura la manifestazione espressa dell'interesse di costoro ad ottenere la riqualificazione del rapporto, onde conseguire il pagamento delle spettanze retributive e del TFR, nonché la regolarizzazione della posizione contributiva (cfr. richieste di intervento dell' Parte_1
del 28 giugno 2018, a firma dei lavoratori).
La predetta circostanza è di non poco rilievo al fine di valutare l'intrinseca attendibilità delle deposizioni testimoniali rilasciate dai predetti lavoratori, i quali senza dubbio risultano portatori di un interesse di fatto all'esito positivo del sollecitato accertamento. Tali dichiarazioni, infatti, non possiedono il medesimo valore indiziario di quelle che vengono rese dai lavoratori nell'immediatezza di un sopralluogo degli organi ispettivi, e che, proprio per il loro carattere estemporaneo, non si può presumere siano modulate in senso strumentale ad un accertamento di situazioni a sé favorevoli. Peraltro, non risultano altre fonti informative da cui gli Ispettori avrebbero dovuto e potuto attingere ulteriori elementi utili al sollecitato accertamento, al fine di dare oggettivo riscontro ai contenuti delle denunce dei lavoratori interessati.
In ogni caso, le informazioni rese dai due soggetti suindicati sono generiche, avulse da specifici riferimenti alle concrete modalità esecutive dell'attività lavorativa svolta, in termini tali da potersene ricavare un giudizio in merito alla soggezione dei denuncianti a precise istruzioni del legale rappresentante della Cooperativa, ovvero in ordine all'osservanza da parte loro di orari che fossero unilateralmente fissati e non, invece, frutto di un'organizzazione concordata.
Anche il criterio di determinazione del compenso, correlato al numero di ore lavorate ed erogato con cadenza periodica, non appare un indice rivelatore univoco del vincolo di soggezione e di eterodirezione, ben potendo rispondere ad un comune interesse delle parti ricondurre la misura di tale compenso al tempo impiegato nello svolgimento dell'attività lavorativa entro un certo arco temporale, piuttosto che ai risultati ottenuti.
Infine, alla stregua degli elementi raccolti, non si può aprioristicamente escludere che la mancata partecipazione dei soci-lavoratori ad assemblee e riunioni associative fosse imputabile a disinteresse di costoro per il profilo gestionale della Società, piuttosto che a cause di vera e propria inibizione dell'esercizio di poteri decisionali.
Emerge, dunque, la totale carenza di indici di eterodirezione, la rigorosa verifica della cui ricorrenza è indispensabile alla comminatoria della sanzione.
In definitiva, il Collegio condivide la scelta del Tribunale di ritenere illegittima l'iniziativa sanzionatoria, nel difetto di più pregnanti elementi indispensabili a sorreggere le infrazioni contestate con l'ordinanza-ingiunzione; ciò anche ai sensi dell'art.6, comma undicesimo, d.lgs.n.
150/2011, che, impone espressamente al giudice di accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico dell' appellante ed in favore della parte originaria opponente, mentre non si provvede nei Parte_1
CP_ confronti dell' rimasto contumace
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l' appellante al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in favore di Parte_1 [...]
in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura CP_1
CP_ del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
nulla per le spese nei confronti dell' 3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 9 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente