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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/12/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2417/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott.
DE TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2417/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. VALENTI ANTONELLA e dall'avv. RODIGHIERO ANNA
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CAVALLIN Controparte_1 P.IVA_1 GIORGIO
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. Leasing.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'On.le Tribunale adìto, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- nel merito: revocarsi, annullarsi e comunque dichiararsi inefficace il decreto ingiuntivo n. 483/2024 del
Tribunale di Vicenza emesso in data 03.04.2024 emesso all'esito del procedimento monitorio n.
1168/2024 R.G. del Tribunale di Vicenza, notificato in data 24.04.2024, oggetto della presente
pagina 1 di 7 opposizione, per i motivi esposti in narrativa, e dichiararsi che nulla è dovuto dall'opponente all'opposto;
in via subordinata: respingersi comunque tutte le domande proposta da nei confronti del sig. Controparte_1
perché infondate per tutti i motivi di cui in narrativa;
Parte_1
in ogni caso: con vittoria di competenze legali, oltre 15% spese generali e accessori di legge e condanna dell'opposto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c. I e III c.p.c.”
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito,
- Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,- Respingere l'opposizione proposta poiché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 483/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in favore di . Controparte_1
Nel merito:
In via principale:
In subordine:
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare comunque tenuto e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento a favore della società opposta della somma di euro 37.630,28 oltre interessi di mora nella misura contrattualmente pattuita dalle singole scadenze al saldo o di somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia.
In ogni caso:
- Respingere tutte le domande avversarie compresa la richiesta di risarcimento ex art. 96 c. 1° e
3°, poiché inammissibili e destituite di ogni fondamento.
- Con vittoria di spese e competenze sia della fase monitoria sia del presente giudizio oltre al rimborso forfettario 15% ex lege, Cpa ed Iva.
- Con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 cc.1° e 3° c.p.c. da liquidarsi
d'ufficio in sentenza e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata. - Con vittoria di spese anche di eventuali CTU e CTP.
pagina 2 di 7
Si richiamano per il resto le deduzioni, difese, eccezioni e conclusioni in precedenza formulate con riserva di ogni ulteriore replica alla presa visione delle note conclusive avversarie.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 483/2024 Parte_1 del 3.4.2024 con cui era stato ingiunto, in favore di il pagamento della Controparte_1 somma di Euro 37.630,28, oltre agli interessi moratori al tasso convenzionale dal 18.02.2021 e dal 2.12.2021, a titolo di corrispettivo per il contratto n. 7086463, sottoscritto in data 27.4.2017, relativo alla locazione finanziaria di un'autovettura JAGUAR XF 2.0 targata FK 879 CJ, e per il contratto n. 7097554, sottoscritto in data 5.4.2018, relativo alla locazione finanziaria di un'autovettura JAGUAR XF 2.0D targata FP 142 FX.
A fondamento dell'opposizione deduceva che: l'importo richiesto non rispondeva al requisito della liquidità, non essendo il suo ammontare determinato né facilmente determinabile con un calcolo aritmetico, dato che la documentazione prodotta non permetteva di ricostruire i conteggi effettuati per giungere alla somma pretesa;
infatti, i conteggi riportati nei documenti di parte convenuta non permettevano di verificare e accertare se i singoli importi, comprensivi della voce risarcimento danni, fossero o meno riconducibili a quanto richiesto dalla normativa, ed in particolare a quanto stabilito dall'art. 1 c. 138 della L. n. 214/2017 e dal successivo c. 139 dell'art. 1 di in caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore; la disciplina legale prevede che a seguito della dichiarazione di risoluzione del contratto, il concedente ha diritto, con corrispondente obbligo dell'utilizzatore, alla restituzione del bene concesso in locazione finanziaria ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra ricollocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte le somme pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati sino alla risoluzione (comprensivi di quota capitale e quota interessi), dei canoni a scadere solo in linea capitale (non attualizzati), e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita;
quando il valore realizzato dalla vendita o da altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore secondo le indicazioni fornite dal legislatore resta fermo nella misura
“residua” il diritto di credito del concedente verso l'utilizzatore; il bene va ricollocato secondo i pagina 3 di 7 valori di mercato da ricavarsi dalle pubbliche rilevazioni e anche per la sua stima, oppure, in difetto, ad opera di perito indipendente e da effettuarsi in ogni caso nel contraddittorio tra le parti;
il valore dell'autovettura tg. FK879CJ non veniva mai comunicato, tenendo, quindi, la controparte un comportamento del tutto illegittimo e inadempiente ai propri obblighi contrattuali di correttezza e buona fede;
il mezzo non era stato venduto al miglior offerente con il raggiungimento del maggior ricavato possibile e che le modalità di vendita non hanno rispettato i criteri normativi di cui al comma 139 dell'art. 1 della legge 124/2017, dato che l'autovettura era stata prima venduta, in data 20.10.2020 dalla al sig. , per un Controparte_2 Parte_2 importo di € 10.655,74, e, qualche giorno dopo, in data 5.11.2020, al sig. per un Parte_3 prezzo di € 12.000,00, con una perdita per il sig. di circa € 1.500,00; che, infine, per la Pt_1 medesima somma l'opposta aveva già chiesto ed ottenuto un altro decreto ingiuntivo, con violazione del ne bis in idem.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese e condanna dell'opposta anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
2. Si costituiva evidenziando l'infondatezza dell'opposizione avversaria. Controparte_1
Deduceva che l'opponente, senza nulla mai contestare, dal mese di novembre 2019 aveva interrotto il pagamento dei canoni di locazione di entrambi gli autoveicoli, costringendola a risolvere i contratti e a chiedere il pagamento degli importi scaduti, di quelli a scadere e di tutti gli altri importi contrattualmente previsti. In data 14.07.2020 veniva restituito il veicolo targato
FK 879 CJ, successivamente rivenduto da alla società al prezzo Controparte_3 di Euro 10.655,74 esente Iva oltre ai costi del passaggio di proprietà, mentre l'autovettura
JAGUAR, targata FP142FX, non veniva restituita e pertanto in data 30.07.2020 CP_1 sporgeva querela per appropriazione indebita ed istanza di sequestro e procedeva presso il P.R.A. alla denuncia di perdita di possesso del veicolo e successiva radiazione. Un primo decreto ingiuntivo veniva richiesto ed ottenuto il 18.2.2022 da con riferimento ad uno solo dei CP_1 due contratti, ma tale decreto diveniva inefficace per omessa notifica a causa di accordi stragiudiziali con il che, nelle more, si era impegnato a versare ratealmente a Pt_1 CP_1
l'intero importo dovuto per entrambi i contratti per capitale, interessi e spese così come quantificato in data 28.03.2022 ed accettato da salvo poi non rispettare il piano di CP_1 rientro e costringere la convenuta a richiedere il decreto ingiuntivo avente ad oggetto entrambi i contratti di leasing.
pagina 4 di 7 Insisteva, per tali ragioni, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e per il rigetto dell'opposizione.
3. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.2.2025, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e rinviava la causa per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6.11.2025 assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
La causa è stata discussa ex art. 127 ter c.p.c. e quindi decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, comma
3, c.p.c.
4. È, anzitutto, infondata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, per divieto di ne bis in idem, perché è provato che l'opposta aveva rinunciato al primo decreto ingiuntivo a seguito di accordo transattivo con l'opponente poi non adempiuto da quest'ultimo, per cui la (nuova) azione monitoria è certamente ammissibile.
5. Nel merito, va rilevato che la convenuta, a fronte delle contestazioni di parte opponente circa la mancanza di liquidità del credito, ha integrato la propria documentazione, producendo i piani di ammortamento e gli estratti conti aggiornati al 25.05.2024 (sub docc. 10, 11, 12, 13) e la fattura di vendita dell'autovettura tg. FK879CJ sulla quale è indicato il prezzo di vendita di € 10.655,74
(doc. 15).
A fronte di tale documentazione, l'opponente – che in precedenza aveva già riconosciuto il debito, senza poi onorare il piano di rientro - non ha contestato specificamente i conteggi di parte convenuta, per cui gli stessi possono essere considerati corretti e conformi ai criteri contrattuali, limitandosi, esclusivamente, a rilevare la non congruità del prezzo di vendita dell'autovettura secondo parametri di mercato.
A tal riguardo va rilevato che l'opposta ha dedotto dal dovuto il prezzo ricavato della vendita dell'autovettura tg. FK879CJ, senza, tuttavia, dare conto del rispetto della procedura di cui all'art. 1, comma 139, della L. n. 124/2018 – applicabile alla fattispecie - che recita “Ai fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati
pagina 5 di 7 all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere
l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.”.
Ebbene, risulta che l'autovettura è stata venduta da in data 20.10.2020 al sig. CP_2 [...]
per un importo di Euro 10.655,74 (senza IVA), e poi, successivamente, qualche Parte_2 giorno dopo (in data 5.11.2020), da quest'ultimo al sig. per un prezzo di Euro Parte_3
12.000,00 (presumibilmente senza IVA).
Non avendo l'opposta giustificato né tale differenza di prezzo né il corretto valore di mercato secondo quanto previsto dal comma 139 cit., alla luce del maggior valore ricavato dall'acquirente nella seconda vendita rispetto a quello indicato, la pretesa di parte convenuta relativa al contratto n.7086463 (s.v. doc. 12 convenuta) va ridotta di Euro 1.344,26, con credito rideterminato in Euro
10.347,57 (= 11.691,83 – 1.344,26), mentre va confermata integralmente la somma ingiunta per il contratto n. 70975554 (s.v. doc. 13 convenuta).
6. In parziale accoglimento dell'opposizione, va, quindi, disposta la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente al pagamento della somma complessiva di Euro
36.290,02 (= 10.347,57 + 25.942,45), oltre interessi moratori al tasso convenzionale come da domanda monitoria.
7. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, applicati - nell'ambito dello scaglione di riferimento – i valori medi previsti dal D.M. 55/2014, per le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi per le fasi istruttoria e decisionale alla luce della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa iscritta al n. 2417/2024 R.G., così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 483/2024 del 3.4.2024;
pagina 6 di 7 condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di Euro 36.290,02 oltre agli interessi moratori al tasso convenzionale rispettivamente dal 18.2.2021 e dal 2.12.2021 sulle somme capitali dei due contratti di leasing indicate in motivazione fino al saldo;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate d'ufficio in Euro 5.261,00 per compenso, oltre a spese generali forfetarie, CPA e IVA ex lege, oltre alle spese della fase monitori come già liquidate.
Vicenza, 7 dicembre 2025
Il Giudice
DE TO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott.
DE TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2417/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. VALENTI ANTONELLA e dall'avv. RODIGHIERO ANNA
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CAVALLIN Controparte_1 P.IVA_1 GIORGIO
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. Leasing.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'On.le Tribunale adìto, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- nel merito: revocarsi, annullarsi e comunque dichiararsi inefficace il decreto ingiuntivo n. 483/2024 del
Tribunale di Vicenza emesso in data 03.04.2024 emesso all'esito del procedimento monitorio n.
1168/2024 R.G. del Tribunale di Vicenza, notificato in data 24.04.2024, oggetto della presente
pagina 1 di 7 opposizione, per i motivi esposti in narrativa, e dichiararsi che nulla è dovuto dall'opponente all'opposto;
in via subordinata: respingersi comunque tutte le domande proposta da nei confronti del sig. Controparte_1
perché infondate per tutti i motivi di cui in narrativa;
Parte_1
in ogni caso: con vittoria di competenze legali, oltre 15% spese generali e accessori di legge e condanna dell'opposto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c. I e III c.p.c.”
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito,
- Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,- Respingere l'opposizione proposta poiché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 483/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in favore di . Controparte_1
Nel merito:
In via principale:
In subordine:
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare comunque tenuto e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento a favore della società opposta della somma di euro 37.630,28 oltre interessi di mora nella misura contrattualmente pattuita dalle singole scadenze al saldo o di somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia.
In ogni caso:
- Respingere tutte le domande avversarie compresa la richiesta di risarcimento ex art. 96 c. 1° e
3°, poiché inammissibili e destituite di ogni fondamento.
- Con vittoria di spese e competenze sia della fase monitoria sia del presente giudizio oltre al rimborso forfettario 15% ex lege, Cpa ed Iva.
- Con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 cc.1° e 3° c.p.c. da liquidarsi
d'ufficio in sentenza e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata. - Con vittoria di spese anche di eventuali CTU e CTP.
pagina 2 di 7
Si richiamano per il resto le deduzioni, difese, eccezioni e conclusioni in precedenza formulate con riserva di ogni ulteriore replica alla presa visione delle note conclusive avversarie.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 483/2024 Parte_1 del 3.4.2024 con cui era stato ingiunto, in favore di il pagamento della Controparte_1 somma di Euro 37.630,28, oltre agli interessi moratori al tasso convenzionale dal 18.02.2021 e dal 2.12.2021, a titolo di corrispettivo per il contratto n. 7086463, sottoscritto in data 27.4.2017, relativo alla locazione finanziaria di un'autovettura JAGUAR XF 2.0 targata FK 879 CJ, e per il contratto n. 7097554, sottoscritto in data 5.4.2018, relativo alla locazione finanziaria di un'autovettura JAGUAR XF 2.0D targata FP 142 FX.
A fondamento dell'opposizione deduceva che: l'importo richiesto non rispondeva al requisito della liquidità, non essendo il suo ammontare determinato né facilmente determinabile con un calcolo aritmetico, dato che la documentazione prodotta non permetteva di ricostruire i conteggi effettuati per giungere alla somma pretesa;
infatti, i conteggi riportati nei documenti di parte convenuta non permettevano di verificare e accertare se i singoli importi, comprensivi della voce risarcimento danni, fossero o meno riconducibili a quanto richiesto dalla normativa, ed in particolare a quanto stabilito dall'art. 1 c. 138 della L. n. 214/2017 e dal successivo c. 139 dell'art. 1 di in caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore; la disciplina legale prevede che a seguito della dichiarazione di risoluzione del contratto, il concedente ha diritto, con corrispondente obbligo dell'utilizzatore, alla restituzione del bene concesso in locazione finanziaria ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra ricollocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte le somme pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati sino alla risoluzione (comprensivi di quota capitale e quota interessi), dei canoni a scadere solo in linea capitale (non attualizzati), e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita;
quando il valore realizzato dalla vendita o da altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore secondo le indicazioni fornite dal legislatore resta fermo nella misura
“residua” il diritto di credito del concedente verso l'utilizzatore; il bene va ricollocato secondo i pagina 3 di 7 valori di mercato da ricavarsi dalle pubbliche rilevazioni e anche per la sua stima, oppure, in difetto, ad opera di perito indipendente e da effettuarsi in ogni caso nel contraddittorio tra le parti;
il valore dell'autovettura tg. FK879CJ non veniva mai comunicato, tenendo, quindi, la controparte un comportamento del tutto illegittimo e inadempiente ai propri obblighi contrattuali di correttezza e buona fede;
il mezzo non era stato venduto al miglior offerente con il raggiungimento del maggior ricavato possibile e che le modalità di vendita non hanno rispettato i criteri normativi di cui al comma 139 dell'art. 1 della legge 124/2017, dato che l'autovettura era stata prima venduta, in data 20.10.2020 dalla al sig. , per un Controparte_2 Parte_2 importo di € 10.655,74, e, qualche giorno dopo, in data 5.11.2020, al sig. per un Parte_3 prezzo di € 12.000,00, con una perdita per il sig. di circa € 1.500,00; che, infine, per la Pt_1 medesima somma l'opposta aveva già chiesto ed ottenuto un altro decreto ingiuntivo, con violazione del ne bis in idem.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese e condanna dell'opposta anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
2. Si costituiva evidenziando l'infondatezza dell'opposizione avversaria. Controparte_1
Deduceva che l'opponente, senza nulla mai contestare, dal mese di novembre 2019 aveva interrotto il pagamento dei canoni di locazione di entrambi gli autoveicoli, costringendola a risolvere i contratti e a chiedere il pagamento degli importi scaduti, di quelli a scadere e di tutti gli altri importi contrattualmente previsti. In data 14.07.2020 veniva restituito il veicolo targato
FK 879 CJ, successivamente rivenduto da alla società al prezzo Controparte_3 di Euro 10.655,74 esente Iva oltre ai costi del passaggio di proprietà, mentre l'autovettura
JAGUAR, targata FP142FX, non veniva restituita e pertanto in data 30.07.2020 CP_1 sporgeva querela per appropriazione indebita ed istanza di sequestro e procedeva presso il P.R.A. alla denuncia di perdita di possesso del veicolo e successiva radiazione. Un primo decreto ingiuntivo veniva richiesto ed ottenuto il 18.2.2022 da con riferimento ad uno solo dei CP_1 due contratti, ma tale decreto diveniva inefficace per omessa notifica a causa di accordi stragiudiziali con il che, nelle more, si era impegnato a versare ratealmente a Pt_1 CP_1
l'intero importo dovuto per entrambi i contratti per capitale, interessi e spese così come quantificato in data 28.03.2022 ed accettato da salvo poi non rispettare il piano di CP_1 rientro e costringere la convenuta a richiedere il decreto ingiuntivo avente ad oggetto entrambi i contratti di leasing.
pagina 4 di 7 Insisteva, per tali ragioni, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e per il rigetto dell'opposizione.
3. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.2.2025, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e rinviava la causa per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6.11.2025 assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
La causa è stata discussa ex art. 127 ter c.p.c. e quindi decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, comma
3, c.p.c.
4. È, anzitutto, infondata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, per divieto di ne bis in idem, perché è provato che l'opposta aveva rinunciato al primo decreto ingiuntivo a seguito di accordo transattivo con l'opponente poi non adempiuto da quest'ultimo, per cui la (nuova) azione monitoria è certamente ammissibile.
5. Nel merito, va rilevato che la convenuta, a fronte delle contestazioni di parte opponente circa la mancanza di liquidità del credito, ha integrato la propria documentazione, producendo i piani di ammortamento e gli estratti conti aggiornati al 25.05.2024 (sub docc. 10, 11, 12, 13) e la fattura di vendita dell'autovettura tg. FK879CJ sulla quale è indicato il prezzo di vendita di € 10.655,74
(doc. 15).
A fronte di tale documentazione, l'opponente – che in precedenza aveva già riconosciuto il debito, senza poi onorare il piano di rientro - non ha contestato specificamente i conteggi di parte convenuta, per cui gli stessi possono essere considerati corretti e conformi ai criteri contrattuali, limitandosi, esclusivamente, a rilevare la non congruità del prezzo di vendita dell'autovettura secondo parametri di mercato.
A tal riguardo va rilevato che l'opposta ha dedotto dal dovuto il prezzo ricavato della vendita dell'autovettura tg. FK879CJ, senza, tuttavia, dare conto del rispetto della procedura di cui all'art. 1, comma 139, della L. n. 124/2018 – applicabile alla fattispecie - che recita “Ai fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati
pagina 5 di 7 all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere
l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.”.
Ebbene, risulta che l'autovettura è stata venduta da in data 20.10.2020 al sig. CP_2 [...]
per un importo di Euro 10.655,74 (senza IVA), e poi, successivamente, qualche Parte_2 giorno dopo (in data 5.11.2020), da quest'ultimo al sig. per un prezzo di Euro Parte_3
12.000,00 (presumibilmente senza IVA).
Non avendo l'opposta giustificato né tale differenza di prezzo né il corretto valore di mercato secondo quanto previsto dal comma 139 cit., alla luce del maggior valore ricavato dall'acquirente nella seconda vendita rispetto a quello indicato, la pretesa di parte convenuta relativa al contratto n.7086463 (s.v. doc. 12 convenuta) va ridotta di Euro 1.344,26, con credito rideterminato in Euro
10.347,57 (= 11.691,83 – 1.344,26), mentre va confermata integralmente la somma ingiunta per il contratto n. 70975554 (s.v. doc. 13 convenuta).
6. In parziale accoglimento dell'opposizione, va, quindi, disposta la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente al pagamento della somma complessiva di Euro
36.290,02 (= 10.347,57 + 25.942,45), oltre interessi moratori al tasso convenzionale come da domanda monitoria.
7. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, applicati - nell'ambito dello scaglione di riferimento – i valori medi previsti dal D.M. 55/2014, per le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi per le fasi istruttoria e decisionale alla luce della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa iscritta al n. 2417/2024 R.G., così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 483/2024 del 3.4.2024;
pagina 6 di 7 condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di Euro 36.290,02 oltre agli interessi moratori al tasso convenzionale rispettivamente dal 18.2.2021 e dal 2.12.2021 sulle somme capitali dei due contratti di leasing indicate in motivazione fino al saldo;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate d'ufficio in Euro 5.261,00 per compenso, oltre a spese generali forfetarie, CPA e IVA ex lege, oltre alle spese della fase monitori come già liquidate.
Vicenza, 7 dicembre 2025
Il Giudice
DE TO
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