TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/02/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4954/2023 R.G.
oggetto: opp.
615, 1°co. cpc.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Sergio Memmo, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4954/2023 promossa da:
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa per procura a margine dell'atto introduttivo dall'avv. SODO DANIELA presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lecce CORSO PORTA LUCE, 78 73013 GALATINA
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso per Controparte_1 P.IVA_1
procura a margine della comparsa di costituzione dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lecce VIA RUBICHI N. 39 73100 LECCE
OPPOSTO
NONCHE' CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
CONVENUTO OPPOSTO CONTUMACE
pagina 1 di 5 Conclusioni delle parti: come rassegnate dalle parti all'udienza fissata per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha proposto opposizione all'esecuzione Parte_1
ex art. 615, n.1, c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 05920090032020635000 per l'importo di euro
53.788,18, presuntivamente notificata nei suoi confronti per presunte sanzioni amministrative irrogate da essa il ruolo che l'ha generata, in una a tutti gli atti precedenti e/o successivi connessi. Controparte_2
A tal fine, l'opponente ha citato in giudizio l' e, ai fini del solo Controparte_3 contraddittorio, la , chiedendo l'annullamento dell'impugnata cartella esattoriale, Controparte_2 unitamente a tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenti, nonche' la condanna nei riguardi di e di in caso di Controparte_3 Controparte_2 contestazione in ordine all' opposizione, alle spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario, Iva
e Cap come per legge.
Parte attrice ha riferito che in occasione della verifica della propria posizione tributaria presso gli Uffici del locale appurava la sussistenza della cartella Controparte_4 esattoriale n. 05920090032020635000 per l'importo di euro 53.788,18 asseritamente notificata nei suoi confronti per presunte sanzioni amministrative irrogate dalla . Controparte_2
Secondo le doglianze sollevate dall'attore, la cartella n. 05920090032020635000 sarebbe stata notificata in maniera irrituale;
altresi', sarebbe ampiamente maturato il termine di prescrizione del carico iscritto a ruolo, circostanza dalla quale dovrebbe derivare il totale annullamento dell'iscrizione a ruolo e della cartella impugnata.
Si è costituita in giudizio soltanto , contestando, in Controparte_3 primis, l'inammissibilità della domanda per impossibilità dell'oggetto. A tenore della prospettazione di parte convenuta, l'impugnazione avrebbe ad oggetto un estratto di ruolo e non la relativa cartella di pagamento;
nel merito, invece, è stata lumeggiata la regolarità della notifica dell'atto impositivo e l'insussistenza dell'eccepita prescrizione del credito.
All'udienza del 18 dicembre scorso le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e il Tribunale ha trattenuto la causa per la decisione.
***
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di , non costituitasi in giudizio. Controparte_2
L' , invece, regolarmente costituita, in via primigenia ha eccepito l'inammissibilità Controparte_3 della domanda proposta dall'attore per impossibilità dell'oggetto. Più segnatamente, parte convenuta ha pagina 2 di 5 rilevato che l'odierna impugnativa sarebbe diretta avverso l'estratto di ruolo e non contro la cartella esattoriale.
L'eccezione è fondata.
La notifica della cartella n. 05920090032020635000 deve ritenersi invalida. La Corte di Cassazione, in materia di notifica ex art.140 c.p.c., è granitica nell'affermare che “La notifica di una cartella di pagamento, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 140
c.p.c., richiedendo l'effettuazione di tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'invio al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale (ex plurimis, Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 25/10/2024, n. 27729)”. Alla luce di cio', deve osservarsi che
, costituitasi regolarmente in giudizio, non ha fornito la prova completa Controparte_5
della ritualità della notifica. Nel compendio processuale, infatti, non è dato rinvenire la prova dell'avvenuto invio della raccomandata con avviso di ricevimento dopo il deposito dell'atto presso la casa comunale, adempimento imprescindibile per poter dichiarare la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c.
Ciò posto, non può ritenersi sanata l'eventuale invalidità della notificazione della cartella attraverso il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., benché l'attore ne abbia avuto conoscenza solo attraverso il rilascio dell'estratto di ruolo.
Invero, in tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio (Cass. 24/08/2018, n. 21071), inoltre la natura sostanziale e non processuale degli atti impositivi non osta che ad essi sia applicabile il regime di sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto previsto per gli atti processuali dagli artt. 156 e 160 c.p.c., considerato anche l'espresso richiamo alle norme sulle notificazioni dettate dal codice di procedura civile contenuto nell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.
600 (Cass. n. 2272 del 31/01/2011; Cass. 21/09/2016, n. 18480; Cass. 28/10/2016, n. 21865).
Tuttavia, nella presente fattispecie, il ha impugnato la cartella reputata invalidamente notificata, Pt_1
soltanto in esito al rilascio dell'estratto di ruolo che la contemplava, ottenuta in un momento successivo dalla . CP_3
pagina 3 di 5 Alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. 1156/2019, che richiama Cass. n. 17251/2013 e Cass. n. 17198/2017), è la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso l'atto impositivo (evenienza non realizzatasi nel caso di specie) che produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c. e non anche l'impugnazione di un atto successivo (v. Cass. n. 21184/2022; Cass. n. 265/2019;
v anche Cass. 18/01/2018, n. 1144; Cass. n. 19522 del 30/09/2016, 27479 del 30/12/2016).
Poiché, il procedimento notificatorio invalido si è concluso nel 2010 è indubbio che l'instaurazione del presente giudizio non ha avuto alcun effetto sanante della notificazione invalida.
In realtà dunque il non potendo in alcun modo più impugnare la cartella per decorso dei termini Pt_1
di legge, ha impugnato l'estratto di ruolo unitamente alla cartella invalidamente notificata, prova né è che nelle conclusioni dell'atto introduttivo ha richiesto l'accertamento della prescrizione del carico portato dal ruolo.
In presenza di tale doppia impugnazione, lo scrutinio sul merito però è precluso dall'art. 12, comma 4- bis del D.P.R. n. 602 del 1973.
Ai sensi di tale norma, introdotta dall'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla L. n. 215 del 2021, l'estratto di ruolo non è impugnabile, unitamente alle cartelle sottostanti che si assumano non legittimamente notificate, se non nelle specifiche condizioni stabilite dalla legge.
Nel caso in oggetto non emerge alcuna delle ipotesi per le quali la novella del 2021 riconosce ancora il diritto del contribuente di impugnare il suddetto estratto con la cartella.
Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che i predetti limiti di impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso l'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportino un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore. (Cassazione civile sez. un., 07/05/2024, n.12459).
Nel caso specifico deve escludersi qualunque vulnus nella tutela del contribuente, poichè parte attrice nella memoria ex art.171 ter.1 c.p.c. ha riconosciuto di aver ricevuto regolarmente l'intimazione di pagamento N. 05920219001825329000 che riguardava anche la cartella la cartella n.
05920090032020635000, dunque, da un lato, era a conoscenza dell'esistenza delle predetta cartella sin pagina 4 di 5 dal 21.12.2021, dall'altro, ha omesso di impugnare nei termini la predetta ingiunzione eventualmente rilevando, in quell'occasione, la nullità della notifica dell'atto presupposto.
In definitiva l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile e le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione.
Condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite che si liquidano in € 1700,00 per compensi oltre rimb. spese forf i.v.a., c.p.a.
Lecce, 9 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Sergio Memmo
Provvedimento redatto, sotto il controllo del magistrato affidatario, dal Magistrato Ordinario in
Tirocinio dottoressa Serena Gentile
pagina 5 di 5
oggetto: opp.
615, 1°co. cpc.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Sergio Memmo, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4954/2023 promossa da:
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa per procura a margine dell'atto introduttivo dall'avv. SODO DANIELA presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lecce CORSO PORTA LUCE, 78 73013 GALATINA
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso per Controparte_1 P.IVA_1
procura a margine della comparsa di costituzione dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lecce VIA RUBICHI N. 39 73100 LECCE
OPPOSTO
NONCHE' CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
CONVENUTO OPPOSTO CONTUMACE
pagina 1 di 5 Conclusioni delle parti: come rassegnate dalle parti all'udienza fissata per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha proposto opposizione all'esecuzione Parte_1
ex art. 615, n.1, c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 05920090032020635000 per l'importo di euro
53.788,18, presuntivamente notificata nei suoi confronti per presunte sanzioni amministrative irrogate da essa il ruolo che l'ha generata, in una a tutti gli atti precedenti e/o successivi connessi. Controparte_2
A tal fine, l'opponente ha citato in giudizio l' e, ai fini del solo Controparte_3 contraddittorio, la , chiedendo l'annullamento dell'impugnata cartella esattoriale, Controparte_2 unitamente a tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenti, nonche' la condanna nei riguardi di e di in caso di Controparte_3 Controparte_2 contestazione in ordine all' opposizione, alle spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario, Iva
e Cap come per legge.
Parte attrice ha riferito che in occasione della verifica della propria posizione tributaria presso gli Uffici del locale appurava la sussistenza della cartella Controparte_4 esattoriale n. 05920090032020635000 per l'importo di euro 53.788,18 asseritamente notificata nei suoi confronti per presunte sanzioni amministrative irrogate dalla . Controparte_2
Secondo le doglianze sollevate dall'attore, la cartella n. 05920090032020635000 sarebbe stata notificata in maniera irrituale;
altresi', sarebbe ampiamente maturato il termine di prescrizione del carico iscritto a ruolo, circostanza dalla quale dovrebbe derivare il totale annullamento dell'iscrizione a ruolo e della cartella impugnata.
Si è costituita in giudizio soltanto , contestando, in Controparte_3 primis, l'inammissibilità della domanda per impossibilità dell'oggetto. A tenore della prospettazione di parte convenuta, l'impugnazione avrebbe ad oggetto un estratto di ruolo e non la relativa cartella di pagamento;
nel merito, invece, è stata lumeggiata la regolarità della notifica dell'atto impositivo e l'insussistenza dell'eccepita prescrizione del credito.
All'udienza del 18 dicembre scorso le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e il Tribunale ha trattenuto la causa per la decisione.
***
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di , non costituitasi in giudizio. Controparte_2
L' , invece, regolarmente costituita, in via primigenia ha eccepito l'inammissibilità Controparte_3 della domanda proposta dall'attore per impossibilità dell'oggetto. Più segnatamente, parte convenuta ha pagina 2 di 5 rilevato che l'odierna impugnativa sarebbe diretta avverso l'estratto di ruolo e non contro la cartella esattoriale.
L'eccezione è fondata.
La notifica della cartella n. 05920090032020635000 deve ritenersi invalida. La Corte di Cassazione, in materia di notifica ex art.140 c.p.c., è granitica nell'affermare che “La notifica di una cartella di pagamento, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 140
c.p.c., richiedendo l'effettuazione di tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'invio al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale (ex plurimis, Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 25/10/2024, n. 27729)”. Alla luce di cio', deve osservarsi che
, costituitasi regolarmente in giudizio, non ha fornito la prova completa Controparte_5
della ritualità della notifica. Nel compendio processuale, infatti, non è dato rinvenire la prova dell'avvenuto invio della raccomandata con avviso di ricevimento dopo il deposito dell'atto presso la casa comunale, adempimento imprescindibile per poter dichiarare la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c.
Ciò posto, non può ritenersi sanata l'eventuale invalidità della notificazione della cartella attraverso il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., benché l'attore ne abbia avuto conoscenza solo attraverso il rilascio dell'estratto di ruolo.
Invero, in tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio (Cass. 24/08/2018, n. 21071), inoltre la natura sostanziale e non processuale degli atti impositivi non osta che ad essi sia applicabile il regime di sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto previsto per gli atti processuali dagli artt. 156 e 160 c.p.c., considerato anche l'espresso richiamo alle norme sulle notificazioni dettate dal codice di procedura civile contenuto nell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.
600 (Cass. n. 2272 del 31/01/2011; Cass. 21/09/2016, n. 18480; Cass. 28/10/2016, n. 21865).
Tuttavia, nella presente fattispecie, il ha impugnato la cartella reputata invalidamente notificata, Pt_1
soltanto in esito al rilascio dell'estratto di ruolo che la contemplava, ottenuta in un momento successivo dalla . CP_3
pagina 3 di 5 Alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. 1156/2019, che richiama Cass. n. 17251/2013 e Cass. n. 17198/2017), è la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso l'atto impositivo (evenienza non realizzatasi nel caso di specie) che produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c. e non anche l'impugnazione di un atto successivo (v. Cass. n. 21184/2022; Cass. n. 265/2019;
v anche Cass. 18/01/2018, n. 1144; Cass. n. 19522 del 30/09/2016, 27479 del 30/12/2016).
Poiché, il procedimento notificatorio invalido si è concluso nel 2010 è indubbio che l'instaurazione del presente giudizio non ha avuto alcun effetto sanante della notificazione invalida.
In realtà dunque il non potendo in alcun modo più impugnare la cartella per decorso dei termini Pt_1
di legge, ha impugnato l'estratto di ruolo unitamente alla cartella invalidamente notificata, prova né è che nelle conclusioni dell'atto introduttivo ha richiesto l'accertamento della prescrizione del carico portato dal ruolo.
In presenza di tale doppia impugnazione, lo scrutinio sul merito però è precluso dall'art. 12, comma 4- bis del D.P.R. n. 602 del 1973.
Ai sensi di tale norma, introdotta dall'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla L. n. 215 del 2021, l'estratto di ruolo non è impugnabile, unitamente alle cartelle sottostanti che si assumano non legittimamente notificate, se non nelle specifiche condizioni stabilite dalla legge.
Nel caso in oggetto non emerge alcuna delle ipotesi per le quali la novella del 2021 riconosce ancora il diritto del contribuente di impugnare il suddetto estratto con la cartella.
Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che i predetti limiti di impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso l'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportino un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore. (Cassazione civile sez. un., 07/05/2024, n.12459).
Nel caso specifico deve escludersi qualunque vulnus nella tutela del contribuente, poichè parte attrice nella memoria ex art.171 ter.1 c.p.c. ha riconosciuto di aver ricevuto regolarmente l'intimazione di pagamento N. 05920219001825329000 che riguardava anche la cartella la cartella n.
05920090032020635000, dunque, da un lato, era a conoscenza dell'esistenza delle predetta cartella sin pagina 4 di 5 dal 21.12.2021, dall'altro, ha omesso di impugnare nei termini la predetta ingiunzione eventualmente rilevando, in quell'occasione, la nullità della notifica dell'atto presupposto.
In definitiva l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile e le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione.
Condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite che si liquidano in € 1700,00 per compensi oltre rimb. spese forf i.v.a., c.p.a.
Lecce, 9 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Sergio Memmo
Provvedimento redatto, sotto il controllo del magistrato affidatario, dal Magistrato Ordinario in
Tirocinio dottoressa Serena Gentile
pagina 5 di 5