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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/10/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
In persona del giudice, dott. Gabriella Canto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2517/2024 R.G., avente per oggetto riconoscimento della cittadinanza italiana, promossa
DA
- , nata a [...] il [...], residente al 4318 W Parte_1
Pleasant Acres Dr, Decatur (Alabama);
- , nato a [...] il [...], ivi residente al Controparte_1
22977 SW 128th Ave, Miami (Florida);
- , nata a [...] il [...], ivi residente al 18205 Controparte_2
SW 94th Ave, Miami (Florida);
- , nata a [...] il [...], ivi residente al 18205 Controparte_3
SW 94th Ave, Miami (Florida); tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Conte e avv. Roberto Biancogiglio.
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, c.f. in persona Controparte_4 P.IVA_1 del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, a Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliato.
Con la partecipazione del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti.
Per i ricorrenti: “(…) si chiede a questo Ill. mo Tribunale di:
1. Rigettare in toto le eccezioni di inammissibilità e infondatezza sollevate dalla difesa erariale, attesa la chiara evidenza documentale che corrobora la linea di trasmissione della cittadinanza italiana per i ricorrenti. 2.
Accogliere integralmente la domanda di riconoscimento dello status civitatis italiano in capo a tutti
i ricorrenti, dichiarandone la piena legittimazione iure sanguinis.
3. Condannare alle spese di lite parte resistente (…). 4. (…) i ricorrenti, in via gradata ed ai sensi degli artt. 101, co. 2 c.p.c. oppure ex art. 210 c.p.c., formulano espressa istanza affinché venga concesso termine alle parti TUTTE, per quanto di loro reciproca competenza, al fine di integrare le produzioni documentali che codesto
Giudice reputasse necessarie e pertinenti, al fine di assicurare il pieno e corretto accertamento dei fatti di causa e la tutela del diritto azionato (…)”.
La difesa del convenuto ha richiamato la memoria di costituzione, in cui aveva così concluso:
“voglia il Tribunale adito (…) accogliere le superiori difese, come in atto riportate per quanto di ragione, ritenendo inammissibile e/o infondata la domanda per difetto di prova e assumendo ogni opportuna conseguente pronuncia;
(…) spese, quanto meno, compensate”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 30 dicembre 2024 e proposto ai sensi degli artt. 3,
D.L. n. 13/2017, convertito con modificazioni nella Legge 17/4/2017, n. 46, e 281 decies c.p.c., i ricorrenti esponevano:
-di essere discendenti di , nato il [...] a [...], ove aveva Persona_1 contratto matrimonio, in data 27/9/1906, con;
Controparte_5
-che dal suddetto matrimonio era nato, quando i predetti erano già emigrati negli USA, il figlio in data 24/2/1918; Controparte_6
-che quest'ultimo aveva contratto matrimonio con e da tale Persona_2 matrimonio era nato , in data [...]; Persona_1
-che il predetto aveva contratto matrimonio con e dal matrimonio erano Controparte_7 nati i figli , il 18/12/1969, il 23/9/1971, odierni Parte_1 Controparte_1 ricorrenti;
-che si era sposato con e dal matrimonio Controparte_1 Persona_3 erano nati i figli ed odierni ricorrenti;
Controparte_2 Controparte_3
-che , classe 1878, si era naturalizzato il 24/4/1924. Persona_1
Alla luce di quanto sopra e sull'assunto che l'avo, essendosi naturalizzato dopo la nascita del figlio avvenuta nel 1918, avrebbe trasmesso la cittadinanza italiana al predetto, il CP_6 quale, a sua volta l'avrebbe trasmessa ai suoi discendenti, la difesa chiedeva che venisse accertato e dichiarato che i ricorrenti erano cittadini italiani, per avere acquisito il relativo stato jure sanguinis.
Al ricorso erano allegati i seguenti documenti, quelli formati all'estero apostillati: -certificati di nascita, di matrimonio (in Italia), di naturalizzazione (negli USA) e di morte
(negli USA) di , classe 1878; Persona_1
-certificati di matrimonio e di morte di Controparte_6
-certificati di nascita e di matrimonio di (classe 1948); Persona_1
- certificati di nascita di;
Parte_1 certificati di nascita e di matrimonio di;
Persona_4
-certificato di nascita di Controparte_3
Con riferimento ad la difesa deduceva che, in mancanza del Controparte_6 relativo atto, non reperito presso gli uffici competenti, la data di nascita si poteva ricavare dai certificati di matrimonio e di morte.
Costituitosi, il eccepiva la inammissibilità domanda, per incompletezza Controparte_4 della documentazione a sostegno, rilevando che la documentazione mancante non poteva essere prodotta successivamente al deposito del ricorso. Ciò, alla stregua del disposto di cui all'art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c, come interpretato dalla prevalente giurisprudenza di merito, ivi compresa quella di questo Tribunale. Nel merito, l'Avvocatura dello Stato chiedeva il rigetto della domanda, per mancanza di prova dei fatti a suo fondamento.
Con le note scritte depositate in vista dell'udienza del 7 ottobre 2025, entrambe le parti precisavano le conclusioni e chiedevano che la causa fosse decisa.
Prima di passare all'esame del merito, appare opportuna una breve premessa sulla disciplina normativa della materia.
Nel sistema delineato dal Codice Civile del 1865, dalla Legge n. 555/1912 e dalla Legge n.
91/1992 - applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame - la cittadinanza si acquisisce jure sanguinis per effetto della nascita da cittadino italiano;
lo status di cittadino ha natura permanente, è imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo.
Colui che chiede l'accertamento della cittadinanza deve provare la fattispecie acquisitiva, costituita dalla nascita da cittadino italiano, e la linea di trasmissione della cittadinanza, incombendo alla controparte, che abbia proposto la relativa eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. Ciò, come ritenuto dalla giurisprudenza consolidata sotto la vigenza della richiamata, pregressa, disciplina normativa (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317).
Ai sensi dell'art. 12, secondo comma, L. n. 555/1912, la perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore esercente la patria potestà determina la perdita della suddetta cittadinanza del figlio minore non emancipato che con lui risiede, sempreché quest'ultimo abbia acquisito per effetto di tale rinuncia la cittadinanza straniera e salva la possibilità, per lo stesso, di optare, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, per la conservazione della cittadinanza italiana. La regola trova applicazione nei casi di perdita della cittadinanza per iniziativa personale del padre e non in quelli in cui la stessa sia conseguenza di provvedimenti generalizzati della pubblica autorità, come avvenne in Brasile con la grande naturalizzazione (cfr. Cass. n. 25317/2022).
Come affermato dalla S.C. di Cassazione, il principio della unicità della cittadinanza in seno alla famiglia sancito dalla norma su richiamata non si pone in contrasto con la Costituzione, né con i principi del diritto internazionale (cfr. Cass. I sezione, sentenza n. 454/2024).
Nella fattispecie in esame, la ricorrenza della richiamata causa interruttiva della linea di trasmissione si ricava dalla documentazione prodotta dal ricorrente, e segnatamente dal certificato di naturalizzazione dell'avo, , avvenuta nel 1924: la naturalizzazione del padre ha Persona_1 comportato, per il figlio minorenne, l'acquisto della cittadinanza Controparte_6 statunitense e la contestuale perdita della cittadinanza italiana, consolidatasi dopo il raggiungimento della maggiore età dello stesso, non risultando, né essendo stato dedotto, che il predetto, nel termine di legge, abbia optato per la conservazione della cittadinanza italiana.
Pertanto, non ha potuto trasmettere la cittadinanza al figlio Controparte_6
e questi ai suoi figli. Per_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda non può essere accolta, non essendo stata fornita la prova che ciascuno dei ricorrenti è figlio di cittadino italiano.
Alla soccombenza consegue per legge la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in favore del convenuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: rigetta la domanda;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore del , Controparte_4 delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.809,00, oltre al rimborso delle spese generali.
Così deciso il 21 ottobre 2025.
Il giudice
Dott. Gabriella Canto