Articolo 51 del Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106
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20 agosto 2009
Art. 51. (Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 82 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole:"secondo la migliore scienza ed esperienza, nonche'" sono sostituite dalla seguente: "o";
b) al comma 1, lettera a), le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche";
c) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) per sistemi di categoria 0 e I purche' l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attivita' secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;";
d) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) per sistemi di II e III categoria purche':
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attivita'.".
Entrata in vigore il 20 agosto 2009
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