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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/09/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Nr. 310/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 310 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
(P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Spina Saverio Carmelo;
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , in proprio e nella qualità di RO C.F._1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
(C.F. , con l'avv. Freno Michele;
[...] C.F._2
CONVENUTO
E
(C.F. ), nella qualità di genitore Controparte_2 C.F._3 esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
(C.F. , con l'avv. Freno Michele;
C.F._2
CONVENUTA
, Controparte_3 Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 26 settembre 2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva, Parte_1 innanzi a questo Tribunale, , in proprio e nella qualità di genitore esercente la RO responsabilità genitoriale sulla minore nella Persona_1 Controparte_2 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
e al fine di ottenere, ai
[...] Controparte_3 Controparte_4 sensi dell'art. 2901 c.c., la declaratoria di inefficacia dell'atto di donazione a rogito del Notaio
, registro generale n. 7342 e registro particolare n. 5962, stilato in data Persona_2
17.04..2019 ed effettuato, in pregiudizio delle ragioni creditorie di parte attrice, da CP_1 in favore di e
[...] Persona_1 Controparte_3 [...]
. Controparte_4
A fondamento della sua domanda, deduceva: Parte_1
a) che, in data 11.04.2018, essa attrice aveva ottenuto dal Giudice di Pace di Mascalucia il decreto ingiuntivo nr. 306/2018 con il quale veniva ingiunto a , Parte_2 Pt_3
, e , in qualità di eredi di il
[...] Parte_4 RO Controparte_4 pagamento della somma di € 2.983,00 (oltre spese e interessi); b) che a seguito di opposizione del decreto ingiuntivo da parte di , Parte_2 essa attrice aveva inoltrato rinuncia al credito nei confronti di , Parte_2 Pt_3
e ;
[...] Parte_4
c) che il decreto ingiuntivo era dichiarato definitivamente esecutivo nei confronti di e spedito in forma esecutiva in data 03.07.2018; RO
d) che con atto di donazione stilato in data 17.04.2019, innanzi al Notaio Persona_2 registro generale n. 7342 e registro particolare n. 5962, aveva donato ai figli RO
, e la proprietà dei Controparte_3 RO Persona_1 seguenti immobili: fabbricato distinto in catasto fabbricati e terreni del Comune di
Taurianova, al foglio 55, con la particella 582, sub. 6; fabbricato distinto in catasto fabbricati e terreni del Comune di Taurianova, al foglio 55, con la particella 582, sub. 10; e) che l'atto di donazione è stato compiuto da allo scopo di sottrarre i RO propri beni alla responsabilità patrimoniale nei confronti di essa attrice, con evidente danno e pregiudizio nei confronti di essa attrice;
f) che, quindi, l'atto di donazione impugnato doveva dichiararsi inefficace nei confronti di essa attrice, sussistendo i requisiti di legge per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
– in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità RO genitoriale sulla minore – e – nella qualità di Persona_1 Controparte_2 genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore – si Persona_1 costituivano in giudizio, eccependo la carenza dell'eventus damni e del consilium fraudis, necessari ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, e chiedevano il rigetto della domanda ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, a sostegno delle proprie difese, i convenuti esponevano che: a) trattandosi di un credito vantato nei confronti del defunto è con i Controparte_4 beni lasciati in eredità da questi che deve, eventualmente, essere adempiuta l'obbligazione, a maggior ragione nel caso di specie, avendo accettato l'eredità con beneficio RO
d'inventario; b) che il patrimonio residuo lasciato da e ben individuato nei beni Controparte_4 descritti nell'inventario del 22.04.2016 del Tribunale civile di Palmi, oggetto dell'eredità beneficiata, era (all'epoca degli atti dispositivi) ed è in ogni caso capiente;
c) che non sussiste il “consilium fraudis”, posto che la grande sproporzionalità di valore tra gli atti di disposizione di cui si chiede l'inefficacia (del valore complessivo di quasi 100.000,00 euro) ed il credito dell'attrice (di appena 3.500,00 euro circa, comprensivo delle spese legali) dimostrano l'esclusione di qualsiasi intenzione fraudolenta del debitore. e , pur regolarmente citati in Controparte_3 Controparte_4 giudizio, rimanevano contumaci. All'udienza del 01.12.2023, i difensori chiedevano un rinvio della causa per tentare la definizione bonaria della controversia e il giudice rinviava la causa all'udienza del 22.03.2024. All'udienza del 22.03.2024, il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e la causa veniva rinviata all'udienza del 20.09.2024. Con ordinanza del 08.11.2024, il giudice dava atto della mancata formulazione di richieste istruttorie delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza del 13.06.2025 per la precisazione delle conclusioni. Infine, all'udienza del 26.09.2025, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
2. In via preliminare, deve dichiararsi, dunque, la contumacia di Controparte_3
e
[...] Controparte_4
3. L'azione revocatoria esperita da è infondata e deve essere Parte_1 rigettata per quanto di seguito esposto.
A) Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio. E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema Corte:
“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017). La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, sulla base di dati oggettivi non contestabili, direttamente nel merito. Come evidenziato nelle premesse in fatto, l'azione revocatoria esperita da
[...] si fonda sul presupposto che avrebbe compiuto un atto Parte_1 RO pregiudizievole delle ragioni creditorie attoree, derivanti dal diritto dell'attrice ad ottenere da la somma di € 2.983,00 (oltre spese e interessi) oggetto del decreto ingiuntivo RO nr. 306/2018 emesso dal Giudice di Pace di Mascalucia. In particolare, l'atto ritenuto pregiudizievole da parte attrice è la donazione disposta in favore dei figli , e Persona_1 Controparte_3 Controparte_4
ed avente ad oggetto i seguenti immobili: fabbricato distinto in catasto fabbricati e
[...] terreni del Comune di Taurianova, al foglio 55, con la particella 582, sub. 6; fabbricato distinto in catasto fabbricati e terreni del Comune di Taurianova, al foglio 55, con la particella 582, sub. 10 (v. atto di donazione versato in atti dall'attore).
Come noto, l'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 2901 c.c. è uno degli strumenti di conservazione della garanzia generica del credito costituita dal patrimonio del debitore, secondo quanto previsto dall'art. 2740 c.c. La c.d. actio pauliana serve, in particolare, contro gli atti dispositivi posti in essere dal debitore ed è funzionale a rendere tali atti inefficaci nei confronti del creditore;
per effetto del vittorioso esercizio dell'azione revocatoria, l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, pur valido, diventa inefficace nei confronti del creditore, il quale può così agire esecutivamente sul bene oggetto dell'atto di disposizione stesso come se esso non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore. In questo senso, i presupposti dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. sono, oltre all'esistenza del credito ed al compimento di un atto di disposizione, quello oggettivo del c.d. eventus damni, ovvero il pregiudizio per le ragioni creditorie, e quello soggettivo del c.d. consilium fraudis, che si atteggia variamente a seconda della natura dell'atto di disposizione e dell'epoca dello stesso. Orbene, come evidenziato in giurisprudenza, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (v. Cassazione civile n. 16221/2019,). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che l'accertamento di detto presupposto oggettivo non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (v. Cass. civile n. 26310/2021; Cass. civile n.
5105/2006) Quanto poi al requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., è noto che lo stesso si atteggia diversamente a seconda che l'atto dispositivo impugnato sia anteriore o successivo al sorgere del vantato credito: nel primo caso, si richiede la prova della dolosa preordinazione dell'atto; nel secondo caso è sufficiente, invece, la semplice conoscenza od agevole conoscibilità del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori. Cioè significa che se l'atto è successivo al sorgere del credito, il requisito soggettivo in capo alla debitrice si esaurisce nella cd. scientia damni, intesa come semplice conoscenza -od agevole conoscibilità- del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cfr. Cass. civile n. 16221/2019) che ben può essere provata in via presuntiva (v. Cass. civ. n. 27546/2014; Cass. civ. n. 16825/2013; Cass. civ. 966/2007; Cass. civ. n. 2748/2005).); in altri termini, è sufficiente la mera consapevolezza della riduzione della consistenza del patrimonio costituente la garanzia patrimoniale dei creditori, senza che sia necessaria anche la prova dell'intenzione di nuocere ai medesimi e, dunque, il requisito della mala fede (cfr. Cass. n. 4077/1996; Cass. n. 2303/1996). Nell'ipotesi di atto a titolo gratuito, inoltre, il consilium fraudis deve sussistere soltanto in capo al debitore: l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula infatti che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (v. Cass. civ. n. 12045/2010). Nel caso di specie, l'azione deve essere rigettata perché manca il presupposto dell'eventus damni, poiché gli atti dispositivi impugnati non sono effettivamente lesivi degli interessi della creditrice odierna attrice.
In proposito, basti rilevare che è stato dimostrato che il patrimonio residuo di CP_4
oggi facente parte dell'asse ereditario, è sufficiente a soddisfare ampiamente le
[...] ragioni del creditore.
Ed infatti, è stato provato che il solo terreno sito nel Comune di Taurianova, in Catasto
Terreno al fol. 55, part.lla 592, aveva, al momento del compimento degli atti dispositivi impugnati, un valore venale di gran lunga superiore all'importo del credito di Persona_3
detto valore, infatti, secondo le stime del Comune di Taurianova, era pari a circa €
[...]
130.000,00 (v. Cass. Civ. n. 3538/2019 e Cass. Civ. nr. 23743/2011, che ribadiscono come la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, deve essere valutata al momento in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio).
Deve, invero, ritenersi che gli importi indicati dal Comune a titolo di valore venale del bene, per le ragioni esposte nel provvedimento di acquisizione sanante e nella relativa relazione tecnica depositati in atti, siano sufficienti a determinare - orientativamente e ai soli scopi necessari ai fini della valutazione dell'eventus damni - il valore del bene de quo al momento degli atti dispositivi impugnati, a prescindere dagli effetti della acquisizione sanante successivamente disposta, che, come noto, non ha portata retroattiva (v. documentazione del
Comune di Taurianova in atti, da cui si evince chiaramente che il valore venale del terreno de quo era pari a € 55/mq, per come individuato sin dal 2013 e ritenuto ancora attuale nell'aprile
2020).
Valore venale, questo, che risulta decisamente superiore all'importo del credito di parte attrice, tanto da far ritenere che il patrimonio del debitore sarebbe risultato capiente anche volendo ammettere che il valore del bene in concreto - sempre al momento del compimento degli atti dispositivi impugnati - potesse risultare inferiore a quello indicato in considerazione delle circostanze della illegittima occupazione dello stesso da parte del Comune (essendo il credito pari a circa un decimo del valore venale del bene;
peraltro, è bene sottolineare che comunque, alla data del compimento degli atti di donazione, il de cuius si era già attivato per ottenere il giusto ristoro per le limitazioni al proprio diritto di proprietà causato dall'illegittimo comportamento del Comune di Taurianova).
A ciò si aggiunga che, nell'asse ereditario, è comunque ricompreso anche un ulteriore bene immobile e ciò conferma la capienza del patrimonio del debitore deceduto – rispetto alle ragioni creditorie di parte attrice - al momento del compimento delle donazioni oggetto di causa, considerato, peraltro, che l'attrice non ha neppure dedotto (né provato) che il valore di detto bene sarebbe stato insufficiente a soddisfare il credito di essa parte attrice.
Deve, quindi, escludersi che gli atti dispositivi impugnati in questa sede possano aver effettivamente pregiudicato le ragioni creditorie, stante la capienza del patrimonio residuo del debitore.
Tanto basta a questo Tribunale per il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base delle tabelle di cui al Dm 55./14 e succ mod. ed int. Secondo l'attività effettivamente svolta ed i valori al minimo, previo aumento proporzionale in ragione della difesa di più parti, in ragione del tenore delle difese ed il costante orientamento in materia assunto in materia da questo tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di + ALTRI così provvede:
[...] RO
-rigetta la domanda per le causali di cui in parte motiva.
-condanna la alla refusione delle spese di lite a favore della parte Parte_1 convenuta che si quantificano nella misura di euro 1665,00 per competenze ed euro 125,00 per spese vive, oltre spese gen. Iva e CPa se dovute .
Così deciso in Palmi lì 25.9.25
Il giudice unico
G.O. Dott.ssa Emanuela Ruscio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 310 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
(P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Spina Saverio Carmelo;
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , in proprio e nella qualità di RO C.F._1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
(C.F. , con l'avv. Freno Michele;
[...] C.F._2
CONVENUTO
E
(C.F. ), nella qualità di genitore Controparte_2 C.F._3 esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
(C.F. , con l'avv. Freno Michele;
C.F._2
CONVENUTA
, Controparte_3 Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 26 settembre 2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva, Parte_1 innanzi a questo Tribunale, , in proprio e nella qualità di genitore esercente la RO responsabilità genitoriale sulla minore nella Persona_1 Controparte_2 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
e al fine di ottenere, ai
[...] Controparte_3 Controparte_4 sensi dell'art. 2901 c.c., la declaratoria di inefficacia dell'atto di donazione a rogito del Notaio
, registro generale n. 7342 e registro particolare n. 5962, stilato in data Persona_2
17.04..2019 ed effettuato, in pregiudizio delle ragioni creditorie di parte attrice, da CP_1 in favore di e
[...] Persona_1 Controparte_3 [...]
. Controparte_4
A fondamento della sua domanda, deduceva: Parte_1
a) che, in data 11.04.2018, essa attrice aveva ottenuto dal Giudice di Pace di Mascalucia il decreto ingiuntivo nr. 306/2018 con il quale veniva ingiunto a , Parte_2 Pt_3
, e , in qualità di eredi di il
[...] Parte_4 RO Controparte_4 pagamento della somma di € 2.983,00 (oltre spese e interessi); b) che a seguito di opposizione del decreto ingiuntivo da parte di , Parte_2 essa attrice aveva inoltrato rinuncia al credito nei confronti di , Parte_2 Pt_3
e ;
[...] Parte_4
c) che il decreto ingiuntivo era dichiarato definitivamente esecutivo nei confronti di e spedito in forma esecutiva in data 03.07.2018; RO
d) che con atto di donazione stilato in data 17.04.2019, innanzi al Notaio Persona_2 registro generale n. 7342 e registro particolare n. 5962, aveva donato ai figli RO
, e la proprietà dei Controparte_3 RO Persona_1 seguenti immobili: fabbricato distinto in catasto fabbricati e terreni del Comune di
Taurianova, al foglio 55, con la particella 582, sub. 6; fabbricato distinto in catasto fabbricati e terreni del Comune di Taurianova, al foglio 55, con la particella 582, sub. 10; e) che l'atto di donazione è stato compiuto da allo scopo di sottrarre i RO propri beni alla responsabilità patrimoniale nei confronti di essa attrice, con evidente danno e pregiudizio nei confronti di essa attrice;
f) che, quindi, l'atto di donazione impugnato doveva dichiararsi inefficace nei confronti di essa attrice, sussistendo i requisiti di legge per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
– in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità RO genitoriale sulla minore – e – nella qualità di Persona_1 Controparte_2 genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore – si Persona_1 costituivano in giudizio, eccependo la carenza dell'eventus damni e del consilium fraudis, necessari ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, e chiedevano il rigetto della domanda ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, a sostegno delle proprie difese, i convenuti esponevano che: a) trattandosi di un credito vantato nei confronti del defunto è con i Controparte_4 beni lasciati in eredità da questi che deve, eventualmente, essere adempiuta l'obbligazione, a maggior ragione nel caso di specie, avendo accettato l'eredità con beneficio RO
d'inventario; b) che il patrimonio residuo lasciato da e ben individuato nei beni Controparte_4 descritti nell'inventario del 22.04.2016 del Tribunale civile di Palmi, oggetto dell'eredità beneficiata, era (all'epoca degli atti dispositivi) ed è in ogni caso capiente;
c) che non sussiste il “consilium fraudis”, posto che la grande sproporzionalità di valore tra gli atti di disposizione di cui si chiede l'inefficacia (del valore complessivo di quasi 100.000,00 euro) ed il credito dell'attrice (di appena 3.500,00 euro circa, comprensivo delle spese legali) dimostrano l'esclusione di qualsiasi intenzione fraudolenta del debitore. e , pur regolarmente citati in Controparte_3 Controparte_4 giudizio, rimanevano contumaci. All'udienza del 01.12.2023, i difensori chiedevano un rinvio della causa per tentare la definizione bonaria della controversia e il giudice rinviava la causa all'udienza del 22.03.2024. All'udienza del 22.03.2024, il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e la causa veniva rinviata all'udienza del 20.09.2024. Con ordinanza del 08.11.2024, il giudice dava atto della mancata formulazione di richieste istruttorie delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza del 13.06.2025 per la precisazione delle conclusioni. Infine, all'udienza del 26.09.2025, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
2. In via preliminare, deve dichiararsi, dunque, la contumacia di Controparte_3
e
[...] Controparte_4
3. L'azione revocatoria esperita da è infondata e deve essere Parte_1 rigettata per quanto di seguito esposto.
A) Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio. E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema Corte:
“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017). La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, sulla base di dati oggettivi non contestabili, direttamente nel merito. Come evidenziato nelle premesse in fatto, l'azione revocatoria esperita da
[...] si fonda sul presupposto che avrebbe compiuto un atto Parte_1 RO pregiudizievole delle ragioni creditorie attoree, derivanti dal diritto dell'attrice ad ottenere da la somma di € 2.983,00 (oltre spese e interessi) oggetto del decreto ingiuntivo RO nr. 306/2018 emesso dal Giudice di Pace di Mascalucia. In particolare, l'atto ritenuto pregiudizievole da parte attrice è la donazione disposta in favore dei figli , e Persona_1 Controparte_3 Controparte_4
ed avente ad oggetto i seguenti immobili: fabbricato distinto in catasto fabbricati e
[...] terreni del Comune di Taurianova, al foglio 55, con la particella 582, sub. 6; fabbricato distinto in catasto fabbricati e terreni del Comune di Taurianova, al foglio 55, con la particella 582, sub. 10 (v. atto di donazione versato in atti dall'attore).
Come noto, l'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 2901 c.c. è uno degli strumenti di conservazione della garanzia generica del credito costituita dal patrimonio del debitore, secondo quanto previsto dall'art. 2740 c.c. La c.d. actio pauliana serve, in particolare, contro gli atti dispositivi posti in essere dal debitore ed è funzionale a rendere tali atti inefficaci nei confronti del creditore;
per effetto del vittorioso esercizio dell'azione revocatoria, l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, pur valido, diventa inefficace nei confronti del creditore, il quale può così agire esecutivamente sul bene oggetto dell'atto di disposizione stesso come se esso non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore. In questo senso, i presupposti dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. sono, oltre all'esistenza del credito ed al compimento di un atto di disposizione, quello oggettivo del c.d. eventus damni, ovvero il pregiudizio per le ragioni creditorie, e quello soggettivo del c.d. consilium fraudis, che si atteggia variamente a seconda della natura dell'atto di disposizione e dell'epoca dello stesso. Orbene, come evidenziato in giurisprudenza, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (v. Cassazione civile n. 16221/2019,). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che l'accertamento di detto presupposto oggettivo non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (v. Cass. civile n. 26310/2021; Cass. civile n.
5105/2006) Quanto poi al requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., è noto che lo stesso si atteggia diversamente a seconda che l'atto dispositivo impugnato sia anteriore o successivo al sorgere del vantato credito: nel primo caso, si richiede la prova della dolosa preordinazione dell'atto; nel secondo caso è sufficiente, invece, la semplice conoscenza od agevole conoscibilità del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori. Cioè significa che se l'atto è successivo al sorgere del credito, il requisito soggettivo in capo alla debitrice si esaurisce nella cd. scientia damni, intesa come semplice conoscenza -od agevole conoscibilità- del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cfr. Cass. civile n. 16221/2019) che ben può essere provata in via presuntiva (v. Cass. civ. n. 27546/2014; Cass. civ. n. 16825/2013; Cass. civ. 966/2007; Cass. civ. n. 2748/2005).); in altri termini, è sufficiente la mera consapevolezza della riduzione della consistenza del patrimonio costituente la garanzia patrimoniale dei creditori, senza che sia necessaria anche la prova dell'intenzione di nuocere ai medesimi e, dunque, il requisito della mala fede (cfr. Cass. n. 4077/1996; Cass. n. 2303/1996). Nell'ipotesi di atto a titolo gratuito, inoltre, il consilium fraudis deve sussistere soltanto in capo al debitore: l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula infatti che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (v. Cass. civ. n. 12045/2010). Nel caso di specie, l'azione deve essere rigettata perché manca il presupposto dell'eventus damni, poiché gli atti dispositivi impugnati non sono effettivamente lesivi degli interessi della creditrice odierna attrice.
In proposito, basti rilevare che è stato dimostrato che il patrimonio residuo di CP_4
oggi facente parte dell'asse ereditario, è sufficiente a soddisfare ampiamente le
[...] ragioni del creditore.
Ed infatti, è stato provato che il solo terreno sito nel Comune di Taurianova, in Catasto
Terreno al fol. 55, part.lla 592, aveva, al momento del compimento degli atti dispositivi impugnati, un valore venale di gran lunga superiore all'importo del credito di Persona_3
detto valore, infatti, secondo le stime del Comune di Taurianova, era pari a circa €
[...]
130.000,00 (v. Cass. Civ. n. 3538/2019 e Cass. Civ. nr. 23743/2011, che ribadiscono come la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, deve essere valutata al momento in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio).
Deve, invero, ritenersi che gli importi indicati dal Comune a titolo di valore venale del bene, per le ragioni esposte nel provvedimento di acquisizione sanante e nella relativa relazione tecnica depositati in atti, siano sufficienti a determinare - orientativamente e ai soli scopi necessari ai fini della valutazione dell'eventus damni - il valore del bene de quo al momento degli atti dispositivi impugnati, a prescindere dagli effetti della acquisizione sanante successivamente disposta, che, come noto, non ha portata retroattiva (v. documentazione del
Comune di Taurianova in atti, da cui si evince chiaramente che il valore venale del terreno de quo era pari a € 55/mq, per come individuato sin dal 2013 e ritenuto ancora attuale nell'aprile
2020).
Valore venale, questo, che risulta decisamente superiore all'importo del credito di parte attrice, tanto da far ritenere che il patrimonio del debitore sarebbe risultato capiente anche volendo ammettere che il valore del bene in concreto - sempre al momento del compimento degli atti dispositivi impugnati - potesse risultare inferiore a quello indicato in considerazione delle circostanze della illegittima occupazione dello stesso da parte del Comune (essendo il credito pari a circa un decimo del valore venale del bene;
peraltro, è bene sottolineare che comunque, alla data del compimento degli atti di donazione, il de cuius si era già attivato per ottenere il giusto ristoro per le limitazioni al proprio diritto di proprietà causato dall'illegittimo comportamento del Comune di Taurianova).
A ciò si aggiunga che, nell'asse ereditario, è comunque ricompreso anche un ulteriore bene immobile e ciò conferma la capienza del patrimonio del debitore deceduto – rispetto alle ragioni creditorie di parte attrice - al momento del compimento delle donazioni oggetto di causa, considerato, peraltro, che l'attrice non ha neppure dedotto (né provato) che il valore di detto bene sarebbe stato insufficiente a soddisfare il credito di essa parte attrice.
Deve, quindi, escludersi che gli atti dispositivi impugnati in questa sede possano aver effettivamente pregiudicato le ragioni creditorie, stante la capienza del patrimonio residuo del debitore.
Tanto basta a questo Tribunale per il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base delle tabelle di cui al Dm 55./14 e succ mod. ed int. Secondo l'attività effettivamente svolta ed i valori al minimo, previo aumento proporzionale in ragione della difesa di più parti, in ragione del tenore delle difese ed il costante orientamento in materia assunto in materia da questo tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di + ALTRI così provvede:
[...] RO
-rigetta la domanda per le causali di cui in parte motiva.
-condanna la alla refusione delle spese di lite a favore della parte Parte_1 convenuta che si quantificano nella misura di euro 1665,00 per competenze ed euro 125,00 per spese vive, oltre spese gen. Iva e CPa se dovute .
Così deciso in Palmi lì 25.9.25
Il giudice unico
G.O. Dott.ssa Emanuela Ruscio