Ordinanza cautelare 6 aprile 2022
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 16/06/2025, n. 11762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11762 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11762/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02517/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2517 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Prosperi Mangili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
− della determina di sospensione della ricorrente dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e dal diritto di percepire la retribuzione in data 4 gennaio 2022 prot. -OMISSIS-, pervenuto in allegato a mail ricevuta il 5 gennaio 2022;
− e successivo decreto n. 2404 del 10.1.2022 protocollo -OMISSIS- di sospensione del rapporto di lavoro e dalla retribuzione per accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale pervenuto in al-legato a mail del’l1 gennaio 2022;
− di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e connesso, anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visto l’atto di rinuncia di parte ricorrente;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che l'art. 84 del codice del processo prevede espressamente che "la parte può rinunciare al ricorso in qualunque stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata nella segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale”.
Preso atto, altresì, che nel caso di specie risultano rispettate le condizioni prescritte dalla disposizione sopra citata, essendo la rinuncia sottoscritta dai legali del ricorrente ed essendo stata notificata a tutte le Amministrazioni intimate.
Considerato che l’esistenza di dette circostanze consente a questo Collegio di prendere atto della rinuncia e di dichiarare l’estinzione del presente giudizio, compensando le relative spese tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
Sergio Occhionero, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.