TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5070/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5070/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 17 marzo
2025 promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Messina, via Maffei n. 4, presso lo studio dell'avv. CELESTE MARIA ISABELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE
C O N T R O
, c.fisc. , elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Messina, viale San Martino n. 261 presso lo studio dell'avv. SURIA FRANCESCO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 marzo 2025, le parti hanno concluso come da verbale.
Visto del P.M. in data 07/01/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato in cancelleria in data 09.12.2024, Parte_1
chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto
[...] con a Messina in data 10.07.2014 (atto trascritto nel Registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Messina anno 2014, atto n.249, parte 2, Serie A).
Il ricorrente premetteva: che dal matrimonio erano nati i figli il 09.05.2016, e , Per_1 Per_2 il 20.06.2020; che, venuta meno la comunione materiale e spirituale, i coniugi avevano proposto innanzi al Tribunale di Messina domanda di separazione personale giudiziale, nelle more trasformatasi in consensuale;
che il Tribunale di Messina aveva omologato la detta separazione, R.G. n. 5070/2024
alle condizioni indicate negli accordi sottoscritti dalle parti, con decreto del 25.11.2023; che i coniugi avevano concordato, in sede di separazione, l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione presso la madre, alla quale era stata assegnata la casa coniugale, e l'obbligo a carico del di corrispondere alla moglie un assegno mensile pari ad € 430,00 per il Parte_1 mantenimento dei figli, oltre al 60% delle spese straordinarie.
Rappresentava, poi, che dal decreto di omologazione pronunciato dal Tribunale di Messina, le sue condizioni economiche fossero peggiorate, avendo contratto alcuni debiti successivamente alla separazione, oltre ad un mutamento dei i propri turni lavorativi.
Chiedeva, dunque, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con modifica della regolamentazione dei tempi di permanenza con i figli minori – ed in particolare che: “Il signor terrà con sé i figli: - ogni giovedì dalle ore 18:00 e sino alle ore Parte_1
07:00 del venerdì con pernottamento di entrambi i bambini, anche di secondo le Per_2 esigenze del minore e sarà cura del padre accompagnarli a scuola e/o asilo, mentre nel periodo non scolastico, saranno riaccompagnati alle ore 10:00 del venerdì presso il domicilio della mamma;
- Il padre, inoltre, terrà con sé i figli il sabato mattina dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e la domenica, a settimane alterne, dalle ore 13:00 alle ore 20:00; - durante le feste natalizie/primo dell'anno, alternativamente con il padre e con la madre il giorno di Natale e il giorno di Capodanno;
- durante le feste Pasquali, alternativamente con il padre e la madre, la
Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - durante l'estate una settimana continuativa a luglio ovvero ad agosto, da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- i compleanni dei figli (9 maggio e 20 giugno) alternativamente il pranzo o la cena” - con conferma delle restanti statuizioni contenute negli accordi di separazione omologati.
Con decreto del 19/12/2024 veniva disposta la comparizione personale delle parti.
Con comparsa del 14.02.2025, si costituiva in giudizio non Parte_2 opponendosi alla pronunzia di divorzio, ma contestando integralmente le richieste ex adverso formulate in merito alla modifica dei tempi di permanenza in quanto palesemente infondate.
Rappresentava, altresì, che, nonostante avesse cercato di inserirsi nel mondo del lavoro, non era riuscita a trovare una stabile occupazione e che fosse, pertanto, necessario un aumento dell'importo dell'assegno posto a carico del a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento della prole. Chiedeva, quindi, che fossero confermate la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre e le restanti condizioni stabilite in sede di separazione e che l'assegno a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori fosse determinato in € 650,00 mensili, da rivalutare secondo gli indici Istat, o, in subordine, che fosse posto a suo carico l'obbligo di corrisponderle l'importo di € 430,00, oltre alla quota dell'assegno unico percepito dal Parte_1
All'udienza del 17.03.2025, i difensori delle parti si riportavano alle rispettive posizioni processuali ed insistevano nelle conclusioni già rassegnate;
pertanto, il Giudice, preso atto dell'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione ed esaurita la discussione orale della causa, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, la domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale, giusto decreto di omologa in atti, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento R.G. n. 5070/2024
alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguente statuizione.
Quanto ai provvedimenti relativi alla prole, occorre tenere presente che quando, come nel caso in esame, vi sia già un provvedimento giurisdizionale definitivo che disciplina i rapporti tra genitori e figli, la modifica delle precedenti statuizioni è consentita solamente nel caso in cui vi siano fatti sopravvenuti che giustifichino una revisione delle disposizioni vigenti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che la disposizione contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione stessa e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato circostanze idonee a giustificare una revisione delle condizioni relative ai rapporti di natura personale intercorrenti con la prole. Infatti, il ha chiesto una rimodulazione dei tempi di permanenza con lui dei figli minori Parte_1
e in ragione dei propri orari di lavoro, ma non ha addotto elementi probatori dai Per_1 Per_2 quali potere desumere che i nuovi turni lavorativi non siano più compatibili con i tempi di permanenza già stabiliti in sede di separazione o che la modifica richiesta possa maggiormente rispondere all'interesse della prole. In ogni caso, nello spirito dell'affidamento condiviso, i genitori potranno sempre concordare modalità di incontro diverse da quelle stabilite, ove ritenute più rispondenti alle esigenze dei genitori e dei figli.
Pertanto, la domanda di modifica della regolamentazione dei tempi di permanenza formulata da parte ricorrente va rigettata.
Per quanto concerne i profili economici, va parimenti rigettata la domanda formulata dalla volta ad ottenere un aumento dell'importo dell'assegno posto a carico del ricorrente Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento della prole o, in subordine, che fosse posto a suo carico l'obbligo di corrisponderle l'importo di € 430,00, fissato negli accordi di separazione, oltre alla quota dell'assegno unico percepito dal Parte_1
Affinché possa procedersi alla revisione dell'assegno di mantenimento già stabilito in sede di separazione personale, occorre che siano allegate e dimostrate circostanze sopravvenute che incidano sui presupposti e la quantificazione dell'assegno e che giustifichino, pertanto, la modifica delle statuizioni vigenti. Sennonché, nel caso in esame, la resistente non ha allegato né dimostrato la modifica di alcuno degli elementi che l'art. 337 ter c.c. individua ai fini della quantificazione dell'assegno a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, non risultando provato né che le esigenze dei minori siano aumentate rispetto all'epoca degli accordi di separazione, né che siano aumentate le risorse economiche del in modo tale da Parte_1 giustificare l'aumento dell'assegno né, infine, la riduzione dell'importo percepito dalla resistente a titolo di assegno di inclusione. In ogni caso, l'assegno unico dovrà essere diviso secondo la normativa vigente, salvo diverso accordo delle parti. R.G. n. 5070/2024
Può, pertanto, confermarsi la misura dell'assegno mensile e la contribuzione alle spese straordinarie già stabilite in sede di separazione. Possono, inoltre, essere confermati l'affidamento condiviso della prole, la collocazione presso la madre, non sussistendo ragioni per derogare al criterio preferenziale dell'affido condiviso e ritenendosi opportuno salvaguardare le consuetudini di vita, ormai consolidate, dei minori, e l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, con la quale vivono i figli. Va, infine dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta dal di conferma Parte_1 dell'accordo di separazione nella parte in cui si prevede che siano poste a carico della le spese relative alle utenze ed al condominio della casa coniugale. Parte_2
Invero, è pacifico che in sede di separazione consensuale le parti possano regolare i loro rapporti intersoggettivi mediante accordi non direttamente collegati ai diritti ed agli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio e non incidenti su diritti indisponibili, che rientrano nell'ambito dell'esercizio dell'autonomia privata.
È altresì pacifico che tali negozi non possono essere modificati neppure in seno al giudizio di divorzio, poiché non attengono al contenuto tipico dei provvedimenti che in detto giudizio possono essere assunti (con riferimento all'affidamento ed al mantenimento della prole, all'assegnazione della casa coniugale, al riconoscimento di un assegno divorzile).
Orbene, nel caso in esame, la pattuizione inserita tra le condizioni della separazione consensuale, con cui i coniugi hanno disciplinato i loro rapporti con riferimento alle spese relative alle utenze ed al condominio della casa coniugale, si configura certamente come
“autonoma” rispetto al regolamento concordato dai coniugi in ordine all'affidamento ed al mantenimento dei figli o della moglie e ciò significa che soggiace alla regola dell'immodificabilità in sede giurisdizionale di simili negozi, che sono espressione di autonomia privata.
Tenuto conto della natura della controversia e delle determinazioni adottate, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 09.12.2024, da contro , così provvede: Parte_1 Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Messina in data
10.07.2014 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Messina anno 2014, atto n.249, parte 2, Serie A) tra e Parte_1
; Parte_2
2. Conferma le statuizioni assunte in sede di separazione relative all'affidamento dei figli minori, alla loro domiciliazione prevalente con la madre, ai tempi di permanenza con il padre, al mantenimento ordinario e straordinario dei minori.
3. Conferma l'assegnazione a favore di della casa coniugale;
Parte_2
4. Dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dal di conferma Parte_1 dell'accordo di separazione nella parte in cui si prevede che siano poste a carico della le spese relative alle utenze ed al condominio della casa coniugale;
Parte_2
5. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
R.G. n. 5070/2024
6. Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale del 25.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5070/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 17 marzo
2025 promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Messina, via Maffei n. 4, presso lo studio dell'avv. CELESTE MARIA ISABELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE
C O N T R O
, c.fisc. , elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Messina, viale San Martino n. 261 presso lo studio dell'avv. SURIA FRANCESCO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 marzo 2025, le parti hanno concluso come da verbale.
Visto del P.M. in data 07/01/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato in cancelleria in data 09.12.2024, Parte_1
chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto
[...] con a Messina in data 10.07.2014 (atto trascritto nel Registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Messina anno 2014, atto n.249, parte 2, Serie A).
Il ricorrente premetteva: che dal matrimonio erano nati i figli il 09.05.2016, e , Per_1 Per_2 il 20.06.2020; che, venuta meno la comunione materiale e spirituale, i coniugi avevano proposto innanzi al Tribunale di Messina domanda di separazione personale giudiziale, nelle more trasformatasi in consensuale;
che il Tribunale di Messina aveva omologato la detta separazione, R.G. n. 5070/2024
alle condizioni indicate negli accordi sottoscritti dalle parti, con decreto del 25.11.2023; che i coniugi avevano concordato, in sede di separazione, l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione presso la madre, alla quale era stata assegnata la casa coniugale, e l'obbligo a carico del di corrispondere alla moglie un assegno mensile pari ad € 430,00 per il Parte_1 mantenimento dei figli, oltre al 60% delle spese straordinarie.
Rappresentava, poi, che dal decreto di omologazione pronunciato dal Tribunale di Messina, le sue condizioni economiche fossero peggiorate, avendo contratto alcuni debiti successivamente alla separazione, oltre ad un mutamento dei i propri turni lavorativi.
Chiedeva, dunque, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con modifica della regolamentazione dei tempi di permanenza con i figli minori – ed in particolare che: “Il signor terrà con sé i figli: - ogni giovedì dalle ore 18:00 e sino alle ore Parte_1
07:00 del venerdì con pernottamento di entrambi i bambini, anche di secondo le Per_2 esigenze del minore e sarà cura del padre accompagnarli a scuola e/o asilo, mentre nel periodo non scolastico, saranno riaccompagnati alle ore 10:00 del venerdì presso il domicilio della mamma;
- Il padre, inoltre, terrà con sé i figli il sabato mattina dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e la domenica, a settimane alterne, dalle ore 13:00 alle ore 20:00; - durante le feste natalizie/primo dell'anno, alternativamente con il padre e con la madre il giorno di Natale e il giorno di Capodanno;
- durante le feste Pasquali, alternativamente con il padre e la madre, la
Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - durante l'estate una settimana continuativa a luglio ovvero ad agosto, da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- i compleanni dei figli (9 maggio e 20 giugno) alternativamente il pranzo o la cena” - con conferma delle restanti statuizioni contenute negli accordi di separazione omologati.
Con decreto del 19/12/2024 veniva disposta la comparizione personale delle parti.
Con comparsa del 14.02.2025, si costituiva in giudizio non Parte_2 opponendosi alla pronunzia di divorzio, ma contestando integralmente le richieste ex adverso formulate in merito alla modifica dei tempi di permanenza in quanto palesemente infondate.
Rappresentava, altresì, che, nonostante avesse cercato di inserirsi nel mondo del lavoro, non era riuscita a trovare una stabile occupazione e che fosse, pertanto, necessario un aumento dell'importo dell'assegno posto a carico del a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento della prole. Chiedeva, quindi, che fossero confermate la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre e le restanti condizioni stabilite in sede di separazione e che l'assegno a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori fosse determinato in € 650,00 mensili, da rivalutare secondo gli indici Istat, o, in subordine, che fosse posto a suo carico l'obbligo di corrisponderle l'importo di € 430,00, oltre alla quota dell'assegno unico percepito dal Parte_1
All'udienza del 17.03.2025, i difensori delle parti si riportavano alle rispettive posizioni processuali ed insistevano nelle conclusioni già rassegnate;
pertanto, il Giudice, preso atto dell'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione ed esaurita la discussione orale della causa, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, la domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale, giusto decreto di omologa in atti, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento R.G. n. 5070/2024
alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguente statuizione.
Quanto ai provvedimenti relativi alla prole, occorre tenere presente che quando, come nel caso in esame, vi sia già un provvedimento giurisdizionale definitivo che disciplina i rapporti tra genitori e figli, la modifica delle precedenti statuizioni è consentita solamente nel caso in cui vi siano fatti sopravvenuti che giustifichino una revisione delle disposizioni vigenti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che la disposizione contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione stessa e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato circostanze idonee a giustificare una revisione delle condizioni relative ai rapporti di natura personale intercorrenti con la prole. Infatti, il ha chiesto una rimodulazione dei tempi di permanenza con lui dei figli minori Parte_1
e in ragione dei propri orari di lavoro, ma non ha addotto elementi probatori dai Per_1 Per_2 quali potere desumere che i nuovi turni lavorativi non siano più compatibili con i tempi di permanenza già stabiliti in sede di separazione o che la modifica richiesta possa maggiormente rispondere all'interesse della prole. In ogni caso, nello spirito dell'affidamento condiviso, i genitori potranno sempre concordare modalità di incontro diverse da quelle stabilite, ove ritenute più rispondenti alle esigenze dei genitori e dei figli.
Pertanto, la domanda di modifica della regolamentazione dei tempi di permanenza formulata da parte ricorrente va rigettata.
Per quanto concerne i profili economici, va parimenti rigettata la domanda formulata dalla volta ad ottenere un aumento dell'importo dell'assegno posto a carico del ricorrente Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento della prole o, in subordine, che fosse posto a suo carico l'obbligo di corrisponderle l'importo di € 430,00, fissato negli accordi di separazione, oltre alla quota dell'assegno unico percepito dal Parte_1
Affinché possa procedersi alla revisione dell'assegno di mantenimento già stabilito in sede di separazione personale, occorre che siano allegate e dimostrate circostanze sopravvenute che incidano sui presupposti e la quantificazione dell'assegno e che giustifichino, pertanto, la modifica delle statuizioni vigenti. Sennonché, nel caso in esame, la resistente non ha allegato né dimostrato la modifica di alcuno degli elementi che l'art. 337 ter c.c. individua ai fini della quantificazione dell'assegno a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, non risultando provato né che le esigenze dei minori siano aumentate rispetto all'epoca degli accordi di separazione, né che siano aumentate le risorse economiche del in modo tale da Parte_1 giustificare l'aumento dell'assegno né, infine, la riduzione dell'importo percepito dalla resistente a titolo di assegno di inclusione. In ogni caso, l'assegno unico dovrà essere diviso secondo la normativa vigente, salvo diverso accordo delle parti. R.G. n. 5070/2024
Può, pertanto, confermarsi la misura dell'assegno mensile e la contribuzione alle spese straordinarie già stabilite in sede di separazione. Possono, inoltre, essere confermati l'affidamento condiviso della prole, la collocazione presso la madre, non sussistendo ragioni per derogare al criterio preferenziale dell'affido condiviso e ritenendosi opportuno salvaguardare le consuetudini di vita, ormai consolidate, dei minori, e l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, con la quale vivono i figli. Va, infine dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta dal di conferma Parte_1 dell'accordo di separazione nella parte in cui si prevede che siano poste a carico della le spese relative alle utenze ed al condominio della casa coniugale. Parte_2
Invero, è pacifico che in sede di separazione consensuale le parti possano regolare i loro rapporti intersoggettivi mediante accordi non direttamente collegati ai diritti ed agli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio e non incidenti su diritti indisponibili, che rientrano nell'ambito dell'esercizio dell'autonomia privata.
È altresì pacifico che tali negozi non possono essere modificati neppure in seno al giudizio di divorzio, poiché non attengono al contenuto tipico dei provvedimenti che in detto giudizio possono essere assunti (con riferimento all'affidamento ed al mantenimento della prole, all'assegnazione della casa coniugale, al riconoscimento di un assegno divorzile).
Orbene, nel caso in esame, la pattuizione inserita tra le condizioni della separazione consensuale, con cui i coniugi hanno disciplinato i loro rapporti con riferimento alle spese relative alle utenze ed al condominio della casa coniugale, si configura certamente come
“autonoma” rispetto al regolamento concordato dai coniugi in ordine all'affidamento ed al mantenimento dei figli o della moglie e ciò significa che soggiace alla regola dell'immodificabilità in sede giurisdizionale di simili negozi, che sono espressione di autonomia privata.
Tenuto conto della natura della controversia e delle determinazioni adottate, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 09.12.2024, da contro , così provvede: Parte_1 Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Messina in data
10.07.2014 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Messina anno 2014, atto n.249, parte 2, Serie A) tra e Parte_1
; Parte_2
2. Conferma le statuizioni assunte in sede di separazione relative all'affidamento dei figli minori, alla loro domiciliazione prevalente con la madre, ai tempi di permanenza con il padre, al mantenimento ordinario e straordinario dei minori.
3. Conferma l'assegnazione a favore di della casa coniugale;
Parte_2
4. Dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dal di conferma Parte_1 dell'accordo di separazione nella parte in cui si prevede che siano poste a carico della le spese relative alle utenze ed al condominio della casa coniugale;
Parte_2
5. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
R.G. n. 5070/2024
6. Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale del 25.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.