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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 360/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento n.r.g. 360/2024, avente ad oggetto: “RICORSO PER LA SEPARAZIONE
GIUDIZIALE DEI CONIUGI”, promosso da:
nata ad [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Modena nr. 138, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Rita Satta (C.F.: ), C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Olbia, Viale Aldo Moro nr. 78;
ricorrente
pagina 1 di 9 , nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...], Controparte_1 C.F._3
Via Modena nr. 138;
resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM in sede nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi - Affidare in forma condivisa i figli ad entrambi i genitori con collocazione presso la casa materna sita in Olbia alla via Eleonora
D'Arborea n. 30. - Disporre che i figli minori e permangano presso il padre Persona_1 Per_2
con una previsione che prenda in considerazione due settimane, così come segue: nella prima settimana, nelle giornate del lunedì, del mercoledì e del venerdì, i piccoli permarranno con il padre e, assecondando la volontà ed il desiderio dei bambini, il padre li potrà tenere durante le ore del sonno, accompagnandoli a scuola all'indomani. Tutti gli altri giorni, invece, permarranno con la madre, compreso il fine settimana e gli orari notturni. Nella seconda settimana, e Persona_1 Per_2 permarranno con il padre nelle giornate del lunedì e del mercoledì, permanendo nell'orario notturno e assecondando la volontà dei bambini, e nel fine settimana inteso dal sabato mattina alla domenica alle ore 20.00. - Per le festività comandate – Natale, Pasqua e Ferragosto - disporre secondo il regime dell'alternanza, e i genitori, di anno in anno, dovranno impegnarsi per accordarsi con l'eventuale suddivisione delle giornate, che dovranno essere le medesime, ad esempio per le festività di Natale prevedere la suddivisione dei giorni di vacanza, quindi sette giorni con un genitore e altri sette con
l'altro, e così la Pasqua e tutte le altre festività comandate compresi i ponti, alternando di anno in
pagina 2 di 9 anno i periodi;
- Che il l padre corrisponda un contributo al mantenimento di € 500,00 mensili ossia €
250,00 per ciascun figlio, oltre l'integrale assegno unico percepito dall'Inps ed erogato a favore delle famiglie (ove percepito) da versarsi direttamente sul conto corrente della sig.ra , oltre Parte_1
le spese straordinarie suddivise nella giusta metà tra genitori. - Consentire alla sig. Parte_1
di percepire il medesimo assegno nella misura del 100% appena si realizzeranno i presupposti di legge;
- Il piccolo percepisce mensilmente una indennità di frequenza pari ad € 300,00 Persona_1
e, tale somma, potrà permanere nella disponibilità della madre (come nell'attualità) per poterla impiegare per le esigenze del bambino affetto da una miopia invalidante;
- In ogni caso, le parti dovranno impegnarsi al rispetto reciproco, evitando conflitti anche verbali, ed a favorire i rapporti con
l'altro genitore e con i parenti tutti, sia in linea materna che in linea paterna. Le parti dovranno impegnarsi a sostenersi l'un l'altro nelle scelte che dovranno affrontare nell'esclusivo interesse dei figli e ad adottare le soluzioni che possano soddisfare sempre l'interesse primario dei minori. I genitori si impegneranno ad assecondare le naturali inclinazioni dei figli e ad assicurarne una crescita armoniosa e serena che gli consenta il pieno sviluppo della loro personalità. Nel rispetto degli impegni dei minori e previo breve avviso all'altro genitore, le condizioni potranno essere derogate. - Con tale modalità di affido, i genitori dovranno provvedere in via autonoma a tutti gli impegni dei bambini, quindi doposcuola, eventuale scuola di inglese, sport o altri impegni come i compleanni e altri eventi ai quali i minori vorranno partecipare. - Durante l'anno, i bambini potranno trascorrere un periodo di vacanze con ciascun genitore, previo avviso di quindici giorni all'altro. - Autorizzare il rilascio di documenti validi per l'espatrio (carta d'identità e passaporto)”.
A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente rilevava:
- di avere contratto matrimonio concordatario con il resistente il 4 giugno 2016, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia al nr. 33, parte II, serie A, anno 2016, optando per il regime della separazione dei beni;
- che, dalla predetta unione, nascevano due figli: , nato ad [...] il [...], e Persona_1
nata ad [...] il [...]; Per_2
- che l'ultima residenza comune dei coniugi risultava in Olbia, Via Agrigento nr. 53;
- che, ormai da tempo, per incompatibilità di carattere, veniva meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui la prosecuzione della convivenza si rivelava intollerabile;
- che la ricorrente, in accordo con il lasciava la casa coniugale unitamente alla prole, per CP_1
trasferirsi presso l'immobile dove abitava la propria famiglia di origine, in Olbia, Via Eleonora
D'Arborea nr. 30;
pagina 3 di 9 - che la ricorrente, in costanza di matrimonio, non svolgeva attività lavorativa, se non per occupazioni di carattere stagionale, mentre il Kaiser era dipendente presso un negozio di generi alimentari (frutta e verdura) di cui il medesimo, sino a poco tempo fa, risultava essere il titolare.
All'udienza del 16 ottobre 2024, erano presenti la parte ricorrente, assistita dal proprio difensore, e parte resistente personalmente, che non si era ancora costituito, né aveva nominato difensore per la rappresentanza ed assistenza nel presente giudizio. Pertanto, la causa veniva rinviata su richiesta delle parti, affinché il resistente potesse provvedere alla nomina di un difensore.
All'udienza del 12 marzo 2025 si presentava la parte ricorrente, assistita dal proprio difensore.
Non era possibile esperire il tentativo di conciliazione, per l'assenza del resistente, non costituito in giudizio.
All'esito dell'ascolto della parte ricorrente, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia di parte resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
******
Preliminarmente, occorre osservare che parte ricorrente non ha domandato l'assegnazione della casa familiare che, come esposto in premessa, ha abbandonato di comune accordo con il coniuge, per andare a vivere, insieme alla prole, presso l'immobile dove abitano i genitori della medesima;
né la Pt_1
ha chiesto disporsi alcun importo, a carico del resistente, a titolo di mantenimento per sé.
Dunque, le questioni da affrontare con la presente pronuncia risultano limitate: 1) ai presupposti per la pronuncia di separazione;
2) al regime di affidamento della prole, collocamento della medesima e diritto di visita nei confronti del genitore non collocatario;
3) al mantenimento dei figli minori, ed alle altre domande accessorie a tutela degli interessi materiali e morali della prole.
1) Sulla pronuncia di separazione
In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso, e la successiva condotta processuale, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso, e della comunione materiale e spirituale tipica del rapporto di coniugio (vedi in questo senso
Sez. 1, Sentenza n. 1164 del 21/01/2014).
pagina 4 di 9 Nel caso di specie, il Collegio ritiene che debba essere pronunciata la separazione dei coniugi, risultando provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di gravità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le dichiarazioni rese in atti dalle parti costituite, e la condotta processuale delle medesime, con riferimento anche alle ulteriori richieste avanzate nel presente giudizio, acclara l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, come dedotto dalla parte ricorrente nei propri atti difensivi.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2) Sull'affidamento della prole
Si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta della parte ricorrente, nel senso di disporre l'affidamento condiviso della prole minore, dovendosi considerare quest'ultimo quale “scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo provato di ritenere che
l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore”
(vedi, tra le molte, Cassazione civile sez. I, 08/05/2024, nr. 12474).
Per l'effetto, la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione (circa il mantenimento, la cura e l'istruzione) che riterrà più opportune per i figli durante il periodo che trascorrerà con loro, mentre tutte le decisioni di maggiore interesse per la vita dei figli, inerenti alle cure mediche, alla scuola (pubblica o privata), alle attività extra scolastiche di istruzione (ad esempio i corsi di lingue straniere, i corsi di musica o teatro, ecc...), alle attività sportive, alle relazioni sociali (ad esempio la frequentazione di comunità parrocchiali o altre associazioni), dovranno essere concordate da entrambi i genitori.
In ogni caso, ogni decisione dovrà essere adottata tenuto conto, in via principale, del superiore interesse dei figli minori, nel rispetto della loro volontà, e seguendo le loro aspirazioni ed inclinazioni naturali.
3) Sul collocamento della prole, e sul diritto di visita nei confronti del genitore non collocatario.
I figli minori delle parti resteranno collocati, in via prevalente, presso la residenza materna, attualmente sita in Olbia, Via Eleonora D'Arborea nr. 30.
pagina 5 di 9 Con riferimento al diritto di visita del genitore non collocatario, quindi il padre, sia per quanto riguarda le visite ordinarie, sia per quanto riguarda le festività ed i periodi di vacanza da trascorrere durante l'anno (anche con riferimento al preavviso che ciascun genitore dovrà dare all'altro), si ritiene possa essere mantenuto il regime indicato dalla ricorrente nelle conclusioni del proprio ricorso, come richiamate in premessa, e come anche descritto dalla ricorrente in sede di ascolto, all'udienza del 12 marzo 2025.
Di fatto, tali modalità di esercizio del diritto di visita appaiono non solo idonee a garantire al genitore non collocatario di mantenere un ruolo attivo nella vita dei figli, condividendo momenti significativi che sono essenziali per l'educazione e la crescita dei minori, ma altresì espressione di un equilibrio che pare già essersi cristallizzato nelle abitudini di vita dei minori.
4) Sul mantenimento della prole
Sussistono i presupposti per disporre un assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario.
Sia che si tratti di assegno di mantenimento per i figli, che per il coniuge, gli elementi che determinano la quantificazione dell'assegno sono: i redditi netti dei coniugi;
la capacità patrimoniale dei coniugi;
gli oneri che ciascun coniuge deve sostenere periodicamente;
l'assegnazione della casa coniugale;
per quanto riguarda i figli, il tenore di vita goduto in costanza del matrimonio tra i genitori.
Orbene, la ha la licenza media e, come indicato dalla stessa in atti, non ha un'occupazione Pt_1
lavorativa stabile, ma riesce a reperire unicamente impieghi saltuari, i cui introiti non le garantiscono il minimo indispensabile per provvedere alle esigenze della prole, collocata presso la medesima. Anche in costanza di matrimonio, la non ha mai lavorato stabilmente, essendosi dedicata alla cura Pt_1
della famiglia, mentre il resistente, dalle informazioni acquisite nel corso del procedimento, pare essere da sempre l'unica fonte di sostentamento del nucleo familiare, grazie all'occupazione a tempo indeterminato presso il negozio di generi alimentari indicato in atti che, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, gli garantisce un'entrata mensile fissa di circa € 2.000,00.
Né il resistente, rimanendo contumace nel presente giudizio, ha dimostrato di avere interesse a fornire una ricostruzione dei fatti diversa rispetto a quella resa dalla Pt_1
Occorre altresì considerare che, come dichiarato dalla in udienza, la stessa è prossima al Pt_1
trasferimento in un immobile nelle vicinanze della casa dei genitori, dove andrà a vivere con la prole, che comporterà per la medesima gli ulteriori costi del canone di locazione mensile e delle spese di condominio.
pagina 6 di 9 Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene doversi determinare l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del in favore dei figli minori, in complessivi € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) CP_1
mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sull'IBAN indicato dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la crescita dei figli.
Anche l'assegno unico universale erogato dall'INPS dovrà essere percepito al 100% dalla parte ricorrente, genitore collocatario, che lo utilizzerà per le esigenze di vita della prole, insieme all'indennità di frequenza riconosciuta al piccolo nei mesi da ottobre a maggio per Persona_1
l'importo di € 300,00 mensili, già nella disponibilità della madre per poterla impiegare per le esigenze del bambino, affetto da miopia invalidante.
5) Sull'autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio (carta d'identità e passaporto)
La domanda in oggetto non può essere accolta, in quanto contraria al regime dell'affidamento condiviso, che prevede, come già esposto, che le decisioni di maggiore interesse per la vita dei figli vengano assunte di comune accordo da entrambi i genitori.
6) Sulle spese di lite
Vista la natura familiare della causa, ed i rapporti tra le parti, si ritiene sussistano eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la separazione personale di e in relazione al Controparte_1 Parte_1
matrimonio concordatario celebrato in Olbia, il 4 giugno 2016, iscritto del Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al nr. 33, Parte II, Serie A, Anno 2016;
AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
pagina 7 di 9 DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori , nato ad [...] il [...], Persona_3
e nata ad Olbia il [...], ad [...] i genitori, con collocazione prevalente Persona_4 presso l'abitazione materna.
Il padre terrà con sé i figli minori secondo le modalità indicate dalla ricorrente nelle conclusioni del ricorso introduttivo, anche con riferimento alle festività ed ai periodi di vacanza da trascorrere durante l'anno (con relativo preavviso di quindici giorni che ciascun genitore darà all'altro);
PONE a carico di la corresponsione, a titolo di mantenimento in favore della Controparte_1 prole minore, di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN indicato dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la crescita dei minori.
Parte ricorrente percepirà altresì l'assegno unico universale erogato dall'INPS nella misura del 100%, che utilizzerà per le esigenze di vita della prole, insieme all'indennità di frequenza pari ad € 300,00 mensili riconosciuta al piccolo , già nella disponibilità dalla madre, che sarà impiegata Persona_1
per le esigenze del figlio;
RIGETTA le ulteriori domande svolte da parte ricorrente;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 19 marzo 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi pagina 8 di 9 Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento n.r.g. 360/2024, avente ad oggetto: “RICORSO PER LA SEPARAZIONE
GIUDIZIALE DEI CONIUGI”, promosso da:
nata ad [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Modena nr. 138, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Rita Satta (C.F.: ), C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Olbia, Viale Aldo Moro nr. 78;
ricorrente
pagina 1 di 9 , nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...], Controparte_1 C.F._3
Via Modena nr. 138;
resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM in sede nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi - Affidare in forma condivisa i figli ad entrambi i genitori con collocazione presso la casa materna sita in Olbia alla via Eleonora
D'Arborea n. 30. - Disporre che i figli minori e permangano presso il padre Persona_1 Per_2
con una previsione che prenda in considerazione due settimane, così come segue: nella prima settimana, nelle giornate del lunedì, del mercoledì e del venerdì, i piccoli permarranno con il padre e, assecondando la volontà ed il desiderio dei bambini, il padre li potrà tenere durante le ore del sonno, accompagnandoli a scuola all'indomani. Tutti gli altri giorni, invece, permarranno con la madre, compreso il fine settimana e gli orari notturni. Nella seconda settimana, e Persona_1 Per_2 permarranno con il padre nelle giornate del lunedì e del mercoledì, permanendo nell'orario notturno e assecondando la volontà dei bambini, e nel fine settimana inteso dal sabato mattina alla domenica alle ore 20.00. - Per le festività comandate – Natale, Pasqua e Ferragosto - disporre secondo il regime dell'alternanza, e i genitori, di anno in anno, dovranno impegnarsi per accordarsi con l'eventuale suddivisione delle giornate, che dovranno essere le medesime, ad esempio per le festività di Natale prevedere la suddivisione dei giorni di vacanza, quindi sette giorni con un genitore e altri sette con
l'altro, e così la Pasqua e tutte le altre festività comandate compresi i ponti, alternando di anno in
pagina 2 di 9 anno i periodi;
- Che il l padre corrisponda un contributo al mantenimento di € 500,00 mensili ossia €
250,00 per ciascun figlio, oltre l'integrale assegno unico percepito dall'Inps ed erogato a favore delle famiglie (ove percepito) da versarsi direttamente sul conto corrente della sig.ra , oltre Parte_1
le spese straordinarie suddivise nella giusta metà tra genitori. - Consentire alla sig. Parte_1
di percepire il medesimo assegno nella misura del 100% appena si realizzeranno i presupposti di legge;
- Il piccolo percepisce mensilmente una indennità di frequenza pari ad € 300,00 Persona_1
e, tale somma, potrà permanere nella disponibilità della madre (come nell'attualità) per poterla impiegare per le esigenze del bambino affetto da una miopia invalidante;
- In ogni caso, le parti dovranno impegnarsi al rispetto reciproco, evitando conflitti anche verbali, ed a favorire i rapporti con
l'altro genitore e con i parenti tutti, sia in linea materna che in linea paterna. Le parti dovranno impegnarsi a sostenersi l'un l'altro nelle scelte che dovranno affrontare nell'esclusivo interesse dei figli e ad adottare le soluzioni che possano soddisfare sempre l'interesse primario dei minori. I genitori si impegneranno ad assecondare le naturali inclinazioni dei figli e ad assicurarne una crescita armoniosa e serena che gli consenta il pieno sviluppo della loro personalità. Nel rispetto degli impegni dei minori e previo breve avviso all'altro genitore, le condizioni potranno essere derogate. - Con tale modalità di affido, i genitori dovranno provvedere in via autonoma a tutti gli impegni dei bambini, quindi doposcuola, eventuale scuola di inglese, sport o altri impegni come i compleanni e altri eventi ai quali i minori vorranno partecipare. - Durante l'anno, i bambini potranno trascorrere un periodo di vacanze con ciascun genitore, previo avviso di quindici giorni all'altro. - Autorizzare il rilascio di documenti validi per l'espatrio (carta d'identità e passaporto)”.
A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente rilevava:
- di avere contratto matrimonio concordatario con il resistente il 4 giugno 2016, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia al nr. 33, parte II, serie A, anno 2016, optando per il regime della separazione dei beni;
- che, dalla predetta unione, nascevano due figli: , nato ad [...] il [...], e Persona_1
nata ad [...] il [...]; Per_2
- che l'ultima residenza comune dei coniugi risultava in Olbia, Via Agrigento nr. 53;
- che, ormai da tempo, per incompatibilità di carattere, veniva meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui la prosecuzione della convivenza si rivelava intollerabile;
- che la ricorrente, in accordo con il lasciava la casa coniugale unitamente alla prole, per CP_1
trasferirsi presso l'immobile dove abitava la propria famiglia di origine, in Olbia, Via Eleonora
D'Arborea nr. 30;
pagina 3 di 9 - che la ricorrente, in costanza di matrimonio, non svolgeva attività lavorativa, se non per occupazioni di carattere stagionale, mentre il Kaiser era dipendente presso un negozio di generi alimentari (frutta e verdura) di cui il medesimo, sino a poco tempo fa, risultava essere il titolare.
All'udienza del 16 ottobre 2024, erano presenti la parte ricorrente, assistita dal proprio difensore, e parte resistente personalmente, che non si era ancora costituito, né aveva nominato difensore per la rappresentanza ed assistenza nel presente giudizio. Pertanto, la causa veniva rinviata su richiesta delle parti, affinché il resistente potesse provvedere alla nomina di un difensore.
All'udienza del 12 marzo 2025 si presentava la parte ricorrente, assistita dal proprio difensore.
Non era possibile esperire il tentativo di conciliazione, per l'assenza del resistente, non costituito in giudizio.
All'esito dell'ascolto della parte ricorrente, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia di parte resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
******
Preliminarmente, occorre osservare che parte ricorrente non ha domandato l'assegnazione della casa familiare che, come esposto in premessa, ha abbandonato di comune accordo con il coniuge, per andare a vivere, insieme alla prole, presso l'immobile dove abitano i genitori della medesima;
né la Pt_1
ha chiesto disporsi alcun importo, a carico del resistente, a titolo di mantenimento per sé.
Dunque, le questioni da affrontare con la presente pronuncia risultano limitate: 1) ai presupposti per la pronuncia di separazione;
2) al regime di affidamento della prole, collocamento della medesima e diritto di visita nei confronti del genitore non collocatario;
3) al mantenimento dei figli minori, ed alle altre domande accessorie a tutela degli interessi materiali e morali della prole.
1) Sulla pronuncia di separazione
In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso, e la successiva condotta processuale, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso, e della comunione materiale e spirituale tipica del rapporto di coniugio (vedi in questo senso
Sez. 1, Sentenza n. 1164 del 21/01/2014).
pagina 4 di 9 Nel caso di specie, il Collegio ritiene che debba essere pronunciata la separazione dei coniugi, risultando provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di gravità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le dichiarazioni rese in atti dalle parti costituite, e la condotta processuale delle medesime, con riferimento anche alle ulteriori richieste avanzate nel presente giudizio, acclara l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, come dedotto dalla parte ricorrente nei propri atti difensivi.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2) Sull'affidamento della prole
Si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta della parte ricorrente, nel senso di disporre l'affidamento condiviso della prole minore, dovendosi considerare quest'ultimo quale “scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo provato di ritenere che
l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore”
(vedi, tra le molte, Cassazione civile sez. I, 08/05/2024, nr. 12474).
Per l'effetto, la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione (circa il mantenimento, la cura e l'istruzione) che riterrà più opportune per i figli durante il periodo che trascorrerà con loro, mentre tutte le decisioni di maggiore interesse per la vita dei figli, inerenti alle cure mediche, alla scuola (pubblica o privata), alle attività extra scolastiche di istruzione (ad esempio i corsi di lingue straniere, i corsi di musica o teatro, ecc...), alle attività sportive, alle relazioni sociali (ad esempio la frequentazione di comunità parrocchiali o altre associazioni), dovranno essere concordate da entrambi i genitori.
In ogni caso, ogni decisione dovrà essere adottata tenuto conto, in via principale, del superiore interesse dei figli minori, nel rispetto della loro volontà, e seguendo le loro aspirazioni ed inclinazioni naturali.
3) Sul collocamento della prole, e sul diritto di visita nei confronti del genitore non collocatario.
I figli minori delle parti resteranno collocati, in via prevalente, presso la residenza materna, attualmente sita in Olbia, Via Eleonora D'Arborea nr. 30.
pagina 5 di 9 Con riferimento al diritto di visita del genitore non collocatario, quindi il padre, sia per quanto riguarda le visite ordinarie, sia per quanto riguarda le festività ed i periodi di vacanza da trascorrere durante l'anno (anche con riferimento al preavviso che ciascun genitore dovrà dare all'altro), si ritiene possa essere mantenuto il regime indicato dalla ricorrente nelle conclusioni del proprio ricorso, come richiamate in premessa, e come anche descritto dalla ricorrente in sede di ascolto, all'udienza del 12 marzo 2025.
Di fatto, tali modalità di esercizio del diritto di visita appaiono non solo idonee a garantire al genitore non collocatario di mantenere un ruolo attivo nella vita dei figli, condividendo momenti significativi che sono essenziali per l'educazione e la crescita dei minori, ma altresì espressione di un equilibrio che pare già essersi cristallizzato nelle abitudini di vita dei minori.
4) Sul mantenimento della prole
Sussistono i presupposti per disporre un assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario.
Sia che si tratti di assegno di mantenimento per i figli, che per il coniuge, gli elementi che determinano la quantificazione dell'assegno sono: i redditi netti dei coniugi;
la capacità patrimoniale dei coniugi;
gli oneri che ciascun coniuge deve sostenere periodicamente;
l'assegnazione della casa coniugale;
per quanto riguarda i figli, il tenore di vita goduto in costanza del matrimonio tra i genitori.
Orbene, la ha la licenza media e, come indicato dalla stessa in atti, non ha un'occupazione Pt_1
lavorativa stabile, ma riesce a reperire unicamente impieghi saltuari, i cui introiti non le garantiscono il minimo indispensabile per provvedere alle esigenze della prole, collocata presso la medesima. Anche in costanza di matrimonio, la non ha mai lavorato stabilmente, essendosi dedicata alla cura Pt_1
della famiglia, mentre il resistente, dalle informazioni acquisite nel corso del procedimento, pare essere da sempre l'unica fonte di sostentamento del nucleo familiare, grazie all'occupazione a tempo indeterminato presso il negozio di generi alimentari indicato in atti che, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, gli garantisce un'entrata mensile fissa di circa € 2.000,00.
Né il resistente, rimanendo contumace nel presente giudizio, ha dimostrato di avere interesse a fornire una ricostruzione dei fatti diversa rispetto a quella resa dalla Pt_1
Occorre altresì considerare che, come dichiarato dalla in udienza, la stessa è prossima al Pt_1
trasferimento in un immobile nelle vicinanze della casa dei genitori, dove andrà a vivere con la prole, che comporterà per la medesima gli ulteriori costi del canone di locazione mensile e delle spese di condominio.
pagina 6 di 9 Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene doversi determinare l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del in favore dei figli minori, in complessivi € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) CP_1
mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sull'IBAN indicato dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la crescita dei figli.
Anche l'assegno unico universale erogato dall'INPS dovrà essere percepito al 100% dalla parte ricorrente, genitore collocatario, che lo utilizzerà per le esigenze di vita della prole, insieme all'indennità di frequenza riconosciuta al piccolo nei mesi da ottobre a maggio per Persona_1
l'importo di € 300,00 mensili, già nella disponibilità della madre per poterla impiegare per le esigenze del bambino, affetto da miopia invalidante.
5) Sull'autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio (carta d'identità e passaporto)
La domanda in oggetto non può essere accolta, in quanto contraria al regime dell'affidamento condiviso, che prevede, come già esposto, che le decisioni di maggiore interesse per la vita dei figli vengano assunte di comune accordo da entrambi i genitori.
6) Sulle spese di lite
Vista la natura familiare della causa, ed i rapporti tra le parti, si ritiene sussistano eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la separazione personale di e in relazione al Controparte_1 Parte_1
matrimonio concordatario celebrato in Olbia, il 4 giugno 2016, iscritto del Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al nr. 33, Parte II, Serie A, Anno 2016;
AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
pagina 7 di 9 DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori , nato ad [...] il [...], Persona_3
e nata ad Olbia il [...], ad [...] i genitori, con collocazione prevalente Persona_4 presso l'abitazione materna.
Il padre terrà con sé i figli minori secondo le modalità indicate dalla ricorrente nelle conclusioni del ricorso introduttivo, anche con riferimento alle festività ed ai periodi di vacanza da trascorrere durante l'anno (con relativo preavviso di quindici giorni che ciascun genitore darà all'altro);
PONE a carico di la corresponsione, a titolo di mantenimento in favore della Controparte_1 prole minore, di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN indicato dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la crescita dei minori.
Parte ricorrente percepirà altresì l'assegno unico universale erogato dall'INPS nella misura del 100%, che utilizzerà per le esigenze di vita della prole, insieme all'indennità di frequenza pari ad € 300,00 mensili riconosciuta al piccolo , già nella disponibilità dalla madre, che sarà impiegata Persona_1
per le esigenze del figlio;
RIGETTA le ulteriori domande svolte da parte ricorrente;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 19 marzo 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi pagina 8 di 9 Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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