Ordinanza collegiale 30 luglio 2020
Ordinanza collegiale 11 febbraio 2021
Ordinanza collegiale 14 aprile 2021
Ordinanza cautelare 8 giugno 2021
Ordinanza collegiale 10 novembre 2021
Sentenza 23 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 23/05/2022, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2022
N. 00816/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01349/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1349 del 2019, proposto da
Studio Amica S.r.l e AR 3.26 S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Cantobelli e Riccardo De Blasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Cantobelli in Lecce, via Cavour n.10;
contro
A.R.C.A. Nord Salento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Links Management And Technology S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Caiffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione reg. generale n. 600 del 20.09.2019 - reg. settoriale n. 42 del 20.09.2019, adottata dal Direttore Generale f.f. di A.R.C.A. NORD SALENTO, con la quale è stato disposto, con riferimento alla “gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un sistema informativo integrato e dei servizi connessi alla gestione del CED dell’ARCA NORD SALENTO DI BRINDISI per la durata di 6 anni”, per quanto di interesse: i) l’approvazione dei tutti i verbali di gara; ii) l’aggiudicazione della gara telematica in oggetto in favore della Links Management and Technology S.p.A.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale e/o comunque collegato, ivi compresi tutti i verbali di gara, ed in particolare: i) del verbale n. 4 del 29.07.2019, con il quale sono stati assegnati e validati i punteggi alle offerte tecniche dei concorrenti; ii) del verbale n. 7 del 13.09.2019, con il quale è stata dichiarata l’ammissibilità delle giustificazioni trasmesse dalla aggiudicataria con nota prot. n. PI185350-19 del 05.09.2019;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more sottoscritto, con la disponibilità del costituendo R.T.I. ricorrente a subentrare nel contratto eventualmente stipulato ai sensi dell’art. 121 e ss. del Codice del processo amministrativo;
ovvero, in subordine, per il risarcimento del danno ingiustamente subito dal costituendo R.T.I. ricorrente per effetto dell’illegittimità della disposta aggiudicazione della gara in oggetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.R.C.A. Nord Salento e di Links Management And Technology S.p.A.;
Viste le ordinanze collegiali istruttorie nn. 870/2020, 229/2021 e 1610/2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to R. De Blasi, avv.to A. Savino in sostituzione dell'avv.to E. Sticchi Damiani, avv.to A. Caiffa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti espongono quanto segue:
Con bando del 22.03.2019, A.R.C.A. NORD SALENTO indiceva una procedura aperta di gara europea, da svolgersi con modalità telematica, avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di un sistema informatico integrato e dei servizi connessi alla gestione del C.E.D., per la durata di 6 anni.
L'importo a base di gara era di € 470.000,00 (IVA esclusa,) e il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, stabilito dall'art. 95, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016.
Alla procedura in questione partecipavano le odierne ricorrenti, nella forma di un costituendo R.T.I. (RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESA) di tipo orizzontale.
Con determinazione reg. generale n. 600 del 20.09.2019 - reg. settoriale n. 42 del 20.09.2019, adottata dal Direttore Generale F.F., A.R.C.A. Nord Salento: i) approvava i verbali di gara; ii) disponeva l’aggiudicazione della gara telematica in questione in favore della Links Management And Technology S.p.A.; iii) dichiarava il costituendo R.T.I. “Studio Amica-AR 3.26”, odierno ricorrente, secondo in graduatoria.
1.1. Avverso gli atti di gara epigrafati sono insorte le ricorrenti con il ricorso all’esame, rassegnando le censure di seguito sintetizzate:
I. Violazione e/o falsa applicazione art. 83, D. Lgs. n. 50/2016. Violazione e/o falsa applicazione dei generali principi in tema di affidamento di appalti pubblici, Violazione dei principi della par condicio e della massima linearità e chiarezza delle offerte. Eccesso di potere per errore dei presupposti di fatto e di diritto. Perplessità dell’azione amministrativa. Sviamento.
A dire delle ricorrenti, l’offerta tecnica proposta dalla società aggiudicataria dell’appalto, si rilevava del tutto indeterminata, incompleta e sfornita dell’indefettibile carattere di chiarezza e, come tale, andava certamente esclusa in quanto: nell’ambito dalla proposta tecnica formulata, la stessa, in sede di generale presentazione del sistema informatico offerto, aveva espressamente rappresentato che lo stesso sarebbe stato costituito “…da un’unica piattaforma integrata.”
Nella seduta del 22.08.2019, la Commissione di gara dichiarava insufficienti le spiegazioni trasmesse dalla Links Management And Technology S.p.A. nell’ambito del subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta, attivato ai sensi dell’art. 97, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, e chiedeva al R.U.P. di formulare alla medesima società una nuova richiesta integrativa con particolare riferimento agli “asset e moduli software già utilizzati e/o realizzati per altri clienti della P.A: che si intendono utilizzare per questo appalto”.
Secondo la tesi delle ricorrenti, la natura delle informazioni richieste a titolo di integrazione/chiarimento, consentirebbero certamente di ritenere che le stesse fossero funzionali alla verifica della concreta configurazione del sistema offerto dalla Links Management And Technology S.p.A., nonché della relativa effettiva operatività.
Sempre a dire delle ricorrenti, gli oggettivi caratteri di indeterminatezza, scarsa linearità e chiarezza, ed incompletezza dell’offerta tecnica della Links Management And Technology S.p.A., resi palesi dalla richiesta di chiarimenti formulata dalla Stazione Appaltante nella fase di verifica di relativa anomalia, successiva a quella di valutazione e di attribuzione del punteggio alla stessa, avrebbe dovuto determinare l’obbligo di esclusione della medesima offerta.
Dai chiarimenti resi dalla Links Management And Technology S.p.A., specificatamente riferiti agli “asset e moduli software già utilizzati e/o realizzati per altri clienti della P.A”, emergerebbe che la concorrente aggiudicataria ha proceduto ad una alterazione della originaria proposta tecnica in quanto il sistema informatico offerto non risultava più composto da “unica piattaforma integrata”, ma da un insieme di elementi e moduli tra loro integrati, anche se non tutti individuabili e distinguibili che, in ogni caso, non costituiscono un unicum strutturale.
In ogni caso, sostengono le ricorrenti, che i chiarimenti forniti dalla Links Management And Technology S.p.A. comunque non erano idonei a rappresentare compiutamente ed in maniera esaustiva la concreta composizione del sistema informatico offerto e i relativi processi di funzionamento.
II. Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento.
Le ricorrenti lamentano quanto segue.
Laddove l’offerta tecnica di Links fosse da ritenersi ammissibile, ad essa non poteva essere attribuito un punteggio di oltre 12 punti superiore a quello dell’A.T.I. ricorrente.
Con riferimento al primo criterio di valutazione riguardante le “Prestazioni e caratteristiche generali della piattaforma in termini di architettura di sistema, modularità, possibilità di integrazione ed evoluzione” l’aggiudicataria ha ottenuto punti 8 (il massimo del punteggio attribuibile), l’A.T.I. ricorrente punti 6,2, nonostante la sua proposta fosse del tutto priva degli elementi necessari per essere valutata, tanto che la Commissione di gara, in sede di verifica dell’anomalia è stata costretta a richiedere chiarimenti, non con riferimento alla congruità dell’offerta, ma con riferimento alle sue caratteristiche strutturali e funzionali.
Con riferimento al quarto criterio di valutazione “Ragioneria”, la valutazione della Commissione risulterebbe davvero incomprensibile e illogica, laddove l’Aggiudicataria e l’ATI ricorrente hanno offerto esattamente il medesimo modulo CIVILIA NEXT di Dedagroup, pur avendo la Commissione attribuito 6 punti (il massimo) all’aggiudicataria e 5,54.
Con riferimento al quinto criterio di valutazione riguardante l’“Inquilinato”, l’offerta della aggiudicataria sarebbe - sempre secondo le ricorrenti - del tutto inadeguata, risultando del tutto insufficienti i dettagli esplicativi delle modalità di funzionamento del modulo di gestione del servizio, nel quale Links si limiterebbe ad esporre esclusivamente il mero elenco delle funzionalità già previste dal Capitolato Speciale d’Appalto ed, inoltre, nel caso ipotizzato nell’offerta dell’aggiudicataria, in cui il servizio prevede la gestione dell’intera pratica da parte dell’ufficio, il caricamento dei dati del nucleo familiare comporterebbe l’inserimento manuale delle singole posizioni dei componenti, riportandole dal modulo di richiesta, con un notevole dispendio in termini di tempo e l’incremento della possibilità di errore; relativamente al solo nucleo familiare, sarebbe invece rilevante anche la parte reddituale degli interessati, non estraibile tramite la banca dati A.N.P.R..
Il progetto di Links - secondo quanto espresso nel ricorso - non cita in alcun modo eventuali integrazioni con Banche Dati o Enti per l’ottenimento di tali dati.
L’aggiudicataria ometterebbe, del tutto, di articolare il servizio con riferimento alle modalità di calcolo del canone senza definire le modalità di gestione dei pagamenti; inoltre, sebbene l'alto numero di contratti rende impensabile la gestione manuale delle operazioni di registrazione, nella proposta di Links Management And Technology S.p.A. non vi sarebbe traccia di un processo di gestione automatizzata dei tracciati da inviare all'Agenzia delle Entrate, né del processo di dichiarazione annuale dei rinnovi contrattuali al fine del versamento delle dovute imposte.
Sostengono le ricorrenti che, laddove la Commissione di gara avesse valutato l’offerta di Links in maniera oggettiva, avrebbe dovuto attribuirle un punteggio pari a zero, corrispondente alla sua inadeguatezza, ovvero al limite pari a 3,20, corrispondente ad un’offerta corredata dei contenuti minimi richiesti dalla “lex specialis” di gara, attribuendo conseguentemente il massimo del punteggio (8 punti) all’A.T.I. ricorrente.
Analoghe considerazioni, sempre secondo le ricorrenti, andavano svolte con riferimento al parametro di valutazione relativo al criterio “patrimonio”, relativamente al quale Links Management And Technology S.p.A. non espone alcun riferimento alla storia di ciascun bene immobile (quanto ad eventuali cessioni, connessioni con il sistema inquilinato ecc.); non espone alcun tipo di integrazione prevista con gli altri enti pubblici; descrive un sistema di Facility Management mediante un workflow tecnico/procedurale, che non tiene conto delle manutenzioni straordinarie e delle conseguenti variazioni sul valore patrimoniale; non prevede alcun riferimento alla possibilità di accesso remoto al sistema; non prevede alcuna forma di correlazione del sistema di gestione del patrimonio e del sistema di gestione degli inquilini, che consenta di definire e gestire la situazione di Promiscuità/Morosità, espressamente richiesta dagli atti di gara; non prevede alcun riferimento alla gestione del valore patrimoniale dei beni immobili dell’ente.
Al contrario, l’offerta dell’A.T.I. ricorrente, come dalla stessa riferito nel ricorso, definisce in maniera puntuale: l’integrazione con il modulo Inquilinato; l’integrazione con il modulo Manutenzioni; l’integrazione con il modulo Ragioneria (Civilia Next); l’integrazione con l’ufficio Gare ed Appalti; l’integrazione con l’Agenzia del Territorio; l’integrazione con il Sistema Informativo Catastale Nazionale (sanificazione puntuale del dato);la Gestione dei Report Automatici; lo sviluppo, come sistema aperto, per eventuali future integrazioni, con web services SOAP/RestAPI; l’integrazione con il modulo Istanze Online, non ad esclusivo utilizzo dell’ufficio manutenzione ma anche per eventuali specifiche attività del committente quali: Gestione richieste di Subentro Coabitazione Cambio Consensuale Accertamento Biennale; la determinazione del valore patrimoniale, e gestione delle variazioni nel tempo.
In ordine al nono criterio di valutazione relativo al “Servizio di assistenza tecnica, antivirus e supporto anche tramite help desk”, la valutazione della Commissione di gara sarebbe – secondo la tesi delle ricorrenti - abnorme e contraria a qualsiasi criterio logico, solo che si consideri che l’A.T.I. ricorrente ha proposto: n.1 risorsa per un totale di 26 ore/sett dedicata al presidio sala C.E.D.; n.2 esperti informatici in materia di inquilinato con elevata professionalità e con esperienza documentata nel settore; n.1 esperto in materia di e-government e di formazione professionale per prestare ogni tipo di consulenza in merito e/o suggerire novità normative in materia e quant’altro necessario.
Al contrario di Links Management And Technology S.p.A. avrebbe offerto 3 risorse, 0,5 FTE, che consentono solo una copertura di 20 ore/settimana.
Nel decimo criterio di valutazione riguardante la “Disponibilità del codice in modalità open source ed eventuale riuso di soluzioni”, la Commissione era tenuta a valutare (rif. Disciplinare di gara) “la soluzione finale in funzione della previsione di rilascio del codice sorgente corredato da adeguata documentazione che resterà di proprietà dell’Ente per futuri sviluppi”.
Le ricorrenti, in ordine a tale criterio lamentano che la Commissione non abbia oggettivamente considerato che l’offerta dalle stesse presentata conteneva un modulo a rilascio in più rispetto a quelli offerti dall’aggiudicataria, ottenendo, però, a fronte di tale oggettiva migliore proposta tecnica, 4,27 punti, contro gli 8,00 (il massimo) di Links Management And Technology S.p.A, nonostante la stessa avesse dichiarato che i moduli Inquilinato, Patrimonio e Manutenzione sarebbero stati forniti a catalogo da DEDAGROUP.
Tale affermazione, secondo le ricorrenti, non può però trovare conferma nella realtà, atteso che AR (mandante dell’A.T.I. con Studio Amica), in qualità di Partner NEXT di Dedagroup è al corrente della circostanza che la stessa DEDAGROUP non concede tali moduli in riuso, contrariamente a quanto dichiarato nella tabella riportata a pagina 113 (cap. 7.2) dell’offerta di Links.
3. In data 8.11.2019 si sono costituite in giudizio Arca Nord Salento e la controinteressata Links Management And Technology S.p.A. eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
All’udienza in Camera di Consiglio del 12.11.2019, il difensore delle Società ricorrenti ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare nell’intesa di una rapida fissazione dell’udienza di merito.
3.1. Con ordinanza collegiale n. 870/2020, pronunciata in esito alla pubblica udienza del 7 luglio 2020, questa Sezione, non ritenendo la causa matura per la decisione, ha disposto, ex art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgersi nel contraddittorio tra le parti, affidata al Presidente dell’Ordine degli Informatici di Brindisi, o delegato dall’Ordine medesimo, al fine di accertare, con riferimento ai criteri di valutazione di cui ai nn.1, 4, 5, 6, 9 e 10 previsti dalla “lex speecialis” della gara in questione se: “l’offerta dell’aggiudicataria sia rispondente - in ordine al contenuto tecnico - ai requisiti richiesti dalla lex di gara; la Commissione di gara sia incorsa o meno in evidenti errori di valutazione dell’offerta tecnica della Links Management And Technology S.p.A.; nell’attribuzione dei punteggi a quest’ultima e all’A.T.I. ricorrente, con riferimento ai medesimi criteri, si evidenzino manifeste incongruenze o illogicità”.
Con nota depositata in giudizio in data 8 Gennaio 2021, il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi, ha indicato “in qualità di VERIFICATORE come da Ordinanza Collegiale n. 870/2020 - Ricorso n. 1349/2019 - TAR LECCE III Sezione” il Dott. Ing. Taurisano Daniele, al quale, con ordinanza collegiale n. 229/2021 è stato accordato l’ulteriore termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione della ordinanza di proroga, per il deposito della relazione finale della Verificazione, ut supra indicata.
Con istanza depositata in data 10.3.2021 le parti ricorrenti hanno richiesto a questo Tribunale “per evidenti ragioni di opportunità, la sostituzione del RE Ing. Daniele Taurisano”, sul presupposto che “l’Ing. Taurisano è dipendente del Comune di Francavilla Fontana con qualifica di Responsabile dei Sistemi Informativi e, in favore di tale Ente Comunale, PARSEC 3.26 eroga da diversi anni servizi informatici e da ultimo quello relativo alle pratiche SUE; ricorrono pertanto, nel caso di specie, oggettive ragioni di opportunità per procedere alla sostituzione del nominato RE in modo tale che, i rapporti intercorrenti tra quest’ultimo e PARSEC 3.26, non vadano ad incidere in alcun modo sulla disposta Verificazione o, comunque, non possano minimamente costituire presupposto per mettere in dubbio la stessa”.
Con ordinanza collegiale n. 536/2021 questo Tribunale ha respinto l’istanza di sostituzione del RE presentata dalle parti ricorrenti.
Con ordinanza collegiale n. 324/2021, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del dell8.06.2021, questo Tribunale ha disatteso “ l’istanza cautelare riproposta ex art. 58 c.p.a. dal R.T.I. ricorrente in data 26 Maggio 2021, tenuto conto - da un lato - che quest’ultimo aveva espresso rinuncia alla domanda di sospensiva in occasione della Camera di Consiglio della Sezione del 12 Novembre 2019 nella consapevolezza dell’avvio dell’attività di realizzazione della nuova piattaforma informativa integrata e di gestione del C.E.D. da parte dell’aggiudicataria della gara; e - dall’altro - della durata di sei anni del contratto in questione, sicchè - anche tenuto conto delle osservazioni di natura tecnica formulate da A.R.C.A. Nord Salento - non si ravvisano i presupposti di legge per l’accoglimento dell’istanza cautelare reiterata”.
In data 8.6.2021 il RE nominato dal Tribunale, Dr. Ing. Daniele Taurisano, ha depositato la relazione di Verificazione.
Tuttavia, il R.T.I. ricorrente, con memoria depositata in data 8.10.2021, ha eccepito “l’assoluta nullità della relazione di verificazione versata agli atti del giudizio, attesa la palese violazione della procedura stabilita da Codesto Ecc.mo Collegio con la ridetta Ordinanza n. 229/2021 ai fini dell’espletamento di tale mezzo istruttorio”, in quanto “contravvenendo totalmente agli adempimenti procedurali posti a suo carico, il RE non ha: - comunicato alle parti la data, l’ora e il luogo di inizio delle operazioni di verificazione;- redatto una relazione “preliminare” da inviare le parti, con concessione di un termine per la proposizione di eventuali osservazioni; - depositato la “relazione finale” con la menzione delle eventuali osservazioni delle parti e delle sue relative controdeduzioni ”.
Con ordinanza collegiale n. 1610/2021, pronunciata in esito all’udienza pubblica del 19 ottobre 2021, il Collegio, in accoglimento delle eccezioni preliminari di nullità formulate in proposito da parte ricorrente nella memoria difensiva depositata in data 8.10.2021, atteso che la relazione finale di Verificazione depositata dall’Ing. Daniele Taurisano era stata adottata in assenza delle formalità procedurali disposte da questa Sezione con le ordinanze istruttorie nn. 870/2020 e 229/2021 (e quindi affetta da nullità), rimaste inoppugnate e, quindi non più contestabili sul punto, ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, disporre nuovamente, ex art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, affidata - questa volta - al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Informatici/Elettronici della Provincia di Lecce o delegato dell’Ordine medesimo, al fine di provvedere agli accertamenti disposti nella citata ordinanza istruttoria n. 870/2020.
Il 28.03.2022 il nuovo RE ing. Lorenzo Gianluca (delegato dal Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce) ha depositato la relazione finale di Verificazione.
Successivamente le parti hanno ulteriormente precisato e illustrato le rispettive posizioni.
In esito alla pubblica udienza del 27 aprile 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. Il ricorso è integralmente infondato nel merito e deve essere respinto.
4.1. Con un primo ordine di censure, le ricorrenti sostengono che l’offerta tecnica proposta dalla Società aggiudicataria dell’appalto in questione, si rivelava (all’esito della fase di verifica dell’anomalia) del tutto indeterminata, incompleta e sfornita dell’indefettibile carattere di chiarezza e, come tale, andava certamente esclusa.
Nella seduta del 22.08.2019, la Commissione di gara dichiarava insufficienti le spiegazioni trasmesse dalla Links Management And Technology S.p.A. nell’ambito del subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta, attivato ai sensi dell’art. 97, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, e chiedeva al R.U.P. di formulare alla medesima Società una nuova richiesta integrativa con particolare riferimento agli “asset e moduli software già utilizzati e/o realizzati per altri clienti della P.A: che si intendono utilizzare per questo appalto”.
Inoltre, secondo la tesi delle ricorrenti, la natura delle informazioni richieste a titolo di integrazione/chiarimento, consentirebbero certamente di ritenere che le stesse fossero funzionali alla verifica della concreta configurazione del sistema offerto dalla Links Management And Technology S.p.A., nonché della relativa effettiva operatività.
Dai chiarimenti resi dalla Links Management And Technology S.p.A., specificatamente riferiti agli “asset e moduli software già utilizzati e/o realizzati per altri clienti della P.A”, emergerebbe che la concorrente aggiudicataria ha proceduto ad una inammissibile alterazione (peraltro, poco chiara) della originaria proposta tecnica, in quanto il sistema informatico offerto non risultava più composto da “unica piattaforma integrata”, ma da un insieme di elementi (asset) e moduli tra loro integrati, anche se non tutti individuabili e distinguibili che, in ogni caso, non costituiscono un unicum strutturale.
Gli assunti sono infondati.
In primo luogo, rileva il Collegio che i chiarimenti richiesti dalla Commissione di gara nella seduta del 22.08.2019 alla Links Management And Technology S.p.A., nell’ambito del sub procedimento attivato ai sensi dell’art. 97, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 risultavano funzionali alla verifica dell’anomalia dell’offerta, e quindi a componenti economiche e non già strutturali dell’offerta, tant’è che nella nota di chiarimenti del 22.08.2019 la Società verificata ha riportato “l’indicazione puntuale delle condizioni di vantaggio competitivo e l’analisi delle componenti di costo che concorrono a formare l’offerta tecnica ed economica”; del pari, la disamina delle giustificazioni in relazione alle “soluzioni tecniche adottate” risultano tendenti a dimostrare “la minimizzazione di spese impreviste” e l’abbattimento dei costi e non già a evidenziare nuove soluzioni progettuali strutturali.
Inoltre, con riferimento alla ulteriore nota di chiarimenti del 5.09.2019, la Links Management And Technology S.p.A, con riferimento punto A) comma 1 di pag. 2-3, in ordine al quale si chiedeva “di dettagliare gli asset e i moduli software già utilizzati e/o realizzati per altri clienti della PA che si intendono utilizzare in questo appalto”, ha provveduto ad elencarli puntualmente, così come ha poi dettagliato le soluzioni software specifiche da acquisire in subfornitura con i relativi costi, nonché indicato (con riferimento al punto 8 della tabella 4 riportata a paq. 4) per ogni modulo software e servizio come proposti dalla stessa società nell'offerta tecnica (Capitoli 4-5-6), il numero e il relativo costo di ciascuna figura professionale che si prevede di impiegare.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che la disamina delle giustificazioni richieste dalla Commissione di gara, in seno al sub procedimento di anomalia dell’offerta ex art.97 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 e dei chiarimenti giustificativi prodotti dalla Società controinteressata aggiudicataria denotino la funzionalità degli stessi alla verifica della congruità dell’offerta con la riprova del dettaglio dei costi sostenuti e sostenibili e non già alla integrazione dell’offerta tecnica sotto profili strutturali.
Quanto all’assunto secondo cui i chiarimenti resi da Links Management And Technology S.p.A, in sede di verifica di anomalia dell’offerta avrebbero descritto un sistema informativo diverso da quello delineato nella relazione/offerta tecnica, tale che il sistema non sarebbe stato composto da “un’unica piattaforma integrata” quanto piuttosto da “un insieme di elementi e moduli integrati”, lo stesso non trova riscontro nella relazione tecnica da quest’ultima prodotta, il cui paragrafo 4 (pag. 21 e ss.), rubricato “Prestazioni e caratteristiche generali della prestazione proposta”, in coerenza con il criterio di valutazione n. 1 di cui al par. 17 del disciplinare di gara, ha indicato le caratteristiche della piattaforma integrata come composta da “moduli applicativi verticali di front e back office in grado di rispondere alle specifiche esigenze operative dell’ente” .
In proposito, la Verificazione disposta da questo Tribunale con la citata ordinanza collegiale n. 1610/2021 ha chiarito con puntuali argomentazioni e conclusioni - correttamente e condivisibilmente - rassegnate dal RE nominato, così come riassunte nella relazione finale di Verificazione depositata il 28.03.2022, che “l’offerta dell’aggiudicataria è rispondente - in ordine al contenuto tecnico del Criterio n. 1 - ai requisiti richiesti dalla lex di gara”.
4.2. Non è condivisibile neppure l’assunto espresso dalle Società ricorrenti circa l’asserita non chiarezza o sufficiente determinatezza dei chiarimenti forniti dalla Links Management and Technology S.p.A.
Va preliminarmente ricordato che, per consolidata giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, V, 22 ottobre 2018, n. 6023), il giudizio espresso della stazione appaltante sul pregio tecnico e sull’anomalia o meno delle offerte presentate in una gara è ampiamente discrezionale ed espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza; pertanto, se il Giudice Amministrativo può sindacare le valutazioni dell’amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, non può per contro procedere ad una autonoma verifica del pregio e della congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della P.A., di talché tale sindacato rimane limitato ai casi di “macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto” (in termini, anche Consiglio di Stato, V, 24 agosto 2018, n. 5047); lo stesso dicasi per l’esame delle giustificazioni, anch’esso espressione di discrezionalità tecnica di esclusiva pertinenza dell’Amministrazione (Consiglio di Stato, V, 8 luglio 2014, n. 3459; V, 6 giugno 2012, n. 3340; V, 29 febbraio 2012, n. 1183).
Ciò premesso, ritiene, il Collegio, che la disamina dei chiarimenti forniti dall’aggiudicataria, anche alla luce delle risultanze di causa, non evidenzi macroscopiche incongruenze tali da infirmare il giudizio espresso dalla S.A. di validità tecnica e di congruità, tanto più che le ricorrenti non hanno addotto alcun elemento sostanziale a sostegno della asserita inadeguatezza e/o anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria.
4.3. Del pari infondata è la contestazione formulata dalle parti ricorrenti in ordine al punteggio (superiore di oltre 12 punti) attribuito alla Links Management and Technology S.p.A.
Ribadisce, in proposito, il Tribunale che la Commissione di gara, nell’espressione dei giudizi e nell’attribuzione dei punteggi in relazione alle offerte tecniche presentate dai concorrenti, gode di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in ipotesi di manifesta illogicità e manifesta irragionevolezza o in caso di macroscopici errori di fatto (da ultimo ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 1699 del 2022; sez. V, sent. n. 48 del 2022).
Invero, per granitico orientamento giurisprudenziale “la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo, sicché le censure che impingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica” (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, V, 11 dicembre 2015, n. 5655).
Nelle gare pubbliche la valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, essendo espressione di un’ampia discrezionalità che concerne il merito dell’azione amministrativa, sfugge, dunque, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salve le ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità, irrazionalità, arbitrarietà o di travisamento dei fatti, che non sussistono nel caso di specie.
Più puntualmente, il Consiglio di Stato ha precisato che, a fronte di censure circa la qualità tecnica dell’offerta dell’aggiudicataria, in astratto idonee a superare la c.d. prova di resistenza, ferma l’impossibilità di esercitare un sindacato sostitutivo, i limiti del sindacato giurisdizionale si fermano ad un “sommario, essenziale, esame delle stesse”, dal quale “si evinca motivatamente che dette censure non disvelano un’abnormità della valutazione, del tutto illogica e/o errata, o un manifesto travisamento di fatto” (cfr. Consiglio di Stato, VI, n. 6753/2019)”.
4.4. Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la Verificazione disposta dal Collegio allo scopo di ricostruire nel modo più compiuto i fatti accaduti e per verificare, se la contestata valutazione fosse manifestamente irragionevole o errata, ha correttamente evidenziato che “Dall’analisi dei criteri di valutazione definiti nel documento Disciplinare di gara e dei requisiti del sistema da realizzare definiti nel documento Capitolato Speciale d’Appalto (SCA) e dopo un confronto tra le offerte tecniche relativamente ai criteri nn 1, 4, 5, 6, 9, 10, lo scrivente non ha rilevato manifeste incongruenze o illogicità nell'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione, ad eccezione del criterio n. 6”.
4.5. In particolare, per il criterio n. 6 (in ordine al quale il R.T.I. ricorrente ha riportato un punteggio di 6,29, mentre l’aggiudicataria ha ottenuto 8,00 punti) il RE, con considerazioni corrette e condivisibili ha precisato che “Diversamente la descrizione delle funzionalità del modulo “Inquilinato” dell’ATI Studio Amica S.r.l. e AR 3.26 S.r.l. (ricorrente) risulta ben strutturata, fornendo una descrizione ampia delle funzionalità richieste. Inoltre, come richiesto dal CSA, descrive con dettaglio e approfondimento la modalità di integrazione del modulo con altri Enti (vengono riportati nell’offerta tecnica “P.A. esterna all’ARCA come ad esempio Agenzia delle Entrate, INPS ecc.”), definendo, ad esempio, come verrà effettuato il calcolo del canone (espressamente richiesto dal CSA), la gestione delle competenze che discende dal calcolo del canone e come gli inquilini potranno effettuare i pagamenti”.
Tuttavia, rileva il Tribunale che le considerazioni inerenti il criterio di valutazione n.6 (per il quale la lex di gara prevedeva l’attribuzione di un punteggio massimo di 8 punti) sono del tutto irrilevanti nella specie, data la differenza di punteggio finale (oltre 22 punti) tra la Links Management and Technology S.p.A. e l’A.T.I. ricorrente, con la conseguenza che quand’anche a quest’ultima dovesse attribuirsi il punteggio massimo in relazione al suddetto criterio n.6, la stessa non potrebbe di fatto superare la posizione dell’aggiudicataria.
4.6. Con riferimento agli altri criteri di valutazione, il RE, dopo aver esaminato entrambe le offerte, con considerazioni condivisibili e non affette da erroneità o contraddittorietà, ha precisato quanto segue.
“In relazione al Criterio n. 1 dei Criteri di Valutazione e Modalità di attribuzione del punteggio espressi nel Disciplinare di gara (“Prestazioni e caratteristiche generali della piattaforma in termini di architettura di sistema, modularità, possibilità di integrazione ed evoluzione”), si rileva che la commissione di gara non è incorsa in evidenti manifeste incongruenze o illogicità nell’attribuzione del punteggio. Dal confronto delle offerte tecniche di Links Management And Technology S.p.A. e Studio Amica S.r.l e AR 3.26 S.r.l. emerge per entrambe un’adeguata descrizione dell’architettura del sistema, della sua modularizzazione, della possibilità di integrazione.
In relazione al criterio n. 4 dei Criteri di Valutazione e Modalità di attribuzione del punteggio espressi nel Disciplinare di gara (“Ragioneria”), si rileva che non sono evidenti manifeste incongruenze o illogicità nell’attribuzione del punteggio. Dal confronto delle offerte tecniche di Links Management And Technology S.p.A. e Studio Amica S.r.l e AR 3.26 S.r.l. emerge per entrambe un’adeguata descrizione funzionale del modulo ragioneria, sebbene risulti più dettagliato quello di Links Management And Technology S.p.A.
Come rilevato nel par. Criterio 4 - Ragioneria della Verificazione del Quesito N. 2 il software che realizza il modulo “Ragioneria” proposto da Links Management And Technology S.p.A. e dall’ATI ricorrente è il medesimo (CIVILIA NEXT di Dedagroup S.p.A.), sebbene il nome del modulo software che Links Management And Technology S.p.A. ha offerto sia emerso solo dopo la richiesta integrativa di chiarimento della stazione appaltante per sospetta anomalia dell’offerta. Pertanto la commissione di gara, non sapendo a priori che il software offerto da Links Management And Technology S.p.A. e dall’ATI ricorrente fosse lo stesso e valutando la sola descrizione delle funzionalità, non è incorsa, a parere dello scrivente, in evidenti incongruenze o illogicità nell’attribuzione del punteggio.
Criterio n. 5 - Personale. In relazione al criterio n. 5 dei Criteri di Valutazione e Modalità di attribuzione del punteggio espressi nel Disciplinare di gara (“Personale”), si rileva che non sono evidenti manifeste incongruenze o illogicità nell’attribuzione del punteggio. Dal confronto delle offerte tecniche di Links Management And Technology S.p.A. e Studio Amica S.r.l e AR 3.26 S.r.l. emerge per entrambe un’adeguata descrizione delle funzionalità relative al modulo Personale. Infatti Links Management And Technology S.p.A. (aggiudicataria) propone nel suo modulo software tutte le funzionalità che garantiscono la corretta gestione del Trattamento economico del personale, del Trattamento giuridico del personale (dotazione e pianta organica, fascicolo del personale, ecc.), della Rilevazione presenze e dell’Integrazione con altri moduli del sistema (es: la rilevazione presenze è integrata con la gestione economica del personale). Anche l’ATI Studio Amica S.r.l e AR 3.26 S.r.l. (ricorrente) offre tutte le funzionalità che garantiscono la corretta gestione del Trattamento economico del personale, del Trattamento giuridico , della Rilevazione presenze e dell’Integrazione con altri moduli del sistema. Si evidenzia che la commissione assegna ad entrambe il massimo del punteggio (6 pt.).
Criterio n. 9 - Servizio di assistenza tecnica, antivirus e supporto anche tramite help desk.
In relazione al criterio n. 9 dei Criteri di Valutazione e Modalità di attribuzione del punteggio espressi nel Disciplinare di gara (“Servizio di assistenza tecnica, antivirus e supporto anche tramite help desk”), si rileva che non sono evidenti manifeste incongruenze o illogicità nell’attribuzione del punteggio. Dal confronto delle offerte tecniche di Links Management And Technology S.p.A. e Studio Amica S.r.l e AR 3.26 S.r.l. emerge un diverso insieme di servizi offerti. Entrambe le offerte tecniche sono coerenti con le richieste del CSA, sebbene risultino diversamente strutturate in merito: al piano della formazione; ai livelli di servizio per le richieste di assistenza, e per l’help desk; alle modalità di esecuzione della manutenzione adeguativa, correttiva ed evolutiva; all’organizzazione dei servizi di assistenza.
Criterio n. 10 - Disponibilità del codice in modalità open source ed eventuale riuso di soluzioni.
In relazione al criterio n. 10 dei Criteri di Valutazione e Modalità di attribuzione del punteggio espressi nel Disciplinare di gara (“Disponibilità del codice in modalità open source ed eventuale riuso di soluzioni”), si rileva che non sono evidenti manifeste incongruenze o illogicità nell’attribuzione del punteggio. Dal confronto delle offerte tecniche di Links Management And Technology S.p.A. e Studio Amica S.r.l e AR 3.26 S.r.l. emerge che Links Management And Technology S.p.A., oltre a fornire l’elenco dei moduli software che verranno rilasciati open source, dà evidenza della documentazione tecnica che verrà rilasciata e si rende disponibile a fornire tutto il supporto necessario qualora vi sia un avvicendamento nella gestione dell’infrastruttura tecnologica oggetto della gara, permettendo di minimizzare il rischio di vendor lock-in; di contro l’offerta tecnica dell’ATI Studio Amica S.r.l e AR 3.26 S.r.l. (ricorrente) mette in evidenza la sola lista dei moduli software che verranno rilasciati open source”.
4.7. In definitiva, alla luce dell’accertamento e delle conclusioni cui è giunto il RE - corrette e condivisibili integralmente in quanto sufficientemente argomentate ed esaustive rispetto ai quesiti posti - ritiene il Tribunale che le valutazioni (discrezionali) effettuate nella fattispecie de qua dalla S.A. (contestate con i motivi di gravame scrutinati) siano esenti dai rilievi di erroneità o illogicità manifesta denunciati nel ricorso.
5. I provvedimenti impugnati resistono, pertanto, alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve essere respinto.
Sussistono nondimeno i presupposti di legge (in considerazione della peculiarità - tecnica - e complessità della controversia in esame) per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio, con esclusione però di quelle inerenti il compenso del RE (la cui nomina si è resa indispensabile al fine di scrutinare funditus i motivi di gravame), che devono essere poste a carico delle parti ricorrenti e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese processuali compensate, ad eccezione del compenso spettante al RE Ing. Gianluca Lorenzo, liquidato in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge, posto a carico delle parti ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO