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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/10/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dr.ssa Maria Balletti Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1217/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2173/2024, pubblicata il 19.04.2024 tra in persona del legale rapp.te p.t., assistita e Parte_1 difesa dall'Avv. Rosario Santese
Appellante
e
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., assistita e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Vincenzo
D'BR
Appellata contumace
Conclusioni: come da nota di precisazioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Salerno, con decreto ingiuntivo n. 490/2017, ritualmente notificato, intimava alla società
[...]
il pagamento della somma di euro 15.455,90, Controparte_1 oltre interessi legali dall'emissione delle fatture e spese processuali, in favore della a titolo di corrispettivo per la Parte_1 fornitura del materiale edile di cui alle fatture nn. 176/16, 196/16,
197/16, 207/16, 209/16, 210/16, 239/16 e 330/16.
Avverso detto provvedimento monitorio la società
[...]
, con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1 proponeva opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per infondatezza della pretesa creditoria azionata, vinte le spese di lite.
L'opponente contestava l'esistenza di qualsivoglia rapporto negoziale con la società opposta assumendo di non aver mai ordinato il materiale edile di cui alle fatture azionate in sede monitoria e di non aver mai sottoscritto i documenti di consegna del materiale anche perché , quale proprietario dell'immobile concesso in Controparte_2 locazione ad essa opponente ed oggetto dei lavori eseguiti con il materiale edile “de quo”, si era obbligato, con scrittura privata dell'01/04/16, ad eseguire a proprie cura e spese i predetti lavori.
Costituitasi in giudizio, la contestava il Parte_1 fondamento dell'opposizione chiedendo il suo rigetto e, per l'effetto, la conferma del decreto monitorio.
Nello specifico, la società opposta evidenziava l'irrilevanza del contratto di locazione invocato dalla controparte, atteso che i lavori di manutenzione che il si era impegnato ad eseguire non Pt_1 avevano alcuna attinenza con l'acquisto del materiale edile
(mattonelle, colla, cartongesso, piastrelle, stucco) oggetto delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo.
Esponeva, inoltre, che tale materiale era stato ordinato da Per_1
, dichiaratosi presidente nonché socio della Cooperativa, al
[...] fine di svolgere taluni lavori funzionali all'attività della società. Detta merce, dunque, era stata consegnata ad alcuni operai impiegati pag. 2/9 presso l' , i quali avevano altresì sottoscritto le relative CP_1 bolle di accompagnamento.
Quanto alle fatture richiamate nel decreto monitorio, la
[...] affermava che le stesse erano state emesse dopo la Parte_1 consegna del materiale edile e, di seguito, spedite alla società cooperativa, la quale non aveva eccepito alcunché in merito all'entità del credito nelle stesse indicato.
Con sentenza n. 2173/2024, pubblicata in data 19.04.2024, il
Tribunale di Salerno accoglieva l'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, condannando la al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario della società opponente.
Avverso detta decisione, con citazione ritualmente notificata, la ha proposto impugnazione innanzi a questa Parte_1
Corte di Appello e, per i motivi di seguito meglio indicati, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello, riformare integralmente la sentenza n. 2173/24 resa dal Tribunale di Salerno ed emettere i seguenti provvedimenti:
1) In accoglimento della domanda, rigettare l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 490/2017;
2) Con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
La società non si è costituita nella Controparte_1 presente fase di gravame, nonostante la rituale notifica dell'atto di impugnazione nei suoi confronti.
Il giudice istruttore, dopo aver concesso alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 25 settembre 2025, sostituita con il pag. 3/9 deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Con il proposto gravame la società ha censurato Parte_1 la sentenza impugnata per avere la stessa accolto i motivi di opposizione formulati dalla controparte, basati sull'inesistenza di un valido rapporto negoziale avente ad oggetto il materiale edile indicato nelle fatture azionate in sede monitoria.
In particolare, con un unico ed articolato motivo di ricorso, la parte appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di pagamento della predetta merce proposta nei confronti della società ; deduce che il giudice di prime CP_1 cure ha erroneaneamente valorizzato la circostanza – meramente formale – per la quale il materiale edile fu ordinato da Per_1
, il quale, essendo un semplice socio di tale società, era privo
[...] del necessario potere rappresentativo.
Al riguardo la rileva che il , in realtà, si Parte_1 Per_1 poneva nei confronti dei terzi quale legale rappresentante della società opponente, agendo in nome e per conto della stessa, così come confermato dai testimoni escussi nell'ambito del giudizio di primo grado. Peraltro, in sede istruttoria, era altresì emersa la prova dell'avvenuta consegna e del conseguente utilizzo del materiale edile da parte della Cooperativa, le cui bolle di accompagnamento riportano la firma dello stesso . Per_1
Alla luce di quanto innanzi, l'odierno appellante sostiene che l'attività svolta dal debba essere giuridicamente ricondotta nell'alveo Per_1 del negozio concluso dal c.d. falsus procurator, come tale inefficace pag. 4/9 nei confronti del dominus (ossia la società ) fino alla CP_1 sua ratifica, che può manifestarsi anche tacitamente ovvero per fatti concludenti.
Assume la che la società appellata, ricevendo i Parte_1 materiali edili senza eccepire nulla al riguardo, avrebbe tacitamente ratificato l'operato del e, pertanto, avrebbe dovuto pagare la Per_1 merce così ottenuta.
Osserva la Corte che, contrariamente a quanto affermato nel motivo di gravame in esame, il giudice di primo grado ha vagliato, con motivazione accurata e priva di illogicità, le produzioni documentali e le dichiarazioni testimoniali rese nella fase istruttoria, giungendo a ritenere non provato il rapporto negoziale intercorso tra le parti.
Dalla prova testimoniale espletata in primo grado è, infatti, emerso che gli ordini della merce oggetto delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio erano stati effettuati da , socio Persona_1 della cooperativa, privo del potere di rappresentanza della società, spettante invece a , amministratore unico, con il potere Persona_2 di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, come comprovato dall'atto costitutivo del 21.03.16 per notaio
. Persona_3
Di detta circostanza, come rilevato dal primo giudice, l'appellante
“non poteva non essere a conoscenza, non solo in quanto è stata proprio la a produrre l'atto costitutivo della Parte_1
opponente, ma anche perché il verbale di consegna delle CP_1 chiavi dell'01/04/16, la scrittura privata del 18/04/16 ed il contratto di locazione del 18/04/16, intercorsi tra le parti in causa, sono stati tutti sottoscritti dalla Cooperativa Sociale opponente in persona del proprio legale rappresentante ed amministratore unico Per_2
”.
[...]
pag. 5/9 Detti rilievi, non oggetto di specifica contestazione in questa sede, escludono la configurabilità di un legittimo affidamento in capo all'appellante, essendo inescusabile l'errore circa la divergenza tra situazione apparente e situazione reale (cfr. Cass. 19 luglio 2004, n.
13357).
Stante la mancata dimostrazione dell'esistenza del potere rappresentativo in capo a colui, , che aveva ordinato Persona_1 la merce oggetto delle fatture, correttamente il Tribunale ha ritenuto l'infondatezza della pretesa azionata essendo improduttivo di effetti nei confronti dell'appellato il contratto concluso dal falsus procurator.
In proposito va rammentato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui il contratto concluso dal falsus procurator non è temporaneamente vincolante anche per lo pseudo rappresentato fino all'esercizio di un diritto potestativo, da parte di questo, di sciogliersi dall'efficacia; piuttosto il contratto è di per sé inefficace, salvo l'esercizio, da parte dello pseudo-rappresentato medesimo, del
"diritto potestativo" di "imputarsi il contratto”, realizzando, attraverso la ratifica, la condizione esterna di efficacia dello stesso, non quello di sciogliersi dal vincolo. Ciò si deduce, tra l'altro, dalla stessa lettera dell'art. 1388 c.c., a norma del quale il contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato "produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato solo se concluso nei limiti delle facoltà conferite al rappresentante".
La legge, dunque, condiziona l'operatività del contratto (la sua efficacia nei confronti del rappresentato) alla sussistenza della legittimazione rappresentativa in capo al rappresentante.
In questi termini, il difetto di rappresentanza in capo al falsus procurator non costituisce un fatto impeditivo del diritto della controparte alla produttività di effetti del contratto;
al contrario, è la pag. 6/9 sussistenza del potere di rappresentanza a costituire una circostanza che ha la funzione specifica di rendere possibile che il contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato produca direttamente effetto nei confronti del rappresentato: come tale, essa
è ricompresa nel nucleo della fattispecie posta a base della pretesa e integra un elemento costitutivo della domanda che il terzo contraente intenda esercitare nei confronti del rappresentato.
In sintesi, è la legittimazione rappresentativa (anche successiva a mezzo ratifica), accanto allo scambio dei consensi e alla spendita del nome altrui, ad essere elemento strutturale e come ragione dell'operatività, per la sfera giuridica del rappresentato, del vincolo e degli effetti che da esso derivano. (Cass. civ., Sez. Un., sent. n.
11377, 3 giugno 2015).
Nella specie, non può ritenersi, come pretende l'appellante, che il contratto in controversia sia divenuto efficace per intervenuta ratifica da parte dell'appellata cooperativa.
È vero che nei contratti a forma libera, qual è quello di fornitura di beni dedotto in lite, la ratifica può avvenire anche in forma tacita ovvero per fatti concludenti.
Tuttavia, la ratifica è un negozio unilaterale recettizio, attraverso il quale l'interessato fa propri gli effetti dell'atto concluso in suo nome dal falsus procurator e che deve, quindi, essere indirizzato al terzo contraente, non essendo sufficiente che il rappresentato abbia la mera conoscenza del negozio così concluso (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12843, 10 maggio 2024). Ed invero, ai fini dell'ammissibilità della ratifica, è necessario che la volontà del dominus sia manifestata in modo chiaro ed inequivoco, rivelandosi, così, incompatibile con la volontà di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere (cfr.
pag. 7/9 Cass. civ., Sez. II, ord. n. 35278, 20 novembre 2022; Cass. civ., Sez.
II, sent. n. 30938, 27 dicembre 2017).
Dagli atti del giudizio di primo grado non risulta che il legale rappresentante della società abbia manifestato, anche solo tacitamente, la volontà di avvalersi del contratto concluso dal falso rappresentante, non essendo sufficiente a tal fine l'avvenuta consegna della fornitura, dato fattuale non avente inequivoco valore di ratifica dell'operato altrui.
Neanche dalla condotta processuale dell'appellata in primo grado, a valere come ratifica tacita sul piano sostanziale, può evincersi l'avvenuta ratifica, avendo l'opponente contestato esclusivamente la sussistenza di ogni rapporto contrattuale con l'appellante, difesa che non sottende affatto la volontà di fare proprio il contratto concluso dal soggetto privo del potere rappresentativo, invece ritenuto dall'appellante, inescusabilmente, in capo a . Persona_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello non merita accoglimento e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Non occorre regolare le spese del giudizio di secondo grado in quanto la società appellata non ha svolto alcuna attività difensiva, essendo rimasta contumace.
Infine, va dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115 del 2002 (comma introdotto dalla L. n. 228 del 2012), sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
pag. 8/9 La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della società , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 2173/2024 depositata in data 19/04/2024, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) nulla per le spese;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'odierno appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Salerno, il 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dr.ssa Maria Elena Del Forno
Il Presidente dr.ssa Maria Balletti
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dr.ssa Maria Balletti Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1217/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2173/2024, pubblicata il 19.04.2024 tra in persona del legale rapp.te p.t., assistita e Parte_1 difesa dall'Avv. Rosario Santese
Appellante
e
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., assistita e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Vincenzo
D'BR
Appellata contumace
Conclusioni: come da nota di precisazioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Salerno, con decreto ingiuntivo n. 490/2017, ritualmente notificato, intimava alla società
[...]
il pagamento della somma di euro 15.455,90, Controparte_1 oltre interessi legali dall'emissione delle fatture e spese processuali, in favore della a titolo di corrispettivo per la Parte_1 fornitura del materiale edile di cui alle fatture nn. 176/16, 196/16,
197/16, 207/16, 209/16, 210/16, 239/16 e 330/16.
Avverso detto provvedimento monitorio la società
[...]
, con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1 proponeva opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per infondatezza della pretesa creditoria azionata, vinte le spese di lite.
L'opponente contestava l'esistenza di qualsivoglia rapporto negoziale con la società opposta assumendo di non aver mai ordinato il materiale edile di cui alle fatture azionate in sede monitoria e di non aver mai sottoscritto i documenti di consegna del materiale anche perché , quale proprietario dell'immobile concesso in Controparte_2 locazione ad essa opponente ed oggetto dei lavori eseguiti con il materiale edile “de quo”, si era obbligato, con scrittura privata dell'01/04/16, ad eseguire a proprie cura e spese i predetti lavori.
Costituitasi in giudizio, la contestava il Parte_1 fondamento dell'opposizione chiedendo il suo rigetto e, per l'effetto, la conferma del decreto monitorio.
Nello specifico, la società opposta evidenziava l'irrilevanza del contratto di locazione invocato dalla controparte, atteso che i lavori di manutenzione che il si era impegnato ad eseguire non Pt_1 avevano alcuna attinenza con l'acquisto del materiale edile
(mattonelle, colla, cartongesso, piastrelle, stucco) oggetto delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo.
Esponeva, inoltre, che tale materiale era stato ordinato da Per_1
, dichiaratosi presidente nonché socio della Cooperativa, al
[...] fine di svolgere taluni lavori funzionali all'attività della società. Detta merce, dunque, era stata consegnata ad alcuni operai impiegati pag. 2/9 presso l' , i quali avevano altresì sottoscritto le relative CP_1 bolle di accompagnamento.
Quanto alle fatture richiamate nel decreto monitorio, la
[...] affermava che le stesse erano state emesse dopo la Parte_1 consegna del materiale edile e, di seguito, spedite alla società cooperativa, la quale non aveva eccepito alcunché in merito all'entità del credito nelle stesse indicato.
Con sentenza n. 2173/2024, pubblicata in data 19.04.2024, il
Tribunale di Salerno accoglieva l'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, condannando la al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario della società opponente.
Avverso detta decisione, con citazione ritualmente notificata, la ha proposto impugnazione innanzi a questa Parte_1
Corte di Appello e, per i motivi di seguito meglio indicati, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello, riformare integralmente la sentenza n. 2173/24 resa dal Tribunale di Salerno ed emettere i seguenti provvedimenti:
1) In accoglimento della domanda, rigettare l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 490/2017;
2) Con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
La società non si è costituita nella Controparte_1 presente fase di gravame, nonostante la rituale notifica dell'atto di impugnazione nei suoi confronti.
Il giudice istruttore, dopo aver concesso alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 25 settembre 2025, sostituita con il pag. 3/9 deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Con il proposto gravame la società ha censurato Parte_1 la sentenza impugnata per avere la stessa accolto i motivi di opposizione formulati dalla controparte, basati sull'inesistenza di un valido rapporto negoziale avente ad oggetto il materiale edile indicato nelle fatture azionate in sede monitoria.
In particolare, con un unico ed articolato motivo di ricorso, la parte appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di pagamento della predetta merce proposta nei confronti della società ; deduce che il giudice di prime CP_1 cure ha erroneaneamente valorizzato la circostanza – meramente formale – per la quale il materiale edile fu ordinato da Per_1
, il quale, essendo un semplice socio di tale società, era privo
[...] del necessario potere rappresentativo.
Al riguardo la rileva che il , in realtà, si Parte_1 Per_1 poneva nei confronti dei terzi quale legale rappresentante della società opponente, agendo in nome e per conto della stessa, così come confermato dai testimoni escussi nell'ambito del giudizio di primo grado. Peraltro, in sede istruttoria, era altresì emersa la prova dell'avvenuta consegna e del conseguente utilizzo del materiale edile da parte della Cooperativa, le cui bolle di accompagnamento riportano la firma dello stesso . Per_1
Alla luce di quanto innanzi, l'odierno appellante sostiene che l'attività svolta dal debba essere giuridicamente ricondotta nell'alveo Per_1 del negozio concluso dal c.d. falsus procurator, come tale inefficace pag. 4/9 nei confronti del dominus (ossia la società ) fino alla CP_1 sua ratifica, che può manifestarsi anche tacitamente ovvero per fatti concludenti.
Assume la che la società appellata, ricevendo i Parte_1 materiali edili senza eccepire nulla al riguardo, avrebbe tacitamente ratificato l'operato del e, pertanto, avrebbe dovuto pagare la Per_1 merce così ottenuta.
Osserva la Corte che, contrariamente a quanto affermato nel motivo di gravame in esame, il giudice di primo grado ha vagliato, con motivazione accurata e priva di illogicità, le produzioni documentali e le dichiarazioni testimoniali rese nella fase istruttoria, giungendo a ritenere non provato il rapporto negoziale intercorso tra le parti.
Dalla prova testimoniale espletata in primo grado è, infatti, emerso che gli ordini della merce oggetto delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio erano stati effettuati da , socio Persona_1 della cooperativa, privo del potere di rappresentanza della società, spettante invece a , amministratore unico, con il potere Persona_2 di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, come comprovato dall'atto costitutivo del 21.03.16 per notaio
. Persona_3
Di detta circostanza, come rilevato dal primo giudice, l'appellante
“non poteva non essere a conoscenza, non solo in quanto è stata proprio la a produrre l'atto costitutivo della Parte_1
opponente, ma anche perché il verbale di consegna delle CP_1 chiavi dell'01/04/16, la scrittura privata del 18/04/16 ed il contratto di locazione del 18/04/16, intercorsi tra le parti in causa, sono stati tutti sottoscritti dalla Cooperativa Sociale opponente in persona del proprio legale rappresentante ed amministratore unico Per_2
”.
[...]
pag. 5/9 Detti rilievi, non oggetto di specifica contestazione in questa sede, escludono la configurabilità di un legittimo affidamento in capo all'appellante, essendo inescusabile l'errore circa la divergenza tra situazione apparente e situazione reale (cfr. Cass. 19 luglio 2004, n.
13357).
Stante la mancata dimostrazione dell'esistenza del potere rappresentativo in capo a colui, , che aveva ordinato Persona_1 la merce oggetto delle fatture, correttamente il Tribunale ha ritenuto l'infondatezza della pretesa azionata essendo improduttivo di effetti nei confronti dell'appellato il contratto concluso dal falsus procurator.
In proposito va rammentato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui il contratto concluso dal falsus procurator non è temporaneamente vincolante anche per lo pseudo rappresentato fino all'esercizio di un diritto potestativo, da parte di questo, di sciogliersi dall'efficacia; piuttosto il contratto è di per sé inefficace, salvo l'esercizio, da parte dello pseudo-rappresentato medesimo, del
"diritto potestativo" di "imputarsi il contratto”, realizzando, attraverso la ratifica, la condizione esterna di efficacia dello stesso, non quello di sciogliersi dal vincolo. Ciò si deduce, tra l'altro, dalla stessa lettera dell'art. 1388 c.c., a norma del quale il contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato "produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato solo se concluso nei limiti delle facoltà conferite al rappresentante".
La legge, dunque, condiziona l'operatività del contratto (la sua efficacia nei confronti del rappresentato) alla sussistenza della legittimazione rappresentativa in capo al rappresentante.
In questi termini, il difetto di rappresentanza in capo al falsus procurator non costituisce un fatto impeditivo del diritto della controparte alla produttività di effetti del contratto;
al contrario, è la pag. 6/9 sussistenza del potere di rappresentanza a costituire una circostanza che ha la funzione specifica di rendere possibile che il contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato produca direttamente effetto nei confronti del rappresentato: come tale, essa
è ricompresa nel nucleo della fattispecie posta a base della pretesa e integra un elemento costitutivo della domanda che il terzo contraente intenda esercitare nei confronti del rappresentato.
In sintesi, è la legittimazione rappresentativa (anche successiva a mezzo ratifica), accanto allo scambio dei consensi e alla spendita del nome altrui, ad essere elemento strutturale e come ragione dell'operatività, per la sfera giuridica del rappresentato, del vincolo e degli effetti che da esso derivano. (Cass. civ., Sez. Un., sent. n.
11377, 3 giugno 2015).
Nella specie, non può ritenersi, come pretende l'appellante, che il contratto in controversia sia divenuto efficace per intervenuta ratifica da parte dell'appellata cooperativa.
È vero che nei contratti a forma libera, qual è quello di fornitura di beni dedotto in lite, la ratifica può avvenire anche in forma tacita ovvero per fatti concludenti.
Tuttavia, la ratifica è un negozio unilaterale recettizio, attraverso il quale l'interessato fa propri gli effetti dell'atto concluso in suo nome dal falsus procurator e che deve, quindi, essere indirizzato al terzo contraente, non essendo sufficiente che il rappresentato abbia la mera conoscenza del negozio così concluso (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12843, 10 maggio 2024). Ed invero, ai fini dell'ammissibilità della ratifica, è necessario che la volontà del dominus sia manifestata in modo chiaro ed inequivoco, rivelandosi, così, incompatibile con la volontà di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere (cfr.
pag. 7/9 Cass. civ., Sez. II, ord. n. 35278, 20 novembre 2022; Cass. civ., Sez.
II, sent. n. 30938, 27 dicembre 2017).
Dagli atti del giudizio di primo grado non risulta che il legale rappresentante della società abbia manifestato, anche solo tacitamente, la volontà di avvalersi del contratto concluso dal falso rappresentante, non essendo sufficiente a tal fine l'avvenuta consegna della fornitura, dato fattuale non avente inequivoco valore di ratifica dell'operato altrui.
Neanche dalla condotta processuale dell'appellata in primo grado, a valere come ratifica tacita sul piano sostanziale, può evincersi l'avvenuta ratifica, avendo l'opponente contestato esclusivamente la sussistenza di ogni rapporto contrattuale con l'appellante, difesa che non sottende affatto la volontà di fare proprio il contratto concluso dal soggetto privo del potere rappresentativo, invece ritenuto dall'appellante, inescusabilmente, in capo a . Persona_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello non merita accoglimento e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Non occorre regolare le spese del giudizio di secondo grado in quanto la società appellata non ha svolto alcuna attività difensiva, essendo rimasta contumace.
Infine, va dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115 del 2002 (comma introdotto dalla L. n. 228 del 2012), sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
pag. 8/9 La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della società , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 2173/2024 depositata in data 19/04/2024, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) nulla per le spese;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'odierno appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Salerno, il 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dr.ssa Maria Elena Del Forno
Il Presidente dr.ssa Maria Balletti
pag. 9/9