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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 10832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10832 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE
R.G. 7707/2022
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica
D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 7707/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Esposito, pec: Email_1
- Opponente -
CONTRO
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Alessandra Perez;
pec: Email_2
- Opposta –
NONCHE'
– TRIBUNALE DI VENEZIA (C.F. e P. IVA Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
pec:
Email_3
- Opposto -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ex art. li 615, primo comma, c.p.c. e
617, primo comma, c.p.c.
Conclusioni: come da verbali di udienza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.3.2022, conveniva in Parte_1 giudizio l' ed il Controparte_3 Controparte_4 di Venezia, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
071/2021/9012404333/000 notificatagli in data 27.1.2022, ma limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 071/2007/0059670433/000 avente ad oggetto importi riferiti alla “Cassa Depositi e Prestiti – cassa ammende”, dell'importo complessivo di euro
2.762,94.
L'opponente lamentava, in particolare, l'omessa o invalida notificazione degli atti presupposti alla intimazione impugnata (segnatamente del prodromico invito al pagamento/avviso bonario e della sottesa cartella n. 071/2007/0059670433/000) e la conseguente inesistenza di valido titolo esecutivo dovuto a decadenza o prescrizione dei relativi crediti.
L'attore chiedeva, quindi, l'accertamento dell'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dell'agente per la riscossione, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva tempestivamente e con comparsa di costituzione e risposta del 9.6.2022 il
– Tribunale di Venezia, difeso dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_2 dello Stato di Napoli, il quale eccepiva preliminarmente l'incompetenza per valore del
Tribunale adito in luogo del Giudice di Pace;
sempre in via preliminare ed in riferimento alla doglianza involgente la presunta illegittimità della procedura di riscossione per l'irregolare o omessa notificazione degli atti presupposti all'intimazione impugnata, eccepiva l'inammissibilità per tardività della domanda, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. da proporsi entro il termine di venti giorni dalla notificazione dell'atto (avvenuta in data 27.1.2022 a fronte di citazione notificata in data 29.3.2022); nel merito, deduceva l'infondatezza dell'azione spiegata in punto di prescrizione del credito, attesa l'intangibilità della regolare notificazione della cartella sottesa all'intimazione opposta alla data del 21/5/2007 e la durata decennale del credito riferito a somme dovute alla cassa ammende.
Concludeva, quindi, per la declaratoria di incompetenza del Tribunale in favore del pag. 2/7 giudice di pace o, comunque, per il rigetto dell'azione proposta per inammissibilità o infondatezza della domanda.
Si costituiva tardivamente, con comparsa di costituzione e risposta del 4.7.2022,
l' la quale eccepiva, in via preliminare, Controparte_3
l'inammissibilità dell'opposizione spiegata per tardività, non avendo l'attore proposto opposizione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento;
sotto altro profilo ed in riferimento alla doglianza involgente la presunta illegittimità della procedura di riscossione per l'irregolare notificazione della cartella n.
071/2007/0059670433/000 sottesa all'intimazione, eccepiva l'inammissibilità della domanda per tardività, poiché da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, quindi, da proporsi entro il termine di venti giorni dalla notificazione della intimazione di pagamento, nonché per intangibilità della pretesa, non avendo l'attore mai impugnato la cartella in realtà regolarmente ricevuta;
nel merito, chiedeva infatti il rigetto della domanda poiché infondata, atteso che la cartella n.
071/2007/0059670433/000 sottesa all'intimazione impugnata risultava regolarmente notificata in data 21.5.2007, seppur rifiutata dal;
contestava, inoltre, la Pt_1 fondatezza della domanda anche in punto di prescrizione del credito, non solo per la valida notificazione della cartella, bensì per l'ulteriore invio di atti interruttivi quali l'intimazione di pagamento n. 071/2016/9014264426/000 del 20.4.2016 e quella oggetto di causa, incontestatamente notificata in data 27.1.2022.
La convenuta chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione spiegata, con vittoria CP_3 delle spese di lite.
Pertanto, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione senza termini all'udienza del 2.10.2025.
*****
1. Tanto premesso, in ordine alla qualificazione delle contestazioni formulate dall'opponente – anche e soprattutto ai fini delle determinazioni in punto di competenza
– deve osservarsi quanto segue.
Invero, risulta che l'opponente abbia esperito due diverse opposizioni:
- una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nella parte in cui ha invocato l'omessa o invalida notificazione degli atti presupposti alla intimazione impugnata pag. 3/7 costituiti dal prodromico invito al pagamento/avviso bonario e dalla sottesa cartella di pagamento n. 071/2007/0059670433/000, atteso che investono la regolarità formale degli atti dell'agente della riscossione (doglianza integrante un primo motivo di opposizione).
- una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando ha rivendicato l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per estinzione del credito dovuta a decadenza o prescrizione (doglianza integrante un secondo motivo di opposizione).
2. Ciò posto, risulta pregiudiziale la pronuncia circa l'eccezione di incompetenza di questo Tribunale in favore del Giudice di Pace, tempestivamente proposta – come detto
- dal convenuto . Controparte_2
Nello specifico, l'eccezione come formulata viene ricondotta alla incompetenza per valore di questo Tribunale in ragione dell'entità del credito che, come detto, ammonta ad euro 2.762,94.
Orbene, se l'eccezione non merita accoglimento riguardo l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., trattandosi di materia attribuita in via funzionale al Tribunale
e non soggetta a limiti di valore, non potrà dirsi lo stesso riguardo la domanda integrante opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Infatti, per le doglianze sopra qualificate come integranti un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non v'è dubbio che sussista la competenza per materia del
Tribunale: è noto come “a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, il tribunale è competente per materia sull'opposizione agli atti esecutivi, sia se proposta prima sia se proposta dopo l'esecuzione” (Cass. 28 settembre 2016, n. 19051).
Non può dirsi lo stesso, invece, in merito alla domanda integrante opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c.
In questo caso sussiste, infatti, l'attribuzione della competenza per materia, seppur con limiti di valore, del Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 7, primo comma, c.p.c. che, secondo la formulazione vigente all'epoca dell'introduzione del giudizio, così recitava:
“Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”. pag. 4/7 Ciò, alla luce delle seguenti considerazioni.
Invero, è pacifico che l'opposizione avverso una cartella di pagamento proposta ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. sia riconducibile al novero delle opposizioni a precetto, atteso che la cartella, nella riscossione coattiva a mezzo ruolo, assolva uno actu la funzione rivestita, nell'espropriazione codicistica, dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto.
Va tenuto conto altresì che, ai sensi dell'art. 29, del D. Lgs. n. 46/1999, nella versione ratione temporis applicabile “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, di modo che il giudice competente debba essere individuato secondo i normali criteri di ripartizione della competenza, dettati dall'art. 7
e 9 c.p.c.
Tenuto conto, quindi, dell'entità del credito per il quale si procede, come detto pari ad euro 2.762,94, non sussistono dubbi circa la riconducibilità della domanda nella sfera di competenza per materia, seppur con limiti di valore, del Giudice di Pace di Napoli, come detto ai sensi dell'art. 7, comma primo, c.p.c.
Pertanto, l'eccezione di incompetenza di questo Tribunale in favore del Giudice di Pace di Napoli - correttamente riformulata nel senso di incompetenza per materia con limiti di valore e non come incompetenza per valore tout court – risulta fondata esclusivamente in riferimento alla domanda integrante opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
3. Le considerazioni che precedono evidenziano allora come, nel caso di specie, ricorra una situazione di cumulo di domande rientranti, in parte, nella competenza per materia del Giudice di Pace, nonché, per altra parte, in quella del Tribunale.
Ritenuto inoltre che, in relazione al cumulo di domande rientranti nella competenza per materia del Giudice di Pace ed in quella del Tribunale, non sussistono nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento della competenza unicamente del Tribunale su tutte le domande formulate, atteso che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità: “qualora siano proposte più domande nei confronti della medesima parte, alcune rientranti nella competenza del tribunale, altre in quella del giudice di pace, non opera la "vis attractiva" della competenza del tribunale, anche ai sensi dell'art. 104 c.p.c, quando le cause di competenza del giudice di pace pag. 5/7 appartengano allo stesso per ragione di materia, sebbene con limite di valore” (Cass.,
Sez. VI, sentenza del 6 novembre 2015, n. 22782).
Ciò posto, in relazione allo specifico motivo di doglianza occorre disporre la rimessione al Giudice di Pace di Napoli.
4. Passando, dunque, all'unica domanda rientrante nella competenza per materia e valore di questo Tribunale, costituita come detto dall'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, c.p.c., occorre previamente esaminare l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'azione proposta, come sollevata da entrambe le parti convenute.
L'eccezione risulta fondata e va pertanto accolta, in ragione delle seguenti considerazioni.
L'agente per la riscossione ha provato che l'intimazione di pagamento opposta n.
071/2021/9012404333/000 era stata notificata al , a mezzo posta, in data Pt_1
27.1.2022 e con consegna a mani del destinatario.
Tenuto conto, quindi, che la citazione introduttiva del presente giudizio risulta notificata in data 29.3.2022 (e senza voler considerare la data di deposito della stessa, come da giurisprudenza prevalente, seppur l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso), risulta già decorso il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto previsto dall'art. 617 c.p.c., inesorabilmente spirato alla data del 16.2.2022.
Con conseguente inammissibilità per tardività dell'opposizione spiegata.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza in capo a parte opponente e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro 1.101,00 ad euro
5.200,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della fase istruttoria (che non ha avuto luogo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 071/2021/9012404333/000 notificata in data 27.1.2022, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) letto l'art. 38, terzo comma, c.p.c., previa qualificazione della doglianza sopra indicata come “secondo motivo di opposizione” in termini di opposizione pag. 6/7 all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c.:
• DICHIARA l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale in relazione a tale doglianza per essere competente il Giudice di Pace di Napoli, e per l'effetto:
• ASSEGNA termine di giorni 60 decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa sopra indicata innanzi al giudice competente.
2) Previa qualificazione della doglianza sopra indicata come “primo motivo di opposizione” in termini di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.:
RIGETTA la domanda;
3) CONDANNA la parte opponente al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore delle parti opposte, che si liquidano, per ciascuna di esse, in euro
1.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre
C.P.A. ed IVA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 21.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE
R.G. 7707/2022
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica
D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 7707/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Esposito, pec: Email_1
- Opponente -
CONTRO
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Alessandra Perez;
pec: Email_2
- Opposta –
NONCHE'
– TRIBUNALE DI VENEZIA (C.F. e P. IVA Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
pec:
Email_3
- Opposto -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ex art. li 615, primo comma, c.p.c. e
617, primo comma, c.p.c.
Conclusioni: come da verbali di udienza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.3.2022, conveniva in Parte_1 giudizio l' ed il Controparte_3 Controparte_4 di Venezia, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
071/2021/9012404333/000 notificatagli in data 27.1.2022, ma limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 071/2007/0059670433/000 avente ad oggetto importi riferiti alla “Cassa Depositi e Prestiti – cassa ammende”, dell'importo complessivo di euro
2.762,94.
L'opponente lamentava, in particolare, l'omessa o invalida notificazione degli atti presupposti alla intimazione impugnata (segnatamente del prodromico invito al pagamento/avviso bonario e della sottesa cartella n. 071/2007/0059670433/000) e la conseguente inesistenza di valido titolo esecutivo dovuto a decadenza o prescrizione dei relativi crediti.
L'attore chiedeva, quindi, l'accertamento dell'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dell'agente per la riscossione, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva tempestivamente e con comparsa di costituzione e risposta del 9.6.2022 il
– Tribunale di Venezia, difeso dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_2 dello Stato di Napoli, il quale eccepiva preliminarmente l'incompetenza per valore del
Tribunale adito in luogo del Giudice di Pace;
sempre in via preliminare ed in riferimento alla doglianza involgente la presunta illegittimità della procedura di riscossione per l'irregolare o omessa notificazione degli atti presupposti all'intimazione impugnata, eccepiva l'inammissibilità per tardività della domanda, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. da proporsi entro il termine di venti giorni dalla notificazione dell'atto (avvenuta in data 27.1.2022 a fronte di citazione notificata in data 29.3.2022); nel merito, deduceva l'infondatezza dell'azione spiegata in punto di prescrizione del credito, attesa l'intangibilità della regolare notificazione della cartella sottesa all'intimazione opposta alla data del 21/5/2007 e la durata decennale del credito riferito a somme dovute alla cassa ammende.
Concludeva, quindi, per la declaratoria di incompetenza del Tribunale in favore del pag. 2/7 giudice di pace o, comunque, per il rigetto dell'azione proposta per inammissibilità o infondatezza della domanda.
Si costituiva tardivamente, con comparsa di costituzione e risposta del 4.7.2022,
l' la quale eccepiva, in via preliminare, Controparte_3
l'inammissibilità dell'opposizione spiegata per tardività, non avendo l'attore proposto opposizione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento;
sotto altro profilo ed in riferimento alla doglianza involgente la presunta illegittimità della procedura di riscossione per l'irregolare notificazione della cartella n.
071/2007/0059670433/000 sottesa all'intimazione, eccepiva l'inammissibilità della domanda per tardività, poiché da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, quindi, da proporsi entro il termine di venti giorni dalla notificazione della intimazione di pagamento, nonché per intangibilità della pretesa, non avendo l'attore mai impugnato la cartella in realtà regolarmente ricevuta;
nel merito, chiedeva infatti il rigetto della domanda poiché infondata, atteso che la cartella n.
071/2007/0059670433/000 sottesa all'intimazione impugnata risultava regolarmente notificata in data 21.5.2007, seppur rifiutata dal;
contestava, inoltre, la Pt_1 fondatezza della domanda anche in punto di prescrizione del credito, non solo per la valida notificazione della cartella, bensì per l'ulteriore invio di atti interruttivi quali l'intimazione di pagamento n. 071/2016/9014264426/000 del 20.4.2016 e quella oggetto di causa, incontestatamente notificata in data 27.1.2022.
La convenuta chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione spiegata, con vittoria CP_3 delle spese di lite.
Pertanto, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione senza termini all'udienza del 2.10.2025.
*****
1. Tanto premesso, in ordine alla qualificazione delle contestazioni formulate dall'opponente – anche e soprattutto ai fini delle determinazioni in punto di competenza
– deve osservarsi quanto segue.
Invero, risulta che l'opponente abbia esperito due diverse opposizioni:
- una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nella parte in cui ha invocato l'omessa o invalida notificazione degli atti presupposti alla intimazione impugnata pag. 3/7 costituiti dal prodromico invito al pagamento/avviso bonario e dalla sottesa cartella di pagamento n. 071/2007/0059670433/000, atteso che investono la regolarità formale degli atti dell'agente della riscossione (doglianza integrante un primo motivo di opposizione).
- una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando ha rivendicato l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per estinzione del credito dovuta a decadenza o prescrizione (doglianza integrante un secondo motivo di opposizione).
2. Ciò posto, risulta pregiudiziale la pronuncia circa l'eccezione di incompetenza di questo Tribunale in favore del Giudice di Pace, tempestivamente proposta – come detto
- dal convenuto . Controparte_2
Nello specifico, l'eccezione come formulata viene ricondotta alla incompetenza per valore di questo Tribunale in ragione dell'entità del credito che, come detto, ammonta ad euro 2.762,94.
Orbene, se l'eccezione non merita accoglimento riguardo l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., trattandosi di materia attribuita in via funzionale al Tribunale
e non soggetta a limiti di valore, non potrà dirsi lo stesso riguardo la domanda integrante opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Infatti, per le doglianze sopra qualificate come integranti un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non v'è dubbio che sussista la competenza per materia del
Tribunale: è noto come “a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, il tribunale è competente per materia sull'opposizione agli atti esecutivi, sia se proposta prima sia se proposta dopo l'esecuzione” (Cass. 28 settembre 2016, n. 19051).
Non può dirsi lo stesso, invece, in merito alla domanda integrante opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c.
In questo caso sussiste, infatti, l'attribuzione della competenza per materia, seppur con limiti di valore, del Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 7, primo comma, c.p.c. che, secondo la formulazione vigente all'epoca dell'introduzione del giudizio, così recitava:
“Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”. pag. 4/7 Ciò, alla luce delle seguenti considerazioni.
Invero, è pacifico che l'opposizione avverso una cartella di pagamento proposta ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. sia riconducibile al novero delle opposizioni a precetto, atteso che la cartella, nella riscossione coattiva a mezzo ruolo, assolva uno actu la funzione rivestita, nell'espropriazione codicistica, dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto.
Va tenuto conto altresì che, ai sensi dell'art. 29, del D. Lgs. n. 46/1999, nella versione ratione temporis applicabile “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, di modo che il giudice competente debba essere individuato secondo i normali criteri di ripartizione della competenza, dettati dall'art. 7
e 9 c.p.c.
Tenuto conto, quindi, dell'entità del credito per il quale si procede, come detto pari ad euro 2.762,94, non sussistono dubbi circa la riconducibilità della domanda nella sfera di competenza per materia, seppur con limiti di valore, del Giudice di Pace di Napoli, come detto ai sensi dell'art. 7, comma primo, c.p.c.
Pertanto, l'eccezione di incompetenza di questo Tribunale in favore del Giudice di Pace di Napoli - correttamente riformulata nel senso di incompetenza per materia con limiti di valore e non come incompetenza per valore tout court – risulta fondata esclusivamente in riferimento alla domanda integrante opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
3. Le considerazioni che precedono evidenziano allora come, nel caso di specie, ricorra una situazione di cumulo di domande rientranti, in parte, nella competenza per materia del Giudice di Pace, nonché, per altra parte, in quella del Tribunale.
Ritenuto inoltre che, in relazione al cumulo di domande rientranti nella competenza per materia del Giudice di Pace ed in quella del Tribunale, non sussistono nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento della competenza unicamente del Tribunale su tutte le domande formulate, atteso che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità: “qualora siano proposte più domande nei confronti della medesima parte, alcune rientranti nella competenza del tribunale, altre in quella del giudice di pace, non opera la "vis attractiva" della competenza del tribunale, anche ai sensi dell'art. 104 c.p.c, quando le cause di competenza del giudice di pace pag. 5/7 appartengano allo stesso per ragione di materia, sebbene con limite di valore” (Cass.,
Sez. VI, sentenza del 6 novembre 2015, n. 22782).
Ciò posto, in relazione allo specifico motivo di doglianza occorre disporre la rimessione al Giudice di Pace di Napoli.
4. Passando, dunque, all'unica domanda rientrante nella competenza per materia e valore di questo Tribunale, costituita come detto dall'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, c.p.c., occorre previamente esaminare l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'azione proposta, come sollevata da entrambe le parti convenute.
L'eccezione risulta fondata e va pertanto accolta, in ragione delle seguenti considerazioni.
L'agente per la riscossione ha provato che l'intimazione di pagamento opposta n.
071/2021/9012404333/000 era stata notificata al , a mezzo posta, in data Pt_1
27.1.2022 e con consegna a mani del destinatario.
Tenuto conto, quindi, che la citazione introduttiva del presente giudizio risulta notificata in data 29.3.2022 (e senza voler considerare la data di deposito della stessa, come da giurisprudenza prevalente, seppur l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso), risulta già decorso il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto previsto dall'art. 617 c.p.c., inesorabilmente spirato alla data del 16.2.2022.
Con conseguente inammissibilità per tardività dell'opposizione spiegata.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza in capo a parte opponente e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro 1.101,00 ad euro
5.200,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della fase istruttoria (che non ha avuto luogo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 071/2021/9012404333/000 notificata in data 27.1.2022, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) letto l'art. 38, terzo comma, c.p.c., previa qualificazione della doglianza sopra indicata come “secondo motivo di opposizione” in termini di opposizione pag. 6/7 all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c.:
• DICHIARA l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale in relazione a tale doglianza per essere competente il Giudice di Pace di Napoli, e per l'effetto:
• ASSEGNA termine di giorni 60 decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa sopra indicata innanzi al giudice competente.
2) Previa qualificazione della doglianza sopra indicata come “primo motivo di opposizione” in termini di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.:
RIGETTA la domanda;
3) CONDANNA la parte opponente al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore delle parti opposte, che si liquidano, per ciascuna di esse, in euro
1.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre
C.P.A. ed IVA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 21.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pag. 7/7