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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 12/06/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 355 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertenteTRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 via Enea snc in Palinuro (SA), presso lo studio dell'Avv. Gerardo Cammardella, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
“ ” (P.Iva ) corrente in Napoli alla P.zza Bovio 22, in CP_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. sig.
[...]
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicola Controparte_2
Mautone (C.F ) in Vallo della Lucania alla Via Luigi Rinaldi, C.F._2
8, che la rappresenta e difende come da procura agli atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 12.06.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.02.2020, il ricorrente , conveniva in Parte_1 giudizio davanti all'intestato Tribunale la ditta in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al fine di sentir accogliere testualmente le seguenti conclusioni:… “1. ritenere fondati i fatti rappresentati ed esposti in premessa e per l'effetto, condannare la resistente al pagamento immediato in favore del ricorrente CP_3 [...]
della somma di e 63.880,15 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, cosi come da Pt_1 conteggi analitici che allegava al ricorso a titolo di differenze retributive, straordinari, festività, riposi non goduti, ratei ferie-permessi-13ma-14ma, TFR… ovvero della diversa maggiore/minore somma che si riterrà di giustizia, sempre ed in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sino all'effettivo soddisfo;
2. Con vittoria di spettanze di causa, rimborso spese forfettario, CA come per legge…” Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la ” in persona CP_1 del legale rappresentante p.t., che nel contestare la domanda, in via preliminare, chiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie avanzate dal ricorrente per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, concludendo per il rigetto della medesima in quanto infondata in fatto ed indiritto oltre vittoria di spese. Si procedeva all'escussione di testi ed all'espletamento della CTU, e successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda va parzialmente accolta nei limiti della motivazione che segue. Orbene, dall'esame della documentazione in atti e all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con CP_ vincolo di subordinazione alle dipendenze della resistente limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo le mansioni di “manutentore/manovale”. I testi, infatti, hanno confermato che il ricorrente ha sempre prestato la propria CP_ attività lavorativa alle dipendenze della convenuta per le ore e i giorni indicati in ricorso. Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato, posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione. Alla stregua di quanto sopra, dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Quanto alla retribuzione percepita appare insufficiente a compensare gli orari di lavoro e le mansioni svolte dal ricorrente. Quindi, ritenendo corrette e
Pag. 2 di 3 immuni da vizi le conclusioni del nominato CTU contabile rese nella relazione peritale, ritualmente depositata, le differenze retributive dovute al ricorrente al netto di quanto già percepito ammontano al lordo a complessivi € 12.491,65. La parte resistente, pertanto, va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di € 12.491,65, oltre ulteriori interessi Parte_1
e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo. Deve essere invece accolta l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati dal ricorrente ed in particolare di quelli afferenti ai rapporti di lavoro di cui alle annualità dal 2008 al 2013, sollevata dalla resistente. Attesa la soccombenza reciproca delle parti, le spese vanno compensate. Le spese e competenze di CTU si liquidano con separato decreto e vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 25.02.2020 da nei confronti della ditta Parte_1
” in persona del legale rappresentante p.t., ogni avversa istanza, CP_1 deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che tra il ricorrente Parte_1
e la ditta ” in persona del legale rappresentante p.t., è intercorso CP_1 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi e orario indicato in ricorso con mansioni di “manutentore/manovale”, e per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di € 12.491,65 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
- liquida il compenso del CTU con separato decreto ponendo il pagamento a carico di parte resistente. Così deciso in Vallo della Lucania 12 giugno 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 355 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertenteTRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 via Enea snc in Palinuro (SA), presso lo studio dell'Avv. Gerardo Cammardella, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
“ ” (P.Iva ) corrente in Napoli alla P.zza Bovio 22, in CP_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. sig.
[...]
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicola Controparte_2
Mautone (C.F ) in Vallo della Lucania alla Via Luigi Rinaldi, C.F._2
8, che la rappresenta e difende come da procura agli atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 12.06.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.02.2020, il ricorrente , conveniva in Parte_1 giudizio davanti all'intestato Tribunale la ditta in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al fine di sentir accogliere testualmente le seguenti conclusioni:… “1. ritenere fondati i fatti rappresentati ed esposti in premessa e per l'effetto, condannare la resistente al pagamento immediato in favore del ricorrente CP_3 [...]
della somma di e 63.880,15 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, cosi come da Pt_1 conteggi analitici che allegava al ricorso a titolo di differenze retributive, straordinari, festività, riposi non goduti, ratei ferie-permessi-13ma-14ma, TFR… ovvero della diversa maggiore/minore somma che si riterrà di giustizia, sempre ed in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sino all'effettivo soddisfo;
2. Con vittoria di spettanze di causa, rimborso spese forfettario, CA come per legge…” Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la ” in persona CP_1 del legale rappresentante p.t., che nel contestare la domanda, in via preliminare, chiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie avanzate dal ricorrente per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, concludendo per il rigetto della medesima in quanto infondata in fatto ed indiritto oltre vittoria di spese. Si procedeva all'escussione di testi ed all'espletamento della CTU, e successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda va parzialmente accolta nei limiti della motivazione che segue. Orbene, dall'esame della documentazione in atti e all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con CP_ vincolo di subordinazione alle dipendenze della resistente limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo le mansioni di “manutentore/manovale”. I testi, infatti, hanno confermato che il ricorrente ha sempre prestato la propria CP_ attività lavorativa alle dipendenze della convenuta per le ore e i giorni indicati in ricorso. Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato, posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione. Alla stregua di quanto sopra, dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Quanto alla retribuzione percepita appare insufficiente a compensare gli orari di lavoro e le mansioni svolte dal ricorrente. Quindi, ritenendo corrette e
Pag. 2 di 3 immuni da vizi le conclusioni del nominato CTU contabile rese nella relazione peritale, ritualmente depositata, le differenze retributive dovute al ricorrente al netto di quanto già percepito ammontano al lordo a complessivi € 12.491,65. La parte resistente, pertanto, va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di € 12.491,65, oltre ulteriori interessi Parte_1
e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo. Deve essere invece accolta l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati dal ricorrente ed in particolare di quelli afferenti ai rapporti di lavoro di cui alle annualità dal 2008 al 2013, sollevata dalla resistente. Attesa la soccombenza reciproca delle parti, le spese vanno compensate. Le spese e competenze di CTU si liquidano con separato decreto e vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 25.02.2020 da nei confronti della ditta Parte_1
” in persona del legale rappresentante p.t., ogni avversa istanza, CP_1 deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che tra il ricorrente Parte_1
e la ditta ” in persona del legale rappresentante p.t., è intercorso CP_1 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi e orario indicato in ricorso con mansioni di “manutentore/manovale”, e per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di € 12.491,65 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
- liquida il compenso del CTU con separato decreto ponendo il pagamento a carico di parte resistente. Così deciso in Vallo della Lucania 12 giugno 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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