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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2024, n. 7340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7340 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 10/10/2024, lette le note depositate dal difensore della parte ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 19538/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Panico (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio sito in OL alla Via Torino n.118, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Massimiliano De Masi (C. F.
[...]
) e Domenica Coppola (C. F. ), in virtù di procura C.F._3 CodiceFiscale_4 in atti, tutti elettivamente domiciliati in OL, alla Via Comunale del Principe, n. 13/A, presso il Servizio Legale della CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: lavoro straordinario in festività infrasettimanali
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.10.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata ha agito nei confronti dell' , presso cui presta servizio con la Controparte_3
decorrenza e la qualifica in atti come turnista, assumendo che, fino alla data del 01.04.2011,
l'Amministrazione resistente, per i giorni festivi infrasettimanali in cui effettuava la prestazione lavorativa, provvedeva a riconoscere anche il riposo compensativo ovvero la maggiorazione di cui all'art.9 del CCNL 20 settembre 2001, in particolare, provvedeva a riconoscere il riposo compensativo ogni qualvolta aveva svolto l'attività in giorno festivo infrasettimanale ovvero in mancanza alla corresponsione della maggiorazione di cui all'art.34 del CCNL 07.07.1999 calcolata secondo quanto statuito dall'art.39 del CCNL 20 settembre 2001; che dal 01.04.2011 l'Amministrazione non provvedeva più né a riconoscere il riposo compensativo né la maggiorazione di cui all'art.9 del CCNL 20 settembre 2000 successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018. Lamentava, pertanto, che per il periodo dal 01.11.2018 al 31.12.2022, non aveva mai fruito del riposo compensativo a fronte della prestazione lavorativa resa nei giorni infrasettimanali, così come risulta dai cedolini allegati, nè aveva ricevuto le quote di straordinario a lei spettanti in base all'art. 9 del CCNL 1999/2000.
Ha invocato, pertanto, una pronuncia di legittimità a lei favorevole, la sent. della
Cassazione n. 1505 del 25.01.2021 (e, poi, Corte di Cassazione Cass. n. 1201/2019; Cass.
n.16600/2019; Cass. n. 21412/2019), ed ha chiesto in via principale, accertare e dichiarare, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, il diritto del ricorrente alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo con riferimento al periodo
01.11.2018/31.12.2022, con la conseguente condanna dell' resistente al pagamento, in suo favore, della somma complessiva di € 2.297,87 oltre interessi;
in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di godere dei riposi compensativi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni di ricevere il compenso per il lavoro straordinario;
il tutto oltre spese.
L'azienda convenuta, costituitasi tardivamente, ha eccepito l'infondatezza della domanda azionata della quale ha, pertanto, chiesto il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Nel merito ha dedotto che la ricorrente lavora alle dipendenze della resistente quale turnista, prestando ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni;
che il personale turnista aveva diritto alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL del personale del comparto sanità del 01.09.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL del 19.04.2004; che pertanto la norma contrattuale invocata da controparte non poteva trovare automatica applicazione per suddetto personale, bensì era necessario che tale attività venisse “straordinariamente” prestata in un giorno festivo rispetto alla normale organizzazione lavorativa (se cioè il dipendente turnista si trovi a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato,
o nel caso in cui si trovi a lavorare in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario); che, quindi, detta norma trovava applicazione soltanto laddove vi era un surplus di attività lavorativa prestata dal dipendente tenuto conto che sia il riposo compensativo, sia il compenso maggiorato per lavoro straordinario, trovano giustificazione in relazione ad attività prestata oltre l'orario contrattuale di lavoro;
che nel caso di specie il lavoratore turnista non lavorava di più rispetto al non turnista in quanto erano tenuti entrambi a prestare le ore contrattualmente previste, di identico monte orario;
che, per il lavoratore turnista, il semplice fatto che uno dei turni svolti in regime ordinario cada in una giornata festiva infrasettimanale, comportava il riconoscimento dell'indennità ex art. 44 co.12, ma non comportava l'automatico riconoscimento della spettanza dello straordinario maggiorato;
che infatti nulla la parte ricorrente aveva provato circa l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nelle giornate festive indicate in ricorso;
che parimenti non aveva provato che il lavoro festivo sia stato prestato al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti o che la prestazione lavorativa abbia ecceduto il normale orario di lavoro.
Disposta la trattazione scritta, scaduto il termine per il deposito di note scritte, la causa è decisa con la presente sentenza.
**************
Nel merito il ricorso è fondato, confermandosi le argomentazioni già espresse dalla scrivente in precedenti relativi a casi analoghi in adesione ad altre numerose pronunce del
Tribunale di OL (sentenza dott. Bile n. 3646/2023, sentenza dott.ssa Lombardi n.
4085/2022, dott.ssa Galante n°2376/2023), che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
La parte ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001.
In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021).
I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore.
La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del
1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”.
La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del
2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva”.
Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma
3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL 7 aprile 1999) le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal
CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ").
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Le citate pronunce della S.C. hanno ritenuto che la tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 CCNL 20 settembre 2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non risulta ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove hanno inteso ritenere le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione
è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità
(lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività e, solo in alternativa, il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n.
1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività
(...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed è calcolata su diversi parametri. La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Infine, si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN, in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015).
Da ultimo, rileva la scrivente che, visto il disposto dell'art. 29 comma 6 del CCNL 2016-
2018 (“L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”), il termine di 30 giorni entro cui effettuare la richiesta non assume connotazione decadenziale, bensì rileva solo ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione (cfr. sentenza Tribunale di OL, n. 2555/2022, G. Cardellicchio).
Nel caso di specie, l'attività lavorativa della ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati dalle stampe cartellino in atti e, comunque, non sono contestate dall' convenuta (vedi relazione Gru allegato 2 CP_2
prod. parte convenuta).
La contestazione dell'azienda attiene, invero, alla fruizione dei riposi compensativi da parte dell'istante, che avrebbe, nella tesi della convenuta, già parzialmente compensato il lavoro festivo infrasettimanale prestato.
L'eccezione non coglie nel segno. Ed infatti, dalla documentazione prodotta dalla convenuta non si comprende se i riposi compensativi fruiti siano connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa in quelle specifiche giornate nè se essi siano stati riconosciuti in applicazione della normativa contrattuale riportata così come interpretata.
D'altronde la stessa nega possa riconoscersi ai turnisti il riposo compensativo ai CP_2
sensi del combinato disposto delle norme contrattuali citate, e quindi appare ovvio che i riposi compensativi riconosciuti trovano diversa giustificazione che non consente di considerarli concessi in adempimento della disposizione contrattuale invocata.
La domanda giudiziale va, pertanto, accolta.
Conseguentemente l resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, per l'arco temporale 01.11.2018 al 31.12.2022 in cui abbia lavorato in giorni festivi infrasettimanali, della somma di € 2.297,87, oltre accessori di legge.
In proposito questo giudice ritiene di dover aderire al conteggio così come redatto da procuratore di parte ricorrente in quanto correttamente formulato e non oggetto di specifica contestazione nel corpo della memoria di costituzione.
Per quanto riguarda, infatti, il calcolo di quanto effettivamente spettante alla ricorrente, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.( cfr. Cassazione civile, sez. lav., 18/02/2011, n. 4051; in senso conforme cfr.: Cass. 19 gennaio 2006 n.
945; Cass. 10 giugno 2003 n. 9285). Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente nei confronti dell' , in persona del legale rapp.te p.t., così Controparte_4
provvede:
in accoglimento della domanda giudiziale condanna l' , in persona del Controparte_4
legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente, per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo di € 2.297,87, oltre accessori di legge;
condanna altresì l' al pagamento, delle spese processuali che liquida in € Controparte_4
1.314,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in OL in data 5/11/2024
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Marisa Barbato)