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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 19284/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 03.04.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 19284/2023
TRA
, C. F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Gambardella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura , giusta procura agli atti CP_1
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 24.10.2023, il ricorrente esponeva:
- di essere titolare di pensione d'invalidità civile da invalido totale al 100% cat inv civ n. 07847528 con decorrenza 1/5/2015 e di assegno ordinario d'invalidità cat IO n. 15126601 con decorrenza
1/11/2021;
- che in data 22/03/2022, l' gli comunicava l'esistenza di un indebito pari ad euro 607,80 per il CP_1
periodo dal 1/1/2021 al 30/4/2022 generatosi sulla pensione d'invalidità civile per aver ricevuto l'aumento sociale della pensione in misura superiore al dovuto;
- che in data 03/05/2022, veniva proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Inps, senza alcun esito o riscontro;
- di essere coniugato dal 17/10/1995 con nata ad [...] in data [...]; Persona_1 - di non aver percepito alcun reddito personale o coniugale al di fuori delle pensioni di cui sopra
CP_ erogate dallo stesso che, dunque era a conoscenza di tutti i redditi percepiti da egli e dal suo coniuge (il coniuge non ha percepito alcun reddito per l'anno 2021);
- che avendo percepito per l'anno 2021 un reddito personale pari ad euro 608,42, per effetto della liquidazione dell'assegno IO, applicando la formula prevista per il calcolo della maggiorazione sociale (Articolo 38 della legge 448/2001 Finanziaria 2002, Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 e dall'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020) LIMITE DI REDDITO CONIUGALE – (REDDITO CONIUGE+REDDITO
PERSONALE+INVCIV) / 13 = 14.459,90 – (0 + 608,42 + 3.866,46)/13 = 14.459,90 - 4.474,88 / 13
- 9.985,02 / 13 = 768,07, avrebbe avuto diritto a percepire la maggiorazione sociale nella misura massima prevista pari ad euro 364,93/mese e, pertanto, alcuna somma indebita risultava riscossa dallo stesso.
Sulla base di tali permesse, il ricorrente eccepiva l'illegittimità del provvedimento per irrecuperabilità dell'indebito richiamando diverse pronunce della Suprema Corte di Cassazione ed evidenziava l'assenza di dolo nonché la sua totale buona fede. Concludeva nel modo seguente: “per le causali indicate in ricorso, previo accertamento negativo del credito, dichiarare illegittima la ripetizione
d'indebito intimata al ricorrente di cui alla comunicazione del 22/3/2022 dell'importo di euro 607,80
e non dovuta alcuna somma stante l'illegittimità della richiesta di ripetizione di indebito ed, in ogni caso, l'irripetibilità dell'indebito assistenziale per motifvi reddituali per buona fede, assenza di dolo ed affidamento dell'accipiens; ordinare la cessazione di ogni trattenuta effettuata sulla pensione del CP_ ricorrente per il recupero delle somme di cui sopre con codnanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente illegittimamente recuprate a titolo di recupero crediti da quantificarsi in
CP_ separata sede;
Condannare l' al pagamento delle competenze di lite oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore”
Si costituiva tempestivamente parte resistente chiedendo il rigetto della domanda nel merito in quanto infondata, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato CP_ Il ricorrente chiede accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del recupero dell'indebito operato dall' con la comunicazione del 22.3.2022, nella quale si chiedeva la restituzione della somma di €.607,80 indebitamente riscossa per il periodo dal 1/1/2021 al 30/4/2022 a seguito della liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 con decorrenza 1.11.2021.
Come correttamente sostenuto dall' , il ricorrente, già titolare di pensione di inabilità civile dal CP_1
2015, è divenuto titolare anche di pensione di inabilità ex articolo 2 legge 222/84, n. 15126601, sulla base della domanda amministrativa del 7.10.2021, con decorrenza dal mese di novembre 2021, con liquidazione del rateo di €.280,82 lordi per il rateo di novembre e di €.327,63 lordi per il rateo di dicembre, per complessivi €.609,00 lordi. Tali somme hanno determinato un incremento del reddito dell'anno 2021 che, valutato nell'anno successivo, ha comportato il superamento del limite reddituale previsto per la concessione della maggiorazione sociale, che, pertanto, è divenuta indebita ed è stata richiesta in restituzione con la tempestiva comunicazione del 22.3.2022. CP_ Nel caso di specie il dato reddituale rilevante non era conoscibile dall' al momento dell'erogazione delle somme che hanno comportato l'incremento, poiché i redditi complessivi dell'anno 2021 erano conoscibili solo nell'anno 2022. Essendo la liquidazione avvenuta nel corso CP_ dello stesso anno 2021 l ha potuto accertare il superamento della relativa soglia reddituale solo al termine di esso, quindi nell'anno 2022. Sul punto questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento espresso nella sentenza del Tribunale di Napoli NORD dott. Barbato RG 9763/23 “ … sulla base di tale ratio decidendi, quindi, l'indebito assistenziale per superamento del requisito reddituale non può ritenersi ripetibile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui il dato reddituale incompatibile sia in possesso o conoscibile per l'ente previdenziale in un momento antecedente all'erogazione della prestazione di cui poi si è chiesta la restituzione. Non è, infatti, ipotizzabile una tutela dell'affidamento od un onere di attivazione dell' nell'ipotesi inversa in cui la prestazione sia CP_1
stata correttamente erogata sulla base del patrimonio conoscitivo esistente al momento della sua liquidazione e diventi poi indebita in ragione di eventi sopravvenuti ovvero della conoscibilità sopravvenuta del dato ostativo alla sua erogazione .Va a questo punto osservato che le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono di recente pronunciate, nel senso che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”(cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228).Tale principio per la sua portata generale, riguarda anche l'indebito assistenziale. Per tali ragioni, l'onere probatorio è a carico del ricorrente/accipiens e non dell'ente previdenziale resistente/solvens.. Nel caso in esame, quindi, è possibile risolvere le questioni sulla base del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento” .
Nel caso in esame, deve ritenersi ripetibile, trattandosi di indebito assistenziale per superamento del requisito reddituale, in quanto – essendo la liquidazione avvenuta nel corso dello stesso anno 2021 - CP_ l' ha potuto accertare il superamento della relativa soglia reddituale solo al termine di esso, quindi nell'anno 2022.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese di lite, stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese
Si comunichi.
Napoli, 03.04.2025 il Giudice del Lavoro dott. ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 03.04.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 19284/2023
TRA
, C. F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Gambardella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura , giusta procura agli atti CP_1
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 24.10.2023, il ricorrente esponeva:
- di essere titolare di pensione d'invalidità civile da invalido totale al 100% cat inv civ n. 07847528 con decorrenza 1/5/2015 e di assegno ordinario d'invalidità cat IO n. 15126601 con decorrenza
1/11/2021;
- che in data 22/03/2022, l' gli comunicava l'esistenza di un indebito pari ad euro 607,80 per il CP_1
periodo dal 1/1/2021 al 30/4/2022 generatosi sulla pensione d'invalidità civile per aver ricevuto l'aumento sociale della pensione in misura superiore al dovuto;
- che in data 03/05/2022, veniva proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Inps, senza alcun esito o riscontro;
- di essere coniugato dal 17/10/1995 con nata ad [...] in data [...]; Persona_1 - di non aver percepito alcun reddito personale o coniugale al di fuori delle pensioni di cui sopra
CP_ erogate dallo stesso che, dunque era a conoscenza di tutti i redditi percepiti da egli e dal suo coniuge (il coniuge non ha percepito alcun reddito per l'anno 2021);
- che avendo percepito per l'anno 2021 un reddito personale pari ad euro 608,42, per effetto della liquidazione dell'assegno IO, applicando la formula prevista per il calcolo della maggiorazione sociale (Articolo 38 della legge 448/2001 Finanziaria 2002, Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 e dall'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020) LIMITE DI REDDITO CONIUGALE – (REDDITO CONIUGE+REDDITO
PERSONALE+INVCIV) / 13 = 14.459,90 – (0 + 608,42 + 3.866,46)/13 = 14.459,90 - 4.474,88 / 13
- 9.985,02 / 13 = 768,07, avrebbe avuto diritto a percepire la maggiorazione sociale nella misura massima prevista pari ad euro 364,93/mese e, pertanto, alcuna somma indebita risultava riscossa dallo stesso.
Sulla base di tali permesse, il ricorrente eccepiva l'illegittimità del provvedimento per irrecuperabilità dell'indebito richiamando diverse pronunce della Suprema Corte di Cassazione ed evidenziava l'assenza di dolo nonché la sua totale buona fede. Concludeva nel modo seguente: “per le causali indicate in ricorso, previo accertamento negativo del credito, dichiarare illegittima la ripetizione
d'indebito intimata al ricorrente di cui alla comunicazione del 22/3/2022 dell'importo di euro 607,80
e non dovuta alcuna somma stante l'illegittimità della richiesta di ripetizione di indebito ed, in ogni caso, l'irripetibilità dell'indebito assistenziale per motifvi reddituali per buona fede, assenza di dolo ed affidamento dell'accipiens; ordinare la cessazione di ogni trattenuta effettuata sulla pensione del CP_ ricorrente per il recupero delle somme di cui sopre con codnanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente illegittimamente recuprate a titolo di recupero crediti da quantificarsi in
CP_ separata sede;
Condannare l' al pagamento delle competenze di lite oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore”
Si costituiva tempestivamente parte resistente chiedendo il rigetto della domanda nel merito in quanto infondata, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato CP_ Il ricorrente chiede accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del recupero dell'indebito operato dall' con la comunicazione del 22.3.2022, nella quale si chiedeva la restituzione della somma di €.607,80 indebitamente riscossa per il periodo dal 1/1/2021 al 30/4/2022 a seguito della liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 con decorrenza 1.11.2021.
Come correttamente sostenuto dall' , il ricorrente, già titolare di pensione di inabilità civile dal CP_1
2015, è divenuto titolare anche di pensione di inabilità ex articolo 2 legge 222/84, n. 15126601, sulla base della domanda amministrativa del 7.10.2021, con decorrenza dal mese di novembre 2021, con liquidazione del rateo di €.280,82 lordi per il rateo di novembre e di €.327,63 lordi per il rateo di dicembre, per complessivi €.609,00 lordi. Tali somme hanno determinato un incremento del reddito dell'anno 2021 che, valutato nell'anno successivo, ha comportato il superamento del limite reddituale previsto per la concessione della maggiorazione sociale, che, pertanto, è divenuta indebita ed è stata richiesta in restituzione con la tempestiva comunicazione del 22.3.2022. CP_ Nel caso di specie il dato reddituale rilevante non era conoscibile dall' al momento dell'erogazione delle somme che hanno comportato l'incremento, poiché i redditi complessivi dell'anno 2021 erano conoscibili solo nell'anno 2022. Essendo la liquidazione avvenuta nel corso CP_ dello stesso anno 2021 l ha potuto accertare il superamento della relativa soglia reddituale solo al termine di esso, quindi nell'anno 2022. Sul punto questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento espresso nella sentenza del Tribunale di Napoli NORD dott. Barbato RG 9763/23 “ … sulla base di tale ratio decidendi, quindi, l'indebito assistenziale per superamento del requisito reddituale non può ritenersi ripetibile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui il dato reddituale incompatibile sia in possesso o conoscibile per l'ente previdenziale in un momento antecedente all'erogazione della prestazione di cui poi si è chiesta la restituzione. Non è, infatti, ipotizzabile una tutela dell'affidamento od un onere di attivazione dell' nell'ipotesi inversa in cui la prestazione sia CP_1
stata correttamente erogata sulla base del patrimonio conoscitivo esistente al momento della sua liquidazione e diventi poi indebita in ragione di eventi sopravvenuti ovvero della conoscibilità sopravvenuta del dato ostativo alla sua erogazione .Va a questo punto osservato che le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono di recente pronunciate, nel senso che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”(cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228).Tale principio per la sua portata generale, riguarda anche l'indebito assistenziale. Per tali ragioni, l'onere probatorio è a carico del ricorrente/accipiens e non dell'ente previdenziale resistente/solvens.. Nel caso in esame, quindi, è possibile risolvere le questioni sulla base del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento” .
Nel caso in esame, deve ritenersi ripetibile, trattandosi di indebito assistenziale per superamento del requisito reddituale, in quanto – essendo la liquidazione avvenuta nel corso dello stesso anno 2021 - CP_ l' ha potuto accertare il superamento della relativa soglia reddituale solo al termine di esso, quindi nell'anno 2022.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese di lite, stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese
Si comunichi.
Napoli, 03.04.2025 il Giudice del Lavoro dott. ssa Marta Correggia