Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 28/05/2025, n. 10313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10313 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10313/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11435/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11435 del 2024, proposto da LU SA LE, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Maria Aprile, con domicilio digitale presso la PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento dell’illegittimità
del silenzio/inerzia nel procedimento avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento del titolo di studio relativo al percorso di formazione degli insegnanti di sostegno, conseguito in Romania e finalizzato all'insegnamento nella classe di concorso ADSS, presentata dal ricorrente al Ministero dell'istruzione e del merito, in data 12/07/2023 (domanda n. 31388), ai sensi dell'art. 16, co. 6 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n°36/2005, non concluso entro il termine fissato di 120 giorni con specifica richiesta di:
- ordinare al Ministero ex art. 117 comma 2 cpa, di provvedere, entro il termine massimo di 60 giorni all'adozione del relativo provvedimento inerente alla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione in Italia ai sensi del disposto dell'art. 16, co. 6 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n°36/2005 e n°53/2013 per la classe di concorso ADSS prevedendo, nel caso in cui sia necessaria una prova compensativa, la possibilità di scegliere tra una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento;
- nominare, ai sensi dell'art. 117 comma 3, un commissario ad acta nel caso di ulteriore inadempienza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato :
- che con ricorso ex art. 117 c.p.a. notificato e depositato il 5/11/2024 l’istante in epigrafe, nel premettere di aver presentato in data 12.07.2023 istanza ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania e che l’amministrazione intimata non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 d.lgs. cit., ha formulato le domande (parimenti riportate) in epigrafe;
- che l’amministrazione si è costituita in resistenza con comparsa di stile;
- che con memoria depositata l’8 maggio 2025 parte ricorrente insiste nelle proprie domande, persistendo l’inerzia dell’amministrazione;
- che all’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato :
- che il ricorso è fondato per quanto di ragione (v. ex plur. di questo Tribunale, sez. IV, sent. 27.1.2025, n. 1784);
- che i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento;
- che nel caso in esame:
a) sussiste l’obbligo dell’amministrazione resistente (cfr. art. 2, co. 1, d.l. n. 1/2020, conv. con modif. dalla l. n. 12/2020) di provvedere entro il termine previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, ai sensi del quale: co. 2: “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; co. 6: “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato”;
b) l’anzidetto termine risulta infruttuosamente decorso, non avendo l’amministrazione adottato il provvedimento conclusivo;
- che pertanto si deve ordinare al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, nei termini (stabiliti avendo riguardo all’epoca di avvio del procedimento; 2023) e con le modalità indicate in dispositivo;
- che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente nel termine di 40 giorni dalla comunicazione in via amministrativa (ovvero, se anteriore, dalla notificazione a iniziativa di parte) della presente sentenza;
- nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’istruzione e del merito, o suo delegato, il quale, in caso di perdurante inerzia e a richiesta dell’istante, provvederà entro ulteriori 90 giorni (dalla richiesta di parte);
- condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 750,00, oltre iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del difensore, avv. Massimo Maria Aprile, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Maria Verlengia, Presidente FF, Estensore
Annalisa Tricarico, Referendario
Pierluigi Tonnara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Maria Verlengia |
IL SEGRETARIO