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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/11/2024, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. OR Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Mauro Mirenna Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2664/2024 V.G., posta in decisione all'udienza del 04 novembre 2024 sostituita ex art. 127 ter cpc e promossa
D A
, c.fisc. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. RIOLO EMIDIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_2 C.F._2 dell'avv. FARAMO SEBASTIANO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/08/2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2 premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Messina il 13 luglio 1996, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 1996 al n° 428 parte II serie A, esponevano che:
a) dal matrimonio è nato il [...], oggi maggiorenne;
Persona_1
b) tra le parti era intervenuta separazione consensuale, giusto decreto di omologazione del Tribunale di Messina in data 19 maggio 2023, e la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
c) la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
d) di avere regolato tutti i loro rapporti patrimoniali;
Chiedevano, pertanto, congiuntamente fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, con note depositate in sostituzione della presenza in udienza, dichiaravano di insistere nel ricorso.
Il P.M. veniva invitato a concludere.
La domanda deve essere accolta.
1 È provato, infatti, dalla documentazione prodotta in atti, che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale giusto decreto di omologazione del Tribunale di Messina in atti e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni del divorzio, così come stabilite nel ricorso congiunto non sono contrarie a norme imperative di legge.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguente statuizione.
Le spese devono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto in data 02/08/2024 da
[...]
e così provvede: Parte_1 Parte_2
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Messina il 13 luglio 1996 fra e , alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto depositato in data 02/08/2024;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
05/11/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Viviana Cusolito) (dott. OR Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
2
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. OR Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Mauro Mirenna Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2664/2024 V.G., posta in decisione all'udienza del 04 novembre 2024 sostituita ex art. 127 ter cpc e promossa
D A
, c.fisc. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. RIOLO EMIDIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_2 C.F._2 dell'avv. FARAMO SEBASTIANO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/08/2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2 premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Messina il 13 luglio 1996, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 1996 al n° 428 parte II serie A, esponevano che:
a) dal matrimonio è nato il [...], oggi maggiorenne;
Persona_1
b) tra le parti era intervenuta separazione consensuale, giusto decreto di omologazione del Tribunale di Messina in data 19 maggio 2023, e la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
c) la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
d) di avere regolato tutti i loro rapporti patrimoniali;
Chiedevano, pertanto, congiuntamente fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, con note depositate in sostituzione della presenza in udienza, dichiaravano di insistere nel ricorso.
Il P.M. veniva invitato a concludere.
La domanda deve essere accolta.
1 È provato, infatti, dalla documentazione prodotta in atti, che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale giusto decreto di omologazione del Tribunale di Messina in atti e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni del divorzio, così come stabilite nel ricorso congiunto non sono contrarie a norme imperative di legge.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguente statuizione.
Le spese devono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto in data 02/08/2024 da
[...]
e così provvede: Parte_1 Parte_2
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Messina il 13 luglio 1996 fra e , alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto depositato in data 02/08/2024;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
05/11/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Viviana Cusolito) (dott. OR Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
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