Art. 3.
Su istanza del Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, documentata con il deposito di una copia dei decreti ministeriali di trasferimento dei sopracitati beni immobili, i competenti uffici statali locali provvederanno alle operazioni di trascrizione e registrazione necessarie per le volturazioni e le intestazioni catastali a favore della regione Valle d'Aosta dei beni immobili di cui all'articolo 1 della presente legge.
Le operazioni e gli atti relativi alla trascrizione e al trasferimento dei beni immobili di cui si tratta saranno esenti da ogni tributo o diritto fiscale.
Su istanza del Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, documentata con il deposito di una copia dei decreti ministeriali di trasferimento dei sopracitati beni immobili, i competenti uffici statali locali provvederanno alle operazioni di trascrizione e registrazione necessarie per le volturazioni e le intestazioni catastali a favore della regione Valle d'Aosta dei beni immobili di cui all'articolo 1 della presente legge.
Le operazioni e gli atti relativi alla trascrizione e al trasferimento dei beni immobili di cui si tratta saranno esenti da ogni tributo o diritto fiscale.