Articolo 3 della Legge 14 agosto 1971, n. 907
Articolo 2Articolo 4
Versione
16 novembre 1971
Art. 3.
Su istanza del Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, documentata con il deposito di una copia dei decreti ministeriali di trasferimento dei sopracitati beni immobili, i competenti uffici statali locali provvederanno alle operazioni di trascrizione e registrazione necessarie per le volturazioni e le intestazioni catastali a favore della regione Valle d'Aosta dei beni immobili di cui all'articolo 1 della presente legge.
Le operazioni e gli atti relativi alla trascrizione e al trasferimento dei beni immobili di cui si tratta saranno esenti da ogni tributo o diritto fiscale.
Entrata in vigore il 16 novembre 1971