Decreto cautelare 25 maggio 2024
Decreto cautelare 17 giugno 2024
Ordinanza cautelare 19 giugno 2024
Ordinanza cautelare 18 luglio 2024
Sentenza breve 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza breve 12/06/2025, n. 11587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11587 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11587/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05795/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 72 bis e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5795 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sita Silvana, rappresentata e difesa dagli avvocati Manfredo Piazza e Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Formez P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per quanto riguarda il ricorso principale:
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia ,
dell'avviso dell’esito della prova scritta 6 maggio 2024 - D.M. 8 giugno 2023 n. 107 m.pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U. 0064933. 07-05-2024, per esserle stato attribuito un punteggio di 57 punti, a fronte di 60, utili per il superamento della prova e di ogni atto presupposto e consequenziale, nonché, in particolare, e in parte qua , dell’atto contenente i cento quesiti, forniti da Formez P.A. e validati dal Comitato tecnico Scientifico di cui all’art. 13, comma 2, del Decreto 3 agosto 2017, n. 138 con le quattro opzioni di risposta, di cui solo una, ai sensi dell’art. 6 punto a) del Bando (D.M. 107 dell’8.6.2023) avrebbe dovuto essere quella corretta. Più precisamente nella parte in cui detto atto pone alla candidata quesiti errati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 17 giugno 2024:
per l’annullamento,
previa adozione di idonea misura cautelare, anche monocratica ,
- del provvedimento m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI(R).0001218.24-05-2024, con cui il Direttore Generale del Personale Scolastico Ufficio II - Dirigenti Scolastici del M.I.M. “ DISPONE, ai sensi degli articoli 2 e 3 del DM 8 giugno 2023, n. 107 nonché dell’Avviso DGPER 29 dicembre 2023, n. 79720 l’esclusione di IL SITA… dalla partecipazione alla procedura di cui al DM 107/2023 per mancanza dei requisiti richiesti per legge ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Formez P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le ordinanze n. 2659/2024 e n. 3265/2024 della Sezione III bis ;
Vista la memoria depositata 7 giugno 2025, con la quale la parte ricorrente ha dichiarato di non avete più interesse al ricorso, come integrato dai motivi aggiunti;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. c ) cod. proc. amm.;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la parte ricorrente, con la proposizione del presente ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, ha impugnato i provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe, inerenti al concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, lamentandone l’illegittimità sotto distinti profili e chiedendone, previa sospensione, l’annullamento;
Rilevato che le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, insistendo per il rigetto del gravame;
Considerato che, con le ordinanze n. 2659/2024 e n. 3265/2024, la Sezione III bis ha respinto le istanze cautelari incidentalmente proposti dalla parte ricorrente;
Considerato che, nelle more, veniva approvata la graduatoria definitiva della procedura de qua rispetto alla quale non risulta essere stata proposta impugnazione;
Rilevato che la parte ricorrente, con istanza depositata in data 7 giugno 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, a cui l’Amministrazione resistente non si è opposta;
Considerato che, all’udienza camerale del 10 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ed è stato dato avviso a verbale della definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi del combinato disposto degli articoli 72 bis , comma 2 e 74 del c.p.a. alla luce della dichiarazione di mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio presentata dalla parte ricorrente, non opposta dalla parte resistente;
Rilevato, alla luce di quanto sopra esposto, che il presente ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, considerato che nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione; in tal senso la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere interesse alla stessa, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, Sez. III ter , 9 aprile 2025, n. 7041, Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379);
Ritenuto altresì di poter compensare le spese di lite tra le parti, stante la definizione in rito della presente controversia e del contegno processuale delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando, ai sensi degli art. 72 bis , comma 2, e 74 del c.p.a, sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti notificati il 17 giugno 2024, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco Martone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Martone | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO