Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/04/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 645/2024 R.g.l., avverso l'ordinanza del Tribunale di Piacenza n. 1253 del 13.9.2024 avente ad oggetto: procedimento ex art. 28 del D.lgs. n. 150/2011 e art. 44 del d.lgs. n. 286/1998; promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv. Maria Maddalena Berloco e Pt_1
Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Bologna, presso l'Ufficio legale della
Sede Provinciale dell' stesso – appellante Pt_2 nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Guariso e Livio Parte_3
Neri ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano – appellato posta in decisione all'udienza collegiale del 20.2.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1
1. La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata ordinanza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “Con ricorso ex art. 28 del D.lgs. n. 150/2011 e art. 44 del d.lgs. n. 286/1998, ha convenuto in giudizio l' innanzi Parte_3 Pt_1 alla Sezione Lavoro del Tribunale di Piacenza per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dall' consistente nell'aver negato al ricorrente, per il Pt_1 periodo 1.7.2018 – 28.2.2022, l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui all'art. 2 DL 13/3/88 n. 69 (convertito in L. 13.5.88 n. 153) in relazione al nucleo familiare composto dalla moglie e dai due figli minori, come invece consentito ai lavoratori italiani;
2) al fine di rimuovere gli effetti della predetta discriminazione, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'ANF per il periodo 1.7.2018 – 28.2.2022, computando nel nucleo familiare la moglie e i due figli minori, secondo le medesime modalità e i medesimi requisiti che l' Pt_1 applica ai lavoratori con cittadinanza italiana aventi familiari all'estero; 3) condannare a pagare al ricorrente la somma di euro 7.254,76 o la diversa Pt_1 somma che risulterà dovuta per il periodo 1.7.2018 – 28.2.2022 a titolo di ANF o, in subordine, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per l'accertata discriminazione;
4) condannare l' al pagamento delle spese di lite, da Pt_1 distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha dedotto:
- di essere cittadino maliano e titolare, per il periodo oggetto di ricorso, di permesso per lavoro subordinato e, da ultimo, di permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti rilasciato in data 26.07.2019 e di durata illimitata (doc. 1 parte ricorrente);
- nel periodo oggetto di causa, di essere stato titolare di più rapporti di lavoro subordinato, da ultimo con Cooperativa San Martino Soc. Coop. (doc. 2 parte ricorrente);
- di avere una moglie e due figli che risiedevano, nel periodo in considerazione, in Mali (doc. 3 parte ricorrente);
- di aver presentato domande di pagamento degli ANF con riferimento alla moglie e ai figli per i periodi decorrenti dal 01.07.2018, per i due figli, e dal
29.12.2019, per la moglie, autocertificando, in ciascuna domanda, la composizione del proprio nucleo familiare e i redditi complessivi percepiti dal nucleo medesimo, nonché il fatto di non percepire altri trattamenti di famiglia in
Italia o all'estero (doc. 4 parte ricorrente);
- che l' respingeva la domanda con la motivazione “mancanza del Pt_1 diritto relativamente al nucleo familiare” (doc. 5 parte ricorrente);
2 - di aver presentato anche domanda di autorizzazione ad includere nel nucleo familiare, ai fini del riconoscimento e del pagamento degli ANF, i familiari residenti in [...](doc. 6 parte ricorrente);
- che domanda di autorizzazione era respinta con la seguente motivazione:
“Il Familiare non risiede in uno Stato con cui esiste una Convenzione di reciprocità (Art. 2, comma 6 bis, L. 13 maggio 1988, n. 153)” (doc. 7 parte ricorrente);
- di aver proposto ricorso amministrativo avverso il rigetto ricevuto e di aver contestualmente avanzato istanza di riesame alla luce della circolare Pt_1
n. 95/2022 (doc. 8 parte ricorrente);
- che la moglie e i figli non disponevano in Mali (né altrove) di alcun reddito o proprietà, che gli stessi non godevano, né nel loro paese d'origine, né altrove, di alcun trattamento analogo agli ANF e che lui provvedeva interamente al loro sostentamento (doc. 9 parte ricorrente);
- di non aver percepito, per gli anni oggetto di causa, altro reddito se non quello derivante dal rapporto di lavoro e risultante dai modelli CU (docc. 2 e 10 parte ricorrente);
Ciò premesso, parte ricorrente ha sostenuto la natura illegittima del diniego dell' in quanto contrastante con i principi comunitari di parità di Pt_1 trattamento tra cittadini nazionali e stranieri titolari di un permesso di lungo periodo. Parte ricorrente ha, quindi, richiamato la giurisprudenza comunitaria secondo cui non può essere negato l'assegno familiare al soggiornante di lungo periodo (o al titolare di un permesso unico), adducendo, come motivazione, che i suoi familiari risiedono in un paese terzo. Infatti, tale beneficio viene accordato ai cittadini italiani indipendentemente dal luogo in cui i risiedano i loro familiari.
Ritenuta la natura discriminatoria della condotta tenuta dall' e richiamata Pt_1 giurisprudenza di merito pronunciata in casi analoghi, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
In assenza di attività istruttoria, la causa era decisa nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il Tribunale di Piacenza, dichiarata la contumacia dell' definiva la Pt_1 vertenza con l'ordinanza in epigrafe indicata, così statuendo: “1. dichiara la contumacia dell' 2. dichiara il carattere discriminatorio della condotta di Pt_1 diniego opposta da al ricorrente ( Pt_1 Parte_3 C.F._1 per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del d.l.
n. 69/88 e per l'effetto:
3. ordina ad di cessare la condotta discriminatoria e Pt_1 di rimuoverne gli effetti;
4. condanna al pagamento dell'assegno per il Pt_1 nucleo familiare in favore del ricorrente nella misura di € 7.254,76, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
5. condanna a rimborsare al Pt_1
3 ricorrente le spese di giudizio e liquidate in complessivi € 854,00, oltre rimborso
15%, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari”.
Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, riteneva sussistente la condotta discriminatoria denunciata (richiamando sul punto, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia del 25.11.2020, causa C-303/19; Corte Costituzionale sentenza n. 67 del 11.3.2022 e Cass. civ., sez. lavoro, ord. 9.11.2022, n. 33016) e verificava la spettanza nei suoi confronti dell' per l'intero periodo dedotto CP_1 in causa.
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 11.10.2024, l' ha Pt_1 spiegato appello nei confronti della predetta ordinanza, chiedendo che questa
Corte voglia: “in via preliminare/pregiudiziale, dichiarare il ricorso avversario inammissibile per intervenuta DECADENZA ex art. 47 DPR. n. 639/1970 (v. narrativa); in via principale, nel merito, rigettare il ricorso avversario siccome infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato;
con vittoria di spese e compenso professionale di questo grado del giudizio”.
Nello spiegato atto di gravame, l' appellante ha dedotto in via Pt_2 preliminare: “1) In punto di intervenuta decadenza ex art. 47 DPR n. 639/1970” e, nel merito, ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice “ha ritenuto che il ricorrente/attuale appellato abbia “dimostrato di possedere i requisiti richiesti dalla legge” per l'ottenimento di quanto preteso, compresi “il permesso di soggiorno di cui è titolare” e “l'attestazione di stato di famiglia”, specificando che “i redditi risultano dai modelli 730 e dalle CU allegate al ricorso, da cui emerge ulteriormente che i familiari del ricorrente erano a suo carico (doc. 10 parte ricorrente)”.
L'appellato, ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame ex adverso proposti sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma dell'ordinanza gravata, anche con diversa motivazione, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta dalle parti in prime cure.
3. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va innanzitutto esaminato e disatteso il primo motivo di appello proposto dall' a mezzo Pt_1 del quale l'Istituto appellante ha avanzato eccezione di decadenza ex art. 47 DPR
n. 639/1970.
Al riguardo, si osserva che l' ha individuato correttamente le Pt_1 disposizioni sulla decadenza applicabili al caso di specie, interpretandole tuttavia in modo erroneo. Infatti, in tema di corretta individuazione del dies a quo di
4 decorrenza del termine di decadenza ex art. 47 DPR 639/70, si è pronunciata la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SS.UU., sent. 12718/2009) affermando il seguente principio di diritto: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438) - dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l' inizio del computo del termine decedenziale (di tre anni o di un anno). Disposizione quest'ultima che, per configurarsi come una norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità di detta soglia, deve trovare applicazione – al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata - oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al citato art. 47, comma 5”.
In particolare, si legge ancora nella suddetta pronuncia: “emergono tre diversi dies a quibus:
- ove sia stata emanato un provvedimento dell a seguito di un Pt_1 precedente ricorso amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47;
- se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l' non ha Pt_1 provveduto il termine decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni L. n. 88 del 1989, ex art. 46, comma 6), previsto per la decisione;
- ove neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell in risposta alla domanda iniziale Pt_1 dell'assicurato; o perché, pur in presenza dell'atto reiettivo dell l'assicurato Pt_1 non ha a sua volta presentato un valido ricorso) il dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari
5 a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto L. 11 agosto 1973, n. 533, ex art. 7; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 46, comma 5; 90 giorni per il silenzio rigetto L. 9 marzo 1989, n. 88 cit., ex art. 46, comma 6)”.
L'interpretazione suddetta appare conforme al principio generale secondo il quale le norme che impongono decadenze sono di stretta interpretazione (cfr. ex multis Cass., 18.9.2019 n. 23300; Cass., 25.5.2012 n. 8350), posto che l'art. 47
DPR 639/70 individua esclusivamente le tre ipotesi sopra menzionate, e, in particolare per l'ipotesi di mancata presentazione di un tempestivo ricorso amministrativo, prevede che il termine di decadenza (triennale o annuale) dall'azione giudiziaria decorre “dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”. Ai sensi dell'art. 47 cit., il termine per l'esaurimento del procedimento amministrativo – dal quale dipende il decorso del termine di decadenza – deve essere calcolato dalla data di presentazione della domanda di prestazione, cui vanno aggiunti complessivi 300 giorni, senza che sia prevista alcuna altra ipotesi. È pertanto priva di base normativa l'eccezione di decadenza dedotta dalla difesa dell' che ha fatto Pt_1 decorrere il termine di decadenza annuale non dal trecentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di prestazione, bensì dal centottantesimo giorno successivo al provvedimento di diniego della domanda emesso dall' Pt_2
(“Di tutta evidenza, come, ancor prima che legittimo e giusto, del tutto logico, è far decorrere, il termine di decadenza de quo dal 181° giorno successivo alla data di notifica della reiezione delle domande, perché in tale momento sono scaduti i
“termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo”).
Il calcolo corretto è invece il seguente:
- 21.8.2021 – data di presentazione delle domande di autorizzazione e pagamento;
- 17.6.2022 – data di esaurimento del procedimento amministrativo
(21.8.2021 + 300 giorni);
- 17.6.2023 – scadenza del termine decadenziale.
Ebbene, il ricorso introduttivo di questo giudizio è stato introdotto con deposito telematico del 12.6.2023 e, quindi, nel rispetto del termine decadenziale annuale di cui all'art. 47 DPR n. 639/1970.
In ragione di quanto sopra esposto, ad avviso di questa Corte, il primo motivo di appello proposto dall' va dunque respinto. Pt_1
4. Nel merito, le doglianze dell' sono fondate. Pt_2
Al riguardo, appare opportuno ricordare che l'assegno per il nucleo familiare
– che ha sostituito, a decorrere dall'1.1.1988, gli assegni familiari, le quote di
6 aggiunta di famiglia ed ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la “maggiorazione degli assegni familiari” prevista dalla pregressa normativa di cui agli artt. 5 e 6 del d. l. n. 17/1983, convertito, con modificazioni, dalla l. n.
79/1983 – compete, alle condizioni previste nell'art. 2 del d. l. n. 69 1988, convertito con modificazioni nella l. n. 153/1988.
L'art. 2 cit., nella sua perdurante vigenza (prestazione abrogata limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dall'1.3.2022, per effetto dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 230/2021), prevede: “1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
7 4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli
26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n.
818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto,
l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.
8 9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
9 14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
4.1. Orbene, avendo riguardo alla sopra richiamata disciplina legislativa, in correlazione alla fattispecie in esame, l' nello spiegato atto di gravame, ha Pt_1 contestato che “Il ricorrente/attuale appellato non ha mai (né in sede amministrativa, né in sede giudiziale) depositato idonea documentazione reddituale riferita all'intero nucleo con la quale il richiedente deve, anno per anno, attestare i redditi del proprio nucleo familiare”.
Tale eccezione, ad avviso di questa Corte, “coglie nel segno” e conduce alla reiezione di tutte le domande formulate dall'allora ricorrente nel libello introduttivo del giudizio, con assorbimento di ulteriori eccezioni proposte dall' . Pt_2
4.2. In proposito occorre analizzare la questione dell'utilizzabilità delle autocertificazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione da parte degli stranieri residenti in Italia. Tale materia è disciplinata da alcune norme di legge, tra cui, innanzitutto, l'art. 2 commi 1 e 2, del d.P.R. 394/1999, secondo cui: “I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Gli stati, fatti e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo
4, comma 2, del testo unico”.
L'art. 3, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. 445/2000 prevede altresì: “2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi
10 in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”.
In base alla normativa richiamata, dunque, lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può avvalersi di autocertificazioni in ogni rapporto con la pubblica amministrazione solo qualora sia necessario certificare stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane;
negli altri casi, è necessario ottenere dall'autorità estera di provenienza idonea documentazione certificativa, corredata dalle traduzioni certificate e le firme legalizzate nei modi e nelle forme previste dalla legge (cfr. art. 33, commi 2 e 3, del d.P.R. 445/2000; il comma 4 prevede che “Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello
Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato sono legalizzate a cura delle prefetture”).
Non rientrano tra gli stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane i redditi e i patrimoni posseduti da stranieri in territorio estero, essendo evidente che esse non possono utilizzare all'estero gli stessi strumenti di accertamento di cui possono avvalersi per i redditi e patrimoni presenti sul territorio italiano, con riferimento all'accesso a documentazione amministrativa, utilizzo di banche dati, scambio di informazioni con altre amministrazioni, etc.
Se quindi la semplificazione offerta dalla possibilità di autocertificare il possesso di redditi e patrimoni in Italia si giustifica con l'esperibilità da parte della
Pubblica Amministrazione di effettivi controlli ex post che possano fare emergere l'eventuale mendacità delle dichiarazioni del richiedente, appare ragionevole che la stessa agevolazione non sia permessa in situazioni in cui l'autorità italiana sia priva di strumenti efficaci per la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
La possibilità che la documentazione rilasciata dagli enti dello Stato estero legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e debitamente tradotta possa essere sostituita da autocertificazione, è dunque priva di fondamento normativo (così come lo sono le dichiarazioni giurate in atti, che non afferiscono peraltro a dati reddituali).
In particolare, si deve osservare che l'art. 2, comma 2, lett. b), del D.M. 12 maggio 2003, con cui è stata data attuazione all'art. 49, comma 1, della l. n.
289/2002, prevede che possa essere presentata autocertificazione per gli eventuali
11 “ulteriori redditi”, restando comunque imprescindibile la “certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali” di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del D.M. 12 maggio 2003.
Inoltre, l'art. 2, comma 3, D.M. 12 maggio 2003 specifica che non è comunque sufficiente una mera autocertificazione, dato che “le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), devono contenere l'accertamento dell'identità personale del dichiarante, effettuato dall'Autorità consolare o dagli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152” (sul punto, si richiama la sentenza n. 156/2023 R.S. del Tribunale Ordinario di Parma – Sezione Prima
Civile – Sottosezione Lavoro emessa e pubblicata il 12.4.2023, confermata da questa Corte di Appello con sentenza emessa il 16.5.2024, in causa n. 528/2023
RG CA).
A ciò aggiungasi, in linea generale e con affermazione valevole sia per i cittadini italiani che per i cittadini stranieri residenti in Italia, che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e l'autocertificazione, pur utilizzabili in sede amministrativa e nei limiti sopra indicati, non possono valere come prova in sede giudiziaria, in quanto nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, non può essere attribuito valore probatorio ad una dichiarazione diretta ad accertare fatti, stati e qualità personali dedotti a sostegno della domanda
(in tal senso, v., tra le tante, Cass., 20.9.2004, n. 18856; conforme: Cass.,
25.7.2002, n. 10981).
4.3. Ciò posto, va, quindi, osservato che il reddito complessivo del nucleo familiare dell'odierno appellato per gli anni rilevanti ai fini della domanda, a dispetto di quanto da lui sostenuto, non può ritenersi provato.
Ed invero, con specifico riferimento al proprio reddito personale, l'allora ricorrente, odierno appellato, si è limitato a produrre sub. doc. 10 fasc. di primo grado i propri C.U. per gli anni 2018 – 2021, produzione di per sé insufficiente, in quanto nella dichiarazione reddituale per A.N.F. devono altresì essere dichiarati eventuali altri redditi, come ad esempio i redditi soggetti a tassazione separata, alimenti, redditi dei familiari prodotti all'estero, ecc.
Nel caso di specie non vi sono idonee produzioni in relazione al reddito dei componenti del proprio nucleo familiare, nulla attestando in tal senso né a) il certificato di stato di famiglia dell'Ambasciata della Repubblica del Mali a Roma, legalizzato dall'UTG - Prefettura di Piacenza, che dichiara che il signor Pt_3
“non gode in Mali di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia, ed ha al proprio carico i seguenti famigliari: (...) Persona_1 Controparte_2
(...) ”, documento che non chiarisce se e quali redditi percepiscano Persona_2
i familiari all'estero e che non specifica se il riferimento ai benefici fiscali debba
12 intendersi esteso a quelli previdenziali, né b) l'attestazione di matrimonio dell'Ambasciata della Repubblica del Mali a Roma, che certifica il matrimonio tra il signor e la signora e la professione della Parte_3 Persona_1 seconda quale “casalinga”.
Riscontri utili alla prova dell'elemento reddituale non potrebbero poi essere tratti dalle risultanze di una prova testimoniale, attesa la natura indiscutibilmente documentale degli elementi in questione.
4.4. Va peraltro escluso che, in relazione al requisito reddituale in questione, possa configurarsi una “pista probatoria”, percorribile da questa Corte, atteso che
“nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi “piste probatorie” significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite,
è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall'art. 437 c.p.c., di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell'atto introduttivo” (così Cass. n. 18252/2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di semiplena probatio dei fatti allegati, v. Cass. n. 19358/2015 e
15925 / 2020).
Quanto precede si afferma tenuto conto dei principi applicabili anche in materia, pacificamente evincibili dalle seguenti massime, secondo cui “in tema di assegno di invalidità previsto a favore degli invalidi civili dalla L. n. 118 del
1971, i requisiti socio-economici (reddituale e dello stato di incollocazione al lavoro) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale” (v. Cass. nn. 4067/2002; 13967/2002;
14035/2002; 13046/2003; 13279/2003; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011;
8856 / 2017) e secondo cui “nei giudizi volti al riconoscimento del diritto alla pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti salutari e di quello socio – economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d'ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonché dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello” (Cass. sent. n. 16395 / 2008, 6646 / 2012 e 17642 / 2016).
La necessità della specifica deduzione della situazione reddituale e della relativa prova non può dunque essere ovviata da istanze di acquisizione
13 documentale volte alla conoscenza dei dati rilevanti, venendo in rilievo una richiesta del tutto esplorativa.
A conforto delle suesposte valutazioni, si osserva che questa Corte si è già pronunciata recentemente su diversi ricorsi in appello promossi contro l' Pt_1 aventi ad oggetto analoga questione, confermando le sentenze emesse in primo grado favorevoli, in punto di carenza di prova del requisito reddituale, all'assunto dell' , odierno appellante (tra le prime, v. sentenza Corte d'Appello di Pt_2
Bologna, sezione lavoro, n 784/2021 del 05.10.2021). Questa Corte infatti, ha ritenuto, per quel che qui interessa ai fini del presente decidere e contrariamente all'assunto del Tribunale di Piacenza di cui all'ordinanza impugnata, che “Il … ha infatti allegato al ricorso le proprie dichiarazioni dei redditi, mod. 730 (doc. 18 e
19) presentate per gli anni 2016 e 2017, che peraltro riportano l'indicazione come viventi a carico di coniuge e cinque figli (l'attuale domanda concerne coniuge e sei figli), pacificamente costituenti mere dichiarazioni di scienza (e non autocertificazioni), e che attestano, ai fini della vivenza a carico, soglie e componenti di reddito non omogenei rispetto a quelli richiesti in autocertificazione ai fini degli A.N.F…”.
E i principi già espressi in materia da questa Corte hanno trovato recente conferma in una serie di pronunce della Suprema Corte di Cassazione, ove si è precisato (v. ex multis, Cass., 3.2.2025, n. 2604) che “Sulle questioni sollevate dalla parte ricorrente, ivi compresa la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Unione europea, si intende dare continuità all'orientamento di
Cass. Sez. Lav. 04/09/2023 n.25663, nei termini che seguono: «Venendo ora ai lavoratori migranti in ambito europeo, la regola generale è che ad essi va esteso il trattamento in questione in base alla legge del luogo in cui si svolge la prestazione, anche se i familiari beneficiari risiedono altrove (art.73, reg. CE
n.1408/1971). Essendo prevista in questi termini – esattamente per motivi egualitari - la loro partecipazione all'intervento di tutela della famiglia da parte dello Stato ove gli stessi soggiornano, priva di pregio è la prospettazione del ricorrente, secondo la quale l'individuazione del reddito familiare del lavoratore extracomunitario debba basarsi unicamente sull'allegazione del modello CUD il quale certifica il solo reddito del richiedente, per l'oggettiva difficoltà di dimostrare il reddito del nucleo familiare. Una siffatta conclusione snaturerebbe, di fatto, la funzione dell'assegno al nucleo familiare così come il nostro legislatore ha inteso delinearla, nel senso cioè di rappresentare una misura rivolta non già all'integrazione economica della retribuzione del capofamiglia considerata insufficiente in via presuntiva, bensì all'introduzione di un beneficio in favore del nucleo familiare in relazione a un accertamento in concreto del reale fabbisogno della famiglia, riferito al rapporto tra il numero dei componenti
14 il nucleo e l'ammontare del reddito complessivo dello stesso (cfr., per tutte, Cass.,
n.4419 del 2000). Quanto alla prova circa il possesso del requisito reddituale del nucleo familiare, a norma del comma 9 dell'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, essa deve essere fornita dal richiedente (Cass. n. 16710 del 2022; Cass. n. 8973 del
2014) attraverso un'attestazione la quale, pur se non sottoponibile ad autenticazione, è sanzionabile, anche penalmente, a norma dell'art. 76 del d.P.R.
n. 445 del 2000. La parte invoca il vizio di violazione di legge, là dove la questione attiene alla mancata dimostrazione del reddito percepito dal nucleo familiare e, pur se dal motivo di censura si evince che la parte ritenga di avere ottemperato all'onere della prova allegando il solo modello CUD, ciò non è sufficiente a giustificare l'adempimento dell'onere probatorio gravante su di essa, poiché, come si è appena rilevato, tale certificazione non attesta il reddito del nucleo familiare, bensì quello del solo richiedente. Da ciò consegue che il possesso del requisito reddituale in capo all'intero nucleo familiare costituisce un elemento costitutivo del diritto preteso. Sotto tale profilo, quindi, deve ritenersi che l'onere di provarne la sussistenza ridondi a carico tanto del cittadino italiano e/o europeo quanto del cittadino extraeuropeo soggiornante che ne abbia fatto richiesta. In tal modo va letto l'art. 2 co. 9 del d.l. n. 69, ove si omette qual si voglia distinguo fra le due tipologie di lavoratori: deve infatti ritenersi che il mancato riferimento alla loro provenienza territoriale sia stata consapevolmente adottata dal legislatore proprio in quanto il principio che introduce – questo sì egualitario - appare il più coerente con la struttura stessa (oltre che con la funzione) dell'assegno al nucleo familiare. Pertanto, non essendo possibile muovere nessuna censura di violazione del diritto antidiscriminatorio nei confronti della disposizione in esame, neppure trova fondamento la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte europea di Giustizia avanzata dal ricorrente per asserita violazione del principio di parità di trattamento» (v. anche Cass. Sez.
Lav. 13/02/2023, n.4377).
6. Si è già rilevato che la Corte territoriale - in conformità con quanto già ritenuto dal giudice di prime cure - ha rigettato la domanda ritenendo la assoluta carenza di deduzione, allegazione e prova da parte ricorrente/appellante del requisito reddituale (pag.6). Questa la ratio decidendi.
7. ll motivo di ricorso si risolve nella richiesta di procedere ad una nuova e diversa valutazione della documentazione reddituale già prodotta dal ricorrente, della quale si postula la sufficienza. Valutazione in questa sede di legittimità non ammissibile in quanto il sindacato sull'apprezzamento dei fatti da parte del giudice del merito è limitato alle ipotesi di violazione delle regole stabilite in materia di valutazione delle prove c.d. legali ed al rispetto del minimo costituzionale di motivazione.
15 8. I documenti esaminati dalla Corte territoriale non hanno la natura della prova legale documentale come prevista dagli artt.2700 e 2702 cod. civ., né tale natura viene postulata dalla parte ricorrente. La Corte ha inoltre congruamente motivato l'apprezzamento delle risultanze probatorie dei documenti prodotti, spiegando perché dall'«attestato di stato di famiglia» del consolato senegalese non fosse dato di individuare in specifico l'ammontare dei redditi complessivamente facenti capo al nucleo familiare, e ciò in un contesto nel quale non risultava nemmeno chiaro quali fossero i componenti del nucleo familiare”.
V. anche Cass., 17.2.2025, n. 4040.
5.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa,
l'appello dell' va accolto, con conseguente reiezione delle domande Pt_1 proposte dall'interessato con il libello introduttivo del giudizio.
6. La complessità delle questioni giuridiche sottese alla fattispecie esaminata, le difficoltà ricostruttive dei fatti che l'odierno appellato avrebbe dovuto dimostrare e l'opinabilità delle valutazioni compiute da questa Corte
(rispetto alle quali l'allora ricorrente ha prodotto svariati precedenti giurisprudenziali di segno contrario), complessivamente considerate, costituiscono
“gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale 77/2018 per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: accoglie l'appello proposto dall' e, in riforma dell'impugnata Pt_1 ordinanza, rigetta le domande proposte da con il ricorso Parte_3 introduttivo del giudizio;
compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna il 20.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
16