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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note ex art. 127 ter c.p.c. sino al 20.03.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti e le note scritte depositate in data 10.3.2025 e 18.3.2025; ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella causa n. 1338/2023 R.G. Lav., cui è riunito il procedimento iscritto al n. 51/2024 R.G.Lav. TRA Parte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Orione, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, p.za Corvetto n. 2/5, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_1
RICORRENTE
Controparte_1 rappresentato e difeso a allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona via Maratta 14, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni marco.
[...]
Email_2
RESISTENTE
Controparte_2 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 481/2023; retribuzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. La società ricorrente propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe relativo alla retribuzioni di
1 settembre 2023, sostenendo che non vi era prova che nel periodo in cui le retribuzioni erano maturate l'opposto, dipendente della Fort Fibre Ottiche s.r.l., avesse prestato attività per la sicché non poteva Parte_1 invocarsi il disposto dell'art. 29 d.lgs. 276/2003; peraltro la responsabilità solidale era limitata alle retribuzioni, non potendo dunque essere estesa ad emolumenti di altra natura come indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti. Propone domanda di manleva con estensione del contraddittorio nei confronti della Fort Fibre Ottiche s.r.l. e della in quanto Controparte_2 appaltatore e subappaltatore dei lavori in cui av operato il lavoratore interessato. Costituendosi in giudizio, evidenzia di avere Controparte_1 introdotto altro ricorso per il pagamento della mensilità di ottobre 2023, straordinario e indennità di fine rapporto nei confronti di e Parte_1 del datore di lavoro Fort Fibre Ottiche s.r.l. sicché ha chi i due procedimenti. Nel merito evidenzia che il tesserino rilasciato dalla è prova dello svolgimento del rapporto di lavoro presso tale Parte_1 ché era applicabile sia il disposto dell'art. 1676 c.c. che il disposto dell'art. 29 d.lgs. 276/2003. Con separato ricorso depositato in data 13.1.2024 ed iscritto al n. 51/2024 il ha chiamato in giudizio Fort Fibre CP_1 Controparte_2
Ottiche s.r.l per il pagamento i di ottobre Parte_1
2023, dei com raordinario e delle indennità di fine rapporto. Soltanto la si è costituita in tale giudizio adducendo un Parte_1 illecito frazionamento del credito, atteso che una parte del dovuto era stata azionata in via monitoria con separato ricorso;
la mancanza di prova dello svolgimento di attività lavorativa presso la e del lavoro Parte_1 straordinario svolto;
l'inapplicabilità dell'art. nto non era intercorso un appalto diretto con la Fort Fibre Ottiche s.r.l. che ha operato come subappaltatrice nell'ambito dell'appalto conferito alla Controparte_2
Propone anche in tale caso domanda di manleva nei con società indicate. All'udienza del 14.5.2024 le due cause venivano riunite, con estensione del contraddittorio anche alla e alla Fort Fibre Ottiche s.r.l. per Controparte_2 la formulazione di domanda guito dell'opposizione al decreto ingiuntivo. All'udienza del 8.10.2024 il procuratore del lavoratore dava atto che la Fort Fibre Ottiche s.r.l. era stata posta in liquidazione giudiziale con sentenza n. 128/2024 del Tribunale di Bergamo che esibiva in giudizio, sicché il giudizio veniva interrotto ai sensi dell'art. 300 c.p.c. Con atto del 8.10.2024 il giudizio veniva riassunto nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 st escussione di vari testimoni e discussa con scambio di note autorizzate ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., all'esito delle quali si ritiene che il ricorso in opposizione non possa trovare
2 accoglimento.
2. Dell'illegittimo frazionamento del credito. Si ritiene che l'eccezione in esame non colga nel segno, atteso che, mentre la retribuzione ordinaria di settembre 2023 era assistita da prova scritta in quanto indicata sin dal momento dell'assunzione nel contratto di lavoro, nel successivo giudizio si è chiesta non soltanto la retribuzione ordinaria di ottobre 2023 ma anche il compenso spettante per lavoro straordinario che ha richiesto una specifica istruttoria e che non poteva dunque essere azionato in sede monitoria. Ne deriva pertanto che l'apertura di due distinti procedimenti è ampiamente giustificata dalla differente pretesa azionata.
3. Della responsabilità solidale della Va rilevato che è provata Parte_1 in atti la responsabilità solidale della alla luce dell'istruttoria Parte_1 svolta nel corso del giudizio. Si premette che la stessa costituendosi in giudizio, Parte_1 riconosce di avere dato in appal a che a sua Controparte_2 volta li aveva subappaltati alla Fort Fibre Ottiche s.r.l., datrice di lavoro del previa autorizzazione della committente (doc. 2, 3 fascicolo CP_1
. È, altresì, provato in atti che il è stato alle dipendenze della CP_1
Fort Fibre Ottiche dal 22.8.2023 al 30.10.2023 (doc. 3 fascicolo resistente). I testimoni escussi hanno, poi, confermato che per tutta la durata del rapporto di lavoro il ha prestato attività lavorativa presso la CP_1 nel c Ancona, in quanto la Fort Fibre Ottiche Parte_1 lavorava soltanto nello stabilimento (testi Matubber, . Parte_1 Tes_1 Tes_2
La circostanza, peraltro, è avvalo serin int l Parte_1 lavoratore e depositato in allegato al ricorso monitorio. Ne deriva che non vi sono dubbi sulla responsabilità solidale della oltre che della per le retribuzioni maturate Parte_1 Controparte_2
corso del rapp n la Fort Fibre Ottiche s.r.l. CP_1 alla sposto dell'art. 29 d.lgs. 276/2003.
4. Della prova del credito anche in relazione allo svolgimento di lavoro straordinario. Le deposizioni raccolte hanno confermato che l'orario di lavoro era il medesimo per tutti i lavoratori dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 7:30 alle 12:30 occasionalmente (testi Tes_1
Matubber). Il teste ha, poi, affermato che si lavorava sempre due Tes_2 al mese, ma negli ultimi tre mesi del 2023 si lavorava tutti i sabati e a volte la domenica per due domeniche dalle 7:30 alle 12:30. La circostanza che alcuni dei testi escussi abbiano analoghe cause in corso non inficia del tutto la loro attendibilità, considerata la coincidenza delle dichiarazioni rese. Va, inoltre, evidenziato che in sede di precisazione delle conclusioni, anche a seguito della procedura di liquidazione giudiziale nella quale i crediti dell'opposto sono stati ammessi al passivo, il lavoratore ha precisato le proprie richieste instando per il mese di settembre 2023 per la somma di Euro
3 1.783,90 a titolo di retribuzione ordinaria, Euro 28,38 a titolo di banca ore, Euro 154,67 a titolo di lavoro straordinario;
per il mese di ottobre 2023 per la somma di Euro 1.505,49 a titolo di retribuzione ordinaria, Euro 345,43 a titolo di lavoro straordinario, Euro 297,32 a titolo di tredicesima mensilità ed Euro 263,10 a titolo di TFR per un totale di Euro 4.378,29. Orbene, tutte le somme sopra indicate sono specificate nei cedolini rilasciati dalla datrice di lavoro durante la procedura di liquidazione giudiziale e posti a fondamento dell'ammissione a quest'ultima pure versata in atti, sicché anche alla luce dello svolgimento di lavoro straordinario nella giornata del sabato come emerso in corso di giudizio può ritenersi provato il credito vantato sia nell'an che nel quantum. Peraltro, il lavoratore ha precisato di non richiedere il pagamento delle indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti, pure risultanti dalle buste paga, alla luce della dubbia natura retributiva di tali crediti, considerato che il giudizio proposto nei confronti della datrice di lavoro si è interrotto per apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Il ricorso andrà, dunque, accolto nei limiti sopra indicati con conferma del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di per la Parte_1 retribuzione ordinaria del mese di settembre 2023 manda sul punto nei confronti di e con condanna di entrambe le Controparte_2 convenute in solido tra loro aturate nell'ottobre 2023 e a titolo di lavoro straordinario.
5. Della domanda di manleva. Dopo la riassunzione del giudizio la ha coltivato la domanda di manleva nei soli confronti della Parte_1
vista la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei Controparte_2 rt Fibre Ottiche s.r.l. Tale domanda non può trovare accoglimento in quanto secondo le regole generali richiamate dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 il debitore in solido che ha pagato più della sua quota ha azione di regresso nei confronti dei coobbligati in solido per la parte di ciascuno di essi ai sensi dell'art. 1299 c.c.. Dunque, poiché nel caso di specie il debito per cui è causa grava integralmente sul datore di lavoro Fort Fibre Ottiche s.r.l., il regresso può essere esercitato soltanto nei confronti di quest'ultimo. Ed infatti, committente e appaltatore principale sono coobbligati per fini di garanzia nei confronti dei lavoratori che possono azionare direttamente contro di loro il credito di lavoro, ma tale garanzia non si estende anche al coobbligato in garanzia che effettui il pagamento e che può rivalersi secondo le regole generali soltanto nei confronti del debitore principale.
6. Dell'esito della controversia e del riparto delle spese di lite. Da quanto esposto deriva che va confermato e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo emesso per la retribuzione ordinaria del mese di settembre 2023, mentre dovrà emettersi condanna di pagamento per le ulteriori somme che saranno poste a carico di entrambi i convenuti in solido tra loro. Sussistono i presupposti per la condanna di entrambe le convenute in
4 solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore del lavoratore. Al contrario, visto il rigetto della domanda di manleva e la mancata costituzione della nulla dovrà disporsi quanto alle spese di lite tra Controparte_2 quest'ultima società e la Parte_1
.M. Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 481/2023;
2) Condanna e in solido tra loro a Parte_1 Controparte_2 corrispond rda di Euro 2.594,39, Controparte_1 oltre rivalutazi interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo;
3) Condanna e in solido tra loro a Parte_1 Controparte_2 rifondere a che liquida in Euro Parte_2
1.400,00 olt o, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Ancona, il 24.3.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 20.3.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
5
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note ex art. 127 ter c.p.c. sino al 20.03.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti e le note scritte depositate in data 10.3.2025 e 18.3.2025; ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella causa n. 1338/2023 R.G. Lav., cui è riunito il procedimento iscritto al n. 51/2024 R.G.Lav. TRA Parte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Orione, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, p.za Corvetto n. 2/5, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_1
RICORRENTE
Controparte_1 rappresentato e difeso a allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona via Maratta 14, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni marco.
[...]
Email_2
RESISTENTE
Controparte_2 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 481/2023; retribuzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. La società ricorrente propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe relativo alla retribuzioni di
1 settembre 2023, sostenendo che non vi era prova che nel periodo in cui le retribuzioni erano maturate l'opposto, dipendente della Fort Fibre Ottiche s.r.l., avesse prestato attività per la sicché non poteva Parte_1 invocarsi il disposto dell'art. 29 d.lgs. 276/2003; peraltro la responsabilità solidale era limitata alle retribuzioni, non potendo dunque essere estesa ad emolumenti di altra natura come indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti. Propone domanda di manleva con estensione del contraddittorio nei confronti della Fort Fibre Ottiche s.r.l. e della in quanto Controparte_2 appaltatore e subappaltatore dei lavori in cui av operato il lavoratore interessato. Costituendosi in giudizio, evidenzia di avere Controparte_1 introdotto altro ricorso per il pagamento della mensilità di ottobre 2023, straordinario e indennità di fine rapporto nei confronti di e Parte_1 del datore di lavoro Fort Fibre Ottiche s.r.l. sicché ha chi i due procedimenti. Nel merito evidenzia che il tesserino rilasciato dalla è prova dello svolgimento del rapporto di lavoro presso tale Parte_1 ché era applicabile sia il disposto dell'art. 1676 c.c. che il disposto dell'art. 29 d.lgs. 276/2003. Con separato ricorso depositato in data 13.1.2024 ed iscritto al n. 51/2024 il ha chiamato in giudizio Fort Fibre CP_1 Controparte_2
Ottiche s.r.l per il pagamento i di ottobre Parte_1
2023, dei com raordinario e delle indennità di fine rapporto. Soltanto la si è costituita in tale giudizio adducendo un Parte_1 illecito frazionamento del credito, atteso che una parte del dovuto era stata azionata in via monitoria con separato ricorso;
la mancanza di prova dello svolgimento di attività lavorativa presso la e del lavoro Parte_1 straordinario svolto;
l'inapplicabilità dell'art. nto non era intercorso un appalto diretto con la Fort Fibre Ottiche s.r.l. che ha operato come subappaltatrice nell'ambito dell'appalto conferito alla Controparte_2
Propone anche in tale caso domanda di manleva nei con società indicate. All'udienza del 14.5.2024 le due cause venivano riunite, con estensione del contraddittorio anche alla e alla Fort Fibre Ottiche s.r.l. per Controparte_2 la formulazione di domanda guito dell'opposizione al decreto ingiuntivo. All'udienza del 8.10.2024 il procuratore del lavoratore dava atto che la Fort Fibre Ottiche s.r.l. era stata posta in liquidazione giudiziale con sentenza n. 128/2024 del Tribunale di Bergamo che esibiva in giudizio, sicché il giudizio veniva interrotto ai sensi dell'art. 300 c.p.c. Con atto del 8.10.2024 il giudizio veniva riassunto nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 st escussione di vari testimoni e discussa con scambio di note autorizzate ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., all'esito delle quali si ritiene che il ricorso in opposizione non possa trovare
2 accoglimento.
2. Dell'illegittimo frazionamento del credito. Si ritiene che l'eccezione in esame non colga nel segno, atteso che, mentre la retribuzione ordinaria di settembre 2023 era assistita da prova scritta in quanto indicata sin dal momento dell'assunzione nel contratto di lavoro, nel successivo giudizio si è chiesta non soltanto la retribuzione ordinaria di ottobre 2023 ma anche il compenso spettante per lavoro straordinario che ha richiesto una specifica istruttoria e che non poteva dunque essere azionato in sede monitoria. Ne deriva pertanto che l'apertura di due distinti procedimenti è ampiamente giustificata dalla differente pretesa azionata.
3. Della responsabilità solidale della Va rilevato che è provata Parte_1 in atti la responsabilità solidale della alla luce dell'istruttoria Parte_1 svolta nel corso del giudizio. Si premette che la stessa costituendosi in giudizio, Parte_1 riconosce di avere dato in appal a che a sua Controparte_2 volta li aveva subappaltati alla Fort Fibre Ottiche s.r.l., datrice di lavoro del previa autorizzazione della committente (doc. 2, 3 fascicolo CP_1
. È, altresì, provato in atti che il è stato alle dipendenze della CP_1
Fort Fibre Ottiche dal 22.8.2023 al 30.10.2023 (doc. 3 fascicolo resistente). I testimoni escussi hanno, poi, confermato che per tutta la durata del rapporto di lavoro il ha prestato attività lavorativa presso la CP_1 nel c Ancona, in quanto la Fort Fibre Ottiche Parte_1 lavorava soltanto nello stabilimento (testi Matubber, . Parte_1 Tes_1 Tes_2
La circostanza, peraltro, è avvalo serin int l Parte_1 lavoratore e depositato in allegato al ricorso monitorio. Ne deriva che non vi sono dubbi sulla responsabilità solidale della oltre che della per le retribuzioni maturate Parte_1 Controparte_2
corso del rapp n la Fort Fibre Ottiche s.r.l. CP_1 alla sposto dell'art. 29 d.lgs. 276/2003.
4. Della prova del credito anche in relazione allo svolgimento di lavoro straordinario. Le deposizioni raccolte hanno confermato che l'orario di lavoro era il medesimo per tutti i lavoratori dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 7:30 alle 12:30 occasionalmente (testi Tes_1
Matubber). Il teste ha, poi, affermato che si lavorava sempre due Tes_2 al mese, ma negli ultimi tre mesi del 2023 si lavorava tutti i sabati e a volte la domenica per due domeniche dalle 7:30 alle 12:30. La circostanza che alcuni dei testi escussi abbiano analoghe cause in corso non inficia del tutto la loro attendibilità, considerata la coincidenza delle dichiarazioni rese. Va, inoltre, evidenziato che in sede di precisazione delle conclusioni, anche a seguito della procedura di liquidazione giudiziale nella quale i crediti dell'opposto sono stati ammessi al passivo, il lavoratore ha precisato le proprie richieste instando per il mese di settembre 2023 per la somma di Euro
3 1.783,90 a titolo di retribuzione ordinaria, Euro 28,38 a titolo di banca ore, Euro 154,67 a titolo di lavoro straordinario;
per il mese di ottobre 2023 per la somma di Euro 1.505,49 a titolo di retribuzione ordinaria, Euro 345,43 a titolo di lavoro straordinario, Euro 297,32 a titolo di tredicesima mensilità ed Euro 263,10 a titolo di TFR per un totale di Euro 4.378,29. Orbene, tutte le somme sopra indicate sono specificate nei cedolini rilasciati dalla datrice di lavoro durante la procedura di liquidazione giudiziale e posti a fondamento dell'ammissione a quest'ultima pure versata in atti, sicché anche alla luce dello svolgimento di lavoro straordinario nella giornata del sabato come emerso in corso di giudizio può ritenersi provato il credito vantato sia nell'an che nel quantum. Peraltro, il lavoratore ha precisato di non richiedere il pagamento delle indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti, pure risultanti dalle buste paga, alla luce della dubbia natura retributiva di tali crediti, considerato che il giudizio proposto nei confronti della datrice di lavoro si è interrotto per apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Il ricorso andrà, dunque, accolto nei limiti sopra indicati con conferma del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di per la Parte_1 retribuzione ordinaria del mese di settembre 2023 manda sul punto nei confronti di e con condanna di entrambe le Controparte_2 convenute in solido tra loro aturate nell'ottobre 2023 e a titolo di lavoro straordinario.
5. Della domanda di manleva. Dopo la riassunzione del giudizio la ha coltivato la domanda di manleva nei soli confronti della Parte_1
vista la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei Controparte_2 rt Fibre Ottiche s.r.l. Tale domanda non può trovare accoglimento in quanto secondo le regole generali richiamate dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 il debitore in solido che ha pagato più della sua quota ha azione di regresso nei confronti dei coobbligati in solido per la parte di ciascuno di essi ai sensi dell'art. 1299 c.c.. Dunque, poiché nel caso di specie il debito per cui è causa grava integralmente sul datore di lavoro Fort Fibre Ottiche s.r.l., il regresso può essere esercitato soltanto nei confronti di quest'ultimo. Ed infatti, committente e appaltatore principale sono coobbligati per fini di garanzia nei confronti dei lavoratori che possono azionare direttamente contro di loro il credito di lavoro, ma tale garanzia non si estende anche al coobbligato in garanzia che effettui il pagamento e che può rivalersi secondo le regole generali soltanto nei confronti del debitore principale.
6. Dell'esito della controversia e del riparto delle spese di lite. Da quanto esposto deriva che va confermato e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo emesso per la retribuzione ordinaria del mese di settembre 2023, mentre dovrà emettersi condanna di pagamento per le ulteriori somme che saranno poste a carico di entrambi i convenuti in solido tra loro. Sussistono i presupposti per la condanna di entrambe le convenute in
4 solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore del lavoratore. Al contrario, visto il rigetto della domanda di manleva e la mancata costituzione della nulla dovrà disporsi quanto alle spese di lite tra Controparte_2 quest'ultima società e la Parte_1
.M. Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 481/2023;
2) Condanna e in solido tra loro a Parte_1 Controparte_2 corrispond rda di Euro 2.594,39, Controparte_1 oltre rivalutazi interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo;
3) Condanna e in solido tra loro a Parte_1 Controparte_2 rifondere a che liquida in Euro Parte_2
1.400,00 olt o, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Ancona, il 24.3.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 20.3.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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