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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 04/06/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n. 805 2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA DI TRATTAZIONE SCRITTA E RELATIVA
ORDINANZA
Il G.I., viste le note di trattazione scritta depositate, a valersi quali note di precisazione delle conclu- sioni e discussione, visto l'art. 281-sexies del c.p.c., pronuncia e deposita Sentenza, come segue.
Si comunichi.
Arezzo, 04.06.2025
Il G.I.
dr. Fabrizio Pieschi
1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 805/2025 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( , in persona del legale rapp.te p.t., parte rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. LACHI MASSIMILIANO ( ), come da pro- C.F._1 cura in calce a ricorso introduttivo, con domicilio eletto presso il suo studio in Via
Fulvio Croce,13 Arezzo - parte ricorrente - CONCLUDE come da ricorso: “1. pronunciare la risoluzione del contratto concluso fra e Parte_1
per la fornitura ed installazione del micro-cogeneratore modello Controparte_1 Hydro HG3, per grave inadempimento della società resistente e, per l'effetto;
2. condannare la
[...]
alla restituzione dell'acconto sul prezzo versatogli, nella misura di € 3538 (…), oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, come per legge”
E
- ( ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rapp.te p.t. - parte convenuta contumace -
Cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole
2 * * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per procedimento semplificato di cognizione la premesso Parte_1
che: a seguito di una breve trattativa e della trasmissione di preventivo per € 17.900,00, aveva deciso di acquistare dalla un micro-cogene- Controparte_1
ratore Hydro HG3 Boiler, da installare nei locali della propria azienda, provvedendo al con- testuale pagamento di acconto di € 3.538,00, pari al 20% del prezzo, con promessa della venditrice di sua restituzione in caso di impossibilità d'installazione o mancato rispetto dei tempi di consegna;
stante la mancata installazione e il comunicato (quadruplice) slittamento dei tempi di consegna, oltre alla lievitazione dei costi nelle more, aveva deciso di annullare l' ordine, senza tuttavia ricevere la restituzione dell'acconto. Ciò premesso, adiva l'intestato
Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Parte convenuta non si costituiva, sicché ne veniva dichiarata la contumacia.
* * *
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il caso di specie rientra nella previsione di cui all'art. 1453 c.c., per il quale “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni,
l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto…”.
Trattandosi nella specie di contratto di vendita, ossia a prestazioni corrispettive (ed essendo il bene fornito ed installato prodotto dalla stessa convenuta), risulta dalla documen- tazione prodotta che l'attrice ha correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, corri- spondendo l'acconto richiesto nei termini pattuiti (doc. 4), mentre la convenuta – rimasta tra l' altro contumace in giudizio – non ha adempiuto alle obbligazioni da essa assunte e proce- dendo a continue dilazioni dei tempi di consegna stabiliti nel preventivo.
3 D'altra parte, data l'omessa completa fornitura ed installazione del bene venduto, tale inadempimento deve essere considerato “di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte” (art. 1455 c.c.), e pertanto idoneo a provocare e giustificare la (già avvenuta) risoluzione, la cui dichiarazione è in questa sede richiesta.
Ne consegue il diritto dell'attrice di ottenere la restituzione dell'acconto versato, pari al 20% del prezzo totale, quale effetto restitutorio della risoluzione e non risultando l'esecu- zione, nemmeno parziale, da parte della convenuta di una prestazione.
Trattandosi di liquidare un' obbligazione, pecuniaria, di valore (determinabile in denaro, ma solo in ragione di un dato valore economico reale, diverso dal denaro), sulla somma dovuta viene riconosciuta d'ufficio la rivalutazione monetaria. In particolare la somma spettante deve essere devalutata alla data del fatto e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Sull'im- porto complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data del deposito della presente sen- tenza fino alla data del saldo effettivo (Cass., S.U., n. 1712/95).
Sulla medesima sorte capitale sono invece dovuti gli interessi moratori con funzione risarcitoria, costituendo essi una liquidazione forfettaria minima del danno da ritardato pa- gamento del debito pecuniario, in misura legale dal 28.01.25 (data di costituzione in mora: doc. 5) fino al soddisfo, poiché espressamente richiesti.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte convenuta. In applicazione dei valori minimi (atteso pregio e mole dell'opera prestata) in- termedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 852,00 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
4
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la risoluzione del contratto inter partes; per l'effetto,
- Condanna in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, a restituire a in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, € 3.538,00 oltre interessi, come da motivazione;
- Condanna in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore alle spese di giudizio per € 852,00 oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 04.06.2025
Il giudice dr. Fabrizio Pieschi
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