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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 25/07/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: proprietà - usucapione nella causa iscritta al n. 124 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e , nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Sant'Antioco CodiceFiscale_2
nella Piazza Umberto n. 11/a presso lo studio dell'avv. Antonello Aste che li rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione in riassunzione;
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. ), residente in [...], CP_1 C.F._3
contumace
RESISTENTE
All'udienza del 28 febbraio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello e da foglio di precisazioni delle conclusioni del 14.2.2025):
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari - 1° Sezione - in funzione di
Giudice di rinvio in appello, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti nella parte espositiva il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
749/2017 - pubblicata in data 02.08.2017 - emessa in data 08.06.2017 dalla
Corte d'Appello di Cagliari – II° Sezione – VOGLIA
A) accogliere tutte le conclusioni avanzate nel processo di appello che si tra- scrivono: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, respinta ogni con- traria domanda, istanza ed eccezione, confermare l'impugnata sentenza di primo grado (del Tribunale di Cagliari n. 984/2016 pubblicata il 24.03.2016)
e per l'effetto: 1) rigettare l'appello proposta dalla signora CP_1
perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto;
2) in subordine – in caso di non accoglimento della domanda di avvenuta usucapione - ammettere i mezzi istruttori dedotti nell'interesse degli appellati ai capi A/3 e B (nomina di CTU); 3) con vittoria di spese, di diritti e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.”.
B) In ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla sentenza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione del
07.12.2023 - pubblicata il 08.01.2024 - N.R.G. 8319/2018 - adottare le con- seguenti statuizioni in fatto e in diritto;
C) Con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio nonché di tutti i giudizi precedenti compresa la sola fase decisionale del giudizio nanti la Su- prema Corte di Cassazione.”
IN FATTO E IN DIRITTO
La vicenda processuale è riassunta nella sentenza n. 483/2024 della
Corte di Cassazione: “
1. agì nei confronti di e CP_1 Parte_1
, chiedendo il rilascio d'un immobile, del quale si era detta Parte_2
proprietaria testamentaria per successione in morte di , Persona_1
detenuto senza titolo dai convenuti, i quali dedussero che la Pt_1
unitamente al di lei coniuge (defunto nel 2006) aveva posseduto con animo proprietario l'edificio sin dal 1990 e che il compossesso si era esteso a
(figlio), fin dalla nascita di quest'ultimo (1995); proposero, Parte_2 di conseguenza, domanda riconvenzionale d'usucapione e, in subordine di
2 condanna al rimborso delle spese sostenute per i lavori eseguiti sul bene. 2.
Il Tribunale di Cagliari rigettò la domanda principale e accolse la riconvenzionale.
3. La Corte d'appello di Cagliari, ribaltando in parte la decisione di primo grado, rigettò la domanda riconvenzionale della 4. Pt_1
Il diverso opinamento del Giudice di secondo grado, consiglia, sia pure in sintesi, di riprendere il ragionamento decisorio della Corte locale, limitatamente a quel che ancora residua d'utile.
4.1. Accogliendo il secondo motivo dell'appellante la Corte territoriale sostiene che la non CP_1 Pt_1
aveva allegato che il rapporto con il bene era iniziato come possesso, bensì
a titolo di detenzione e non aveva provato di aver compiuti atti idonei a mutare la seconda nel primo. La sentenza soggiunge che l'appellata aveva ammesso di avere ricevuto l'immobile per “donazione verbale” del proprietario e, pertanto, a cagione della palese nullità del Persona_1 contratto, dovevasi ritenere che avesse continuato a usufruire dell'immobile
a titolo di mero comodato. Per contro, aveva disatteso anche la domanda principale di rivendicazione addebitando alla di non aver assolto Pt_1 all'onere della prova sulla stessa incombente.”
Avverso la sentenza n 749/2017 pubblicata il 2 agosto 2017 della
Corte d'Appello di Cagliari hanno proposto ricorso in cassazione Pt_1
e denunciando la violazione, l'erronea e la falsa
[...] Parte_2
applicazione dell'art. 1141 co.2 c.c.
In particolare, ad avviso dei ricorrenti, la circostanza che nel 1990 il proprietario dell'immobile l'avesse donato a che lo aveva Parte_1
accettato, mediante negozio nullo, perché privo della forma prescritta ad substantiam, non escludeva la volontà del proprietario di cedere alla donataria la signoria di fatto sulla cosa né che questa avesse posseduto il fabbricato.
Con il ricorso incidentale ha censurato la sentenza CP_1
laddove aveva rigettato la domanda di rivendicazione, nonostante la produzione del testamento pubblico del 17 ottobre 2012 con il quale R_
, suo convivente, l'aveva nominata erede universale, della denuncia di
[...] successione e dell'estratto catastale, lamentando che la corte di merito avesse violato il principio dell'attenuazione dell'onere della prova in materia di rivendica, elaborato in sede di legittimità, laddove il convenuto non contesti
3 l'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore o a uno dei danti causa dell'attore.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 483/2024, dichiarata la procedibilità del ricorso principale, lo ha accolto, dichiarando assorbito il ricorso incidentale.
In particolare la Corte ha affermato che la corte di merito non aveva preso in esame il principio di diritto da essa affermato, “secondo il quale ai fini del mutamento della detenzione in possesso, l'opposizione del detentore nei confronti del possessore, richiesta dal secondo comma dell'art.1141 cod. civ., non è necessaria qualora il mutamento del titolo scaturisca da un atto dello stesso possessore a beneficio del detentore (nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che il mutamento della detenzione in possesso si era verificato per avere il proprietario, sia pure con atto nullo per difetto di forma, donato il bene al conduttore e questi accettato, considerando tale momento utile ai fini del decorso del termine per l'usucapione) – Sez. 2, 16/04/2007, Rv.
596954 -. Principio questo ribadito a riguardo di ogni altra fattispecie negoziale nulla dalla quale scaturisca, comunque, l'investitura possessoria in capo all'accipiens. Così si è chiarito che ai fini del mutamento della detenzione in possesso, non è necessaria l'opposizione del detentore nei confronti del possessore, richiesta dal secondo comma dell'art. 1141 cod. civ., qualora il mutamento del titolo scaturisca da un atto dello stesso possessore a beneficio del detentore (nel caso di specie, la S.C. ha, perciò, confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato l'acquisto di un fondo per usucapione, sul presupposto che il mutamento della detenzione in possesso si era verificato per avere l'ente proprietario, sia pure con atto nullo per difetto di forma, venduto l'immobile al conduttore accettandone la somma versatagli e senza che l'ente succeduto avesse preteso successivi versamenti
o pigioni, considerando tale momento, verificatosi oltre venti anni prima dell'introduzione della domanda, utile ai fini del decorso del termine per
l'usucapione) – Sez. 2, n. 13008, 27/05/2010, Rv. 613027–.” (così in motivazione).
Con atto di citazione notificato il 4 aprile 2024 e Parte_1 Pt_2
hanno riassunto il giudizio ai sensi dell'art. 392 c.p.c.
[...]
4 Rimasta contumace , seppure ritualmente citata, CP_1 all'udienza del 28 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con rinuncia del difensore dei ricorrenti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La Corte, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata davanti al Tribunale di Cagliari da e dichiara Parte_1 Parte_2
che è diventata proprietaria, per intervenuta usucapione, Parte_1 dell'immobile sito in Siliqua, via Giovanni Pascoli n.14, distinto al NCEU del
Comune di Siliqua al foglio 8 mappale 1365.
A seguito della pronuncia della Corte di Cassazione e alla luce dell'istruttoria espletata in primo grado, non può revocarsi in dubbio, che dal
1990, data alla quale aveva donato verbalmente l'immobile Persona_1
de quo alla cognata con atto di donazione nullo per difetto di Parte_1
forma, costei ha goduto uti dominus dell'immobile, unitamente al marito
, deceduto nel 2006, ed al figlio fin dalla sua nascita, Persona_2 Pt_2 utilizzandolo per abitarvi con il suo nucleo familiare, “facendovi eseguire nel corso degli anni gli ingenti lavori di ristrutturazione meglio descritti nella comparsa di costituzione, come ad esempio la realizzazione di vani interni, il rifacimento del tetto della pavimentazione, la sostituzione degli infissi, degli impianti elettrico ed idraulico (v. le dichiarazioni rese dai testi Tes_1
, , e )”
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
(così sentenza del Tribunale n. 984/2016 pubblicata il 24 marzo 2016). Dette dichiarazioni devono ritenersi credibili in quanto rese da testi disinteressati e da decenni abituali frequentatori dei luoghi e quindi, a perfetta conoscenza dei fatti di causa e non sono state smentite da diverse emergenze istruttorie.
Esse non risultano, infatti, validamente contrastate dalla isolata, essendo parte attrice decaduta dalla prova testimoniale ammessa, deposizione del teste , seppure costui ha confermato di aver vissuto in Tes_6 locazione dell'immobile de quo fino al mese di settembre 1996, né dalla produzione del certificato storico di residenza della irrilevante ai fini Pt_1 dell'accertamento del presupposto del possesso utile all'usucapione.
Deve d'altronde rilevarsi che la sentenza di questa Corte n.749/2017 ha accolto l'appello della limitatamente alla qualificazione di CP_1
5 detenzione e non di possesso dell'esercizio di fatto del godimento del bene da parte di Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Non essendo conosciuta la rendita catastale del fabbricato ed essendo inapplicabile, di conseguenza, il criterio di cui all'art. 15 c.p.c., le spese vengono liquidate, salvo che per il giudizio di primo grado, secondo i valori minimi correlati allo scaglione valore indeterminabile complessità bassa, stante la semplicità delle questioni trattate.
Per il primo grado si fa propria la liquidazione effettuata dal Tribunale verso cui nessuna delle parti ha sollevato contestazione.
Per il giudizio di appello e per il presente giudizio di rinvio non viene riconosciuto alcun compenso per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non tenutasi.
Per il giudizio di cassazione si liquida il valore medio della sola fase decisionale avendo i ricorrenti ad essa limitato la domanda nelle conclusioni rassegnate e sopra trascritte.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione,
1. dichiara che è proprietaria, per intervenuta usucapione, Parte_1 dell'immobile sito in Siliqua, via Giovanni Pascoli n.14, distinto al NCEU del
Comune di Siliqua al foglio 8 mappale 1365;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1
parte ricorrente che liquida per il primo grado in euro 3627,00, per il grado d'appello in euro 3473,00, per il giudizio di cassazione in euro 1208,00, per il presente giudizio di rinvio in euro 3473,00 oltre spese vive, spese generali,
Iva e cpa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 19 giugno 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
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