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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/11/2024, n. 5653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5653 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10835/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10835/2023 avente per oggetto: disconoscimento di paternità promossa da con il patrocinio dell'avv. Mirella Miano, in forza di procura speciale in atti;
Parte_1 parte ricorrente contro appresentato dal Curatore Speciale in persona dell'avv. Martina Mattalia;
CP_1
parte resistente
e contro
Controparte_2 parte resistente contumace
e nei confronti di
con il patrocinio degli avv.ti Paola Barberis ed Emanuela Moglio, in virtù di CP_3 procura speciale in atti;
parte intervenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da note scritte d'udienza depositate in data 16.9.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di IN, disattese le contrarie istanze, eccezioni e difese, infondate in fatto ed in diritto,
pagina 1 di 4 Accertare e dichiarare che il signor non è il padre biologico del signor CP_1 Parte_1 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IN di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita e su ogni altro documento. in via istruttoria
Nel caso in cui la causa non venga ritenuta matura per la decisione, si chiede ammettersi a mezzo C.T.U. il test comparativo del DNA, ai fini della determinazione della paternità, tra il ricorrente ed Parte_2 il signor . CP_3
Con vittoria di spese di giudizio”
Per il Curatore Speciale di (come da note scritte d'udienza depositate in data CP_1
16.9.2024):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo
Dichiarare che il sig. non è figlio del defunto sig. con ogni conseguenza Parte_1 CP_1 di legge.
Disporre in ordine al cognome del sig. come ritenuto nel suo interesse. Parte_1
Spese della curatela a carico del ricorrente”.
Per parte intervenuta LI (come da note scritte d'udienza depositate in data 17.9.2024):
“Voglia codesto On.le Tribunale
In via principale accogliere la domanda formulata dall'attore.
In subordine in via istruttoria nel caso la causa non sia ritenuta matura per la decisione, al fine di escludere la paternità di
[...]
disporre CTU comparativa del DNA tra il campione prelevato dal ricorrente CP_1 Parte_1 e l'intervenuto , il quale conferma in questa sede la disponibilità a sottoporsi CP_3 all'accertamento.”.
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.06.2023 ha adito il Tribunale, chiedendo Parte_1 di accertare e dichiarare che il sig. non è suo padre biologico. CP_1
Con memoria difensiva depositata in data 3.11.2023 si è costituito in giudizio il Curatore Speciale del defunto , così nominato con decreto del 12.4.2023, chiedendo disporsi la CTU genetica CP_1
e riservando di concludere nel merito all'esito dell'istruttoria.
La resistente , madre del ricorrente, non si è costituita in giudizio, Controparte_2 venendone così dichiarata la contumacia. È tuttavia comparsa in udienza.
All'udienza del 4.12.2023 sono comparse le parti che hanno instato ciascuna nelle rispettive istanze e conclusioni.
Il Giudice Relatore, con ordinanza dell'8.01.2024 ha parzialmente ammesso le istanze istruttorie delle parti.
pagina 2 di 4 Sono state assunte le prove orali e successivamente, con comparsa depositata in data 15.4.2024,
è intervenuto in giudizio , dichiarando di aderire alla domanda del ricorrente. CP_3
Esaurita l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Con le “note scritte” depositate entro il termine assegnato, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di disconoscimento di paternità
La domanda di disconoscimento della paternità formulata dal ricorrente è fondata per i motivi che seguono.
A fondamento della domanda, il ricorrente (nato il [...]) ha esposto quanto segue: di avere la propria madre contratto matrimonio il 18.9.1965 con il sig. , defunto Controparte_2 CP_1 nel 2009 (cfr. doc. 6); di essere, tuttavia, egli nato dalla relazione extraconiugale intrattenuta, durante il matrimonio, dalla propria madre con il sig. di aver la madre interrotto la convivenza CP_3 coniugale con , dal quale si è separata e ha successivamente divorziato, e di aver la stessa CP_1 nel 1996 contratto matrimonio con il sig. suo padre biologico (cfr. doc. 4); di non avere CP_3
nè figli, né ascendenti ancora in vita (cfr. docc. 7-8); di aver effettuato con il sig. il CP_1 CP_3 test di paternità che ha accertato l'esistenza del rapporto di filiazione biologica (cfr. doc. 9) e di avere perciò deciso di promuovere il presente giudizio.
Le circostanze di fatto allegate dal ricorrente non sono state oggetto di alcuna contestazione: il
Curatore Speciale di si è limitato, difatti, unicamente a richiedere l'effettuazione della CP_1 prova genetica.
Il Tribunale ha ritenuto non necessario l'espletamento della CTU genetica, considerando esaustive le altre risultanze probatorie acquisite.
Ed invero, il “fatto storico” che, al momento del concepimento del ricorrente, la madre CP_2
(già coniugata con il sig. ) intrattenesse una relazione extraconiugale con il sig.
[...] CP_1
(poi divenuto suo marito in virtù di matrimonio contratto nel 1996, cfr. doc. 4), è provato CP_3 perché circostanza incontestata ex art. 115 cpc ed ammessa dalla resistente in sede di interpello CP_2 (v. verbale d'udienza del 23.2.24). Lo stesso sentito in qualità di teste prima del suo intervento in CP_3 giudizio, ne ha dato conferma (v. verbale d'udienza del 23.2.24).
Aggiungasi che il ricorrente ha prodotto in giudizio il test di paternità effettuato dal medesimo e dal sig. in data 16.3.2023 con il seguente esito: “il Campione A Presunto Padre ( ) è CP_3 CP_3 il padre biologico del Campione B IO ( )” (cfr. doc. 9). Parte_1
Vero è che si tratta di un accertamento tecnico stragiudiziale privo di valore probatorio assoluto perché formatosi all'infuori del giudizio. Tuttavia, esse non è stato oggetto di contestazione di sorta ed il Tribunale ritiene che tale elemento probatorio, liberamente apprezzabile dal Giudice, valutato unitariamente alle altre risultanze probatorie dianzi illustrate, consenta di ritenere provata l'insussistenza di un rapporto di paternità biologica tra il ricorrente e il defunto . CP_1
Per tali ragioni, la domanda attorea è accolta e, per l'effetto, dev'essere dichiarato che il ricorrente non è figlio di . CP_1
L'accoglimento dell'azione di disconoscimento della paternità determina l'estinzione del rapporto di filiazione paterna e, quindi, degli effetti che tale rapporto ha prodotto sul cognome del figlio disconosciuto. pagina 3 di 4 Ne segue che, per effetto dell'accoglimento dell'azione di disconoscimento di paternità, il ricorrente perde automaticamente lo status di figlio legittimo di e, con esso, il cognome CP_1 del medesimo, per acquistare lo status di figlio naturale riconosciuto dalla sola madre e, con esso, il cognome materno (art. 262 co. 1 cc).
A tale effetto ex lege il ricorrente non si è opposto: egli, infatti, non ha chiesto (come avrebbe potuto) di mantenere il cognome originariamente attribuitogli, ma anzi, sentito personalmente in udienza CP_ sul punto, ha dichiarato di non aver interesse a mantenere il cognome nel caso fosse stata accolta la sua domanda di disconoscimento (v. verbale d'udienza del 4.12.2023).
Deve, pertanto, darsi ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla conseguente annotazione della presente sentenza nell'atto di nascita del ricorrente (art. 49 co. 1 lett. o dpr 396/2000).
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura costitutivo necessaria della causa ed in assenza di opposizione delle parti resistenti, le spese di lite si dichiarano interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in contumacia della resistente
[...]
così provvede: CP_2
DICHIARA che il ricorrente (nato a [...] il [...]) non è figlio di Parte_1 CP_1
(nato a [...] il [...] e deceduto in Prarostino il 12.6.2009) e, per l'effetto, che il ricorrente assumerà in luogo del cognome ” il cognome materno;
CP_1 CP_2
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN di provvedere ai sensi dell'art. 49 DPR 3.11.2000 n. 396 all'annotazione della presente sentenza nei registri di nascita del Comune di IN (atto di nascita n. 3826 P. 1 S A Uff. 4 anno 1977);
DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di IN in data 08/11/2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10835/2023 avente per oggetto: disconoscimento di paternità promossa da con il patrocinio dell'avv. Mirella Miano, in forza di procura speciale in atti;
Parte_1 parte ricorrente contro appresentato dal Curatore Speciale in persona dell'avv. Martina Mattalia;
CP_1
parte resistente
e contro
Controparte_2 parte resistente contumace
e nei confronti di
con il patrocinio degli avv.ti Paola Barberis ed Emanuela Moglio, in virtù di CP_3 procura speciale in atti;
parte intervenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da note scritte d'udienza depositate in data 16.9.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di IN, disattese le contrarie istanze, eccezioni e difese, infondate in fatto ed in diritto,
pagina 1 di 4 Accertare e dichiarare che il signor non è il padre biologico del signor CP_1 Parte_1 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IN di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita e su ogni altro documento. in via istruttoria
Nel caso in cui la causa non venga ritenuta matura per la decisione, si chiede ammettersi a mezzo C.T.U. il test comparativo del DNA, ai fini della determinazione della paternità, tra il ricorrente ed Parte_2 il signor . CP_3
Con vittoria di spese di giudizio”
Per il Curatore Speciale di (come da note scritte d'udienza depositate in data CP_1
16.9.2024):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo
Dichiarare che il sig. non è figlio del defunto sig. con ogni conseguenza Parte_1 CP_1 di legge.
Disporre in ordine al cognome del sig. come ritenuto nel suo interesse. Parte_1
Spese della curatela a carico del ricorrente”.
Per parte intervenuta LI (come da note scritte d'udienza depositate in data 17.9.2024):
“Voglia codesto On.le Tribunale
In via principale accogliere la domanda formulata dall'attore.
In subordine in via istruttoria nel caso la causa non sia ritenuta matura per la decisione, al fine di escludere la paternità di
[...]
disporre CTU comparativa del DNA tra il campione prelevato dal ricorrente CP_1 Parte_1 e l'intervenuto , il quale conferma in questa sede la disponibilità a sottoporsi CP_3 all'accertamento.”.
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.06.2023 ha adito il Tribunale, chiedendo Parte_1 di accertare e dichiarare che il sig. non è suo padre biologico. CP_1
Con memoria difensiva depositata in data 3.11.2023 si è costituito in giudizio il Curatore Speciale del defunto , così nominato con decreto del 12.4.2023, chiedendo disporsi la CTU genetica CP_1
e riservando di concludere nel merito all'esito dell'istruttoria.
La resistente , madre del ricorrente, non si è costituita in giudizio, Controparte_2 venendone così dichiarata la contumacia. È tuttavia comparsa in udienza.
All'udienza del 4.12.2023 sono comparse le parti che hanno instato ciascuna nelle rispettive istanze e conclusioni.
Il Giudice Relatore, con ordinanza dell'8.01.2024 ha parzialmente ammesso le istanze istruttorie delle parti.
pagina 2 di 4 Sono state assunte le prove orali e successivamente, con comparsa depositata in data 15.4.2024,
è intervenuto in giudizio , dichiarando di aderire alla domanda del ricorrente. CP_3
Esaurita l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Con le “note scritte” depositate entro il termine assegnato, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di disconoscimento di paternità
La domanda di disconoscimento della paternità formulata dal ricorrente è fondata per i motivi che seguono.
A fondamento della domanda, il ricorrente (nato il [...]) ha esposto quanto segue: di avere la propria madre contratto matrimonio il 18.9.1965 con il sig. , defunto Controparte_2 CP_1 nel 2009 (cfr. doc. 6); di essere, tuttavia, egli nato dalla relazione extraconiugale intrattenuta, durante il matrimonio, dalla propria madre con il sig. di aver la madre interrotto la convivenza CP_3 coniugale con , dal quale si è separata e ha successivamente divorziato, e di aver la stessa CP_1 nel 1996 contratto matrimonio con il sig. suo padre biologico (cfr. doc. 4); di non avere CP_3
nè figli, né ascendenti ancora in vita (cfr. docc. 7-8); di aver effettuato con il sig. il CP_1 CP_3 test di paternità che ha accertato l'esistenza del rapporto di filiazione biologica (cfr. doc. 9) e di avere perciò deciso di promuovere il presente giudizio.
Le circostanze di fatto allegate dal ricorrente non sono state oggetto di alcuna contestazione: il
Curatore Speciale di si è limitato, difatti, unicamente a richiedere l'effettuazione della CP_1 prova genetica.
Il Tribunale ha ritenuto non necessario l'espletamento della CTU genetica, considerando esaustive le altre risultanze probatorie acquisite.
Ed invero, il “fatto storico” che, al momento del concepimento del ricorrente, la madre CP_2
(già coniugata con il sig. ) intrattenesse una relazione extraconiugale con il sig.
[...] CP_1
(poi divenuto suo marito in virtù di matrimonio contratto nel 1996, cfr. doc. 4), è provato CP_3 perché circostanza incontestata ex art. 115 cpc ed ammessa dalla resistente in sede di interpello CP_2 (v. verbale d'udienza del 23.2.24). Lo stesso sentito in qualità di teste prima del suo intervento in CP_3 giudizio, ne ha dato conferma (v. verbale d'udienza del 23.2.24).
Aggiungasi che il ricorrente ha prodotto in giudizio il test di paternità effettuato dal medesimo e dal sig. in data 16.3.2023 con il seguente esito: “il Campione A Presunto Padre ( ) è CP_3 CP_3 il padre biologico del Campione B IO ( )” (cfr. doc. 9). Parte_1
Vero è che si tratta di un accertamento tecnico stragiudiziale privo di valore probatorio assoluto perché formatosi all'infuori del giudizio. Tuttavia, esse non è stato oggetto di contestazione di sorta ed il Tribunale ritiene che tale elemento probatorio, liberamente apprezzabile dal Giudice, valutato unitariamente alle altre risultanze probatorie dianzi illustrate, consenta di ritenere provata l'insussistenza di un rapporto di paternità biologica tra il ricorrente e il defunto . CP_1
Per tali ragioni, la domanda attorea è accolta e, per l'effetto, dev'essere dichiarato che il ricorrente non è figlio di . CP_1
L'accoglimento dell'azione di disconoscimento della paternità determina l'estinzione del rapporto di filiazione paterna e, quindi, degli effetti che tale rapporto ha prodotto sul cognome del figlio disconosciuto. pagina 3 di 4 Ne segue che, per effetto dell'accoglimento dell'azione di disconoscimento di paternità, il ricorrente perde automaticamente lo status di figlio legittimo di e, con esso, il cognome CP_1 del medesimo, per acquistare lo status di figlio naturale riconosciuto dalla sola madre e, con esso, il cognome materno (art. 262 co. 1 cc).
A tale effetto ex lege il ricorrente non si è opposto: egli, infatti, non ha chiesto (come avrebbe potuto) di mantenere il cognome originariamente attribuitogli, ma anzi, sentito personalmente in udienza CP_ sul punto, ha dichiarato di non aver interesse a mantenere il cognome nel caso fosse stata accolta la sua domanda di disconoscimento (v. verbale d'udienza del 4.12.2023).
Deve, pertanto, darsi ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla conseguente annotazione della presente sentenza nell'atto di nascita del ricorrente (art. 49 co. 1 lett. o dpr 396/2000).
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura costitutivo necessaria della causa ed in assenza di opposizione delle parti resistenti, le spese di lite si dichiarano interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in contumacia della resistente
[...]
così provvede: CP_2
DICHIARA che il ricorrente (nato a [...] il [...]) non è figlio di Parte_1 CP_1
(nato a [...] il [...] e deceduto in Prarostino il 12.6.2009) e, per l'effetto, che il ricorrente assumerà in luogo del cognome ” il cognome materno;
CP_1 CP_2
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN di provvedere ai sensi dell'art. 49 DPR 3.11.2000 n. 396 all'annotazione della presente sentenza nei registri di nascita del Comune di IN (atto di nascita n. 3826 P. 1 S A Uff. 4 anno 1977);
DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di IN in data 08/11/2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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