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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 6134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6134 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15694/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 15694 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e rimessa in decisione all'udienza dell'11.03.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in VIA MONTE BIANCO,49/A Parte_1
GUIDONIA MONTECELIO, presso lo studio dell'Avv.to FRANZI' PAOLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: richiesta di appuntamento per la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale presso la Questura
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso depositato in data 10.04.2024 il ricorrente chiedeva di ordinare alla Questura di
Roma la fissazione di un appuntamento al fine di presentare richiesta di protezione internazionale, lamentando l'impossibilità di esercitare tale diritto a causa della condotta dell'amministrazione.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa depositato il 10.07.2024, il ricorrente ha formulato la predetta richiesta in via di urgenza. Il ricorso cautelare veniva respinto per mancanza del periculum in mora.
In particolare, evidenziava che aveva tentato più volte di accedere agli uffici della Questura di Roma al fine di presentare domanda di protezione internazionale senza però riuscirvi;
il proprio legale, in data 08.03.2024, aveva quindi inviato una PEC all'amministrazione resistente rappresentando le difficoltà segnalate dal ricorrente nell'accesso agli uffici della
Questura, nonché le condizioni di deprivazione dei suoi diritti fondamentali, essendo sprovvisto di risorse economiche e di uno stabile alloggio;
in virtù di ciò, il difensore formalmente diffidava l'Amministrazione a provvedere;
che, tuttavia, tale diffida restava priva di riscontro;
alla luce della situazione sopra descritta, sussisteva il requisito del fumus bonis iuris in quanto il ricorrente aveva il diritto, riconosciuto tanto dalla norme sovranazionali quanto interne, di presentare domanda di protezione internazionale;
sussisteva altresì il periculum in mora, poiché in mancanza di un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo era esposto a condizioni di vita precarie, in quanto costretto a vivere per strada, con grave pregiudizio alla sua salute, nonché ad un decreto di espulsione da parte del Prefetto.
Il Giudice designato, con ordinanza del 05.12.2024, rigettava la domanda cautelare rimettendo gli atti al Giudice designato per la trattazione del merito.
Il , nonostante la regolarità della notificazione, non si è costituito in Controparte_1
giudizio, per cui se ne dichiara la contumacia.
***
Preliminarmente deve rilevarsi che oggetto del presente giudizio non è la domanda di protezione internazionale e la eventuale sussistenza dei relativi presupposti per il suo riconoscimento, ma unicamente il diritto del ricorrente di proporre la domanda e all'accesso alla relativa procedura nel rispetto delle tempistiche dettate dalla normativa vigente.
Nel caso di specie il ricorrente ha riferito di avere tentato invano di accedere agli uffici della per richiedere un appuntamento per la formalizzazione della domanda di CP_2
protezione internazionale e di avere dunque inviato una richiesta tramite PEC del legale, a cui non era però seguito alcun riscontro.
Quanto alle norme in materia di presentazione della domanda di protezione internazionale,
è opportuno richiamare l'art 2 del D.lvo n. 142/2015 secondo il quale la manifestazione di
2 volontà di richiedere asilo non è subordinata a forme particolari e il successivo art. 4 che stabilisce l'onere dell'amministrazione di fornire un permesso di soggiorno a tutti i richiedenti asilo;
tutta la procedura è poi scandita da tempi celeri e certi volti a garantire l'effettività di diritti connessi allo status di richiedente asilo: l'art.3 del Dlgs. n.25/2008, in attuazione della direttiva 2005/85/CE, stabilisce che “… L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'art.26”, quest'ultima norma stabilisce che “la questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale” “redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti”.
La Corte di Giustizia UE (Sentenza Evelyn Danqua, C-429/15) afferma che, in mancanza di norme stabilite dal diritto dell'Unione riguardanti le modalità procedurali relative alla presentazione e all'esame di una domanda di protezione internazionale, spetta all'ordinamento giuridico interno di tale Stato membro disciplinare tali modalità, garantendo nel contempo che dette modalità non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione. Merita anche di essere valorizzato il disposto dell'art. 6, par. 6 della direttiva 2013/33/UE (recepita dal D.Lgs. n.
142 del 2015) secondo cui gli Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale, disposizione indicativa dell'impegno degli stati membri a non disseminare di inutili ostacoli burocratici il difficile cammino verso la richiesta di asilo.
La manifestazione di volontà, non soggetta ad alcun formalismo, è quindi sufficiente a configurare l'obbligo dell'amministrazione alla sua verbalizzazione e al rilascio del permesso di soggiorno nei termini stringenti previsti dalla normativa interna e internazionale.
Da tale punto di vista l'Amministrazione, nell'organizzare la registrazione delle domande, non gode di un potere discrezionale pieno, ma è obbligata a predisporre i mezzi necessari per registrare la domanda nei tempi prescritti dalla normativa, essendo peraltro ormai da tempo superata l'emergenza pandemica che aveva portato a prima eliminare e poi calmierare in maniera significativa l'accesso agli uffici. Infatti, molti dei diritti connessi allo status di
3 richiedente asilo possono essere esercitati solo dopo la formalizzazione della domanda, così come ad esempio previsto per l'accesso al sistema di accoglienza successivamente alla prima accoglienza prevista dall'art 9 del D.lgs n. 142 del 2015 (art 14 comma 1 del D.lvo n.
142/2015 ), per l'accesso al lavoro e alla formazione professionale (possibile dopo due mesi dal rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo - art 22 D.lvo n. 142/2015), per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale (possibile dopo il rilascio del permesso di soggiorno - art 21 d.lvo n. 142/2015 in relazione all'art 34 del D.lvo n. 286/98).
Le difficoltà e i ritardi nell'accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale da parte dei richiedenti asilo sono uno degli elementi tenuti costantemente in considerazione per verificare la sussistenza di carenze sistemiche nel sistema asilo rilevanti ai fini dell'art 3 comma 2 del Reg UE n. 604/2013 (cd Dublino III) e la mancanza di una stabile dimora e di mezzi di sussistenza adeguati vengono considerati trattamenti inumani e degradanti in violazione della dignità umana dei richiedenti asilo (si veda CGUE Grande
Sezione Jawo
contro
Bundesrepublik Deutschland, sentenza del 19 marzo 2019, Nella causa
C 163/17). A titolo esemplificativo, nella sentenza CEDU AR contro del CP_3
4.11.2014 riguardante il ricorso di una famiglia afghana contro il trasferimento in Italia in base al regolamento di Dublino, accolto sulla base dell'art 3 comma 2 del regolamento, veniva a tali fini riportata la raccomandazione dell'UNHCR ove si rilevava come “…. continuano a esservi segnalazioni di verbalizzazioni delle domande di asilo fissate, in alcuni casi, diverse settimane dopo che i richiedenti asilo hanno manifestato l'intenzione di presentare la domanda. …. Tale ritardo può comportare tempi di attesa più lunghi per l'accesso al sistema di accoglienza e per la decisione dei casi.”
Venendo al caso di specie il ricorrente non è mai riuscito ad ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda di asilo, con conseguente impossibilità di accedere al sistema di accoglienza e a tutti i benefici collegati allo status di richiedente asilo.
Vi è, pertanto, una situazione che di fatto concreta un impedimento all'esercizio di un diritto inalienabile della persona, quale quello di richiedere la protezione dello stato ospitante, costituzionalmente tutelato dall'art. 10 comma 3, in condizioni quantomeno dignitose;
tale situazione di fatto è da ritenere imputabile all'amministrazione convenuta, tenuta ad approntare misure per consentire una rapida formalizzazione della domanda di protezione internazionale ed il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
L'omissione di misure in tal senso si traduce nell'impedimento all'esercizio di un diritto assoluto, che può trovare dunque rimedio nell'intervento del giudice ordinario, trattandosi di materia nella quale la discrezionalità amministrativa non può spingersi sino a comprimere
4 l'essenza stessa del diritto individuale. Sebbene non integralmente sovrapponibile quanto alla fattispecie concreta, merita di essere segnalato, poi, il principio di diritto fatto proprio dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 20571/2013) secondo il quale l'inosservanza da parte della pubblica amministrazione di regole tecniche ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della p.a. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove miri alla condanna della stessa ad un facere, giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere.
L'amministrazione ha l'obbligo di predisporre un'organizzazione adeguata che consenta di rispettare i termini di legge per la verbalizzazione della domanda di protezione internazionale e rispettare i diritti fondamentali dei richiedenti asilo garantendo loro un facile accesso alla procedura. Nella sentenza della Corte EDU M.S.S. c/ Belgio e Grecia, par. 251, la Corte ha attribuito notevole importanza allo status di richiedente asilo del ricorrente e, in quanto tale, di membro di una fascia della popolazione particolarmente svantaggiata e vulnerabile, bisognosa di particolare protezione. Essa ha rilevato l'esistenza di un ampio accordo a livello internazionale ed europeo su questa necessità di particolare protezione, sottolineata dalla Convenzione di Ginevra, dall'ambito e dalle attività dell'UNHCR e dalle norme fissate nella Direttiva Accoglienza dell'Unione europea.
La circostanza che nella città metropolitana di Roma venga consentita la formalizzazione di un numero limitato di domande al giorno e sia necessaria un'attesa anche di molti mesi prima di ottenere la verbalizzazione della domanda, viola i diritti fondamentali dei richiedenti asilo, costretti a trascorrere intere notti innanzi ai cancelli della Questura per rientrare tra le persone da esaminare quel giorno, ed espone i richiedenti asilo a una situazione lesiva della loro dignità umana in quanto privi della possibilità di procurarsi mezzi di sussistenza legali, di accedere al sistema di accoglienza ed esposti al rischio di vivere per strada. deve essere evidenziato che l'impossibilità di fatto di formalizzare la domanda di protezione priva l'aspirante richiedente della possibilità di accedere al sistema di accoglienza, lasciandolo in una condizione di precarietà ed incertezza abitativa e in generale di vita. Ciò alla luce dell'art. 1, c. 2 della legge n. 142/2015, secondo cui “le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione di volontà di chiedere la protezione internazionale”, e del successivo art. 14, c. 1, che prevede: “Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di
5 vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza”.
Nel caso in esame, il ricorrente non è mai riuscito ad ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, non potendo accedere al sistema di accoglienza predisposto per i richiedenti asilo, né ad un impiego regolare.
Il ricorrente ha infatti rappresentato che, senza un permesso di soggiorno, è costretto a lavorare in nero e non può godere di accoglienza alloggiativa.
Considerato il decorso di già diversi mesi dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione (la pec inviata dal legale risale all'8/3/2024), alla luce della precarietà delle condizioni di vita del ricorrente, sussiste il diritto del medesimo di avviare al più presto la procedura di riconoscimento della protezione e di regolarizzare la propria presenza sul territorio italiano ottenendo i relativi documenti e la conseguente possibilità di accedere all'accoglienza, oltre che all'assistenza sanitaria, al lavoro, all'istruzione e a tutti i diritti e le opportunità connesse alla regolarità della posizione giuridica.
Stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e tenuto conto della mancata costituzione e opposizione della resistente, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Questura di Roma di formalizzare la ricezione della domanda di protezione internazionale del ricorrente entro giorni 15 (prorogabili a 20) dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
Così deciso in Roma, il 22.4.25
Il Giudice
Dott.ssa Maria Carmela Magarò
6
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 15694 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e rimessa in decisione all'udienza dell'11.03.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in VIA MONTE BIANCO,49/A Parte_1
GUIDONIA MONTECELIO, presso lo studio dell'Avv.to FRANZI' PAOLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: richiesta di appuntamento per la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale presso la Questura
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso depositato in data 10.04.2024 il ricorrente chiedeva di ordinare alla Questura di
Roma la fissazione di un appuntamento al fine di presentare richiesta di protezione internazionale, lamentando l'impossibilità di esercitare tale diritto a causa della condotta dell'amministrazione.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa depositato il 10.07.2024, il ricorrente ha formulato la predetta richiesta in via di urgenza. Il ricorso cautelare veniva respinto per mancanza del periculum in mora.
In particolare, evidenziava che aveva tentato più volte di accedere agli uffici della Questura di Roma al fine di presentare domanda di protezione internazionale senza però riuscirvi;
il proprio legale, in data 08.03.2024, aveva quindi inviato una PEC all'amministrazione resistente rappresentando le difficoltà segnalate dal ricorrente nell'accesso agli uffici della
Questura, nonché le condizioni di deprivazione dei suoi diritti fondamentali, essendo sprovvisto di risorse economiche e di uno stabile alloggio;
in virtù di ciò, il difensore formalmente diffidava l'Amministrazione a provvedere;
che, tuttavia, tale diffida restava priva di riscontro;
alla luce della situazione sopra descritta, sussisteva il requisito del fumus bonis iuris in quanto il ricorrente aveva il diritto, riconosciuto tanto dalla norme sovranazionali quanto interne, di presentare domanda di protezione internazionale;
sussisteva altresì il periculum in mora, poiché in mancanza di un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo era esposto a condizioni di vita precarie, in quanto costretto a vivere per strada, con grave pregiudizio alla sua salute, nonché ad un decreto di espulsione da parte del Prefetto.
Il Giudice designato, con ordinanza del 05.12.2024, rigettava la domanda cautelare rimettendo gli atti al Giudice designato per la trattazione del merito.
Il , nonostante la regolarità della notificazione, non si è costituito in Controparte_1
giudizio, per cui se ne dichiara la contumacia.
***
Preliminarmente deve rilevarsi che oggetto del presente giudizio non è la domanda di protezione internazionale e la eventuale sussistenza dei relativi presupposti per il suo riconoscimento, ma unicamente il diritto del ricorrente di proporre la domanda e all'accesso alla relativa procedura nel rispetto delle tempistiche dettate dalla normativa vigente.
Nel caso di specie il ricorrente ha riferito di avere tentato invano di accedere agli uffici della per richiedere un appuntamento per la formalizzazione della domanda di CP_2
protezione internazionale e di avere dunque inviato una richiesta tramite PEC del legale, a cui non era però seguito alcun riscontro.
Quanto alle norme in materia di presentazione della domanda di protezione internazionale,
è opportuno richiamare l'art 2 del D.lvo n. 142/2015 secondo il quale la manifestazione di
2 volontà di richiedere asilo non è subordinata a forme particolari e il successivo art. 4 che stabilisce l'onere dell'amministrazione di fornire un permesso di soggiorno a tutti i richiedenti asilo;
tutta la procedura è poi scandita da tempi celeri e certi volti a garantire l'effettività di diritti connessi allo status di richiedente asilo: l'art.3 del Dlgs. n.25/2008, in attuazione della direttiva 2005/85/CE, stabilisce che “… L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'art.26”, quest'ultima norma stabilisce che “la questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale” “redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti”.
La Corte di Giustizia UE (Sentenza Evelyn Danqua, C-429/15) afferma che, in mancanza di norme stabilite dal diritto dell'Unione riguardanti le modalità procedurali relative alla presentazione e all'esame di una domanda di protezione internazionale, spetta all'ordinamento giuridico interno di tale Stato membro disciplinare tali modalità, garantendo nel contempo che dette modalità non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione. Merita anche di essere valorizzato il disposto dell'art. 6, par. 6 della direttiva 2013/33/UE (recepita dal D.Lgs. n.
142 del 2015) secondo cui gli Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale, disposizione indicativa dell'impegno degli stati membri a non disseminare di inutili ostacoli burocratici il difficile cammino verso la richiesta di asilo.
La manifestazione di volontà, non soggetta ad alcun formalismo, è quindi sufficiente a configurare l'obbligo dell'amministrazione alla sua verbalizzazione e al rilascio del permesso di soggiorno nei termini stringenti previsti dalla normativa interna e internazionale.
Da tale punto di vista l'Amministrazione, nell'organizzare la registrazione delle domande, non gode di un potere discrezionale pieno, ma è obbligata a predisporre i mezzi necessari per registrare la domanda nei tempi prescritti dalla normativa, essendo peraltro ormai da tempo superata l'emergenza pandemica che aveva portato a prima eliminare e poi calmierare in maniera significativa l'accesso agli uffici. Infatti, molti dei diritti connessi allo status di
3 richiedente asilo possono essere esercitati solo dopo la formalizzazione della domanda, così come ad esempio previsto per l'accesso al sistema di accoglienza successivamente alla prima accoglienza prevista dall'art 9 del D.lgs n. 142 del 2015 (art 14 comma 1 del D.lvo n.
142/2015 ), per l'accesso al lavoro e alla formazione professionale (possibile dopo due mesi dal rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo - art 22 D.lvo n. 142/2015), per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale (possibile dopo il rilascio del permesso di soggiorno - art 21 d.lvo n. 142/2015 in relazione all'art 34 del D.lvo n. 286/98).
Le difficoltà e i ritardi nell'accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale da parte dei richiedenti asilo sono uno degli elementi tenuti costantemente in considerazione per verificare la sussistenza di carenze sistemiche nel sistema asilo rilevanti ai fini dell'art 3 comma 2 del Reg UE n. 604/2013 (cd Dublino III) e la mancanza di una stabile dimora e di mezzi di sussistenza adeguati vengono considerati trattamenti inumani e degradanti in violazione della dignità umana dei richiedenti asilo (si veda CGUE Grande
Sezione Jawo
contro
Bundesrepublik Deutschland, sentenza del 19 marzo 2019, Nella causa
C 163/17). A titolo esemplificativo, nella sentenza CEDU AR contro del CP_3
4.11.2014 riguardante il ricorso di una famiglia afghana contro il trasferimento in Italia in base al regolamento di Dublino, accolto sulla base dell'art 3 comma 2 del regolamento, veniva a tali fini riportata la raccomandazione dell'UNHCR ove si rilevava come “…. continuano a esservi segnalazioni di verbalizzazioni delle domande di asilo fissate, in alcuni casi, diverse settimane dopo che i richiedenti asilo hanno manifestato l'intenzione di presentare la domanda. …. Tale ritardo può comportare tempi di attesa più lunghi per l'accesso al sistema di accoglienza e per la decisione dei casi.”
Venendo al caso di specie il ricorrente non è mai riuscito ad ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda di asilo, con conseguente impossibilità di accedere al sistema di accoglienza e a tutti i benefici collegati allo status di richiedente asilo.
Vi è, pertanto, una situazione che di fatto concreta un impedimento all'esercizio di un diritto inalienabile della persona, quale quello di richiedere la protezione dello stato ospitante, costituzionalmente tutelato dall'art. 10 comma 3, in condizioni quantomeno dignitose;
tale situazione di fatto è da ritenere imputabile all'amministrazione convenuta, tenuta ad approntare misure per consentire una rapida formalizzazione della domanda di protezione internazionale ed il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
L'omissione di misure in tal senso si traduce nell'impedimento all'esercizio di un diritto assoluto, che può trovare dunque rimedio nell'intervento del giudice ordinario, trattandosi di materia nella quale la discrezionalità amministrativa non può spingersi sino a comprimere
4 l'essenza stessa del diritto individuale. Sebbene non integralmente sovrapponibile quanto alla fattispecie concreta, merita di essere segnalato, poi, il principio di diritto fatto proprio dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 20571/2013) secondo il quale l'inosservanza da parte della pubblica amministrazione di regole tecniche ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della p.a. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove miri alla condanna della stessa ad un facere, giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere.
L'amministrazione ha l'obbligo di predisporre un'organizzazione adeguata che consenta di rispettare i termini di legge per la verbalizzazione della domanda di protezione internazionale e rispettare i diritti fondamentali dei richiedenti asilo garantendo loro un facile accesso alla procedura. Nella sentenza della Corte EDU M.S.S. c/ Belgio e Grecia, par. 251, la Corte ha attribuito notevole importanza allo status di richiedente asilo del ricorrente e, in quanto tale, di membro di una fascia della popolazione particolarmente svantaggiata e vulnerabile, bisognosa di particolare protezione. Essa ha rilevato l'esistenza di un ampio accordo a livello internazionale ed europeo su questa necessità di particolare protezione, sottolineata dalla Convenzione di Ginevra, dall'ambito e dalle attività dell'UNHCR e dalle norme fissate nella Direttiva Accoglienza dell'Unione europea.
La circostanza che nella città metropolitana di Roma venga consentita la formalizzazione di un numero limitato di domande al giorno e sia necessaria un'attesa anche di molti mesi prima di ottenere la verbalizzazione della domanda, viola i diritti fondamentali dei richiedenti asilo, costretti a trascorrere intere notti innanzi ai cancelli della Questura per rientrare tra le persone da esaminare quel giorno, ed espone i richiedenti asilo a una situazione lesiva della loro dignità umana in quanto privi della possibilità di procurarsi mezzi di sussistenza legali, di accedere al sistema di accoglienza ed esposti al rischio di vivere per strada. deve essere evidenziato che l'impossibilità di fatto di formalizzare la domanda di protezione priva l'aspirante richiedente della possibilità di accedere al sistema di accoglienza, lasciandolo in una condizione di precarietà ed incertezza abitativa e in generale di vita. Ciò alla luce dell'art. 1, c. 2 della legge n. 142/2015, secondo cui “le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione di volontà di chiedere la protezione internazionale”, e del successivo art. 14, c. 1, che prevede: “Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di
5 vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza”.
Nel caso in esame, il ricorrente non è mai riuscito ad ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, non potendo accedere al sistema di accoglienza predisposto per i richiedenti asilo, né ad un impiego regolare.
Il ricorrente ha infatti rappresentato che, senza un permesso di soggiorno, è costretto a lavorare in nero e non può godere di accoglienza alloggiativa.
Considerato il decorso di già diversi mesi dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione (la pec inviata dal legale risale all'8/3/2024), alla luce della precarietà delle condizioni di vita del ricorrente, sussiste il diritto del medesimo di avviare al più presto la procedura di riconoscimento della protezione e di regolarizzare la propria presenza sul territorio italiano ottenendo i relativi documenti e la conseguente possibilità di accedere all'accoglienza, oltre che all'assistenza sanitaria, al lavoro, all'istruzione e a tutti i diritti e le opportunità connesse alla regolarità della posizione giuridica.
Stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e tenuto conto della mancata costituzione e opposizione della resistente, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Questura di Roma di formalizzare la ricezione della domanda di protezione internazionale del ricorrente entro giorni 15 (prorogabili a 20) dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
Così deciso in Roma, il 22.4.25
Il Giudice
Dott.ssa Maria Carmela Magarò
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