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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/07/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1520/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati Alessia FACCO e Nicola CERA;
e
C.F. nata a [...]_1 C.F._2
Grappa (VI) il 28/09/1967, rappresentata e difesa dagli avvocati Christian
PONTAROLLO e Barbara Piera MELLUSO
1 In punto: modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni comuni delle parti:
“1) Le Parti si accordano che, a far data da aprile 2025 compreso, il contributo al mantenimento per il figlio , previsto in capo al sig. , verrà ridotto Per_1 Pt_1
da € 400,00 mensili ad € 100,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat a partire da aprile 2026;
2) Da maggio 2025 compreso il sig. verserà il contributo di mantenimento Pt_1
per il figlio direttamente alle coordinate bancarie facenti capo a Per_1
quest'ultimo, qui riportate: IBAN [...];
3) Le Parti si riconoscono di non essere più tenuti a corrispondere alcunché
l'uno all'al-tra, né al figlio, a titolo di spese straordinarie;
4) L'obbligo di corresponsione di un contributo al mantenimento di cui al punto
1) cesserà – e per l'effetto nessun contributo al mantenimento sarà più dovuto dal sig. al figlio - allorquando , terminato il periodo di Pt_1 Per_1 Per_1
apprendistato, eserciterà attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time o con più con-tratti, sempre a tempo indeterminato, che lo impieghino complessivamente full time;
5) Il sig. sarà nuovamente tenuto al pagamento del contributo di Pt_1
mantenimento di € 400,00 mensili nei confronti del figlio soltanto nel Per_1
caso in cui uno dei due contratti di lavoro dipendente attualmente in essere abbia a cessare senza che intervenga, entro un mese, un nuovo contratto di lavoro che consenta ad di coprire le ore precedente-mente impiegate Per_1
2 dall'altro contratto;
6) Con il pagamento di euro 100,00 a , la sig.ra rinuncia sin Per_1 CP_1
d'ora a richiedere alcunché al sig. a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
del figlio;
7) Tutte le altre condizioni di divorzio non modificate dal presente accordo si intendono confermate;
8) Le spese legali sono integralmente compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 18/04/2025
e hanno chiesto la modifica delle Parte_1 Controparte_1
condizioni del loro divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n.
238/2024, pubblicata il 2/07/2024 e passata in giudicato il 18/07/2024.
In particolare le parti chiedono di ridurre, a far data da aprile 2025, l'ammontare del contributo al mantenimento del figlio posto a carico di Per_1 Pt_1
da euro 400,00 mensili ad euro 100,00 mensili, rivalutabili annualmente
[...]
secondo gli indici Istat a decorrere da aprile 2026.
L'obbligo di corresponsione del suddetto contributo al mantenimento cesserà
– e per l'effetto nessun contributo al mantenimento sarà più dovuto dal Sig.
al figlio – allorquando questi, terminato il periodo di Pt_1 Per_1
3 apprendistato, eserciterà attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time o con più contratti, sempre a tempo indeterminato, che lo impieghino complessivamente full time.
Il Sig. , di converso, sarà nuovamente tenuto al pagamento del Pt_1
contributo di mantenimento di euro 400,00 mensili nei confronti del figlio nel caso in cui uno dei due contratti di lavoro dipendente attualmente Per_1
facenti capo al medesimo abbia a cessare senza che intervenga, entro un mese, un nuovo contratto di lavoro che consenta ad di coprire le ore Per_1
precedentemente impiegate dall'altro contratto.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza del
Tribunale di Vicenza n. 238/2024 del 2/07/2024 vengano modificate nei termini seguenti:
1) Le Parti si accordano che, a far data da aprile 2025 compreso, il contributo al mantenimento per il figlio , previsto in capo al sig. , verrà ridotto Per_1 Pt_1
da € 400,00 mensili ad € 100,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat a partire da aprile 2026;
2) Da maggio 2025 compreso il sig. verserà il contributo di mantenimento Pt_1
4 per il figlio direttamente alle coordinate bancarie facenti capo a Per_1
quest'ultimo, qui riportate: IBAN [...];
3) Le Parti si riconoscono di non essere più tenuti a corrispondere alcunché
l'uno all'al-tra, né al figlio, a titolo di spese straordinarie;
4) L'obbligo di corresponsione di un contributo al mantenimento di cui al punto
1) cesserà – e per l'effetto nessun contributo al mantenimento sarà più dovuto dal sig. al figlio - allorquando , terminato il periodo di Pt_1 Per_1 Per_1
apprendistato, eserciterà attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time o con più con-tratti, sempre a tempo indeterminato, che lo impieghino complessivamente full time;
5) Il sig. sarà nuovamente tenuto al pagamento del contributo di Pt_1
mantenimento di € 400,00 mensili nei confronti del figlio soltanto nel Per_1
caso in cui uno dei due contratti di lavoro dipendente attualmente in essere abbia a cessare senza che intervenga, entro un mese, un nuovo contratto di lavoro che consenta ad di coprire le ore precedente-mente impiegate Per_1
dall'altro contratto;
6) Con il pagamento di euro 100,00 a , la sig.ra rinuncia sin Per_1 CP_1
d'ora a richiedere alcunché al sig. a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
del figlio;
7) Tutte le altre condizioni di divorzio non modificate dal presente accordo si intendono confermate;
8) Le spese legali sono integralmente compensate.
b) compensa le spese.
5 Così deciso in Vicenza, l'8 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1520/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati Alessia FACCO e Nicola CERA;
e
C.F. nata a [...]_1 C.F._2
Grappa (VI) il 28/09/1967, rappresentata e difesa dagli avvocati Christian
PONTAROLLO e Barbara Piera MELLUSO
1 In punto: modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni comuni delle parti:
“1) Le Parti si accordano che, a far data da aprile 2025 compreso, il contributo al mantenimento per il figlio , previsto in capo al sig. , verrà ridotto Per_1 Pt_1
da € 400,00 mensili ad € 100,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat a partire da aprile 2026;
2) Da maggio 2025 compreso il sig. verserà il contributo di mantenimento Pt_1
per il figlio direttamente alle coordinate bancarie facenti capo a Per_1
quest'ultimo, qui riportate: IBAN [...];
3) Le Parti si riconoscono di non essere più tenuti a corrispondere alcunché
l'uno all'al-tra, né al figlio, a titolo di spese straordinarie;
4) L'obbligo di corresponsione di un contributo al mantenimento di cui al punto
1) cesserà – e per l'effetto nessun contributo al mantenimento sarà più dovuto dal sig. al figlio - allorquando , terminato il periodo di Pt_1 Per_1 Per_1
apprendistato, eserciterà attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time o con più con-tratti, sempre a tempo indeterminato, che lo impieghino complessivamente full time;
5) Il sig. sarà nuovamente tenuto al pagamento del contributo di Pt_1
mantenimento di € 400,00 mensili nei confronti del figlio soltanto nel Per_1
caso in cui uno dei due contratti di lavoro dipendente attualmente in essere abbia a cessare senza che intervenga, entro un mese, un nuovo contratto di lavoro che consenta ad di coprire le ore precedente-mente impiegate Per_1
2 dall'altro contratto;
6) Con il pagamento di euro 100,00 a , la sig.ra rinuncia sin Per_1 CP_1
d'ora a richiedere alcunché al sig. a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
del figlio;
7) Tutte le altre condizioni di divorzio non modificate dal presente accordo si intendono confermate;
8) Le spese legali sono integralmente compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 18/04/2025
e hanno chiesto la modifica delle Parte_1 Controparte_1
condizioni del loro divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n.
238/2024, pubblicata il 2/07/2024 e passata in giudicato il 18/07/2024.
In particolare le parti chiedono di ridurre, a far data da aprile 2025, l'ammontare del contributo al mantenimento del figlio posto a carico di Per_1 Pt_1
da euro 400,00 mensili ad euro 100,00 mensili, rivalutabili annualmente
[...]
secondo gli indici Istat a decorrere da aprile 2026.
L'obbligo di corresponsione del suddetto contributo al mantenimento cesserà
– e per l'effetto nessun contributo al mantenimento sarà più dovuto dal Sig.
al figlio – allorquando questi, terminato il periodo di Pt_1 Per_1
3 apprendistato, eserciterà attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time o con più contratti, sempre a tempo indeterminato, che lo impieghino complessivamente full time.
Il Sig. , di converso, sarà nuovamente tenuto al pagamento del Pt_1
contributo di mantenimento di euro 400,00 mensili nei confronti del figlio nel caso in cui uno dei due contratti di lavoro dipendente attualmente Per_1
facenti capo al medesimo abbia a cessare senza che intervenga, entro un mese, un nuovo contratto di lavoro che consenta ad di coprire le ore Per_1
precedentemente impiegate dall'altro contratto.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza del
Tribunale di Vicenza n. 238/2024 del 2/07/2024 vengano modificate nei termini seguenti:
1) Le Parti si accordano che, a far data da aprile 2025 compreso, il contributo al mantenimento per il figlio , previsto in capo al sig. , verrà ridotto Per_1 Pt_1
da € 400,00 mensili ad € 100,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat a partire da aprile 2026;
2) Da maggio 2025 compreso il sig. verserà il contributo di mantenimento Pt_1
4 per il figlio direttamente alle coordinate bancarie facenti capo a Per_1
quest'ultimo, qui riportate: IBAN [...];
3) Le Parti si riconoscono di non essere più tenuti a corrispondere alcunché
l'uno all'al-tra, né al figlio, a titolo di spese straordinarie;
4) L'obbligo di corresponsione di un contributo al mantenimento di cui al punto
1) cesserà – e per l'effetto nessun contributo al mantenimento sarà più dovuto dal sig. al figlio - allorquando , terminato il periodo di Pt_1 Per_1 Per_1
apprendistato, eserciterà attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time o con più con-tratti, sempre a tempo indeterminato, che lo impieghino complessivamente full time;
5) Il sig. sarà nuovamente tenuto al pagamento del contributo di Pt_1
mantenimento di € 400,00 mensili nei confronti del figlio soltanto nel Per_1
caso in cui uno dei due contratti di lavoro dipendente attualmente in essere abbia a cessare senza che intervenga, entro un mese, un nuovo contratto di lavoro che consenta ad di coprire le ore precedente-mente impiegate Per_1
dall'altro contratto;
6) Con il pagamento di euro 100,00 a , la sig.ra rinuncia sin Per_1 CP_1
d'ora a richiedere alcunché al sig. a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
del figlio;
7) Tutte le altre condizioni di divorzio non modificate dal presente accordo si intendono confermate;
8) Le spese legali sono integralmente compensate.
b) compensa le spese.
5 Così deciso in Vicenza, l'8 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
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