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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/05/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 471/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 471/2017
TRA
difeso dall'avv. DZEDZINSKA OLESYA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Contr
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv. Valeria CP_1 CP_2
Grandizio ed Ettore Triolo, Elisabetta Paonessa, Controparte_4
RESISTENTI
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.03.2017 il ricorrente esponeva che, a seguito di una verifica della posizione debitoria effettuata presso l' , veniva a conoscenza Controparte_5
di una serie di cartelle di pagamento meglio specificate nel ricorso introduttivo relative al mancato versamento di contributi IVS e premi assicurativi
1 In particolare, parte ricorrente deduce: l'illegittimità per intervenuta prescrizione dei crediti ai sensi secondo il disposto dell'art. 3 comma 9 della L. 33/1995 secondo il quale con decorrenza dal 01.01.1996 la prescrizione di cinque anni fatti salvi gli atti interruttivi intervenuti prima di quella data che lascia inalterato il termine prescrizionale decennale”. Contr Si costituivano l' e l' i quali eccepivano l'interesse ad agire del ricorrente CP_1 stante l'avvenuta notifica della cartella esattoriale per la quale si chiede l'annullamento. Contr Nelle more del giudizio l' depositava l'estratto a ruolo aggiornato nel quale emergeva l'annullamento di alcune cartelle di pagamento indicate negli estratti a ruolo ai sensi il DL fiscale n° 118/19 collegato alla legge di Bilancio e in vigore dal 24.10.18.
*****
In via preliminare deve essere valutata l'interesse ad agire del ricorrente.
1. Sul punto la Corte di Cassazione Sez.6 con ordinanza del 04.05.2017 n. 10809 si è definitivamente pronunciata stabilendo che “ alla luce della sentenza delle Sezioni
Unite di questa Corte SU n. 19704 del 02/10/2015 secondo cui "Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione;
a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente
a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione
2. Con la nota sentenza a Sezioni Unite n°19704/15, la Suprema Corte, aveva specificato che, “stante la natura “recettizia” degli atti amministrativi (ed in particolare quelli esattivi, quali ad esempio le cartelle di pagamento dell'Agente della Riscossione), “il contribuente può impugnare la cartella di pagamento” (e non anche l'estratto di ruolo in senso stretto) “della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica -
2 sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione”.
3. Una successiva sentenza della Suprema Corte (n° 15309/17, depositata in data 20 giugno 2017) rispetto alla decisione in esame, ha chiarito il ruolo e la funzione che esplica il più volte richiamato estratto di ruolo: i giudici hanno osservato che tale documento si configura come una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella di pagamento. Di conseguenza esso è valido ai fini probatori, esclusivamente per verificare la natura tributaria o meno del credito e la conseguente giurisdizione del giudice adito. A riguardo, nell'estratto di ruolo si evince l'effettivo ammontare della pretesa creditoria della Pubblica Amministrazione;
è opportuno osservare che detta analisi inerisce esclusivamente gli aspetti formali dell'estratto di ruolo (tipologia del credito, ente titolare del credito) e non certamente quelli sostanziali, quali, ad esempio, la corretta notifica delle cartelle esattoriali, nel rispetto della disciplina vigente (art. 26, D.P.R. n° 602/73 – art. 60, D.P.R. n° 600/73).
4. Sul punto in discussione le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la Sentenza n. n.
26283 del 6 settembre 2022, hanno stabilito che, salvo i pochi casi espressamente previsti dall'art. 3 bis del d.l. n. 146/21, dopo lo spirare dei termini di impugnazione della cartella, i processi aventi ad oggetto l'impugnazione del ruolo esattoriale devono concludersi con una pronuncia di inammissibilità, anche se già pendenti al momento della entrata in vigore della norma.
5. L'art. 3 bis del d.l. n. 146/21 prevede che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
3 6. L'indicato articolo ha previsto la non impugnabilità dell'”estratto di ruolo” e limiti all'impugnabilità del “ruolo”, prevedendone la possibilità di impugnazione solo se la cartella non è stata validamente notificata e solo se il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio nei rapporti con la pubblica amministrazione (per la partecipazione a una procedura di appalto o per la riscossione di somme o per la perdita di un beneficio).
7. La Corte di Cassazione, anche ultimamente con l'ordinanza n.17606 del giugno 2024 ha affermato il principio secondo il quale, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, il debitore deve dimostrare un pregiudizio effettivo e concreto derivante dall'iscrizione a ruolo. Non è sufficiente un pregiudizio potenziale o ipotetico. In particolare, l'interesse ad agire sussiste solo se il debitore prova che l'iscrizione a ruolo gli causa un danno attuale, come: a) l'impossibilità di partecipare a una procedura di appalto;
b) il blocco di pagamenti da parte di soggetti pubblici;
c) la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
8. Questo orientamento rafforza quanto già stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n.
26283 del 6 settembre 2022, che aveva limitato l'impugnabilità dell'estratto di ruolo ai casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio concreto derivante dall'iscrizione a ruolo.
9. In sintesi, la giurisprudenza più recente della Cassazione sottolinea che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, a meno che il debitore non dimostri un interesse concreto e attuale derivante da un pregiudizio effettivo causato dall'iscrizione a ruolo.
10. Nel caso che ci interessa il ricorrente eccepisce la mancata o l'illegittimità della notifica delle cartella di pagamento di cui agli estratti a ruolo impugnati, la cui notifica, non risulta perfezionata, non è sufficiente l'indicazione della data di notifica qualora la relata non viene prodotta in giudizio, all'uopo si richiama la già citata
Sentenza della Suprema Corte n. 6887/16.
11. Ad eccezione dell'avviso di addebito 43920112000088552000 in cui vi è prova dell'avvenuta notifica avvenuta in data 08/11/2011, ma che non è stata impugnata nei termini di legge.
4 12. Passando al merito relativamente alla prescrizione del credito si osserva che l'art.3
della L.335/95 ha modificato la disciplina della prescrizione.
13. Il comma 9 statuisce che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto- legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno
1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”
14. Il comma 10 prevede che i nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge
(17/08/1995) ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
15. Nel caso in esame, relativamente alle somme per oneri previdenziali e somme aggiuntive in relazione agli atti anni contestazione, la prescrizione è quinquennale, e considerando l'assenza di atti interruttivi compiuti dall'ente erogatore e la data della venuta a conoscenza dei crediti della parte ricorrente, il credito contributivo si è prescritto per il decorso della prescrizione.
16. Sul punto è necessario dare conto delle argomentazioni giuridiche in forza delle quali si ritiene che il termine di prescrizione, “Se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 20, d.lgs. n. 472/1997, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. SS.UU.
n. 25790/2009 e Cass. n. 17669/13, Cass. n. 5837/11 e n. 6077/10)”. Secondo quanto
5 sancito dai Giudici della Suprema Corte che aderiscono a questo orientamento:
“L'ingiunzione fiscale ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, (…)con conseguente inapplicabilità dell'art. 2953
c.c. ai fini della prescrizione (cfr. Cass. n. 12263/2007 e n. 11380/2012)”.
17. Più di recente, le Sez. Un., con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del dlgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
18. D'altro canto il principio di differenziazione tra l'accertamento conseguente ad una sentenza passata in giudicato rispetto a quello derivante dalla omessa impugnazione del provvedimento amministrativo impositivo è ribadito costantemente dalla
Giurisprudenza di legittimità in tema di termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo.
19. Secondo la Suprema Corte il credito del contribuente accertato nella sentenza che definisce l'impugnazione dell'atto impositivo soggiace al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. Ciò in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto (che, essendo stato tempestivamente impugnato, non è mai divenuto definitivo) e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità. Ne deriva che la riscossione del credito erariale accertato dalla sentenza non soggiace al termine di decadenza di cui all'art. 17 (ora trasfuso nell'art. 25) del
D.P.R. n.602 del 1973, giacché tale termine concerne la messa in esecuzione dell'atto amministrativo e presidia la esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l'interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all'iniziativa unilaterale dell'ufficio. La riscossione delle somme conseguenti al passaggio in giudicato delle sentenze che hanno definito il giudizio non è, dunque, soggetta a decadenza alcuna, ma unicamente alla prescrizione. (ex multis Cass.,n.21623/2011).
20. Questo indirizzo interpretativo invero altro non fa (a fronte della disposizione normativa sopra richiamata che impone i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo
6 degli accertamenti "divenuti definitivi" senza alcuna differenziazione di sorte) che evidenziare le differenze ontologiche tra un accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione, rispetto ad un accertamento divenuto definitivo a seguito di un processo concluso con sentenza passata in giudicato.
21. A ciò si aggiunge la recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Uniti n.
23397/2016 del 17/11/2016 che ha definitivamente stabilito “ la scadenza del termine
- pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche
l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento CP_1
per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010);2) è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche
l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
7 22. Orbene tornando al caso in esame, si ritiene che il termine di prescrizione sia quello quinquennale e di conseguenza il credito è prescritto, atteso che tra l'anno di riferimento del debito e la data dell'estratto di ruolo è decorso più di un quinquennio, con l'eccezione dell'avviso di addebito n. 43920112000088552000 notificato in data
08/11/2011 per il quale non è stata proposta opposizione, pertanto, il credito è legittimamente esigibile
*****
23. Occorre inoltre valutare le cartelle che rientrano nelle fattispecie previste dal DL fiscale n° 119/18 collegato alla legge di Bilancio e in vigore dal 24.10.18 pubbl., nella
G.U n° 247 del 23.10.18, all'art.4, intitolato convertito in legge con L.136/2018
Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al
2010, al n° 1 stabilisce che i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto ,fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 ancorché riferiti a cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art.3, sono automaticamente annullati.
L'annullamento sarà effettuato alla data del 31.12.18 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.
24. Ciò detto, va rilevata la immediata applicabilità, nel corso del presente giudizio, dello ius superveniens ricorrendone i presupposti (annullamento automatico ex lege), per la cui applicazione, in linea di principio, il termine ultimo deve identificarsi con la pubblicazione della sentenza. Inoltre, la immediata applicabilità delle leggi sopravvenute che disciplinano la situazione sostanziale dedotta in giudizio va rilevata in ogni stato e grado del processo, salvo che sulla questione non si sia formato il giudicato. Si osserva in proposito che la ratio della predetta disposizione è sicuramente quella principale di eliminare il contenzioso relativamente a crediti molto datati ed esigui per i quali non siano intervenute, tempestivamente, le procedure coattive di riscossione. In definitiva, l'annullamento previsto per legge del debito, opera con efficacia immediata e determina fin da subito.
25. Infatti, solo le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto restano definitivamente acquisite (n° 2 lett. a) mentre per quelle versate dalla data di entrata in vigore del decreto è previsto un regime di imputazione, per i debiti inclusi nella definizione agevolata prima del versamento, un altro per quelli scaduti o in scadenza e uno ulteriore di rimborso (n° 2 lett. b).
8 Contr 26. Stante l'estratto a ruolo depositato dall' in relazione al debito contestato deve dunque, ritenersi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, in relazione alla domanda volta alla declaratoria della sua estinzione ad eccezione dell'avviso di addebito n. 43920112000088552000 notificato in data 08/11/2011 e della cartella
13920110011873004000 notificata in data 02/12/2011 il cui credito è prescritto per
i motivi sopra detti
27. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'
[...]
nonché distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, Controparte_6
rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M.
10.03.2014 N.55, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre
2012n. 247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (
03.04.2014)
PQM
Il giudice del Lavoro, got. Dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere quanto al debito iscritto nel ruolo esattoriale relativo alla cartella di pagamento indicati nell'atto introduttivo ad eccezione dell'avviso di addebito n. dell'avviso di addebito n. 43920112000088552000 notificato in data 08/11/2011 e della cartella 13920110011873004000 notificata in data 02/12/2011 i cui crediti vengono dichiarati prescritti per intervenuta prescrizione
- Condanna L al pagamento dei compensi Controparte_7 professionali liquidati in complessivi € 1.000,00 per compensi d'avvocato oltre oneri accessori, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso 28.5.2025
Il giudice
Il gop dott.ssa Susanna Cirianni
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