Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2231/2024 promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), in proprio e nella C.F._2 Parte_3 C.F._3
qualità di eredi di rappresentati e difesi dagli avv.ti Federica Ferraro e Giuseppe Persona_1
Riso, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'11.07.2024, gli odierni ricorrenti chiedono – sulla scorta della sentenza n.
537/2024 del Tribunale di Agrigento, con cui è stato statuito che “l' non ha titolo per la CP_1
ripetizione della somma di 5.767,54 euro erogata sulla pensione cat. VOART n. 33020642 del de cuius nel periodo compreso tra l'1.01.2005 e il 29.02.2012” – condannarsi l' Persona_2 CP_1
convenuto alla restituzione, in loro favore, della somma pari a 5.800,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, in quanto indebitamente trattenuta sulla pensione di
[...]
. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore dei difensori Persona_1
dichiaratisi antistatari.
il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa con adozione della sentenza.
_________________________
Va premesso che, con provvedimento del 16.06.2022, l' ha comunicato a che CP_1 Parte_1
“per il periodo dal 01/01/2005 al 29/02/2012 sulla pensione della sig.ra cat. VOART Persona_2
n. 33020642 eliminata per decesso della titolare, è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 5.767,54”, in quanto “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”.
Tale provvedimento è stato impugnato dinanzi al Tribunale di Agrigento, il quale, con sentenza n.
537/2024, ha ritenuto che “la causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez.
U, Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 così massimata:
“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”), atteso che, per consolidata giurisprudenza, il diritto alla ripetizione di indebito oggettivo è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale in virtù del combinato disposto degli artt. 2033 e 2946 c.c. (cfr.
Cass., 13 aprile 1987, n. 3687; Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2010, n. 4231; idem, sez. VI, 26 giugno
2013, n. 3503). Ciò in quanto – in mancanza di prova in ordine alla notifica, da parte dell' di CP_1
atti interruttivi del suddetto termine decennale - il diritto alla ripetizione dell'indebito relativo al periodo compreso tra l'1.01.2005 e il 29.02.2012 risultava prescritto già alla data di redazione del provvedimento impugnato (16.06.2022); sul punto, va altresì precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dall' alcun effetto interruttivo del termine di prescrizione può essere CP_1 attribuito all'azione di recupero avviata, dal 13.11.2013 all'1.09.2017, sulla pensione di R_
, marito di , posto che alcuna comunicazione risulta essere stata inviata allo
[...] Persona_2 stesso”, concludendo pertanto che “l' non abbia pertanto il diritto di ripetere le somme CP_1 erogate e, per l'effetto, va dichiarata l'illegittimità della richiesta di rimborso datata 16.06.2022”.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che l' debba essere condannato alla restituzione, in CP_1
favore dei ricorrenti, della somma pari a 5.800,00 euro trattenuta, sulla scorta del suindicato provvedimento di indebito, sulla pensione di , oltre interessi legali e rivalutazione Persona_1
monetaria come per legge.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va quindi accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in accoglimento del ricorso, condanna l' alla restituzione, in favore dei ricorrenti, della somma CP_1
pari a 5.800,00 euro trattenuta sulla pensione di , oltre interessi legali e Persona_1
rivalutazione monetaria come per legge;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano CP_1
in complessivi 1.800,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge e ne dispone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Agrigento, il 18 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo