Articolo 12 della Legge 5 dicembre 1988, n. 521
Articolo 11Articolo 13
Versione
13 dicembre 1988
Art. 12.
(Accertamento della permanenza
del requisito dell'idoneita' psicofisica).

1. L'accertamento del possesso del requisito dell'incondizionata idoneita' psicofisica e' presupposto per la riassunzione del servizio nei confronti del personale dei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per qualsiasi motivo, sia rimasto assente per periodi superiori a tre mesi continuativi.
2. L'idoneita' psicofisica per il mutamento di mansioni del personale divenuto inabile ai servizi d'istituto, oltre che dalle commissioni medico-ospedaliere presso ospedali militari, puo' essere accertata da un'apposita commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da almeno due medici.
3. L'assenza ingiustificata alla visita medica, tendente all'accertamento del requisito dell'incondizionata idoneita' psicofisica al servizio, comporta la decadenza dell'impiego.
4. Nel senso che precede e' interpretata, nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la lettera c) del primo comma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Nota all'art. 12:
L'art 127 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957 , e' cosi' formulato:
"Art. 127 (Decadenza). - Oltre che nel caso previsto dall'art. 63 l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego:
a) quando perda la cittadinanza italiana;
b) quando accetti una missione o altro incarico da una autorita' straniera senza autorizzazione del Ministro competente;
c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine piu' breve;
d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
La decadenza di cui alle lettere c) e d) e' disposta sentito il consiglio di amministrazione".
Entrata in vigore il 13 dicembre 1988
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