Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1013/2023 Ruolo Gen., vertente tra Parte 1 con sede legale in Lipari (ME), Frazione Stromboli, nella Via Crivelli, C.F.: P.IVA 1
in persona dell'Amministratore unico, Sig. Controparte_1 (socio accomandatario), nato in [...] il
25.9.1939, residente in [...], C.F.: C.F. 1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Claudio Rugolo del Foro di Messina, con studio in Messina, nella Via A. Martino, n. 96, e dall'Avv. Gianfilippo Ceccio del Foro di Messina, con studio in
Messina, nella Via G. Bruno, n. 106, come da procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato materialmente congiunto all'atto introduttivo del giudizio
Opponente
contro
nella Via Giuseppe Grezar, n. 14, iscritta al registro delle imprese di Roma, C.F. e P.IVA n. P.IVA 2
subentrante in virtù dell'art. 1 D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225/2016, in G.U. 282 del 02/12/2016 a titolo universale nei rapporti di Controparte_3 incorporante Controparte_4
Controparte_5 ed Controparte_6 rappresentato e difeso per mandato in calce alla Comparsa di
Costituzione, dall'Avv. Antonella Esposito, presso la quale elettivamente domicilia in Napoli, nella Via Monte
di Dio, n. 4, a seguito di procura speciale notarile per Notaio Persona 1 del 22/06/2023, Rep. 180134,
Racc. 12348, con quale il Presidente della Controparte_7 ha conferito procura speciale al responsabile della Controparte_8 Dott. Controparte_9 quale responsabile del contenzioso
Opposta
'in persona del Dirigente E_
,con sede in Palermo, nel Viale Campania, n. 36, rappresentata e Generale pro-tempore, C.F.: P.IVA 3
difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, con sede in Messina, nella Via dei Mille, Is.
221, n. 65
Terzo chiamato in causa contumace
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento, ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
Svolgimento del processo Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 7.1.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del terzo chiamato in causa CP_10 [...]
E_ , in persona del Dirigente Generale pro-tempore, il quale non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità formale della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.
Eccepiva la Società opponente, Parte 1 in persona del legale rapp.te pro tempore, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 2952023900785484 000, datata 16.6.2023 e notificata il
6.7.2023, come primo motivo di contestazione, l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento effettuata via PEC, per violazione e/o inosservanza della speciale disciplina normativa di riferimento;
come secondo motivo un ulteriore profilo di illegittimità della Intimazione di Pagamento per inesistenza della notifica, essendo stata la stessa effettuata dall'opposta da un indirizzo PEC diverso da quello indicato nel registro pubblico (IPA) relativo alla notificazione dei provvedimenti di natura tributaria;
come terzo motivo l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione per relationem ed allegazione;
violazione del diritto di difesa;
come quarto motivo l'omesso sgravio degli importi alla luce della sentenza n.
4/2018 del Tribunale di Barcellona P.G. e dei versamenti effettuati mediante piano di rateizzazione;
come quinto motivo l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora e dei compensi di riscossione. Violazione di legge ex artt. 3 L. 241/90 e come sesto motivo l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per carenza del necessario e valido titolo esecutivo carenza del presupposto.
Si costituiva l'opposta, Controparte_2 Controparte_11 per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Sicilia, in persona del legale rapp.te p.t., la quale contestava gli assunti avversi così come meglio specificato nel proprio atto di costituzione.
Non si costituiva, in giudizio la E_ , in persona
del Dirigente Generale pro-tempore.
Preliminarmente, in ordine alle eccezioni riguardanti la notificazione dell'atto oggi impugnato si osserva che per quanto attiene la lamentata mancata sottoscrizione digitale del documento inviato costanti pronunciamenti della Suprema Corte Cassazione hanno statuito che: "la notifica della cartella di
pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica") ... Nessuna
norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea,
notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale".
Per quanto prima l'eccezione avanzata va rigettata.
In ordine al secondo aspetto e cioè a dire la contestata notifica proveniente da un indirizzo Pec non presente nel pubblico registro, così si è espressa la Suprema Corte, in tema di notifica degli atti accertativi ed esecutivi a mezzo Pec, con l'Ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024, affermando che risulta essere valida ed efficace,
la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'Ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente.
Per quanto prima anche la seconda doglianza va rigettata.
Per quanto attiene il terzo motivo di opposizione e cioè a dire il contestato difetto di motivazione, si rileva che il contenuto dell'atto individua compiutamente i presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto, in maniera giustificata, all'emissione dell'intimazione di pagamento e ciò risulta essere, anche, dimostrato dal fatto che l'opponente nel proprio atto introduttivo del giudizio identifica e contesta ampiamente le motivazioni addotte dall'opposta al fine dell'emanazione dell'atto oggi opposto, per cui, anche in questo caso l'eccezione va rigettata.
Nel merito l'opponente lamentava il mancato sgravio sia degli importi richiestigli a seguito della decisione contenuta nella sentenza n. 4/2018, così come emessa del Tribunale di Barcellona P.G., che in conseguenza dei versamenti da esso effettuati dopo essere stato ammesso al piano di rateizzazione.
Ora procedendo alla ricostruzione dei fatti di causa si rileva che, con Cartella di pagamento n.
295201400307044080 000 l'opposta richiedeva all'opponente il pagamento della complessiva somma di €.
62.430,38, comprensiva dei compensi di riscossione;
che avverso tale cartella l'opponente proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G. - Sez. Distaccata di Lipari che si concludeva con l'emissione della Sentenza n. 4/2018 che in accoglimento parziale della proposta opposizione, decurtava, dalla somma di cui prima, l'importo di €. 18.011,43, per l'intervenuta prescrizione delle pretese relative alle annualità 2006
e 2007; che avverso la sentenza di cui prima l'opponente proponeva gravame presso la Corte d'Appello di
Messina, Sez, Civile, che si concludeva con il rigetto dell'appello principale, come risultante dalla copia della Sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Messina, n.1064/2023 del 22.11.2023, pubblicata in data
15.12.2023, versata in atti;
che successivamente l'opponente, come dallo stesso affermato nel proprio atto introduttivo del giudizio, presentava presso la Controparte 12 istanza di rateizzazione delle somme che veniva, successivamente accolta e ciò in data 5.9.2018; che in conseguenza della ottenuta rateizzazione di cui sopra, l'opponente pagava parte delle rate, come da documentazione versata in atti, per un importo complessivo di €. 30.137.18; che in data 6.7.2023 l'opponente riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. 2952023900785484 000, contenente l'intimazione delle somme già richieste con la cartella di
Pagamento n. 295201400307044080/000, dell'importo di € 59.650,74, notificata in data 22.06.2015; che avverso tale ultimo provvedimento l'opponente introitava il presente giudizio.
Fatto il dovuto escursus del giudizio, si osserva che per quanto attiene la lamentata mancata decurtazione delle somme come risultante dagli esiti del giudizio di primo grado svoltosi presso il Tribunale di Barcellona
P.G., si rileva che parte opposta non ha proceduto alla decurtazione della somma di €. 18.011,43, prima dell'emissione dell'intimazione di pagamento oggi avversata, tant'è che la somma richiesta nel provvedimento oggi opposto risulta uguale alla richiesta all'epoca avanzata da parte opposta con la Cartella
Esattoriale n. 295201400307044080/000, dell'importo di € 59.650,74. Allo stesso modo risulta, inoltre, il mancato sgravio, dall'intimazione di pagamento oggi opposta, anche delle somme già versate dall'opponente con il pagamento di parte dei ratei di cui all'autorizzata istanza di rateizzazione e pari a complessivi €.
30.137,18.
In conclusione, quindi, accertato il mancato sgravio di tutte le somme di cui prima dal complessivo della
Cartella Esattoriale n. 295201400307044080/000, consistente in €. 59.650,74, il residuo importo che l'opponente dovrà versare all'opposta ammonta a complessivi €. 11.502,13, oltre interessi di Legge dalla maturazione al soddisfo, con il conseguente annullamento dell'atto oggi impugnato.
Infine, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione proposta ed anche della natura e dello svolgimento della causa, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal [...] Parte 2 in persona dell'Amministratore unico, Sig. Controparte 1 , ut supra rapp.ta e difesa,
-accoglie parzialmente l'opposizione per quanto in parte motiva;
-annulla l'intimazione di pagamento impugnata, essendo risultate le somme richieste non corrispondenti all'effettivo dovuto, per i motivi meglio in narrativa specificati;
-condanna l'opponente al versamento nei confronti dell'opposta della somma di €. 11.502,13, oltre interessi di Legge dalla maturazione al soddisfo, per quanto in parte motiva;
-tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione proposta ed anche della natura e dello svolgimento della causa, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. 7.1.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)