TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/04/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 251/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 15/04/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. ZINZI PAOLO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. BONGARZONE ANTONIO ROSARIO
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
(c.f. P.IVA_2
Resistente contumace
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015 per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e condannare la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente caricandone il relativo importo di euro
2500,00 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
Con condanna della resistente alle spese di lite da distarsi per anticipo fattone. In via istruttoria. Si chiede di essere ammessi a prova per interpello e all'esito per testi sulle circostanze tutte di cui alla premessa in fatto qui da intendersi per riportate emendate da ogni valutazione e giudizio e precedute dall'inciso vero che: Si indicano a testi: 1) Il Dirigente scolastico dell'I. MIAA88100X nell'anno scolastico 2019/2020; 2) Il Dirigente scolastico dell'I. MIAA87600C nell'anno scolastico
2020/2021; 3) Il Dirigente scolastico dell'I. MIAA88800P nell'anno scolastico 2021/2022; 4)
Il Dirigente scolastico dell'I. MIAA8FE002 nell'anno scolastico 2022/2023; 5) Il Dirigente scolastico dell'I. MIAA8FE002 nell'anno scolastico 2023/2024; 6) Il Dirigente del servizio amministrativo dell'I. MIAA88100X nell'anno scolastico 2019/2020; 7) Il Dirigente del servizio amministrativo dell'I. MIAA87600C nell'anno scolastico 2020/2021; 8) Il Dirigente del servizio amministrativo dell'I. MIAA88800P nell'anno scolastico 2021/2022; 9) Il
Dirigente del servizio amministrativo dell'I. MIAA8FE002 nell'anno scolastico 2022/2023;
10) Il Dirigente del servizio amministrativo dell' nell'anno scolastico C.F._2
2023/2024; Si chiede altresì che il Tribunale voglia ordinare a parte resistente la produzione in giudizio dei verbali dei collegi docenti per gli anni scolastici in cui la parte ricorrente è stata impiegata presso tutti gli Istituti suddetti al fine di accertare la regolare partecipazione della stessa alle attività didattiche nonché copia dell'orario scolastico del plesso sempre per i medesimi anni.”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. ha convenuto in giudizio il per Parte_1 Controparte_1 domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento ad anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato.
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1
docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la
Pag. 2 di 5 liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito chesi era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia
Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella
Pag. 3 di 5 misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69/2023.
2.1. Parte ricorrente ha depositato a sostegno della propria domanda gli estratti del portale ministeriale, copia del contratto e i cedolini paga (cfr. doc. sub 1, 2 e nota deposito dell'8 aprile 2025 fascicolo parte ricorrente).
Si deve, tuttavia, evidenziare che dalla documentazione menzionata può evincersi la prova del rapporto lavorativo allegato solo con riferimento agli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021,
2023/2024.
Relativamente, invece, all'anno scolastico 2022/2023 alcuna evidenza è emersa dai cedolini paga e dal doc. n. 1 di parte ricorrente;
in particolare, la prima parte dell'ultimo documento citato non contiene alcun riferimento alla parte ricorrente.
Quanto ai capitoli di prova orale articolati se ne deve evidenziare l'inammissibilità poiché la parte non ha nemmeno individuato il nominativo del dirigente scolastico dell'istituto ove ha prestato la propria attività.
È stato documentato che la ricorrente è attualmente in servizio come docente, avendo ella sottoscritto un contratto a tempo determinato avente scadenza 31/8/2025 (cfr. nota deposito dell'8 aprile 2025).
2.3. Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati e delle ulteriori considerazioni svolte si deve riconoscere il diritto del ricorrente all'assegnazione del bonus economico per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2023/2024, posto che sono stati documentati i rapporti di lavoro relativi solo a tali periodi.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza, previa compensazione delle stesse nella misura del 25% per effetto del parziale accoglimento della domanda.
Le spese sono liquidate, al netto della indicata compensazione, nel dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 – rito lavoro - calcolati per tutte le fasi del giudizio considerando un valore di causa pari ad euro 1.500.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a ottenere la “carta docente” Parte_1
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2023/2024 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 49 per anticipazioni ed in € 985,50 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
16/04/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
Pag. 5 di 5
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 251/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 15/04/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. ZINZI PAOLO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. BONGARZONE ANTONIO ROSARIO
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
(c.f. P.IVA_2
Resistente contumace
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015 per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e condannare la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente caricandone il relativo importo di euro
2500,00 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
Con condanna della resistente alle spese di lite da distarsi per anticipo fattone. In via istruttoria. Si chiede di essere ammessi a prova per interpello e all'esito per testi sulle circostanze tutte di cui alla premessa in fatto qui da intendersi per riportate emendate da ogni valutazione e giudizio e precedute dall'inciso vero che: Si indicano a testi: 1) Il Dirigente scolastico dell'I. MIAA88100X nell'anno scolastico 2019/2020; 2) Il Dirigente scolastico dell'I. MIAA87600C nell'anno scolastico
2020/2021; 3) Il Dirigente scolastico dell'I. MIAA88800P nell'anno scolastico 2021/2022; 4)
Il Dirigente scolastico dell'I. MIAA8FE002 nell'anno scolastico 2022/2023; 5) Il Dirigente scolastico dell'I. MIAA8FE002 nell'anno scolastico 2023/2024; 6) Il Dirigente del servizio amministrativo dell'I. MIAA88100X nell'anno scolastico 2019/2020; 7) Il Dirigente del servizio amministrativo dell'I. MIAA87600C nell'anno scolastico 2020/2021; 8) Il Dirigente del servizio amministrativo dell'I. MIAA88800P nell'anno scolastico 2021/2022; 9) Il
Dirigente del servizio amministrativo dell'I. MIAA8FE002 nell'anno scolastico 2022/2023;
10) Il Dirigente del servizio amministrativo dell' nell'anno scolastico C.F._2
2023/2024; Si chiede altresì che il Tribunale voglia ordinare a parte resistente la produzione in giudizio dei verbali dei collegi docenti per gli anni scolastici in cui la parte ricorrente è stata impiegata presso tutti gli Istituti suddetti al fine di accertare la regolare partecipazione della stessa alle attività didattiche nonché copia dell'orario scolastico del plesso sempre per i medesimi anni.”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. ha convenuto in giudizio il per Parte_1 Controparte_1 domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento ad anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato.
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1
docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la
Pag. 2 di 5 liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito chesi era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia
Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella
Pag. 3 di 5 misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69/2023.
2.1. Parte ricorrente ha depositato a sostegno della propria domanda gli estratti del portale ministeriale, copia del contratto e i cedolini paga (cfr. doc. sub 1, 2 e nota deposito dell'8 aprile 2025 fascicolo parte ricorrente).
Si deve, tuttavia, evidenziare che dalla documentazione menzionata può evincersi la prova del rapporto lavorativo allegato solo con riferimento agli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021,
2023/2024.
Relativamente, invece, all'anno scolastico 2022/2023 alcuna evidenza è emersa dai cedolini paga e dal doc. n. 1 di parte ricorrente;
in particolare, la prima parte dell'ultimo documento citato non contiene alcun riferimento alla parte ricorrente.
Quanto ai capitoli di prova orale articolati se ne deve evidenziare l'inammissibilità poiché la parte non ha nemmeno individuato il nominativo del dirigente scolastico dell'istituto ove ha prestato la propria attività.
È stato documentato che la ricorrente è attualmente in servizio come docente, avendo ella sottoscritto un contratto a tempo determinato avente scadenza 31/8/2025 (cfr. nota deposito dell'8 aprile 2025).
2.3. Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati e delle ulteriori considerazioni svolte si deve riconoscere il diritto del ricorrente all'assegnazione del bonus economico per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2023/2024, posto che sono stati documentati i rapporti di lavoro relativi solo a tali periodi.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza, previa compensazione delle stesse nella misura del 25% per effetto del parziale accoglimento della domanda.
Le spese sono liquidate, al netto della indicata compensazione, nel dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 – rito lavoro - calcolati per tutte le fasi del giudizio considerando un valore di causa pari ad euro 1.500.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a ottenere la “carta docente” Parte_1
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2023/2024 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 49 per anticipazioni ed in € 985,50 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
16/04/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
Pag. 5 di 5