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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12582/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori magistrati:
dott.ssa Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12582/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIUNDO Parte_1 C.F._1
GLORIA, elettivamente domiciliata presso il difensore
-ricorrente-
contro
(C.F. CP_1 C.F._2
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 16.05.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Voglia il Tribunale Ill.mo,
1. affidare i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica
presso la madre;
pagina 1 di 7
2. disporre che il padre tenga con sé i figli minori a settimane alternate dal sabato mattina alla
domenica sera;
3. disporre che i figli minori trascorrano ogni anno il giorno di Natale con la madre, nonché le
giornate di Santo Stefano, di Capodanno, di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, nonché ogni altra
festività civile e religiosa, alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al
precedente; durante le vacanze natalizie rispettivamente con ciascun genitore alternativamente un
periodo, segnatamente dal 27.12 sino al 31.12 ovvero dal 2.01 sino al 6.1, invertendosi ogni anno
rispetto al precedente;
nonché un periodo durante le vacanze estive di 15 giorni, anche non
consecutivi, da concordarsi con congruo anticipo. Il tutto salvo diversi accordi, disponendo quanto
previsto anche ai precedenti punti avvenga nel rispetto delle esigenze di salute, scolastiche, di
educazione dei figli e del loro stato emotivo, sempre salvo diversi accordi tra i coniugi e
compatibilmente agli impegni lavorativi di ciascun genitore;
4. in via principale, disporre l'obbligo per l'azienda con sede operativa in Controparte_2
Bruino (TO) P. IVA in persona del legale rappresentante, datore di lavoro dell'ex P.IVA_1
coniuge inadempiente nato a [...] il [...] e residente in [...]
13 (C.F. ) il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento di almeno euro C.F._2
400,00, o altra somma superiore che la riterrà, per i figli minori mediante trattenuta da CP_3
effettuarsi ogni mese sulla retribuzione del sig. e accredito sul conto corrente intestato alla CP_1
sig.ra ; Parte_1
in subordine disporre l'obbligo per il padre di corrispondere alla madre a titolo di contributo al
mantenimento dei figli minori un assegno mensile di importo pari ad euro 400,00 (quattrocento/00)
ovvero altro superiore che la S.V. Ill.ma Vorrà determinare da rivalutarsi annualmente ed
automaticamente secondo gli indici ISTAT;
5. disporre l'obbligo per ciascun genitore di sostenere nella misura pari alla metà le spese
straordinarie necessarie ai figli minori stabilite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino
15.3.2016 di cui si richiamano le disposizioni riguardanti gli oneri di concertazione, documentazione,
modalità e termini di corresponsione ecc.);
pagina 2 di 7
6. ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c. ammonire il genitore inadempiente, sig. , nonchè CP_1
individuare ai sensi dell'art 614 bis c.p.c la somma di danaro dovuta dall'obbligato per ogni
violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del
provvedimento e condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro ad un massimo € 5.000,00 a favore della cassa delle ammende ed
infine condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore, o anche d'ufficio, dei minore;
Con vittoria di spese del giudizio.
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
BRUINO, il 14/04/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRUINO (atto n. 3 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli , il 14.12.2009, e il 11.9.2013. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale
di Torino in data 10.07.2020.
Con ricorso depositato il 3.7.2023 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
All'udienza ex art. 473 bis 21 compariva solo parte ricorrente con il proprio difensore, chiedendo pronunciarsi sentenza non definitiva in punto status.
Parte convenuta non compariva, nonostante la regolarità della notificazione, e veniva dichiarata contumace.
La causa veniva trattenuta in decisione sullo status a seguito di discussione orale ex art. 473 bis 22. In
data 3.7.2024 veniva pronunciata sentenza parziale di divorzio e la causa veniva rimessa in istruttoria sulle ulteriori domande.
pagina 3 di 7 All'udienza del 13.3.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Sull'affidamento, il collocamento dei minori e le visite col genitore non collocatario.
Il Tribunale, accogliendo la domanda di parte ricorrente e non essendo emerso alcun elemento di contrarietà all'interesse delle prole minorenne, dispone l'affidamento dei figli minori a entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso l'abitazione materna, alla stregua dell'attuale situazione di fatto. Ritiene, inoltre, il Tribunale che sia conforme all'interesse superiore della prole minorenne prevedere in capo a ciascun genitore l'esercizio anche separato della responsabilità
genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
Quanto al regime di visite tra il padre e i minori, il Tribunale provvede come da dispositivo,
prevedendo un regime rispondente all'interesse dei minori al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nell'ottica di una effettiva bigenitorialità.
Mantenimento dei minori
Rispetto alle questioni economiche, in assenza di prova circa mutamenti sopravvenuti, ritiene il collegio di poter confermare quanto già stabilito dal giudice delegato con ordinanza del 5.3.2024.
Quanto al versamento diretto da parte del datore di lavoro, deve rilevarsi come il vecchio articolo 156
cc sia oggi superato dall'art. 473 bis 37 cpc che prevede che “il creditore cui spetta la corresponsione
periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore,
inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di
negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere
periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le
somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo è tenuto al pagamento
dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non
adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme
dovute.”. L'istanza della ricorrente non può, dunque, trovare accoglimento
Istanza ex art. 473 bis 39 cpc
Parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c., di ammonire il genitore inadempiente,
sig. , nonché di individuare ai sensi dell'art 614 bis c.p.c la somma di danaro dovuta CP_1
dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo pagina 4 di 7 nell'esecuzione del provvedimento;
ha chiesto altresì di condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro ad un massimo €
5.000,00 a favore della cassa delle ammende ed infine condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore, o anche d'ufficio, dei minore.
La ricorrente ha provato la fonte dell'obbligazione di pagamento in capo al convenuto e allegato l'inadempimento, con la conseguenza che, in ossequio all'ordinario regime dell'onere probatorio in materia di obbligazioni (cfr. Cass. S.U. 13533/2001; Cass. 15659/2011), incombeva sul debitore convenuto fornire la prova del proprio adempimento, prova che non è stata fornita, attesa la mancata costituzione del medesimo.
Alla luce di ciò deve ritenersi provato l'inadempimento grave e persistente del convenuto. È anche vero, però, che la ricorrente avrebbe potuto ottenere il versamento diretto da parte del datore di lavoro,
dal momento dell'assunzione.
Alla luce di ciò ritiene il collegio di ammonire il sig. dal versare le somme dovute per il CP_1
mantenimento dei figli minori alla signora come previste dal presente Parte_1
provvedimento. Egli, inoltre, dovrà essere condannato al versamento della somma di euro 50 per ogni violazione o inosservanza futura, oltre al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00.
Non si ritiene invece di condannare il convenuto al risarcimento dei danni in favore della ricorrente e dei figli, non essendo gli stessi provati e non essendosi la ricorrente attivata per il versamento diretto da parte del datore di lavoro.
Spese di lite
In virtù della soccombenza di parte convenuta in ordine alla domanda di ammonimento e della soccombenza della ricorrente in ordine alla domanda di risarcimento dei danni, tenuto conto della necessità del giudizio e del fatto che la decisione è assunta nell'interesse dei minori, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite nella misura di 1/3,
mentre per i restanti 2/3 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3955,50 (di cui € 850,50 per la fase di pagina 5 di 7 studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1600,00 per la fase decisoria),
oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis
DATO ATTO dell'intervenuta sentenza parziale di divorzio,
AFFIDA i figli a entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dal sabato mattina fino alla domenica sera quando li accompagnerà
a scuola;
- un pomeriggio con pernottamento, dall'uscita di scuola (indicativamente il mercoledì);
- i figli minori trascorreranno il giorno di Natale, di Santo Stefano, di Capodanno, di Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo, nonché ogni altra festività civile o religiosa, alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
durante le vacanze natalizie rispettivamente ciascun genitore alternativamente un periodo, segnatamente dal 27.12 sino al 31.12 ovvero dal 2.01
sino al 6.01, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore, da concordare entro il giorno 31 maggio di ogni anno.
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, con CP_1
decorrenza dal 3.07.2023, l'assegno periodico di € 400,00 (euro 200,00 per ogni figlio), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
AMMONISCE il sig. dal versare le somme dovute per il mantenimento dei figli minori alla CP_1
signora come previste dal presente provvedimento. Parte_1
pagina 6 di 7 CONDANNA il sig. al versamento in favore della signora della somma di euro 50 per CP_1 Pt_1
ogni violazione dell'obbligo di mantenimento dei minori futura.
CONDANNA il sig. al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sanzione CP_1
amministrativa pecuniaria di euro 100,00.
RIGETTA la domanda di risarcimento dei danni.
CONDANNA alla refusione di 1/3 delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
, spese liquidate per intero in complessivi € 3955,50, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA
[...]
come per legge.
COMPENSA i restanti 2/3 delle spese di lite.
Così deciso in Torino, il 16.5.2025
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
dott.ssa Isabella Messina
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori magistrati:
dott.ssa Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12582/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIUNDO Parte_1 C.F._1
GLORIA, elettivamente domiciliata presso il difensore
-ricorrente-
contro
(C.F. CP_1 C.F._2
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 16.05.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Voglia il Tribunale Ill.mo,
1. affidare i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica
presso la madre;
pagina 1 di 7
2. disporre che il padre tenga con sé i figli minori a settimane alternate dal sabato mattina alla
domenica sera;
3. disporre che i figli minori trascorrano ogni anno il giorno di Natale con la madre, nonché le
giornate di Santo Stefano, di Capodanno, di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, nonché ogni altra
festività civile e religiosa, alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al
precedente; durante le vacanze natalizie rispettivamente con ciascun genitore alternativamente un
periodo, segnatamente dal 27.12 sino al 31.12 ovvero dal 2.01 sino al 6.1, invertendosi ogni anno
rispetto al precedente;
nonché un periodo durante le vacanze estive di 15 giorni, anche non
consecutivi, da concordarsi con congruo anticipo. Il tutto salvo diversi accordi, disponendo quanto
previsto anche ai precedenti punti avvenga nel rispetto delle esigenze di salute, scolastiche, di
educazione dei figli e del loro stato emotivo, sempre salvo diversi accordi tra i coniugi e
compatibilmente agli impegni lavorativi di ciascun genitore;
4. in via principale, disporre l'obbligo per l'azienda con sede operativa in Controparte_2
Bruino (TO) P. IVA in persona del legale rappresentante, datore di lavoro dell'ex P.IVA_1
coniuge inadempiente nato a [...] il [...] e residente in [...]
13 (C.F. ) il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento di almeno euro C.F._2
400,00, o altra somma superiore che la riterrà, per i figli minori mediante trattenuta da CP_3
effettuarsi ogni mese sulla retribuzione del sig. e accredito sul conto corrente intestato alla CP_1
sig.ra ; Parte_1
in subordine disporre l'obbligo per il padre di corrispondere alla madre a titolo di contributo al
mantenimento dei figli minori un assegno mensile di importo pari ad euro 400,00 (quattrocento/00)
ovvero altro superiore che la S.V. Ill.ma Vorrà determinare da rivalutarsi annualmente ed
automaticamente secondo gli indici ISTAT;
5. disporre l'obbligo per ciascun genitore di sostenere nella misura pari alla metà le spese
straordinarie necessarie ai figli minori stabilite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino
15.3.2016 di cui si richiamano le disposizioni riguardanti gli oneri di concertazione, documentazione,
modalità e termini di corresponsione ecc.);
pagina 2 di 7
6. ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c. ammonire il genitore inadempiente, sig. , nonchè CP_1
individuare ai sensi dell'art 614 bis c.p.c la somma di danaro dovuta dall'obbligato per ogni
violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del
provvedimento e condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro ad un massimo € 5.000,00 a favore della cassa delle ammende ed
infine condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore, o anche d'ufficio, dei minore;
Con vittoria di spese del giudizio.
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
BRUINO, il 14/04/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRUINO (atto n. 3 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli , il 14.12.2009, e il 11.9.2013. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale
di Torino in data 10.07.2020.
Con ricorso depositato il 3.7.2023 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
All'udienza ex art. 473 bis 21 compariva solo parte ricorrente con il proprio difensore, chiedendo pronunciarsi sentenza non definitiva in punto status.
Parte convenuta non compariva, nonostante la regolarità della notificazione, e veniva dichiarata contumace.
La causa veniva trattenuta in decisione sullo status a seguito di discussione orale ex art. 473 bis 22. In
data 3.7.2024 veniva pronunciata sentenza parziale di divorzio e la causa veniva rimessa in istruttoria sulle ulteriori domande.
pagina 3 di 7 All'udienza del 13.3.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Sull'affidamento, il collocamento dei minori e le visite col genitore non collocatario.
Il Tribunale, accogliendo la domanda di parte ricorrente e non essendo emerso alcun elemento di contrarietà all'interesse delle prole minorenne, dispone l'affidamento dei figli minori a entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso l'abitazione materna, alla stregua dell'attuale situazione di fatto. Ritiene, inoltre, il Tribunale che sia conforme all'interesse superiore della prole minorenne prevedere in capo a ciascun genitore l'esercizio anche separato della responsabilità
genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
Quanto al regime di visite tra il padre e i minori, il Tribunale provvede come da dispositivo,
prevedendo un regime rispondente all'interesse dei minori al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nell'ottica di una effettiva bigenitorialità.
Mantenimento dei minori
Rispetto alle questioni economiche, in assenza di prova circa mutamenti sopravvenuti, ritiene il collegio di poter confermare quanto già stabilito dal giudice delegato con ordinanza del 5.3.2024.
Quanto al versamento diretto da parte del datore di lavoro, deve rilevarsi come il vecchio articolo 156
cc sia oggi superato dall'art. 473 bis 37 cpc che prevede che “il creditore cui spetta la corresponsione
periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore,
inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di
negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere
periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le
somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo è tenuto al pagamento
dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non
adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme
dovute.”. L'istanza della ricorrente non può, dunque, trovare accoglimento
Istanza ex art. 473 bis 39 cpc
Parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c., di ammonire il genitore inadempiente,
sig. , nonché di individuare ai sensi dell'art 614 bis c.p.c la somma di danaro dovuta CP_1
dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo pagina 4 di 7 nell'esecuzione del provvedimento;
ha chiesto altresì di condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro ad un massimo €
5.000,00 a favore della cassa delle ammende ed infine condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore, o anche d'ufficio, dei minore.
La ricorrente ha provato la fonte dell'obbligazione di pagamento in capo al convenuto e allegato l'inadempimento, con la conseguenza che, in ossequio all'ordinario regime dell'onere probatorio in materia di obbligazioni (cfr. Cass. S.U. 13533/2001; Cass. 15659/2011), incombeva sul debitore convenuto fornire la prova del proprio adempimento, prova che non è stata fornita, attesa la mancata costituzione del medesimo.
Alla luce di ciò deve ritenersi provato l'inadempimento grave e persistente del convenuto. È anche vero, però, che la ricorrente avrebbe potuto ottenere il versamento diretto da parte del datore di lavoro,
dal momento dell'assunzione.
Alla luce di ciò ritiene il collegio di ammonire il sig. dal versare le somme dovute per il CP_1
mantenimento dei figli minori alla signora come previste dal presente Parte_1
provvedimento. Egli, inoltre, dovrà essere condannato al versamento della somma di euro 50 per ogni violazione o inosservanza futura, oltre al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00.
Non si ritiene invece di condannare il convenuto al risarcimento dei danni in favore della ricorrente e dei figli, non essendo gli stessi provati e non essendosi la ricorrente attivata per il versamento diretto da parte del datore di lavoro.
Spese di lite
In virtù della soccombenza di parte convenuta in ordine alla domanda di ammonimento e della soccombenza della ricorrente in ordine alla domanda di risarcimento dei danni, tenuto conto della necessità del giudizio e del fatto che la decisione è assunta nell'interesse dei minori, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite nella misura di 1/3,
mentre per i restanti 2/3 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3955,50 (di cui € 850,50 per la fase di pagina 5 di 7 studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1600,00 per la fase decisoria),
oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis
DATO ATTO dell'intervenuta sentenza parziale di divorzio,
AFFIDA i figli a entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dal sabato mattina fino alla domenica sera quando li accompagnerà
a scuola;
- un pomeriggio con pernottamento, dall'uscita di scuola (indicativamente il mercoledì);
- i figli minori trascorreranno il giorno di Natale, di Santo Stefano, di Capodanno, di Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo, nonché ogni altra festività civile o religiosa, alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
durante le vacanze natalizie rispettivamente ciascun genitore alternativamente un periodo, segnatamente dal 27.12 sino al 31.12 ovvero dal 2.01
sino al 6.01, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore, da concordare entro il giorno 31 maggio di ogni anno.
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, con CP_1
decorrenza dal 3.07.2023, l'assegno periodico di € 400,00 (euro 200,00 per ogni figlio), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
AMMONISCE il sig. dal versare le somme dovute per il mantenimento dei figli minori alla CP_1
signora come previste dal presente provvedimento. Parte_1
pagina 6 di 7 CONDANNA il sig. al versamento in favore della signora della somma di euro 50 per CP_1 Pt_1
ogni violazione dell'obbligo di mantenimento dei minori futura.
CONDANNA il sig. al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sanzione CP_1
amministrativa pecuniaria di euro 100,00.
RIGETTA la domanda di risarcimento dei danni.
CONDANNA alla refusione di 1/3 delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
, spese liquidate per intero in complessivi € 3955,50, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA
[...]
come per legge.
COMPENSA i restanti 2/3 delle spese di lite.
Così deciso in Torino, il 16.5.2025
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
dott.ssa Isabella Messina
pagina 7 di 7