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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/09/2025, n. 3984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3984 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1823/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1823/2025 Parte_ Oggi 11 settembre 2025 alle ore 10:45 innanzi al dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza, presente la dr.ssa Grazia Anna Tripodi, compare per il Controparte_1
l'avv. Sara BORINGHIERI per l'avv. OTRANTO GODANO MARIANGELA.
Nessuno compare per le parti convenute, già dichiarate contumaci.
L'avv. Boringhieri per la parte attrice precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo. Dopo breve discussione orale con richiamo degli atti, il Giudice si ritira in camera di consiglio, acconsentendo il procuratore di parte ricorrente alla lettura della sentenza anche in sua assenza.
Riaperta l'udienza, verificato che il procuratore della ricorrente si è allontanato, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1823/2025 promossa da:
in persona dell'amministratore pro tempore Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Otranto Godano Mariangela P.IVA_1
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_2 C.F._1
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
(C.F. ) Controparte_4 C.F._3
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE-RICORRENTE
All'udienza dell'11.9.2025, come da ricorso introduttivo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, In via Principale: a) accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte dei convenuti dell'eredità del sig. per le causali di cui in narrativa, di Persona_1 conseguenza dichiarare gli stessi comproprietari, per acquisto mortis causa dal menzionato de cuius, della proprietà di 1/2 delle unità immobiliari site nel comune di e segnatamente: - , Pt_2 Pt_2 [...]
, Piano 4, censita nel catasto Fabbricati, Sez. Urbana, Foglio 1187, Particella 20, Sub. Parte_2
33, categoria A/4, classe 1, 3 vani, 52 metri quadri, rendita catastale € 178,18 (costituita dalla soppressione della particella ceu sez fgl 48 pla 232 sub 33 per allineamento mappe); - , Piazza Pt_2
Sofia n. 6 p.S1-1, Piano 4, censita nel catasto Fabbricati, Sez. Urbana, Foglio 1144 n. 92, subalterno 19, Zona Censuaria 2, categoria A/43, classe 1, vani 5,00, rendita catastale € 568,10 (costituita dalla soppressione della particella ceu sez fgl 42 pla 105 sub 19 per allineamento mappe). Dichiarare pertanto i convenuti comproprietari delle unità immobiliari sopra elencate per la quota di 4/6 alla sig.ra (essendo la stessa già proprietaria di 1/2 acquistato in comunione dei beni con il CP_2 marito) per 1/6 al sig. ed 1/6 al sig. b) ordinare al Controparte_3 Controparte_4
Conservatore dei Registri Immobiliari di di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla Pt_2 trascrizione della sentenza che verrà emanata attestante l'accettazione dell'eredità di Per_1
, da parte di , e , con esonero da sua
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 pagina 2 di 8 responsabilità. In via Subordinata: Qualora l'odierno giudicante dovesse ritenere valido come atto di accettazione tacita dell'eredità il solo contratto di locazione compiuto da , a) accertare e CP_2 dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte della Sig.ra dell'eredità del marito, CP_2 sig. , per le causali di cui sopra, deceduto a il 27.03.2002, e di conseguenza Persona_1 Pt_2 dichiarare la stessa unica proprietaria, per acquisto mortis causa dal menzionato de cuius, della proprietà di 1/2 delle unità immobiliari site comune di e segnatamente: - , Pt_2 Pt_2 Parte_2
[...
, Piano 4, censita nel catasto Fabbricati, Sez.Urbana, Foglio 1187, Particella 20, Sub. 33, categoria A/4, classe 1, 3 vani, 52 metri quadri, rendita catastale € 178,18 (costituita dalla soppressione della particella ceu sez fgl 48 pla 232 sub 33 per allineamento mappe); - , Piazza Sofia n. 6 p.S1-1, Pt_2
Piano 4, censita nel catasto Fabbricati, Sez. Urbana, Foglio 1144 n. 92, subalterno 19, Zona Censuaria 2, categoria A/43, classe 1, vani 5,00, rendita catastale € 568,10 (costituita dalla soppressione della particella ceu sez fgl 42 pla 105 sub 19 per allineamento mappe). Dichiarare la Sig.ra alla data del 27.03.2002 proprietaria per l'intero delle unità immobiliari sopra CP_2 indicate. b) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di di provvedere, ai sensi Pt_2 dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della sentenza che verrà emanata attestante l'accettazione dell'eredità di , da parte di , con esonero da sua responsabilità. In Persona_1 CP_2 ogni caso, Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26.1.2025, il di ha domandato Parte_2 Pt_2
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe, chiedendo di accertare l'intervenuta accettazione tacita da parte dei convenuti e (rispettivamente, CP_2 Controparte_3 Controparte_4 moglie e figli di , deceduto a il 27.03.2002) dell'eredità da quest'ultimo Persona_1 Pt_2 dismessa.
A fondamento della propria domanda, il ha allegato: CP_1
§ di essere creditore nei confronti dei convenuti, in solido tra loro, della somma di € 24.153,64, per spese condominiali a titolo di saldo esercizio al 31.12.2022 e preventivo spese gestione ordinaria 2023, come da decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 6812/2023 emesso dal Tribunale di Torino il 16.11.2023 (prodotto come doc. 1);
§ di avere notificato ai convenuti, senza esito alcuno, l'atto di precetto per l'importo complessivo di € 25.246,37, oltre interessi legali maturati e maturandi, tassa di registro, spese di notifica e successive occorrende;
§ di avere altresì notificato ai convenuti, l'11.3.2024, atto di pignoramento dell'immobile sito in
, Via Quittengo 37, Piano 4, censito al NCEU, Foglio 1187, Particella 20, Sub. 33, cat. A/4, Pt_2 classe 1, 3 vani, 52 mq, rendita catastale € 178,18 (doc. 2), di cui risultano comproprietari per la quota di 4/6 di 1/6 e di 1/6 avendo gli CP_2 Controparte_3 Controparte_4 stessi ereditato la complessiva quota di ½ di tale immobile dal de cuius;
§ di avere quindi incardinato nei confronti degli stessi la procedura esecutiva immobiliare RGE n. pagina 3 di 8 270/2024, in cui il G.E., con ordinanza del 22.7.2024, ha rilevato l'assenza della trascrizione dell'accettazione dell'eredità di in favore degli esecutati;
Persona_1
§ che dalla dichiarazione di successione di (doc. 5), risulta che i convenuti hanno Persona_1 presentato la voltura catastale e la dichiarazione per l'ICI, atti che configurano atti di accettazione tacita dell'eredità de cuius;
§ che a pag. 6 del certificato catastale viene espressamente indicato "voltura catastale automatica NO" (doc. 6), a riprova che i debitori hanno effettuato una richiesta specifica;
§ che ha poi stipulato, successivamente alla morte del de cuius, il contratto di locazione CP_2 per l'immobile pignorato per il periodo dal 03/05/2006 al 02/05/2010 (doc. 7), contratto poi prorogato e successivamente risolto in data 01/02/2011;
§ che i convenuti, pur essendo nella disponibilità dei beni ereditari (in particolare, Controparte_5 nell'immobile di Piazza Sofia rientrante nel compendio ereditario), non hanno redatto l'inventario, di talché sono divenuti eredi puri e semplici di . Persona_1
Nessuno si è costituito per i convenuti, che sono stati dichiarati contumaci.
All'udienza dell'11.9.2025, in assenza di istruttoria orale, parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso la causa, trattenuta in decisione ex art. 281-sexies primo comma c.p.c.
Ciò premesso, è evidente l'interesse del ricorrente a promuovere la presente azione al fine CP_1 di ripristinare la continuità ventennale delle trascrizioni e poter così proseguire l'esecuzione immobiliare intrapresa.
Provato in atti il decesso ab intestato di (nato a [...] l'[...] e deceduto a Persona_1
e deceduto a il 27.3.2002, come da denuncia di successione, comprensiva di albero Pt_2 genealogico), si ritiene che la ricorrente abbia allegato e dimostrato, per tabulas, circostanze e presupposti di fatto che, complessivamente considerati, portano a concludere che i convenuti abbiano accettato l'eredità morendo dismessa dal de cuius.
Deve rammentarsi che, a mente dell'art. 476 c.c., “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Sul punto, al Corte di legittimità ha sancito che “L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede.” (Cass. civ. sez.
6-2 del 1.3.2021 n. 5569).
Incombe dunque sul ricorrente l'onere di provare che i chiamati abbiano posto in essere comportamenti concludenti che non potrebbero essere compiuti con una qualità diversa da quella di eredi, considerato che, in tema di successione ereditaria, secondo la previsione dell'art. 476 c.c., la cosiddetta
“accettazione tacita dell'eredità” ha luogo nell'ipotesi in cui il chiamato compia un atto che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare (e che non avrebbe il diritto di fare se non pagina 4 di 8 nella qualità di erede), con la conseguenza che, nonostante la mancanza di accettazione espressa, l'assunzione della qualità di erede consegue comunque ex lege nel caso di compimento da parte del chiamato di un atto pro erede gestio; affinché si possa parlare di accettazione tacita occorre, dunque, che il chiamato realizzi atti di gestione dei beni ereditari che eccedano i poteri dello stesso e che rientrino come tali, esclusivamente, nelle facoltà e nei poteri riconosciuti a chi assuma il titolo di erede ovvero un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede.
Come noto, la mera denuncia di successione non è sufficiente ad attestare l'accettazione tacita di eredità, avendo una valenza meramente fiscale e potendo/dovendo dunque essere posta in essere anche solo dal mero chiamato (tra le altre, sul punto Cass. Civ. n. 4848/2019 secondo cui “Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità è irrilevante la trascrizione della denuncia di successione in assenza di altri atti inequivocabilmente rivolti all'assunzione della qualità di erede”).
Ciò detto, alcun dubbio sorge quanto all'accettazione dell'eredità in capo ad moglie del CP_2 de cuius, che in data 3.5.2006 ha concesso in locazione l'intero immobile sito in , via Quittengo Pt_2
n.37, entrato per la quota di ½ nell'asse ereditario del de cuius, stipulando un contratto di locazione di durata quadriennale, regolarmente registrato, poi prorogato sino al 2.5.2014 e risolto in data 1.2.2011 (doc. 7). Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, la stipula di un contratto di locazione e la successiva riscossione dei canoni di locazione sono condotte senz'altro idonee a costituire accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c., avendo valenza di atti dispositivi del patrimonio ereditari e non valenza meramente conservativa (cfr. tra le altre Cass. n.2743/2014).
Altrettanto rilevante è la circostanza per cui la convenuta è nel possesso dei beni CP_2 ereditari in quanto tuttora residente (dal 09/04/1992) nell'ulteriore immobile (anch'esso caduto nella successione del marito per la sola quota di ½) sito in , Piazza Sofia n. 6 (cfr. denuncia di Pt_2 successione sub doc. 5 e certificato di residenza aggiornato dell' sub doc. 8), senza aver redatto Pt_3
l'inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, potendosi dunque ritenere la stessa erede pura e semplice del defunto marito ai sensi e per gli effetti Persona_1 dell'art. 485 c.c.
Significativa appare poi, per tutti i convenuti, la circostanza per cui dopo la dichiarazione di successione è stata richiesta la voltura catastale quanto all'immobile di , che risulta così Parte_2 intestato ad (già proprietaria della quota di ½ prima del decesso del marito) per la quota CP_2 di 2/3 e a ciascuno dei due figli e per la quota di 1/6. Invero, Controparte_3 Controparte_4 si evince dal certificato ipocatastale di cui al doc. 6 che la voluta catastale non è stata automatica (pag. 6: “voltura catastale automatica NO”), dovendo per l'effetto la stessa essere stata richiesta dagli eredi in quanto atto che ha al contempo effetti non solo fiscali ma anche civili: “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, pagina 5 di 8 l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Cass. civ. sez. 2 n. 10796 dell'11.05.2009; conf.: Cass. civ. sez.
6-2 n. 22317 del 21.10.2014; Cass. civ. sez.
6-2 n. 11478 del 30.04.2021).
Da ultimo, rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda attore è la circostanza per cui i convenuti, ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo n. 6812/2023 del Tribunale di Torino loro notificato dal Condominio quali proprietari dell'immobile in oggetto, non hanno proposto opposizione.
Si richiama sul punto Cass. 18534/2007, secondo cui “Quando contro la parte viene proposta la domanda d'ingiunzione l'ingiunto, al fine di evitare gli effetti di un'automatica accettazione dell'eredità, deve sostenere di non essere erede dell'insolvente e precisamente di trovarsi ancora nella condizione di chiamato all'eredità, chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti in qualità di erede. Diversamente una volta sceso il giudicato è accertato il diritto di una parte nei confronti di un'altra e non possono più essere fatte valere tutte le questioni che si potevano proporre nel giudizio e che avrebbero potuto condurre a negare quel diritto”.
Invero, una volta che attraverso il giudicato è stato accertato un diritto di una parte in confronto di un'altra, tutte le questioni che avrebbero potuto essere svolte nel giudizio e che, se lo fossero state, avrebbero potuto condurre a negare quel diritto, non possono esserlo più, neppure potendo costituire oggetto di opposizione all'esecuzione.
Nel caso di specie, i convenuti contro cui è stata proposta la domanda d'ingiunzione ben avrebbero potuto sostenere di non essere proprietari ( se non per la quota di ½) contestando di CP_2 essere eredi di e, dunque, di non essere tenuti al pagamento di quanto domandato;
Persona_1 non avendolo fatto, hanno evidentemente riconosciuto di essere proprietari e, dunque, di avere accettato l'eredità paterna e del marito.
Da ultimo. specialmente con riguardo ai convenuti e , si ritiene altresì Controparte_3 CP_4 di valorizzare ai fini dell'accoglimento della domanda attorea i seguenti elementi:
§ il contegno processuale delle parti convenute che hanno ricevuto la notifica del precetto e del pignoramento e, nonostante ciò, non hanno inteso contestare la propria qualità di coeredi, per evitare di subire l'espropriazione;
§ il fatto che anche nel presente procedimento i convenuti non si siano costituiti;
invero, sebbene la contumacia non equivalga a mancata contestazione, essa si sostanzia comunque in una mancata opposizione all'accertamento richiesto.
Per l'effetto, in accoglimento della domanda attorea, deve dichiararsi che: nata a CP_2
OR (CL) il 10/11/1933, C.F. ; nato a C.F._1 Controparte_3 Pt_2 il 14/07/1961, C.F. ; nato a [...] [...], C.F._2 Controparte_4 Pt_2
C.F. sono divenuti eredi di (nato a [...] -CL- C.F._3 Persona_1
l'1.8.1932, deceduto a il 27.3.2002, C.F. ) per effetto di accettazione Pt_2 C.F._4 tacita dell'eredità dello stesso.
pagina 6 di 8 Si ritiene altresì provato dalla documentazione in atti che i convenuti siano divenuti proprietari (per 4/6 e per 1/6 ciascuno e ) delle seguenti unità CP_2 Controparte_3 Controparte_4 immobiliari:
§ unità immobiliare sita in , Via Quittengo 37, Piano 4, censita nel catasto Fabbricati, Sez. Pt_2
Urbana, Foglio 1187, Particella 20, Sub. 33, categoria A/4, classe 1, 3 vani, 52 metri quadri, rendita catastale € 178,18 (costituita dalla soppressione della particella ceu sez fgl 48 pla 232 sub 33 per allineamento mappe);
§ unità immobiliare sita in , Piazza Sofia n. 6 p.S1-1, Piano 4, censita nel catasto Fabbricati, Sez. Pt_2
Urbana, Foglio 1144 n. 92, subalterno 19, Zona Censuaria 2, categoria A/43, classe 1, vani 5,00, rendita catastale € 568,10 (costituita dalla soppressione della particella ceu sez fgl 42 pla 105 sub 19 per allineamento mappe).
A tal fine, l'onere probatorio gravante sulla parte attrice può ritenersi soddisfatto, atteso che l'attore agisce in qualità di creditore dei pretesi eredi e non si tratta di azione di rivendica, alla quale è collegato senz'altro un onere probatorio maggiormente gravoso, ritenendosi che valgano per la presente azione i principi espressi dalla Cassazione per la petitio hereditatis ex art. 533 c.c. e che dunque l'onere probatorio non sia il medesimo della rivendica, dovendo l'attore in tal caso provare, oltre alla propria qualità di erede, unicamente il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario, circostanza per la quale ad esempio, la Cassazione ha ritenuto sufficiente in relazione ai beni immobili la denunzia di successione contenente il riferimento all'intestazione catastale degli stessi al de cuius e pertanto la dimostrazione della loro appartenenza all'asse ereditario (così Cass. Sez. 2 n. 13785/2004).
La trascrizione di quanto accertato con il presente provvedimento segue per legge, non essendo necessaria l'emissione di un ordine espresso in tal senso.
I convenuti soccombenti devono essere condannati, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite alla parte ricorrente, da liquidarsi ex DM 55/2014.
Quanto ai compensi, gli stessi sono liquidati tenendo conto del valore indeterminabile della causa, di bassa complessità, valori minimi (alla luce della natura contumaciale della stessa e della sommarietà del rito), per le fasi di studio, introduttiva, decisionale (in assenza di istruttoria).
Spettano infine gli esposti documentati per CU, marca, spese di notifica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara che nata a [...] il [...], C.F. CP_2
, nato a [...] [...], C.F. C.F._1 Controparte_3 Pt_2
e nato a [...] [...], C.F. C.F._2 Controparte_4 Pt_2
hanno accettato l'eredità morendo dismessa da C.F._3 Persona_1 nato a [...] l'[...], deceduto a il 27.3.2002, C.F. Pt_2 C.F._4
2) Per l'effetto, accerta e dichiara che: (nata a [...] il [...], C.F. CP_2 pagina 7 di 8 ) per la quota di 4/6 (essendo la stessa già proprietaria di 1/2 acquistato in C.F._1 comunione dei beni con il marito), (nato a [...] [...], C.F. Controparte_3 Pt_2
) per la quota di 1/6 e (nato a [...] C.F._2 Controparte_4 Pt_2
15/06/1966, C.F. ) per la quota di 1/6, siano comproprietari delle seguenti C.F._3 unità immobiliari:
§ unità immobiliare sita in , Via Quittengo 37, Piano 4, censita nel catasto Fabbricati, Sez. Pt_2
Urbana, Foglio 1187, Particella 20, Sub. 33, categoria A/4, classe 1, 3 vani, 52 metri quadri, rendita catastale € 178,18 (costituita dalla soppressione della particella ceu sez fgl 48 pla 232 sub 33 per allineamento mappe);
§ unità immobiliare sita in , Piazza Sofia n. 6 p.S1-1, Piano 4, censita nel catasto Fabbricati, Sez. Pt_2
Urbana, Foglio 1144 n. 92, subalterno 19, Zona Censuaria 2, categoria A/43, classe 1, vani 5,00, rendita catastale € 568,10 (costituita dalla soppressione della particella ceu sez fgl 42 pla 105 sub 19 per allineamento mappe).
3) Condanna le parti convenute e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 in solido, a rimborsare alla parte ricorrente Parte_4
le spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi ed € 595,95 per spese, oltre Pt_2
i.v.a. e c.p.a. come per legge, 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Torino, 11 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1823/2025 Parte_ Oggi 11 settembre 2025 alle ore 10:45 innanzi al dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza, presente la dr.ssa Grazia Anna Tripodi, compare per il Controparte_1
l'avv. Sara BORINGHIERI per l'avv. OTRANTO GODANO MARIANGELA.
Nessuno compare per le parti convenute, già dichiarate contumaci.
L'avv. Boringhieri per la parte attrice precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo. Dopo breve discussione orale con richiamo degli atti, il Giudice si ritira in camera di consiglio, acconsentendo il procuratore di parte ricorrente alla lettura della sentenza anche in sua assenza.
Riaperta l'udienza, verificato che il procuratore della ricorrente si è allontanato, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1823/2025 promossa da:
in persona dell'amministratore pro tempore Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Otranto Godano Mariangela P.IVA_1
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_2 C.F._1
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
(C.F. ) Controparte_4 C.F._3
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE-RICORRENTE
All'udienza dell'11.9.2025, come da ricorso introduttivo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, In via Principale: a) accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte dei convenuti dell'eredità del sig. per le causali di cui in narrativa, di Persona_1 conseguenza dichiarare gli stessi comproprietari, per acquisto mortis causa dal menzionato de cuius, della proprietà di 1/2 delle unità immobiliari site nel comune di e segnatamente: - , Pt_2 Pt_2 [...]
, Piano 4, censita nel catasto Fabbricati, Sez. Urbana, Foglio 1187, Particella 20, Sub. Parte_2
33, categoria A/4, classe 1, 3 vani, 52 metri quadri, rendita catastale € 178,18 (costituita dalla soppressione della particella ceu sez fgl 48 pla 232 sub 33 per allineamento mappe); - , Piazza Pt_2
Sofia n. 6 p.S1-1, Piano 4, censita nel catasto Fabbricati, Sez. Urbana, Foglio 1144 n. 92, subalterno 19, Zona Censuaria 2, categoria A/43, classe 1, vani 5,00, rendita catastale € 568,10 (costituita dalla soppressione della particella ceu sez fgl 42 pla 105 sub 19 per allineamento mappe). Dichiarare pertanto i convenuti comproprietari delle unità immobiliari sopra elencate per la quota di 4/6 alla sig.ra (essendo la stessa già proprietaria di 1/2 acquistato in comunione dei beni con il CP_2 marito) per 1/6 al sig. ed 1/6 al sig. b) ordinare al Controparte_3 Controparte_4
Conservatore dei Registri Immobiliari di di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla Pt_2 trascrizione della sentenza che verrà emanata attestante l'accettazione dell'eredità di Per_1
, da parte di , e , con esonero da sua
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 pagina 2 di 8 responsabilità. In via Subordinata: Qualora l'odierno giudicante dovesse ritenere valido come atto di accettazione tacita dell'eredità il solo contratto di locazione compiuto da , a) accertare e CP_2 dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte della Sig.ra dell'eredità del marito, CP_2 sig. , per le causali di cui sopra, deceduto a il 27.03.2002, e di conseguenza Persona_1 Pt_2 dichiarare la stessa unica proprietaria, per acquisto mortis causa dal menzionato de cuius, della proprietà di 1/2 delle unità immobiliari site comune di e segnatamente: - , Pt_2 Pt_2 Parte_2
[...
, Piano 4, censita nel catasto Fabbricati, Sez.Urbana, Foglio 1187, Particella 20, Sub. 33, categoria A/4, classe 1, 3 vani, 52 metri quadri, rendita catastale € 178,18 (costituita dalla soppressione della particella ceu sez fgl 48 pla 232 sub 33 per allineamento mappe); - , Piazza Sofia n. 6 p.S1-1, Pt_2
Piano 4, censita nel catasto Fabbricati, Sez. Urbana, Foglio 1144 n. 92, subalterno 19, Zona Censuaria 2, categoria A/43, classe 1, vani 5,00, rendita catastale € 568,10 (costituita dalla soppressione della particella ceu sez fgl 42 pla 105 sub 19 per allineamento mappe). Dichiarare la Sig.ra alla data del 27.03.2002 proprietaria per l'intero delle unità immobiliari sopra CP_2 indicate. b) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di di provvedere, ai sensi Pt_2 dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della sentenza che verrà emanata attestante l'accettazione dell'eredità di , da parte di , con esonero da sua responsabilità. In Persona_1 CP_2 ogni caso, Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26.1.2025, il di ha domandato Parte_2 Pt_2
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe, chiedendo di accertare l'intervenuta accettazione tacita da parte dei convenuti e (rispettivamente, CP_2 Controparte_3 Controparte_4 moglie e figli di , deceduto a il 27.03.2002) dell'eredità da quest'ultimo Persona_1 Pt_2 dismessa.
A fondamento della propria domanda, il ha allegato: CP_1
§ di essere creditore nei confronti dei convenuti, in solido tra loro, della somma di € 24.153,64, per spese condominiali a titolo di saldo esercizio al 31.12.2022 e preventivo spese gestione ordinaria 2023, come da decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 6812/2023 emesso dal Tribunale di Torino il 16.11.2023 (prodotto come doc. 1);
§ di avere notificato ai convenuti, senza esito alcuno, l'atto di precetto per l'importo complessivo di € 25.246,37, oltre interessi legali maturati e maturandi, tassa di registro, spese di notifica e successive occorrende;
§ di avere altresì notificato ai convenuti, l'11.3.2024, atto di pignoramento dell'immobile sito in
, Via Quittengo 37, Piano 4, censito al NCEU, Foglio 1187, Particella 20, Sub. 33, cat. A/4, Pt_2 classe 1, 3 vani, 52 mq, rendita catastale € 178,18 (doc. 2), di cui risultano comproprietari per la quota di 4/6 di 1/6 e di 1/6 avendo gli CP_2 Controparte_3 Controparte_4 stessi ereditato la complessiva quota di ½ di tale immobile dal de cuius;
§ di avere quindi incardinato nei confronti degli stessi la procedura esecutiva immobiliare RGE n. pagina 3 di 8 270/2024, in cui il G.E., con ordinanza del 22.7.2024, ha rilevato l'assenza della trascrizione dell'accettazione dell'eredità di in favore degli esecutati;
Persona_1
§ che dalla dichiarazione di successione di (doc. 5), risulta che i convenuti hanno Persona_1 presentato la voltura catastale e la dichiarazione per l'ICI, atti che configurano atti di accettazione tacita dell'eredità de cuius;
§ che a pag. 6 del certificato catastale viene espressamente indicato "voltura catastale automatica NO" (doc. 6), a riprova che i debitori hanno effettuato una richiesta specifica;
§ che ha poi stipulato, successivamente alla morte del de cuius, il contratto di locazione CP_2 per l'immobile pignorato per il periodo dal 03/05/2006 al 02/05/2010 (doc. 7), contratto poi prorogato e successivamente risolto in data 01/02/2011;
§ che i convenuti, pur essendo nella disponibilità dei beni ereditari (in particolare, Controparte_5 nell'immobile di Piazza Sofia rientrante nel compendio ereditario), non hanno redatto l'inventario, di talché sono divenuti eredi puri e semplici di . Persona_1
Nessuno si è costituito per i convenuti, che sono stati dichiarati contumaci.
All'udienza dell'11.9.2025, in assenza di istruttoria orale, parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso la causa, trattenuta in decisione ex art. 281-sexies primo comma c.p.c.
Ciò premesso, è evidente l'interesse del ricorrente a promuovere la presente azione al fine CP_1 di ripristinare la continuità ventennale delle trascrizioni e poter così proseguire l'esecuzione immobiliare intrapresa.
Provato in atti il decesso ab intestato di (nato a [...] l'[...] e deceduto a Persona_1
e deceduto a il 27.3.2002, come da denuncia di successione, comprensiva di albero Pt_2 genealogico), si ritiene che la ricorrente abbia allegato e dimostrato, per tabulas, circostanze e presupposti di fatto che, complessivamente considerati, portano a concludere che i convenuti abbiano accettato l'eredità morendo dismessa dal de cuius.
Deve rammentarsi che, a mente dell'art. 476 c.c., “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Sul punto, al Corte di legittimità ha sancito che “L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede.” (Cass. civ. sez.
6-2 del 1.3.2021 n. 5569).
Incombe dunque sul ricorrente l'onere di provare che i chiamati abbiano posto in essere comportamenti concludenti che non potrebbero essere compiuti con una qualità diversa da quella di eredi, considerato che, in tema di successione ereditaria, secondo la previsione dell'art. 476 c.c., la cosiddetta
“accettazione tacita dell'eredità” ha luogo nell'ipotesi in cui il chiamato compia un atto che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare (e che non avrebbe il diritto di fare se non pagina 4 di 8 nella qualità di erede), con la conseguenza che, nonostante la mancanza di accettazione espressa, l'assunzione della qualità di erede consegue comunque ex lege nel caso di compimento da parte del chiamato di un atto pro erede gestio; affinché si possa parlare di accettazione tacita occorre, dunque, che il chiamato realizzi atti di gestione dei beni ereditari che eccedano i poteri dello stesso e che rientrino come tali, esclusivamente, nelle facoltà e nei poteri riconosciuti a chi assuma il titolo di erede ovvero un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede.
Come noto, la mera denuncia di successione non è sufficiente ad attestare l'accettazione tacita di eredità, avendo una valenza meramente fiscale e potendo/dovendo dunque essere posta in essere anche solo dal mero chiamato (tra le altre, sul punto Cass. Civ. n. 4848/2019 secondo cui “Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità è irrilevante la trascrizione della denuncia di successione in assenza di altri atti inequivocabilmente rivolti all'assunzione della qualità di erede”).
Ciò detto, alcun dubbio sorge quanto all'accettazione dell'eredità in capo ad moglie del CP_2 de cuius, che in data 3.5.2006 ha concesso in locazione l'intero immobile sito in , via Quittengo Pt_2
n.37, entrato per la quota di ½ nell'asse ereditario del de cuius, stipulando un contratto di locazione di durata quadriennale, regolarmente registrato, poi prorogato sino al 2.5.2014 e risolto in data 1.2.2011 (doc. 7). Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, la stipula di un contratto di locazione e la successiva riscossione dei canoni di locazione sono condotte senz'altro idonee a costituire accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c., avendo valenza di atti dispositivi del patrimonio ereditari e non valenza meramente conservativa (cfr. tra le altre Cass. n.2743/2014).
Altrettanto rilevante è la circostanza per cui la convenuta è nel possesso dei beni CP_2 ereditari in quanto tuttora residente (dal 09/04/1992) nell'ulteriore immobile (anch'esso caduto nella successione del marito per la sola quota di ½) sito in , Piazza Sofia n. 6 (cfr. denuncia di Pt_2 successione sub doc. 5 e certificato di residenza aggiornato dell' sub doc. 8), senza aver redatto Pt_3
l'inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, potendosi dunque ritenere la stessa erede pura e semplice del defunto marito ai sensi e per gli effetti Persona_1 dell'art. 485 c.c.
Significativa appare poi, per tutti i convenuti, la circostanza per cui dopo la dichiarazione di successione è stata richiesta la voltura catastale quanto all'immobile di , che risulta così Parte_2 intestato ad (già proprietaria della quota di ½ prima del decesso del marito) per la quota CP_2 di 2/3 e a ciascuno dei due figli e per la quota di 1/6. Invero, Controparte_3 Controparte_4 si evince dal certificato ipocatastale di cui al doc. 6 che la voluta catastale non è stata automatica (pag. 6: “voltura catastale automatica NO”), dovendo per l'effetto la stessa essere stata richiesta dagli eredi in quanto atto che ha al contempo effetti non solo fiscali ma anche civili: “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, pagina 5 di 8 l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Cass. civ. sez. 2 n. 10796 dell'11.05.2009; conf.: Cass. civ. sez.
6-2 n. 22317 del 21.10.2014; Cass. civ. sez.
6-2 n. 11478 del 30.04.2021).
Da ultimo, rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda attore è la circostanza per cui i convenuti, ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo n. 6812/2023 del Tribunale di Torino loro notificato dal Condominio quali proprietari dell'immobile in oggetto, non hanno proposto opposizione.
Si richiama sul punto Cass. 18534/2007, secondo cui “Quando contro la parte viene proposta la domanda d'ingiunzione l'ingiunto, al fine di evitare gli effetti di un'automatica accettazione dell'eredità, deve sostenere di non essere erede dell'insolvente e precisamente di trovarsi ancora nella condizione di chiamato all'eredità, chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti in qualità di erede. Diversamente una volta sceso il giudicato è accertato il diritto di una parte nei confronti di un'altra e non possono più essere fatte valere tutte le questioni che si potevano proporre nel giudizio e che avrebbero potuto condurre a negare quel diritto”.
Invero, una volta che attraverso il giudicato è stato accertato un diritto di una parte in confronto di un'altra, tutte le questioni che avrebbero potuto essere svolte nel giudizio e che, se lo fossero state, avrebbero potuto condurre a negare quel diritto, non possono esserlo più, neppure potendo costituire oggetto di opposizione all'esecuzione.
Nel caso di specie, i convenuti contro cui è stata proposta la domanda d'ingiunzione ben avrebbero potuto sostenere di non essere proprietari ( se non per la quota di ½) contestando di CP_2 essere eredi di e, dunque, di non essere tenuti al pagamento di quanto domandato;
Persona_1 non avendolo fatto, hanno evidentemente riconosciuto di essere proprietari e, dunque, di avere accettato l'eredità paterna e del marito.
Da ultimo. specialmente con riguardo ai convenuti e , si ritiene altresì Controparte_3 CP_4 di valorizzare ai fini dell'accoglimento della domanda attorea i seguenti elementi:
§ il contegno processuale delle parti convenute che hanno ricevuto la notifica del precetto e del pignoramento e, nonostante ciò, non hanno inteso contestare la propria qualità di coeredi, per evitare di subire l'espropriazione;
§ il fatto che anche nel presente procedimento i convenuti non si siano costituiti;
invero, sebbene la contumacia non equivalga a mancata contestazione, essa si sostanzia comunque in una mancata opposizione all'accertamento richiesto.
Per l'effetto, in accoglimento della domanda attorea, deve dichiararsi che: nata a CP_2
OR (CL) il 10/11/1933, C.F. ; nato a C.F._1 Controparte_3 Pt_2 il 14/07/1961, C.F. ; nato a [...] [...], C.F._2 Controparte_4 Pt_2
C.F. sono divenuti eredi di (nato a [...] -CL- C.F._3 Persona_1
l'1.8.1932, deceduto a il 27.3.2002, C.F. ) per effetto di accettazione Pt_2 C.F._4 tacita dell'eredità dello stesso.
pagina 6 di 8 Si ritiene altresì provato dalla documentazione in atti che i convenuti siano divenuti proprietari (per 4/6 e per 1/6 ciascuno e ) delle seguenti unità CP_2 Controparte_3 Controparte_4 immobiliari:
§ unità immobiliare sita in , Via Quittengo 37, Piano 4, censita nel catasto Fabbricati, Sez. Pt_2
Urbana, Foglio 1187, Particella 20, Sub. 33, categoria A/4, classe 1, 3 vani, 52 metri quadri, rendita catastale € 178,18 (costituita dalla soppressione della particella ceu sez fgl 48 pla 232 sub 33 per allineamento mappe);
§ unità immobiliare sita in , Piazza Sofia n. 6 p.S1-1, Piano 4, censita nel catasto Fabbricati, Sez. Pt_2
Urbana, Foglio 1144 n. 92, subalterno 19, Zona Censuaria 2, categoria A/43, classe 1, vani 5,00, rendita catastale € 568,10 (costituita dalla soppressione della particella ceu sez fgl 42 pla 105 sub 19 per allineamento mappe).
A tal fine, l'onere probatorio gravante sulla parte attrice può ritenersi soddisfatto, atteso che l'attore agisce in qualità di creditore dei pretesi eredi e non si tratta di azione di rivendica, alla quale è collegato senz'altro un onere probatorio maggiormente gravoso, ritenendosi che valgano per la presente azione i principi espressi dalla Cassazione per la petitio hereditatis ex art. 533 c.c. e che dunque l'onere probatorio non sia il medesimo della rivendica, dovendo l'attore in tal caso provare, oltre alla propria qualità di erede, unicamente il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario, circostanza per la quale ad esempio, la Cassazione ha ritenuto sufficiente in relazione ai beni immobili la denunzia di successione contenente il riferimento all'intestazione catastale degli stessi al de cuius e pertanto la dimostrazione della loro appartenenza all'asse ereditario (così Cass. Sez. 2 n. 13785/2004).
La trascrizione di quanto accertato con il presente provvedimento segue per legge, non essendo necessaria l'emissione di un ordine espresso in tal senso.
I convenuti soccombenti devono essere condannati, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite alla parte ricorrente, da liquidarsi ex DM 55/2014.
Quanto ai compensi, gli stessi sono liquidati tenendo conto del valore indeterminabile della causa, di bassa complessità, valori minimi (alla luce della natura contumaciale della stessa e della sommarietà del rito), per le fasi di studio, introduttiva, decisionale (in assenza di istruttoria).
Spettano infine gli esposti documentati per CU, marca, spese di notifica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara che nata a [...] il [...], C.F. CP_2
, nato a [...] [...], C.F. C.F._1 Controparte_3 Pt_2
e nato a [...] [...], C.F. C.F._2 Controparte_4 Pt_2
hanno accettato l'eredità morendo dismessa da C.F._3 Persona_1 nato a [...] l'[...], deceduto a il 27.3.2002, C.F. Pt_2 C.F._4
2) Per l'effetto, accerta e dichiara che: (nata a [...] il [...], C.F. CP_2 pagina 7 di 8 ) per la quota di 4/6 (essendo la stessa già proprietaria di 1/2 acquistato in C.F._1 comunione dei beni con il marito), (nato a [...] [...], C.F. Controparte_3 Pt_2
) per la quota di 1/6 e (nato a [...] C.F._2 Controparte_4 Pt_2
15/06/1966, C.F. ) per la quota di 1/6, siano comproprietari delle seguenti C.F._3 unità immobiliari:
§ unità immobiliare sita in , Via Quittengo 37, Piano 4, censita nel catasto Fabbricati, Sez. Pt_2
Urbana, Foglio 1187, Particella 20, Sub. 33, categoria A/4, classe 1, 3 vani, 52 metri quadri, rendita catastale € 178,18 (costituita dalla soppressione della particella ceu sez fgl 48 pla 232 sub 33 per allineamento mappe);
§ unità immobiliare sita in , Piazza Sofia n. 6 p.S1-1, Piano 4, censita nel catasto Fabbricati, Sez. Pt_2
Urbana, Foglio 1144 n. 92, subalterno 19, Zona Censuaria 2, categoria A/43, classe 1, vani 5,00, rendita catastale € 568,10 (costituita dalla soppressione della particella ceu sez fgl 42 pla 105 sub 19 per allineamento mappe).
3) Condanna le parti convenute e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 in solido, a rimborsare alla parte ricorrente Parte_4
le spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi ed € 595,95 per spese, oltre Pt_2
i.v.a. e c.p.a. come per legge, 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Torino, 11 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
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