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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 01/08/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
Riunito in composizione collegiale in camera di conIGlio, nelle persone dei SIg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano - Presidente relatore
dott.ssa Valentina Prudente - Giudice dott. Ilario Ottobrino - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronuncia della separazione personale dei coniugi n. 1857/2024
R.G.A.C., su ricorso depositato in Cancelleria in data 21.11.2024 da
Avv. Riccardo (Cod. Fisc. ), nato a Pt_1 C.F._1
Catania il 24.08.1961, residente in [...] ter, rappresentato e difeso dall'Avv. Moira Plicanti, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Aulla (MS), Viale della resistenza n. 52/ax attore
nei confronti di
(Cod. Fisc. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
19.04.1966, residente in [...] ter, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Plicanti, in virtù di procura agli atti, domiciliata presso il suo indirizzo PEC
Email_1 convenuta
Pubblico Ministero notiziato del procedimento, non intervenuto
CONCLUSIONI
Per l'attore e la convenuta congiuntamente (come da rispettive note depositate il 11.06.2025 ed il 12.06.2025 e da verbale di udienza del
12.06.2025):
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale di Massa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con ogni conseguenziale pronuncia e, per l'effetto, disporne l'annotazione e la trascrizione della sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Fosdinovo (MS) atto trascritto presso l'ufficio di stato civile anno 2024, Numero 11 Parte I.
2 2) corrisponderà, in favore di , a titolo Controparte_2 Controparte_1 di assegno di mantenimento, la somma di € 700,00 (settecento/00) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
il tutto con decorrenza dal giugno 2025 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici nazionali ISTAT.
3) Il IG. rimarrà a vivere nell'abitazione sita in Carrara (MS) via Pt_1
XX settembre 225/ter, di proprietà del di lui figlio. La IG.ra , in CP_1 accordo con il coniuge, entro il 20 giugno 2025, lascerà l'abitazione famigliare trasferendosi altrove.
4) Tutti gli arredi e le suppellettili presenti nell'abitazione o nelle sue pertinenze rimarranno in proprietà esclusiva del IG. con Pt_1 eccezione dei beni di interesse della IG.ra , già individuati, e dei CP_1 di lei effetti personali che verranno ritirati al momento del sopraddetto trasferimento.
5) Il IG. si accolla il pagamento della rata mensile relativa al Pt_1 finanziamento Santander accesso dalla IGnora e ciò Controparte_1 fino all'estinzione.
6) A definizione dei rapporti economici tra di loro intercorsi,
[...]
si è obbligato a versare a la somma di Euro CP_2 Controparte_1
20.000,00 (ventimila/00) secondo le seguenti modalità: € 4.000,00 già rimborsati in data 30.05.2025; € 1.000,00 corrisposte in data 11.06.2025;
€ 5.000,00 da pagarsi all'udienza del 12.06.2025; i successivi € 10.000,00 da saldarsi, anche dilazionati, entro non oltre il 30 dicembre 2031 con regolari strumenti di pagamento;
a tal fine faranno prova le documentazioni e quietanze relative.
7) I SIg.ri e si danno il reciproco Controparte_2 Controparte_1 consenso al rilascio del passaporto.
3 8) I coniugi attestano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato e ritenuto, in fatto ed in diritto: che le parti hanno contratto matrimonio civile in Fosdinovo (MS), in data
24.12.2014, trascritto nel registro degli atti di matrimoni di detto Comune dell'anno 2024 al n. 11, parte I;
che dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
che, con il ricorso introduttivo, depositato il 21.11.2024, Ragusa Avv.
Riccardo ha allegato la sopravvenuta intollerabilità della convivenza con la coniuge, in ragione di incomprensioni e dissidi e la recente flessione della propria capacità patrimoniale a far tempo dal 2003, risultando lo stesso gravato da rilevante esposizione debitoria nei confronti di Agenzia delle
Entrate – Riscossione (già Equitalia s.p.a.) e tenuto, peraltro, alla contribuzione al mantenimento del figlio nato da Persona_1 precedente matrimonio, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, instando per la dichiarazione della separazione personale inter partes e per l'assegnazione a sè della casa coniugale, di proprietà del predetto figlio e dal medesimo già a suo tempo concessagli in uso, nonché, nel contesto dello stesso procedimento, a seguito del decorso del termine previsto ex lege, per lo scioglimento del matrimonio civile;
che la convenuta , nel costituirsi con comparsa di Controparte_1 risposta depositata il 14.03.2025, ha aderito alla domanda di separazione, adducendo l'imputabilità della crisi coniugale a colpa del ricorrente, per condotta infedele in costanza di matrimonio, proponendo domanda di
4 addebito nei confronti del medesimo, ex art. 151 c.c., ed azione risarcitoria per i danni che le erano derivati, nonché instando per il riconoscimento di contributo al proprio mantenimento a suo carico, nonché affinchè venisse posto a carico dello stesso ricorrente il pagamento delle rate residue del finanziamento acceso a nome della convenuta, pari ad € 143,47 mensili, rate di fatto da sempre pagate dal marito;
che il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, non è intervenuto a norma dell'art. 70 c.p.c., limitandosi ad apporre, con nota del 21.01.2025, il proprio visto in calce al decreto di fissazione dell'udienza; che all'udienza del 12.06.2025 le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, in conformità alle condizioni di separazione dalle stesse concordate e trasfuse in note depositate in cancelleria telematica, condizioni che hanno chiesto vengano recepite nell'emananda sentenza. che la causa è quindi pervenuta in decisione in camera di conIGlio collegiale.
§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, va esclusa la possibilità di riconciliazione, atteso che entrambi i coniugi l'hanno esclusa, non avendo sortito esito il tentativo di conciliazione esperito in sede di udienza di comparizione;
valendo, del resto, l'atteggiamento processuale (con la precisazione di conclusioni congiunte) ed extraprocessuale in virtù della concorde prospettazione della vita coniugale) a dimostrare l'intollerabilità della convivenza tra le parti.
Ricorrono, pertanto, le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
Le condizioni congiunte precisate dalle parti possono essere recepite con la presente sentenza, risultando, in particolare, quella concernente la previsione del contributo al mantenimento della SI.ra a carico CP_1 del marito, quella relativa all'accollo in capo a quest'ultimo delle rate del finanziamento in corso a nome della stessa, fino alla sua estinzione, così
5 come quella concernente le somme che l'Avv. si è obbligato a Pt_1 corrispondere, con le modalità ed i termini indicati nelle suddette condizioni concordate, afferenti a diritti disponibili e potendo, in quanto tali essere recepite nella presente sentenza;
ciò che vale anche, evidentemente, per la sopravvenuta rinuncia alla domanda di addebito della separazione ed all'azione risarcitoria in origine spiegate dalla
. Nulla osta, altresì, al recepimento dell'intesa inerente alla CP_1 protrazione della disponibilità dell'abitazione coniugale, sita in Carrara,
Viale XX Settembre n. 225 ter, in capo al ricorrente ed al prossimo allontanamento della stessa da parte della moglie, non essendovi figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti nati dall'unione coniugale.
Le spese del procedimento vengono poste a carico del ricorrente Pt_1
Avv. Riccardo, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, occorrendo, in difetto di specifica intesa delle parti circa l'ammontare delle stesse, procedere alla relativa liquidazione, cui si provvede come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, provvede come segue:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_2
, in riferimento al matrimonio dagli stessi contratto in Controparte_1
Fosdinovo (MS), il 24.12.2024 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2024 al n. 11, parte I), omologando le seguenti condizioni, concordate dai medesimi coniugi:
6 - 1) I SIg.ri e vivranno separati, Controparte_2 Controparte_1 libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
2) corrisponderà, in favore di , a titolo Controparte_2 Controparte_1 di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 700,00
(settecento/00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
il tutto con decorrenza dal giugno 2025 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici nazionali ISTAT.
3) Il SI. rimarrà a vivere nell'abitazione sita in Carrara (MS) Viale Pt_1
XX Settembre 225/ter, di proprietà del di lui figlio. La IG.ra , in CP_1 accordo con il coniuge, entro il 20 giugno 2025, lascerà l'abitazione famigliare trasferendosi altrove.
4) Tutti gli arredi e le suppellettili presenti nell'abitazione o nelle sue pertinenze rimarranno in proprietà esclusiva del SI. con Pt_1 eccezione dei beni di interesse della SI.ra , già individuati, e dei CP_1 di lei effetti personali che verranno ritirati al momento del sopraddetto trasferimento.
5) Il SI. si è accollato il pagamento della rata mensile relativa al Pt_1 finanziamento Santander accesso dalla SI.ra e ciò fino Controparte_1 all'estinzione.
6) A definizione dei rapporti economici tra di loro intercorsi,
[...]
si è obbligato a versare a la somma di Euro CP_2 Controparte_1
20.000,00 (ventimila/00) secondo le seguenti modalità: € 4.000,00 già rimborsati in data 30.05.2025; € 1.000,00 corrisposte in data 11.06.2025;
€ 5.000,00 da pagarsi all'udienza del 12.06.2025; i successivi € 10.000,00 da saldarsi, anche dilazionati, entro non oltre il 30 dicembre 2031 con regolari strumenti di pagamento;
a tal fine faranno prova le documentazioni e quietanze relative.
7 - Dà atto che i SIg.ri e si danno il Controparte_2 Controparte_1 reciproco consenso al rilascio del passaporto.
- Dà atto che i coniugi hanno attestano che con l'accordo di separazione tra gli stessi intervenuto ed omologato in forza della presente sentenza essi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, dichiarando di non aver nulla nulla a pretendere l'uno dall'altro, eccezion fatta per quanto previsto nelle medesime condizioni di separazione omologate.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla presente sentenza.
In conformità all'accordo intercorso tra i coniugi, pone a carico di Pt_1
Avv. Riccardo le spese processuali sostenute da , che Controparte_1 liquida in € 2.538,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
Così deciso in Massa, nella camera di conIGlio del 23.07.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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