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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, sentita la discussione orale ordinata alle parti ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al R.G.NR. 2212/2016 avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione violazione amministrativa
TRA
, in persona del Ministro p.t. (Avvocatura Distrettuale dello Parte_1
Stato – Napoli)
Parte appellante
E
(avv. Giorgio Esposito, giusta procura in atti) Controparte_1
Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 27/3/2025, in particolare: rinuncia all'appello accettata dalla controparte, che ha chiesto la condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 e 118 d.a. c.p.c.)
1. Parte appellante ha rinunciato al gravame, formulando richiesta di compensazione delle spese di lite. Parte appellata ha accettato la rinuncia, ma ha chiesto la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
2. Per quanto innanzi, ai soli fini della soccombenza virtuale si rileva che l'appello è
ammissibile, in quanto depositato proposto nei termini di legge nelle forme del rito lavoro
(Cassazione, Sez. 6-2, ord. nr. 21153/2021). Infatti, la sentenza del Giudice di Pace di Airola nr.
p. 1/3 803/2011, di accoglimento dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del 13/10/2011
prot. nr. 0036491-20111013 fascicolo eav/2008, è stata pubblicata il CP_2
31/12/2025 e l'appello è stato depositato il 17/5/2016.
3. Sempre ai soli fini della soccombenza virtuale, si rileva che l'appello, già sospeso per proposizione di querela di falso e ritualmente riassunto con ricorso depositato il 3/2/2025, è
infondato. Infatti, parte appellata ha proposto querelo di falso con riferimento all'avviso di ricevimento della racc. nr. 76296124964-0 del 24/4/2008 contenente il verbale di contestazione della violazione di cui all'art. 1 L. 386/1990 del 18.4.2008 della , prot. Controparte_3
001254-20080418. È in forza di tale verbale che è stata emesse l'ordinanza CP_2
ingiunzione opposta in questa sede. Il Tribunale di Napoli, Sez. IV, con sentenza nr.
10195/2024 ha accertato la falsità della sottoscrizione apposta sopra la scritta “firma del destinatario o della persona delegata”, per non essere stata apposta da . La Controparte_1
sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti, recante la data del 8/1/2025. Per
quanto innanzi, deve darsi atto che il verbale di accertamento e contestazione del 18/4/2008
prot. M_IT PR_BNUTG 001254-20080418, atto presupposto all'ordinanza ingiunzione impugnata in questa sede, non è stato notificato a , come da quest'ultimo Controparte_1
dedotto sin dalla proposizione del ricorso in primo grado. La mancata notifica di tale atto costituisce di per sé motivo di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, quale vizio di formazione della pretesa dell'amministrazione che può essere dedotto dall'opponente senza la necessità di contestare anche il merito della violazione amministrativa (Cassazione, sez. 3, ord.
nr. 3318/2021).
4. Tutto ciò premesso, è dichiarata l'estinzione del giudizio con conseguente passaggio in giudizio della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c.
5. Le spese di lite sono poste in capo alla parte appellante secondo il principio della soccombenza virtuale e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
DM 147/2022, valore della lite sino ad €.1.100, valori medi di liquidazione, con esclusione dei compensi relativi alle fasi istruttoria e decisionale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
p. 2/3 − dichiara l'estinzione del giudizio con conseguente passaggio in giudizio della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c.;
− condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, che liquida in €.262 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv. Giorgio Esposito, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 27/3/2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, sentita la discussione orale ordinata alle parti ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al R.G.NR. 2212/2016 avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione violazione amministrativa
TRA
, in persona del Ministro p.t. (Avvocatura Distrettuale dello Parte_1
Stato – Napoli)
Parte appellante
E
(avv. Giorgio Esposito, giusta procura in atti) Controparte_1
Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 27/3/2025, in particolare: rinuncia all'appello accettata dalla controparte, che ha chiesto la condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 e 118 d.a. c.p.c.)
1. Parte appellante ha rinunciato al gravame, formulando richiesta di compensazione delle spese di lite. Parte appellata ha accettato la rinuncia, ma ha chiesto la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
2. Per quanto innanzi, ai soli fini della soccombenza virtuale si rileva che l'appello è
ammissibile, in quanto depositato proposto nei termini di legge nelle forme del rito lavoro
(Cassazione, Sez. 6-2, ord. nr. 21153/2021). Infatti, la sentenza del Giudice di Pace di Airola nr.
p. 1/3 803/2011, di accoglimento dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del 13/10/2011
prot. nr. 0036491-20111013 fascicolo eav/2008, è stata pubblicata il CP_2
31/12/2025 e l'appello è stato depositato il 17/5/2016.
3. Sempre ai soli fini della soccombenza virtuale, si rileva che l'appello, già sospeso per proposizione di querela di falso e ritualmente riassunto con ricorso depositato il 3/2/2025, è
infondato. Infatti, parte appellata ha proposto querelo di falso con riferimento all'avviso di ricevimento della racc. nr. 76296124964-0 del 24/4/2008 contenente il verbale di contestazione della violazione di cui all'art. 1 L. 386/1990 del 18.4.2008 della , prot. Controparte_3
001254-20080418. È in forza di tale verbale che è stata emesse l'ordinanza CP_2
ingiunzione opposta in questa sede. Il Tribunale di Napoli, Sez. IV, con sentenza nr.
10195/2024 ha accertato la falsità della sottoscrizione apposta sopra la scritta “firma del destinatario o della persona delegata”, per non essere stata apposta da . La Controparte_1
sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti, recante la data del 8/1/2025. Per
quanto innanzi, deve darsi atto che il verbale di accertamento e contestazione del 18/4/2008
prot. M_IT PR_BNUTG 001254-20080418, atto presupposto all'ordinanza ingiunzione impugnata in questa sede, non è stato notificato a , come da quest'ultimo Controparte_1
dedotto sin dalla proposizione del ricorso in primo grado. La mancata notifica di tale atto costituisce di per sé motivo di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, quale vizio di formazione della pretesa dell'amministrazione che può essere dedotto dall'opponente senza la necessità di contestare anche il merito della violazione amministrativa (Cassazione, sez. 3, ord.
nr. 3318/2021).
4. Tutto ciò premesso, è dichiarata l'estinzione del giudizio con conseguente passaggio in giudizio della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c.
5. Le spese di lite sono poste in capo alla parte appellante secondo il principio della soccombenza virtuale e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
DM 147/2022, valore della lite sino ad €.1.100, valori medi di liquidazione, con esclusione dei compensi relativi alle fasi istruttoria e decisionale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
p. 2/3 − dichiara l'estinzione del giudizio con conseguente passaggio in giudizio della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c.;
− condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, che liquida in €.262 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv. Giorgio Esposito, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 27/3/2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 3/3