Articolo 2 della Legge 8 maggio 1989, n. 188
Articolo 1Articolo 3
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28 maggio 1989
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 31 dell'accordo e allo scambio di note.
Entrata in vigore il 28 maggio 1989