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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 3090 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 tra
(C.F. , in giudizio con l'avv.ta Michela Manente Parte_1 C.F._1
-parte attrice in opposizione-
e
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 P.IVA_1 giudizio a mezzo della procuratrice speciale (C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv.ta Elena P.IVA_2
Frascino
-parte convenuta in opposizione- nonché
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio Controparte_3 P.IVA_3
a mezzo della procuratrice speciale C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv.ta Elena Frascino
-parte intervenuta ex art. 111 c.p.c.-
***
OGGETTO: Pagamento di somma di danaro o consegna di cosa mobile in materia di controversie promesse da una banca nei confronti di altra banca.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER PARTE ATTRICE: “1) accertare e dichiarare prescritto il diritto di credito di cui all'ingiunzione di pagamento con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente per le motivazioni di cui in narrativa con revoca del decreto ingiuntivo opposto 3)
1 accertare e dichiarare che nulla è dovuto che alla in relazione al prestito contratto dalla CP1 [...] con Agos spa con revoca del decreto ingiuntivo opposto 4) Condannare sempre e comunque la Pt_1 convenuta al pagamento delle spese e competenze”;
- PER PARTE CONVENUTA: “in via principale e nel merito: - Rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, in quanto non imperniata su prova scritta o di pronta soluzione e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 845/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Teramo;
in via subordinata e nel merito: nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento da parte dell'opponente della complessiva somma di € 14.834,76, di cui € 11.906,02 a titolo di sorte capitale (comprensiva di interessi corrispettivi) ed € 2.928,74 a titolo di interessi moratori maturati dalla data di risoluzione al 28.01.2019, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e, comunque, entro e non oltre il tasso “pro tempore” vigente ai sensi del D. Lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale dalla cessione fino al saldo effettivo;
- Per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di € 14.834,76, di cui € 11.906,02 a titolo di capitale ed € 2.928,74 a titolo di interessi di mora maturati dalla data di risoluzione al 28.01.2019, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo;
ovvero, in via meramente subordinata e salvo gravame, condannare parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, per le causali in atti, di quella diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa;
-
Condannare l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”;
- PER PARTE INTERVENUTA: “in via principale e nel merito: - Rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, in quanto non imperniata su prova scritta o di pronta soluzione e, per
l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 845/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Teramo;
in via subordinata e nel merito: nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento da parte dell'opponente della complessiva somma di € 14.834,76, di cui €
11.906,02 a titolo di sorte capitale (comprensiva di interessi corrispettivi) ed € 2.928,74 a titolo di interessi moratori maturati dalla data di risoluzione al 28.01.2019, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e, comunque, entro e non oltre il tasso “pro tempore” vigente ai sensi del D. Lgs
108/1996 calcolati sulla sorte capitale dalla cessione fino al saldo effettivo;
- Per l'effetto, condannare
l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di € 14.834,76, di cui € 11.906,02 a titolo di capitale ed € 2.928,74 a titolo di interessi di mora maturati dalla data di risoluzione al
28.01.2019, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non
2 oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo;
ovvero, in via meramente subordinata e salvo gravame, condannare parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, per le causali in atti, di quella diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa;
- Condannare l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
CP (di seguito anche solo “ ”), opponendo il decreto ingiuntivo n. 845/2021 emesso CP1 dall'intestato Tribunale in data 04-05.08.2021 per euro 14.834,76, oltre interessi e spese (R.G. n.
2255/2021), rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
I.1.1. Più nel dettaglio, a sostegno della domanda, l'attrice in opposizione ha allegato e dedotto:
- anzitutto l'intervenuta prescrizione del credito, atteso che lo stesso aveva trovato la sua fonte in un contratto di finanziamento concluso con Agos il 29.09.2005, rispetto al quale i pagamenti si erano interrotti a far data dalla scadenza della rata n. 28, in data 27.01.2008, senza che da allora la debitrice avesse ricevuto atti interruttivi della prescrizione nel decennio successivo;
CP
- la carenza di legittimazione attiva in capo ad , non avendo questi fornito la prova della sua titolarità del credito, oggetto di plurime cessioni. CP I-2. Si è tardivamente costituita in giudizio , rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe e contestando entrambe le avverse eccezioni. Cont I-3. È poi intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. (di seguito anche solo ), Controparte_3
CP allegando l'intervenuta cessione ex art. 58 T.U.B. con , nel cui ambito è stato ricompreso anche il credito oggetto di causa, facendo proprie tutte le eccezioni, difese, richieste e conclusioni avanzate CP dalla cedente .
I-4. La causa, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024 al cui esito, con ordinanza del 20.12.2024, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 10.03.2025.
II. ESAME DEL MERITO DELLA CONTROVERSIA.
II-5. In ordine all'eccezione di prescrizione del credito si osserva quanto segue.
3 Il rapporto per cui è causa ha ad oggetto un contratto di finanziamento personale concluso il
29.09.2005 tra l'attrice e Agos, per un importo finanziato di euro 20.000,00, da restituire in 84 rate da euro 335,50, dal 27.10.2005 al 27.09.2012.
In sede di ricorso monitorio l'opposta ha dato atto che il primo atto di diffida indirizzato all'attrice
è da rinvenirsi nella lettera inviata il 30.11.2015 da Banca Ifis S.p.a., poi reiterata dalla nuova CP cessionaria con missiva del 01.04.2019.
Entrambe le missive risultano perfezionatesi per compiuta giacenza. CP
allega poi che la originaria parte contrattuale avrebbe comunicato la decadenza dal beneficio del termine in data 27.01.2010, senza tuttavia produrre il relativo documento.
II-5.1. Tali dati fattuali necessitano di essere rapportati al quadro normativo di riferimento.
È noto che nei contratti di mutuo la prestazione del mutuatario configura un'obbligazione unica, sebbene frazionata nel tempo, per cui il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata pattuita: ne discende che il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione vada individuato nel giorno della scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento pattuito (in termini, Trib. Reggio Emilia, Sez. II, 27.09.2024, n. 927; Trib. Milano, Sez. VI, 10.09.2024, n. 7936;
Trib. Napoli Nord, Sez. III, 03.10.2023, n. 3894).
Ciò, ovviamente, vale nel momento in cui il rapporto negoziale si svolge fisiologicamente, non certo allorquando sopraggiungano in sede esecutiva fatti idonei a perturbare l'equilibrio negoziale, quali ad esempio il mancato pagamento dei ratei. Ove, infatti, il creditore si avvalga della facoltà di cui all'art. 1186 c.c. è da tale momento che inizia a decorrere la prescrizione.
Nel caso di specie il dies a quo del termine decennale di prescrizione va fatto decorrere dal
27.01.2010. Sul punto deve osservarsi che alcun rilievo può assumere la mancata produzione della missiva con la quale Agos ha informato l'attrice della decadenza dal beneficio del termine, trattandosi di affermazione contraria all'interesse dell'odierna opposta. Infatti, ove tale allegazione non fosse stata svolta, il dies a quo del termine di prescrizione sarebbe stato individuato più avanti,
a far data dalla scadenza dell'ultima data. Trattasi dunque di allegazione contraria all'interesse della parte che l'ha introdotta di valore sostanzialmente confessorio.
Il termine decennale di prescrizione, dunque, è da individuarsi nella data del 27.01.2020.
II-5.2. In atti sono presenti documenti attestanti l'intervenuta interruzione della prescrizione.
Viene in primo luogo in rilievo il documento n. 6 del fascicolo monitorio, datato 30.11.2015 e indirizzato alla presso l'indirizzo di residenza comunicato in sede di stipula del Parte_1 contratto. La notificazione risulta perfezionatasi per compiuta giacenza in data 22.01.2016, con evidente efficacia interruttiva del termine di prescrizione, da individuarsi nel 22.01.2026.
4 A nulla può rilevare il fatto che l'indirizzo di via Duca d'Aosta n. 11 non compaia nel certificato storico di residenza della atteso da un lato che è proprio tale indirizzo quello fornito Parte_1 dalla stessa in sede di stipula del contratto con Agos e che, dall'altro, l'addetto alla notificazione ha individuato in tale indirizzo elementi di collegamento idonei con la non avendo Parte_1 proceduto ad attestare diversamente l'esito dell'invio della raccomandata (destinatario irreperibile, sconosciuto, trasferito;
indirizzo inesatto, inesistente, insufficiente).
La piena efficacia interruttiva della missiva del novembre 2015 assorbe ogni ulteriore questione in ordine alla prescrizione del credito. CP Cont II-6. In ordine all'eccepito difetto di legittimazione (rectius titolarità) attiva in capo a e
(cfr., sulla distinzione tra difetto di legittimazione e difetto di titolarità, Cass. civ., Sez. Un., sent. n.
2951 del 16.02.2016) si osserva quanto segue.
II-6.1. Occorre premettere che la più recente giurisprudenza di legittimità ha offerto una compiuta ricostruzione degli oneri allegatori e dimostrativi in presenza delle eccezioni mosse dai debitori ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione e cessione in blocco dei crediti, ricostruzione cui in questa sede si presta adesione.
In particolare, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024, rifacendosi alle precedenti ordinanze n. 9412 del 5 aprile 2023 e n. 17944 del 22 giugno 2023, ha affermato che
“la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 T.U.B., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto
e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” e che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato
d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. anche Cass. civ., Sez. III, sent. n. 12007 del 03.05.2024).
5 II-6.2. Occorre allora volgere lo sguardo alla catena di cessioni che hanno interessato il credito oggetto della presente controversia. Queste le cessioni allegate da parte opposta:
- cessione n. 1: in data 28.12.2013 Agos Ducato S.p.a. ha ceduto a alcuni Controparte_4 crediti, tra i quali quello vantato nei confronti della Parte_1
- cessione n. 2: in data 30.11.2015 ha ceduto il medesimo credito a Banca Controparte_4
Ifis S.p.a.; CP
- cessione n. 3: in data 28.01.2019 Banca Ifis S.p.a. ha ceduto il credito a;
CP
- cessione n. 4: in data 03.03.2022 (in corso di causa), ha ceduto il credito alla intervenuta Cont
Cont
- cessione n. 5: solo allegata da on le note sostitutive dell'udienza del 19.12.2024.
II-6.2.1. Occorre ora individuare gli elementi probatori offerti dalla convenuta e dall'intervenuta a dimostrazione della titolarità del credito.
Deve anzitutto osservarsi che l'opponente ha espressamente riconosciuto l'esistenza del titolo contrattuale con Agos Ducato S.p.a.
Rispetto alla cessione n. 1, è stato prodotto in sede monitoria il documento n. 4, contenente l'avviso
(incompleto) nella G.U. parte seconda, n. 152 del 28.12.2013.
Con riguardo alla cessione n. 2, il documento n. 5 del fascicolo monitorio contiene copia del contratto di cessione avvenuto tra e Banca Ifis S.p.a., nelle cui premesse si fa Controparte_4
CP riferimento alla precedente cessione;
inoltre nella fase di opposizione ha prodotto l'avviso in
Gazzetta n. 141 del 05.12.2015 (all. n. 6).
La cessione n. 3 è provata con il documento n. 7 della fase monitoria, contenente la copia del CP contratto di cessione tra (soggetto peraltro differente da Banca Ifis S.p.a.) e , Controparte_5 oltre all'all. 10 della fase di opposizione, corrispondente alla lista notarizzata contenente uno stralcio dell'elenco dei singoli crediti ceduti, tra i quali figura il numero di pratica 0324231797, abbinato al codice fiscale dell'odierna attrice. Cont Per la cessione n. 4 ha prodotto l'avviso in Gazzetta del 17.03.2022, copia del contratto di CP Cont cessione tra e e lista notarizzata contenente uno stralcio dell'elenco dei singoli crediti ceduti, tra i quali figura il numero di pratica 839 0324231797, abbinato all'importo di euro
15.626,10, al nome dell'attrice e al suo codice fiscale.
La cessione n. 5 non rileva ai fini della presente controversia, non essendo peraltro intervenuta la pretesa cessionaria, rispetto alla quale gli effetti della presente pronuncia sono ex lege estesi (cfr. artt.
111, comma 4, c.p.c. e 2909 c.c.).
II-6.3. Per vagliare la sufficienza delle produzioni dell'opposta e dell'intervenuta è necessario individuare correttamente le censure mosse dall'opponente. La infatti, contesta il Parte_1
6 difetto di prova in ordine all'inclusione del debito originato dal contratto di finanziamento concluso nel 2005 con Agos Ducato S.p.a. nelle operazioni di cessione che si sono susseguite. CP Cont II-6.4. L'eccezione va accolta, non avendo dimostrato e 'inclusione del credito per cui è causa nell'ambito della prima cessione tra Agos e . CP4
CP
si è infatti limitata alla mera allegazione della circostanza che al credito vantato nei confronti della sia stato assegnato quale codice NDG il n. 0324231797, in ciò inficiando la Parte_1 valenza dimostrativa di tutti gli ulteriori documenti prodotti a supporto delle successive cessioni.
Difetta, infatti, la prova dell'assegnazione dell'anzidetto codice, oltre alla inclusione del credito nel primo contratto di cessione, neppure prodotto. Né, sul punto, risulta sufficiente la produzione dell'avviso in G.U. – peraltro incompleto – alla luce dei principi di diritto affermati nella giurisprudenza di legittimità.
II-7. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-8. In accoglimento della spiegata opposizione va disposta l'integrale revoca del decreto ingiuntivo n. 845/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 04-05.08.2021 (R.G. n. 2255/2021).
III-9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per tutte le fasi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività processuale concretamente svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo avente n. R.G. 3090/2021, proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP1 Controparte_3 disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione proposta e, per l'effetto,
2) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 845/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 04-
05.08.2021 (R.G. n. 2255/2021);
3) CONDANNA la parte opposta e l'intervenuta, in solido tra loro, alla refusione, in favore di delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.538,50 Parte_1 per compensi e in euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, 18 marzo 2025.
IL GIUDICE Luca Bordin
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 3090 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 tra
(C.F. , in giudizio con l'avv.ta Michela Manente Parte_1 C.F._1
-parte attrice in opposizione-
e
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 P.IVA_1 giudizio a mezzo della procuratrice speciale (C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv.ta Elena P.IVA_2
Frascino
-parte convenuta in opposizione- nonché
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio Controparte_3 P.IVA_3
a mezzo della procuratrice speciale C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv.ta Elena Frascino
-parte intervenuta ex art. 111 c.p.c.-
***
OGGETTO: Pagamento di somma di danaro o consegna di cosa mobile in materia di controversie promesse da una banca nei confronti di altra banca.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER PARTE ATTRICE: “1) accertare e dichiarare prescritto il diritto di credito di cui all'ingiunzione di pagamento con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente per le motivazioni di cui in narrativa con revoca del decreto ingiuntivo opposto 3)
1 accertare e dichiarare che nulla è dovuto che alla in relazione al prestito contratto dalla CP1 [...] con Agos spa con revoca del decreto ingiuntivo opposto 4) Condannare sempre e comunque la Pt_1 convenuta al pagamento delle spese e competenze”;
- PER PARTE CONVENUTA: “in via principale e nel merito: - Rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, in quanto non imperniata su prova scritta o di pronta soluzione e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 845/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Teramo;
in via subordinata e nel merito: nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento da parte dell'opponente della complessiva somma di € 14.834,76, di cui € 11.906,02 a titolo di sorte capitale (comprensiva di interessi corrispettivi) ed € 2.928,74 a titolo di interessi moratori maturati dalla data di risoluzione al 28.01.2019, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e, comunque, entro e non oltre il tasso “pro tempore” vigente ai sensi del D. Lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale dalla cessione fino al saldo effettivo;
- Per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di € 14.834,76, di cui € 11.906,02 a titolo di capitale ed € 2.928,74 a titolo di interessi di mora maturati dalla data di risoluzione al 28.01.2019, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo;
ovvero, in via meramente subordinata e salvo gravame, condannare parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, per le causali in atti, di quella diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa;
-
Condannare l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”;
- PER PARTE INTERVENUTA: “in via principale e nel merito: - Rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, in quanto non imperniata su prova scritta o di pronta soluzione e, per
l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 845/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Teramo;
in via subordinata e nel merito: nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento da parte dell'opponente della complessiva somma di € 14.834,76, di cui €
11.906,02 a titolo di sorte capitale (comprensiva di interessi corrispettivi) ed € 2.928,74 a titolo di interessi moratori maturati dalla data di risoluzione al 28.01.2019, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e, comunque, entro e non oltre il tasso “pro tempore” vigente ai sensi del D. Lgs
108/1996 calcolati sulla sorte capitale dalla cessione fino al saldo effettivo;
- Per l'effetto, condannare
l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di € 14.834,76, di cui € 11.906,02 a titolo di capitale ed € 2.928,74 a titolo di interessi di mora maturati dalla data di risoluzione al
28.01.2019, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non
2 oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo;
ovvero, in via meramente subordinata e salvo gravame, condannare parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, per le causali in atti, di quella diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa;
- Condannare l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
CP (di seguito anche solo “ ”), opponendo il decreto ingiuntivo n. 845/2021 emesso CP1 dall'intestato Tribunale in data 04-05.08.2021 per euro 14.834,76, oltre interessi e spese (R.G. n.
2255/2021), rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
I.1.1. Più nel dettaglio, a sostegno della domanda, l'attrice in opposizione ha allegato e dedotto:
- anzitutto l'intervenuta prescrizione del credito, atteso che lo stesso aveva trovato la sua fonte in un contratto di finanziamento concluso con Agos il 29.09.2005, rispetto al quale i pagamenti si erano interrotti a far data dalla scadenza della rata n. 28, in data 27.01.2008, senza che da allora la debitrice avesse ricevuto atti interruttivi della prescrizione nel decennio successivo;
CP
- la carenza di legittimazione attiva in capo ad , non avendo questi fornito la prova della sua titolarità del credito, oggetto di plurime cessioni. CP I-2. Si è tardivamente costituita in giudizio , rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe e contestando entrambe le avverse eccezioni. Cont I-3. È poi intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. (di seguito anche solo ), Controparte_3
CP allegando l'intervenuta cessione ex art. 58 T.U.B. con , nel cui ambito è stato ricompreso anche il credito oggetto di causa, facendo proprie tutte le eccezioni, difese, richieste e conclusioni avanzate CP dalla cedente .
I-4. La causa, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024 al cui esito, con ordinanza del 20.12.2024, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 10.03.2025.
II. ESAME DEL MERITO DELLA CONTROVERSIA.
II-5. In ordine all'eccezione di prescrizione del credito si osserva quanto segue.
3 Il rapporto per cui è causa ha ad oggetto un contratto di finanziamento personale concluso il
29.09.2005 tra l'attrice e Agos, per un importo finanziato di euro 20.000,00, da restituire in 84 rate da euro 335,50, dal 27.10.2005 al 27.09.2012.
In sede di ricorso monitorio l'opposta ha dato atto che il primo atto di diffida indirizzato all'attrice
è da rinvenirsi nella lettera inviata il 30.11.2015 da Banca Ifis S.p.a., poi reiterata dalla nuova CP cessionaria con missiva del 01.04.2019.
Entrambe le missive risultano perfezionatesi per compiuta giacenza. CP
allega poi che la originaria parte contrattuale avrebbe comunicato la decadenza dal beneficio del termine in data 27.01.2010, senza tuttavia produrre il relativo documento.
II-5.1. Tali dati fattuali necessitano di essere rapportati al quadro normativo di riferimento.
È noto che nei contratti di mutuo la prestazione del mutuatario configura un'obbligazione unica, sebbene frazionata nel tempo, per cui il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata pattuita: ne discende che il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione vada individuato nel giorno della scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento pattuito (in termini, Trib. Reggio Emilia, Sez. II, 27.09.2024, n. 927; Trib. Milano, Sez. VI, 10.09.2024, n. 7936;
Trib. Napoli Nord, Sez. III, 03.10.2023, n. 3894).
Ciò, ovviamente, vale nel momento in cui il rapporto negoziale si svolge fisiologicamente, non certo allorquando sopraggiungano in sede esecutiva fatti idonei a perturbare l'equilibrio negoziale, quali ad esempio il mancato pagamento dei ratei. Ove, infatti, il creditore si avvalga della facoltà di cui all'art. 1186 c.c. è da tale momento che inizia a decorrere la prescrizione.
Nel caso di specie il dies a quo del termine decennale di prescrizione va fatto decorrere dal
27.01.2010. Sul punto deve osservarsi che alcun rilievo può assumere la mancata produzione della missiva con la quale Agos ha informato l'attrice della decadenza dal beneficio del termine, trattandosi di affermazione contraria all'interesse dell'odierna opposta. Infatti, ove tale allegazione non fosse stata svolta, il dies a quo del termine di prescrizione sarebbe stato individuato più avanti,
a far data dalla scadenza dell'ultima data. Trattasi dunque di allegazione contraria all'interesse della parte che l'ha introdotta di valore sostanzialmente confessorio.
Il termine decennale di prescrizione, dunque, è da individuarsi nella data del 27.01.2020.
II-5.2. In atti sono presenti documenti attestanti l'intervenuta interruzione della prescrizione.
Viene in primo luogo in rilievo il documento n. 6 del fascicolo monitorio, datato 30.11.2015 e indirizzato alla presso l'indirizzo di residenza comunicato in sede di stipula del Parte_1 contratto. La notificazione risulta perfezionatasi per compiuta giacenza in data 22.01.2016, con evidente efficacia interruttiva del termine di prescrizione, da individuarsi nel 22.01.2026.
4 A nulla può rilevare il fatto che l'indirizzo di via Duca d'Aosta n. 11 non compaia nel certificato storico di residenza della atteso da un lato che è proprio tale indirizzo quello fornito Parte_1 dalla stessa in sede di stipula del contratto con Agos e che, dall'altro, l'addetto alla notificazione ha individuato in tale indirizzo elementi di collegamento idonei con la non avendo Parte_1 proceduto ad attestare diversamente l'esito dell'invio della raccomandata (destinatario irreperibile, sconosciuto, trasferito;
indirizzo inesatto, inesistente, insufficiente).
La piena efficacia interruttiva della missiva del novembre 2015 assorbe ogni ulteriore questione in ordine alla prescrizione del credito. CP Cont II-6. In ordine all'eccepito difetto di legittimazione (rectius titolarità) attiva in capo a e
(cfr., sulla distinzione tra difetto di legittimazione e difetto di titolarità, Cass. civ., Sez. Un., sent. n.
2951 del 16.02.2016) si osserva quanto segue.
II-6.1. Occorre premettere che la più recente giurisprudenza di legittimità ha offerto una compiuta ricostruzione degli oneri allegatori e dimostrativi in presenza delle eccezioni mosse dai debitori ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione e cessione in blocco dei crediti, ricostruzione cui in questa sede si presta adesione.
In particolare, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024, rifacendosi alle precedenti ordinanze n. 9412 del 5 aprile 2023 e n. 17944 del 22 giugno 2023, ha affermato che
“la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 T.U.B., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto
e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” e che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato
d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. anche Cass. civ., Sez. III, sent. n. 12007 del 03.05.2024).
5 II-6.2. Occorre allora volgere lo sguardo alla catena di cessioni che hanno interessato il credito oggetto della presente controversia. Queste le cessioni allegate da parte opposta:
- cessione n. 1: in data 28.12.2013 Agos Ducato S.p.a. ha ceduto a alcuni Controparte_4 crediti, tra i quali quello vantato nei confronti della Parte_1
- cessione n. 2: in data 30.11.2015 ha ceduto il medesimo credito a Banca Controparte_4
Ifis S.p.a.; CP
- cessione n. 3: in data 28.01.2019 Banca Ifis S.p.a. ha ceduto il credito a;
CP
- cessione n. 4: in data 03.03.2022 (in corso di causa), ha ceduto il credito alla intervenuta Cont
Cont
- cessione n. 5: solo allegata da on le note sostitutive dell'udienza del 19.12.2024.
II-6.2.1. Occorre ora individuare gli elementi probatori offerti dalla convenuta e dall'intervenuta a dimostrazione della titolarità del credito.
Deve anzitutto osservarsi che l'opponente ha espressamente riconosciuto l'esistenza del titolo contrattuale con Agos Ducato S.p.a.
Rispetto alla cessione n. 1, è stato prodotto in sede monitoria il documento n. 4, contenente l'avviso
(incompleto) nella G.U. parte seconda, n. 152 del 28.12.2013.
Con riguardo alla cessione n. 2, il documento n. 5 del fascicolo monitorio contiene copia del contratto di cessione avvenuto tra e Banca Ifis S.p.a., nelle cui premesse si fa Controparte_4
CP riferimento alla precedente cessione;
inoltre nella fase di opposizione ha prodotto l'avviso in
Gazzetta n. 141 del 05.12.2015 (all. n. 6).
La cessione n. 3 è provata con il documento n. 7 della fase monitoria, contenente la copia del CP contratto di cessione tra (soggetto peraltro differente da Banca Ifis S.p.a.) e , Controparte_5 oltre all'all. 10 della fase di opposizione, corrispondente alla lista notarizzata contenente uno stralcio dell'elenco dei singoli crediti ceduti, tra i quali figura il numero di pratica 0324231797, abbinato al codice fiscale dell'odierna attrice. Cont Per la cessione n. 4 ha prodotto l'avviso in Gazzetta del 17.03.2022, copia del contratto di CP Cont cessione tra e e lista notarizzata contenente uno stralcio dell'elenco dei singoli crediti ceduti, tra i quali figura il numero di pratica 839 0324231797, abbinato all'importo di euro
15.626,10, al nome dell'attrice e al suo codice fiscale.
La cessione n. 5 non rileva ai fini della presente controversia, non essendo peraltro intervenuta la pretesa cessionaria, rispetto alla quale gli effetti della presente pronuncia sono ex lege estesi (cfr. artt.
111, comma 4, c.p.c. e 2909 c.c.).
II-6.3. Per vagliare la sufficienza delle produzioni dell'opposta e dell'intervenuta è necessario individuare correttamente le censure mosse dall'opponente. La infatti, contesta il Parte_1
6 difetto di prova in ordine all'inclusione del debito originato dal contratto di finanziamento concluso nel 2005 con Agos Ducato S.p.a. nelle operazioni di cessione che si sono susseguite. CP Cont II-6.4. L'eccezione va accolta, non avendo dimostrato e 'inclusione del credito per cui è causa nell'ambito della prima cessione tra Agos e . CP4
CP
si è infatti limitata alla mera allegazione della circostanza che al credito vantato nei confronti della sia stato assegnato quale codice NDG il n. 0324231797, in ciò inficiando la Parte_1 valenza dimostrativa di tutti gli ulteriori documenti prodotti a supporto delle successive cessioni.
Difetta, infatti, la prova dell'assegnazione dell'anzidetto codice, oltre alla inclusione del credito nel primo contratto di cessione, neppure prodotto. Né, sul punto, risulta sufficiente la produzione dell'avviso in G.U. – peraltro incompleto – alla luce dei principi di diritto affermati nella giurisprudenza di legittimità.
II-7. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-8. In accoglimento della spiegata opposizione va disposta l'integrale revoca del decreto ingiuntivo n. 845/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 04-05.08.2021 (R.G. n. 2255/2021).
III-9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per tutte le fasi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività processuale concretamente svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo avente n. R.G. 3090/2021, proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP1 Controparte_3 disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione proposta e, per l'effetto,
2) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 845/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 04-
05.08.2021 (R.G. n. 2255/2021);
3) CONDANNA la parte opposta e l'intervenuta, in solido tra loro, alla refusione, in favore di delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.538,50 Parte_1 per compensi e in euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, 18 marzo 2025.
IL GIUDICE Luca Bordin
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