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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 18/07/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N.64 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 64 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]
AC TR (PU) via Dei Romani n.20, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Paolo Dominici,
[...]
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Europa n.11, Cod. Fisc. , rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._1
atti dall'Avv. Michela Pascucci
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso cumulativo-congiunto e contestuale di separazione personale e divorzio, ai sensi degli artt. 473bis 47-49-51 C.p.c. (divorzio- scioglimento matrimonio).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 09/02/2024, i ricorrenti, esponevano: “-che i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Rimini il giorno 08.01.2000, trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n.8 P.1 anno 2000, optando per il regime della separazione dei beni (all.1);
-che dalla unione dei coniugi in data 09.02.2000 in Urbino (PU) è nato il figlio
[...]
residente insieme alla madre presso la casa famigliare sita in AC TR Per_1
(PU), via Dei Romani n.20, attualmente occupato con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 30.09.2024 per cui, allo stato, economicamente autosufficiente
(all.2 certificato cumulativo di famiglia e residenza);
- che la predetta abitazione è di esclusiva proprietà del figlio;
Persona_1
- che la sig.ra è occupata con contratto di lavoro a tempo Parte_1
indeterminato presso il Centro medico/riabilitativo “Santo Stefano” sito in AC
TR (PU) e gode di un reddito imponibile annuo pari ad € 20.803,00 -annualità 2022- come da dichiarazioni dei redditi che si allegano (all.ti 3-4-5);
- che il sig. è pensionato e gode di un reddito imponibile annuo pari ad € Parte_2
25.937,00 – annualità 2022 – come da dichiarazioni dei redditi che si allegano (all.ti 6-7-
8);
-che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente;
”
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non volersi riconciliare, congiuntamente chiedevano al Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione, da sostituirsi con il deposito di note scritte, e verificate le condizioni di legge di:
“O M O L O G A R E la separazione consensuale alle seguenti,
C O N D I Z I O N I
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) che ha già trasferito la propria residenza in AC TR (PU), Parte_2
via Europa, n.11 (all.9) e si obbliga a non trasferirsi né utilizzare l'appartamento di proprietà della sorella del predetto, sottostante l'abitazione coniugale;
c) la casa coniugale sita in AC TR (PU), Via Dei Romani n. 20, di esclusiva proprietà del figlio imarrà nella disponibilità della moglie, la quale Persona_1 continuerà ad abitarla insieme al figlio, con rinuncia da parte di Parte_2
qualsiasi diritto e pretesa in relazione alla medesima abitazione e con espresso esonero in capo a da qualsiasi onere e spesa relativi alla medesima casa coniugale;
Parte_2
d) i beni mobili e gli arredi contenuti nella predetta abitazione rimarranno di proprietà esclusiva della moglie e del figlio ad eccezione dei beni indicati nella scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti;
detti beni verranno asportati/consegnati a
[...]
o da/a chi dal medesimo delegato, contestualmente al deposito del presente Parte_2
ricorso e comunque non oltre tre giorni dal deposito del predetto ricorso, salvo impossibilità sopravvenute per il sig. /o diverso accordo tra le parti;
Pt_2
e) gli ulteriori beni mobili registrati verranno divisi come segue:
- il motociclo BMW, modello R, tg. BW08085, telaio WB10429A04ZK70999 e l'autovettura
Fiat 600 tg. BM 906 SZ, telaio ZFA18700000585221, ad oggi intestate alla moglie, verranno attribuiti in proprietà esclusiva del marito senza passaggio di denaro ed i relativi costi per il passaggio di proprietà verranno sostenuti da;
Parte_2
- l'autovettura modello Fiat Panda, tg. ED 217 NX, e l'autocaravan, tg. CG 249 KM, intestati a rimarranno in proprietà e uso esclusivo alla medesima;
Parte_1
f) in considerazione delle condizioni economico/reddituali dei coniugi alcuna somma verrà versata da ciascuno in favore dell'altro a titolo di mantenimento con rinuncia a qualsiasi reciproca pretesa;
g) il figlio -di anni 23-, attualmente occupato con contratto di lavoro a Persona_1
tempo determinato con scadenza al 30.09.2024, allo stato risulta indipendente economicamente. I genitori congiuntamente comunque si impegnano, per la denegata ipotesi di perdita del lavoro da parte del figlio, a contribuire al mantenimento dello stesso in misura proporzionale alle proprie sostanze;
h) per quanto non espressamente pattuito e convenuto con il presente ricorso, i sottoscritti coniugi precisano di aver regolato ogni loro rapporto, dichiarandosi integralmente soddisfatti e rinunciando a qualsiasi ulteriore e rispettiva pretesa economica o patrimoniale;
i) per il futuro i ricorrenti si impegnano a tenere un rapporto improntato al rispetto reciproco”. Le parti formulavano contestualmente anche la domanda per la dichiarazione di divorzio chiedendo, una volta decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n.
898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione di:
“ pronunciare altresì sentenza di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Rimini, alle medesime condizioni della consensuale separazione come sopra indicate.”
****
All'esito del deposito delle note scritte con le quali i ricorrenti, nel confermare di non volersi riconciliare, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni come meglio precisate nel ricorso introduttivo, il Tribunale di Urbino, con sentenza n. 160/2024 pubbl. il 19/08/2024,
RG n. 64/2024 omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con provvedimento del 19.08.2024, la domanda di divorzio, non essendo ancora procedibile, in attesa della decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, veniva rimessa sul ruolo del Giudice Relatore e rinviata all'udienza di comparizione al giorno 8.04.2025 da sostituirsi con il deposito di note scritte.
Quindi, con note scritte del 07-08.04.2025 i ricorrenti confermavano di non essersi riconciliate e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni indicate nel ricorso introduttivo;
successivamente, con ordinanza del 19.05.2025, il Giudice delegato, lette le note depositate in atti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
****
Ciò posto, preso atto:
- della concorde volontà dei coniugi di ottenere il definitivo scioglimento del loro vincolo matrimoniale in assenza di riconciliazione o ricostituzione della vita in comune;
– del fatto che le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse e che le statuizioni economiche pattuite tra le parti, non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
– che il P.M. ha espresso parere favorevole;
ritenuto che
sussistano i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio e che le spese di lite possano essere integralmente compensate;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri Parte_1
e , in Rimini il giorno 08.01.2000, trascritto nel
[...] Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rimini al n.8 P.1 anno 2000, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, riportate in parte motiva e confermate nelle note scritte del
07.08.04.2025; prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti;
- Spese di lite compensate.
MANDA alla cancelleria per la trasmissione della presente Sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Rimini (RN) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 15.07.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 64 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]
AC TR (PU) via Dei Romani n.20, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Paolo Dominici,
[...]
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Europa n.11, Cod. Fisc. , rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._1
atti dall'Avv. Michela Pascucci
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso cumulativo-congiunto e contestuale di separazione personale e divorzio, ai sensi degli artt. 473bis 47-49-51 C.p.c. (divorzio- scioglimento matrimonio).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 09/02/2024, i ricorrenti, esponevano: “-che i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Rimini il giorno 08.01.2000, trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n.8 P.1 anno 2000, optando per il regime della separazione dei beni (all.1);
-che dalla unione dei coniugi in data 09.02.2000 in Urbino (PU) è nato il figlio
[...]
residente insieme alla madre presso la casa famigliare sita in AC TR Per_1
(PU), via Dei Romani n.20, attualmente occupato con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 30.09.2024 per cui, allo stato, economicamente autosufficiente
(all.2 certificato cumulativo di famiglia e residenza);
- che la predetta abitazione è di esclusiva proprietà del figlio;
Persona_1
- che la sig.ra è occupata con contratto di lavoro a tempo Parte_1
indeterminato presso il Centro medico/riabilitativo “Santo Stefano” sito in AC
TR (PU) e gode di un reddito imponibile annuo pari ad € 20.803,00 -annualità 2022- come da dichiarazioni dei redditi che si allegano (all.ti 3-4-5);
- che il sig. è pensionato e gode di un reddito imponibile annuo pari ad € Parte_2
25.937,00 – annualità 2022 – come da dichiarazioni dei redditi che si allegano (all.ti 6-7-
8);
-che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente;
”
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non volersi riconciliare, congiuntamente chiedevano al Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione, da sostituirsi con il deposito di note scritte, e verificate le condizioni di legge di:
“O M O L O G A R E la separazione consensuale alle seguenti,
C O N D I Z I O N I
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) che ha già trasferito la propria residenza in AC TR (PU), Parte_2
via Europa, n.11 (all.9) e si obbliga a non trasferirsi né utilizzare l'appartamento di proprietà della sorella del predetto, sottostante l'abitazione coniugale;
c) la casa coniugale sita in AC TR (PU), Via Dei Romani n. 20, di esclusiva proprietà del figlio imarrà nella disponibilità della moglie, la quale Persona_1 continuerà ad abitarla insieme al figlio, con rinuncia da parte di Parte_2
qualsiasi diritto e pretesa in relazione alla medesima abitazione e con espresso esonero in capo a da qualsiasi onere e spesa relativi alla medesima casa coniugale;
Parte_2
d) i beni mobili e gli arredi contenuti nella predetta abitazione rimarranno di proprietà esclusiva della moglie e del figlio ad eccezione dei beni indicati nella scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti;
detti beni verranno asportati/consegnati a
[...]
o da/a chi dal medesimo delegato, contestualmente al deposito del presente Parte_2
ricorso e comunque non oltre tre giorni dal deposito del predetto ricorso, salvo impossibilità sopravvenute per il sig. /o diverso accordo tra le parti;
Pt_2
e) gli ulteriori beni mobili registrati verranno divisi come segue:
- il motociclo BMW, modello R, tg. BW08085, telaio WB10429A04ZK70999 e l'autovettura
Fiat 600 tg. BM 906 SZ, telaio ZFA18700000585221, ad oggi intestate alla moglie, verranno attribuiti in proprietà esclusiva del marito senza passaggio di denaro ed i relativi costi per il passaggio di proprietà verranno sostenuti da;
Parte_2
- l'autovettura modello Fiat Panda, tg. ED 217 NX, e l'autocaravan, tg. CG 249 KM, intestati a rimarranno in proprietà e uso esclusivo alla medesima;
Parte_1
f) in considerazione delle condizioni economico/reddituali dei coniugi alcuna somma verrà versata da ciascuno in favore dell'altro a titolo di mantenimento con rinuncia a qualsiasi reciproca pretesa;
g) il figlio -di anni 23-, attualmente occupato con contratto di lavoro a Persona_1
tempo determinato con scadenza al 30.09.2024, allo stato risulta indipendente economicamente. I genitori congiuntamente comunque si impegnano, per la denegata ipotesi di perdita del lavoro da parte del figlio, a contribuire al mantenimento dello stesso in misura proporzionale alle proprie sostanze;
h) per quanto non espressamente pattuito e convenuto con il presente ricorso, i sottoscritti coniugi precisano di aver regolato ogni loro rapporto, dichiarandosi integralmente soddisfatti e rinunciando a qualsiasi ulteriore e rispettiva pretesa economica o patrimoniale;
i) per il futuro i ricorrenti si impegnano a tenere un rapporto improntato al rispetto reciproco”. Le parti formulavano contestualmente anche la domanda per la dichiarazione di divorzio chiedendo, una volta decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n.
898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione di:
“ pronunciare altresì sentenza di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Rimini, alle medesime condizioni della consensuale separazione come sopra indicate.”
****
All'esito del deposito delle note scritte con le quali i ricorrenti, nel confermare di non volersi riconciliare, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni come meglio precisate nel ricorso introduttivo, il Tribunale di Urbino, con sentenza n. 160/2024 pubbl. il 19/08/2024,
RG n. 64/2024 omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con provvedimento del 19.08.2024, la domanda di divorzio, non essendo ancora procedibile, in attesa della decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, veniva rimessa sul ruolo del Giudice Relatore e rinviata all'udienza di comparizione al giorno 8.04.2025 da sostituirsi con il deposito di note scritte.
Quindi, con note scritte del 07-08.04.2025 i ricorrenti confermavano di non essersi riconciliate e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni indicate nel ricorso introduttivo;
successivamente, con ordinanza del 19.05.2025, il Giudice delegato, lette le note depositate in atti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
****
Ciò posto, preso atto:
- della concorde volontà dei coniugi di ottenere il definitivo scioglimento del loro vincolo matrimoniale in assenza di riconciliazione o ricostituzione della vita in comune;
– del fatto che le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse e che le statuizioni economiche pattuite tra le parti, non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
– che il P.M. ha espresso parere favorevole;
ritenuto che
sussistano i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio e che le spese di lite possano essere integralmente compensate;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri Parte_1
e , in Rimini il giorno 08.01.2000, trascritto nel
[...] Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rimini al n.8 P.1 anno 2000, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, riportate in parte motiva e confermate nelle note scritte del
07.08.04.2025; prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti;
- Spese di lite compensate.
MANDA alla cancelleria per la trasmissione della presente Sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Rimini (RN) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 15.07.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone