Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/05/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
SENTENZA
nella causa n. 727/2020 RG,promossa da
(C.F. Parte 1 Codice Fiscale 1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall' avv. Aurelio Chizzoniti C.F. 2
attori
CONTRO
‚ (P.I. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CO rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore De Luca
convenuta
Premessa
Con atto di citazione notificato il 20.01.2020 i signori Parte 1 e Parte 2 premettevano di essere contitolari di un conto corrente, n. 000050786391, presso [...]
OP 1 Ufficio di Via Nino Bixio n. 22 di Reggio Calabria;
in data 30.04.2019, a seguito di una segnalazione da parte un operatore dell'Ufficio Antifrode di CO
[...] di un pagamento € 15.000,00, effettuato in data 09.04.2025 dal loro conto corrente, a favore di beneficiario londinese, avevano disconosciuto il predetto bonifico ed avevano presentato denuncia di sottrazione della corrispondente somma presso il
Compartimento della Polizia Postale di Reggio Calabria;
poiché OP 1 , in riferimento ai fatti denunciati, aveva dichiarato che l'ordine di bonifico in questione gli era regolarmente pervenuto, avevano prodotto presso la sede in cui era attivato il loro conto, il modulo di contestazione, con contestuale disconoscimento dell'operazione mai
13/05/2019, avevano inoltrato richiesta di risarcimento dei danni soffertiper la illegittima sottrazione dell'importo suindicato, nei confronti di la CO
,
quale aveva rigettato la richiesta;
il tentativo di mediazione espletato in data 21/11/2019 aveva avuto esito negativo. Ciò premesso e svolte le argomentazioni di diritto, gli attori citavano OP 1 in persona del legala rappresentante pro tempore, chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità della stessa per inadempimento, per violazione della diligenza professionale e del rapporto contrattuale postale/bancario nei loro confronti e per i danni subiti, quale conseguenza immediata e diretta dell'
inadempimento, afferente la sottrazione di € 15.000,00; per l'effetto, chiedevano che fosse condannata al risarcimento dei danni subiti, quale conseguenza CO
immediata e diretta del dedotto inadempimento, quantificati in complessivi € 15.000,00, oltre interessi e rivalutazione;
in subordine, chiedevano che fosse CO
condannata al pagamento in loro favore della diversa somma comunque dovuta ed accertata a titolo di risarcimento del danno, con condanna alle spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito. Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la nullità della citazione, per OP 1
mancato rispetto dei termini a comparire, e chiedendo nel merito il rigetto delle domande avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto;
alla prima udienza del 28.10. 2020 veniva fissata, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., nuova udienza al 19.05.2021 ed a tale data venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma;
con ordinanza del 22.02.2022
venivano rigettate le richieste istruttorie formulate da parte attrice e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 28.05 2025, fissata per la discussione e la decisione, le parti si sono riportate ai rispettivi atti di causa. Il Got, alla medesima udienza, ad esito della Camera di Consiglio, dato atto che alle ore 15,35 non erano presenti i procuratori delle parti, ha emesso la presente sentenza
********
La domanda risarcitoria formulata nel presente giudizio si fonda sul rapporto di conto corrente, all'epoca dei fatti intercorrente tra gli attori e CO
quest'ultima è chiamata a rispondere dei danni derivanti dalla sottrazione non autorizzata di somme dal conto intestato agli attori. L'inquadramento nell'ambito della responsabilità contrattuale, implica che sia onere dell'attore dimostrare il titolo sul quale si fondano le proprie pretese risarcitorie ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto la prova dell'esatto adempimento della propria prestazione. Nel caso in esame l'inadempimento contestato a si riferisce al servizio, connesso al CO
rapporto di conto corrente, che attribuisce al cliente la possibilità di effettuare pagamenti elettronici con strumenti di autenticazione personale, adeguatamente protetti, al fine di evitare accessi fraudolenti da parte di terzi;
pertanto a fronte della CO
,
domanda risarcitoria attorea, è tenuta a dimostrare di aver eseguito la prestazione da esso dovuta applicando tutte le misure tecnologiche disponibili ed appropriate per scongiurare il rischio di accesso di terzi sul conto corrente intestato agli attori.
Il predetto riparto dell'onere probatorio trova conferma nella normativa specifica sulla materia in esame, ed, in particolare, nell'art. 10 del D.lgs n.11 del 2010, attuativo della direttiva 2007/64 CE e disciplinante i servizi di pagamento nel mercato interno, in forza del quale: "qualora l'utente dei servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore dei servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti" La norma prevede inoltre che "quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più obblighi di cui all'art. 7; è onere del prestatore dei servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente". La normativa sopra richiamata fa gravare il rischio di pagamenti elettronici non autorizzati prevalentemente sui prestatori del relativo servizio, con il chiaro scopo di indurli ad applicare adeguati livelli di sicurezza nell'interesse degli utenti;
in sostanza, la legge dispone che il rischio di impresa dell'operatore bancario debba comprendere anche le azioni fraudolente di terzi a danno dei clienti, valutando, in tal modo, con particolare rigore la responsabilità, dalla quale lo stesso operatore bancario può sottrarsi solo dimostrando che gli atti fraudolenti siano avvenuti per colpa grave dell'utente. La disciplina sopra delineata trova conferma nella consolidata giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale, in tema di responsabilità della banca, in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, è da ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento
(prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente) la possibilità di utilizzo dei codici di accesso al sistema da parte di terzi, non attribuibile a dolo o colpa grave del cliente (Cassazione, VI sez. civ., ordinanza n.9158/2108); la Suprema Corte ha anche recentemente statuito che "la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente, configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento"; afferma ancora la Suprema Corte che essendo la possibilità della 66
sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio di impresa, la banca, per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore (Cassazione III sez. civ. n.
3780/2024). Alla luce della normativa e della Giurisprudenza sopra richiamate, si evince che è onere del prestatore di servizi di pagamento elettronico, non solo dimostrare di aver applicato tutte le misure tecnologiche di protezione, idonee a prevenire l' accesso di terzi nel conto dei propri clienti, ma anche dimostrare che lo stesso accesso da parte di un terzo sia avvenuto per dolo o colpa grave del cliente. Nel caso in esame, secondo la ricostruzione dei fatti riportata nell'atto di citazione, e non contestata da parte
,in data 30.04.2019, ha segnalato agli attori che in data CO convenuta,
09.04.2019 era stato autorizzato dal loro conto corrente un bonifico di € 15.000,00
in favore di un soggetto inglese;
al momento della segnalazione il predetto importo risultava, però, ancora esistente sul conto degli attori, ma malgrado gli stessi dichiarassero di non averlo autorizzato ed esprimessero alla società convenuta la volontà di diniego alla relativa esecuzione, lo stesso importo scompariva poco dopo, per poi ricomparire e scomparire nuovamente e definitivamente il giorno successivo;
tali circostanze rilevano, innanzitutto, che il ritardo con il quale la società convenuta ha segnalato l'operazione sospetta agli attori integra una negligenza professionale, considerato che, per prassi consolidata, gli operatori bancari ricorrono all'impiego di apposite tecniche, come sms alert e cioè messaggi telefonici inviati tempestivamente ai clienti, per prevenire operazioni fraudolente;
peraltro, i movimenti non autorizzati sul conto corrente degli attori, che si sono susseguiti in data 30.04.2019 e nel giorno successivo, dopo la segnalazione del bonifico e dopo l'espresso diniego alla relativa dedotti da parte attrice e non contestati dalla convenuta rivelano un esecuzione-
-
comportamento di CO contrario alle regole della correttezza e della buona fede contrattuale, in quanto hanno, di fatto, vanificato lo scopo di tutela del cliente che la stessa segnalazione effettuata dall'operatore dell'Ufficio Antifrode, seppure tardiva, avrebbe dovuto perseguire. E', infine, del tutto carente la prova di dolo o colpa grave degli attori nella gestione delle proprie credenziali di accesso, considerato che gli stessi hanno negato di aver autorizzato il bonifico in data 09.04.2019 e che tale circostanza non può essere smentita dalla produzione, in allegato alla comparsa di risposta, della schermata che attesta l'avvenuto accredito, in quanto il documento proviene dalla stessa parte convenuta e non può escludere che lo stesso accredito sia stato fraudolentemente autorizzato da terzi soggetti. Alla luce di quanto sopra, considerato che non può ritenersi raggiunta la prova liberatoria posta a carico della parte convenuta, deve essere accolta la domanda risarcitoria formulata dagli attori, nella misura dell'importo di € 15.000,00, illegittimamente sottratto dal conto corrente agli stessi intestato presso Controparte 1
[...] Ufficio di Via Nino Bixio n.22 di Reggio Calabria;
al predetto importo, in quanto debito di valore (cfr. Cassazione I sez. civ., n. 9918/2018) si applica la rivalutazione secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal fatto lesivo, risalente al 09.04.2019 - cioè
data in cui è stata effettuata l'operazione contestata - e sino alla liquidazione;
inoltre sulla sorte capitale progressivamente rivalutata si applicano gli interessi compensativi al saggio legale, con decorrenza dal fatto lesivo e sino al soddisfo. Controparte_1 inLe spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, la convenuta persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a rifondere agli attori, in solido, le spese di lite, che si liquidano, ex DM 147/2022 secondo lo scaglione di riferimento, e tenuto conto dell'attività processuale, in € 2.540,00 per compensi, oltre IVA e CPA, spese forfettarie e spese vive per € 277,00, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n.727/2020 R.G, vertente
,in persona del legale tra Parte 1 e Parte_2 attori, e OP 1
rappresentante pro tempore, convenuta, così provvede:
1. accoglie le domande degli attori e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore degli attori dell'importo di € 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria dal 09.04.2019 e sino alla pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi compensativi al tasso legale, sulla somma via via rivalutata, dal fatto lesivo e sino al soddisfo;
4.condanna parte resistente alla rifusione delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre IVA, CPA, come per legge, spese forfettarie al 15%. e spese vive per € 277,00, da distrarsi in favore del procuratore costituito
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 28.05.2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Francesca Versaci